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ELEMENTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

soggetti attivo e passivo determinati determinabili

I devono essere (es. compravendita) o (es.

prometto un premio a colui che mi riporta il cane smarrito).

Talora la titolarità passiva del rapporto obbligatorio si determina in base alla titolarità della

obbligazioni propter

proprietà o di altro diritto reale su un determinato bene: si parla allora di

rem obbligazioni reali.

o RIVEDERE ambulatoria:

L’obbligazione a soggetto determinabile va tenuta distinta dall’obbligazione in

quest’ultima, infatti, la trasferibilità del credito senza onere di comunicazione al debitore comporta

che questo ignori a chi dovrà essere e ettuata la prestazione sino al momento della sua

e ettuazione.

OBBLIGAZIONI PLURISOGGETTIVE (!!!!)

semplice

L’obbligazione è una rapporto obbligatorio tra un solo debitore e un solo creditore.

È tuttavia possibile che l’obbligazione faccia a capo ad una pluralità di soggetti e in tal caso si

obbligazione plurisoggettiva.

parla di

L’obbligazione plurisoggettiva ricorre in due ipotesi:

Obbligazione solidale:

1) si articola in:

• Obbligazione solidale passiva: ciascuno dei più debitori è obbligato ad e ettuare all’unico

creditore l’intera prestazione. L’esecuzione di questa, fatta da uno qualsiasi tra i debitori, ha

ff ff fi ff ff fi ff ffi ff ff fi

e etto liberatorio a favore di tutti gli altri (es. più persone cagionano un medesimo evento

dannoso: ciascuna è obbligata al risarcimento dell’intero danno al danneggiato, ART 2055 cc).

• Obbligazione solidale attiva: ciascuno dei più creditori ha diritto, nei confronti dell’unico

debitore, all’intera prestazione e l’esecuzione fatta a favore di uno dei creditori estingue

l’obbligazione (es. se due coniugi stipulano con la banca un contratto di servizio di cassette di

sicurezza, ciascuno dei due coniugi può aprire singolarmente la cassetta e prelevarne l’intero

contenuto, ART 1840 cc).

Obbligazione parziaria:

2) si articola in:

• Obbligazione parziaria passiva: ciascuno dei più debitori è tenuto ad eseguire una parte

dell’unitaria prestazione, mentre la restante parte della medesima dev’essere eseguita dagli

ART 1314 cc

altri condebitori, ciascuno per la sua parte (es. alla morte del testatore, gli eredi

subentrano a dei debiti: ciascuno dovrà estinguere il debito in proporzione alla propria quota

nomina hereditaria ipso iure dividuntur)

testamentaria,

• Obbligazione parziaria attiva: ciascuno dei più creditori ha diritto ad una parte soltanto

dell’unitaria prestazione, mentre la restante parte dev’essere eseguita a favore degli altri

ART 1314 cc

creditori per la quota rispettiva di spettanza (es. pluralità di appaltatori: ciascuno

di essi può domandare solo la propria quota di compenso).

Nel caso in cui vi siano condebitori o concreditori (ovvero, se l’obbligazione è plurisoggettiva), si

pone il problema di determinare se l’obbligazione è solidale o parziaria.

1294 cc presunzione di solidarietà passiva,

L’ART statuisce la ossia il principio secondo cui, in

caso di obbligazione plurisoggettiva, gli stessi sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non

presunzione iuris tantum:

risulta diversamente, con il ne di tutelare il creditore. Si tratta di una

l’obbligazione si presume solidale, a meno che il titolo o la legge non dispongano diversamente.

(!!!)

Dunque, l’obbligazione è solidale quando vi è una presunzione generale di solidarietà E

quando il titolo o la legge non dispongano diversamente.

ratio

La della presunzione di solidarietà passiva risiede nella tutela del creditore:

In caso di pluralità di creditori, si ritiene invece che la solidarietà ricorra solo nei casi

espressamente previsti dalla legge o dal titolo. Nel lato attivo, dunque, la regola è della parziarietà

delle obbligazioni.

OBBLIGAZIONI SOLIDALI (!!!!!!)

Considerando l’obbligazione solidale passiva, va rilevato che:

• rapporti esterni,

Nei ossia fra debitore e creditore:

4. Il creditore può rivolgersi ad un debitore qualunque, a sua scelta, tra i coobbligati ->

bene cium excussionis. Il coobbligato non può esimersi dall’adempimento integrale (ART

1292 cc)

5. L’e ettuazione integrale della prestazione ad opera di uno dei coobbligati estingue

1292 cc)

l’obbligazione (ART

6. Il condebitore, cui sia richiesta l’esecuzione della prestazione può opporre al creditore le

eccezioni comuni (es. che attengono all’intero rapporto obbligatorio: es. estinzione), ma non

le eccezioni personali (che attengono esclusivamente al rapporto creditore-condebitore/i),

ART 1297 cc

7. La costituzione in mora di un condebitore non vale a costituire in mora anche gli altri (ART

1308 cc).

8. La rinuncia da parte del creditore alla solidarietà a favore di uno dei condebitori non incide

1311 cc)

sulla natura solidale del rapporto obbligatorio con gli altri condebitori (ART

9. La transazione che abbia oggetto l’intero debito, stipulata dal creditore con uno dei

condebitori, non produce e etto nei confronti degli altri condebitori: questi ultimi possono

però dichiarare di volerne pro ttare e questo loro diritto non può essere escluso dalle

clausole della transazione.

Se, invece, la transazione tra creditore e uno dei condebitori ha per oggetto esclusivamente

la quota del condebitore che l’ha conclusa, occorre distinguere:

ff ff fi ff fi fi

- Qualora il condebitore che ha transatto abbia versato una somma pari o superiore alla

sua quota ideale di debito -> il residuo degli altri condebitori in solido si riduce in

misura corrispondente all’importo pagato

- Qualora l’importo pagato sia stato inferiore -> il debito residuo degli altri coobbligati in

solido si riduce in misura pari alla quota di chi ha transatto (???)

10. La sentenza pronunciata tra creditore e uno dei debitori in solido non ha e etto nei confronti

degli altri condebitori, salvo del diritto di questi ultimi di avvalersi del giudicato favorevole

emesso in esito da un giudizio promosso da altro coobbligato, anche se non vi abbiano

partecipato

• rapporti interni,

Nei ossia fra i coobbligati:

1. Il carico della prestazione si divide fra i vari condebitori in parti che si presumono eguali, se

non risulta diversamente e che l’obbligazione non sia sorta nell’interesse esclusivo di alcuno

dei condebitori (ART 1298 cc).

2. Se uno dei condebitori solidali ha corrisposto al creditore l’intera prestazione o comunque

di regresso,

una somma eccedente la quota, si procede con l’azione che consiste nel

1299 cc).

richiedere a ciascuno degli altri la parte di rispettiva competenza (ART Peraltro, se

l’obbligazione è sorta nell’interesse esclusivo di uno dei condebitori, l’altro che abbia

e ettuato la prestazione ha diritto di richiedere a quest’ultimo il rimorso dell’intera

prestazione eseguita

3. Nell’ipotesi in cui uno o più degli obbligati in via di regresso risulti insolvente, la perdita si

1299 cc)

ripartisce tra tutti gli altri condebitori (ART

DIVISIBILITÀ ED INDIVISIBILITÀ DELL’OBBLIGAZIONE

1314 cc obbligazioni

L’ART indica che le si distinguono in:

• Indivisibili: per tali intendendosi quelle che hanno ad oggetto una prestazione non suscettibile

ad adempimento parziale -> obbligazione solidale, vi trova applicazione la disciplina a riguardo,

con alcune brevi di erenze (ARTT 1318-1320 cc): la principale di erenza riguarda il fatto che in

questo caso gli eredi non possono dare una parte della prestazione, ma sono tenuti ad eseguire

la prestazione per intero.

- Indivisibilità oggettiva: per sua natura (es. cavallo)

- Indivisibilità soggettiva: per volontà tra le parti (es. pacchetto viaggio di nozze)

• Divisibili: le altre obbligazioni.

PRESTAZIONE

La prestazione cui il debitore è tenuto deve:

patrimonialità della prestazione,

1) Avere la ossia essere suscettibile a valutazione economica.

interesse 1174 cc)

2) Rispondere ad un anche non patrimoniale del creditore (ART

1174 cc: l’oggetto dell’obbligazione”.

La prestazione, come a erma l’ART “forma Molto

spesso, la prestazione è la condotta del debitore per la soddisfazione dell’interesse del creditore.

In relazione al tipo di prestazione dovuta, le obbligazioni si distinguono:

• In un dare: nel trasferimento di un diritto su un bene o nella consegna di un bene. Se il bene è

speci co, si parla di obbligazione speci ca; se il bene è determinato nel solo genere, si parla di

obbligazione generica. Fino al codice napoleonico era la più importante: prima del principio del

traditio

consenso traslativo, la era il presupposto dell’e etto traslativo del diritto; con il

consenso traslativo, invece, la traditio passa in secondo piano, poiché il bene viene traslato per

consenso legittimamente manifestato dalle parti (a di erenza del diritto romano e della

quid pluris traditio.

codi cazione napoleonica, in cui era necessario il della -> consenso

ART 1376 cc:

traslativo: ”Per i contratti che hanno per oggetto il trasferimento di proprietà di

una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale o di un altro diritto, la

proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per e etto del consenso delle parti

legittimamente manifestato”. Ora i contratti che si chiudono con la consegna sono solo quattro:

ff fi fi ff ff fi ff ff ff ff ff

1) contratto di deposito + 2) contratto di mutuo + 3) contratto di comodato + 4) contratto di

pegno.

• In un facere: nel compimento di un’attività materiale (es. realizzazione di un edi cio da parte

dell’appaltatore) o giuridica (es. stipulazione di un contratto), sempre che non consista in un

dare. Demogue le distingue in:

- Obbligazione di mezzi: in cui il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività con la

1176 cc),

diligenza del buon padre di famiglia (ART senza peraltro garantire che il creditore

consegua il risultato sperato (es. medico che spera, ma non assicura di guarire il malato;

avvocato che spera ma non assicura di vincere la causa)

- Obbligazioni di risultato: in cui io debitore è tenuto invece a realizzare proprio un determinato

risultato come esito della propria attività: il risultato sperato è parte della prestazione dovuta. Il

debitore non è solo tenuto ad utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia, ma anche

assicurare il caso concreto al creditore.

Peraltro, in giurisprudenza si è

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Publisher
A.A. 2023-2024
463 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alebaby777 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof D'Adda Alessandro.