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ELEMENTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
soggetti attivo e passivo determinati determinabili
I devono essere (es. compravendita) o (es.
prometto un premio a colui che mi riporta il cane smarrito).
Talora la titolarità passiva del rapporto obbligatorio si determina in base alla titolarità della
obbligazioni propter
proprietà o di altro diritto reale su un determinato bene: si parla allora di
rem obbligazioni reali.
o RIVEDERE ambulatoria:
L’obbligazione a soggetto determinabile va tenuta distinta dall’obbligazione in
quest’ultima, infatti, la trasferibilità del credito senza onere di comunicazione al debitore comporta
che questo ignori a chi dovrà essere e ettuata la prestazione sino al momento della sua
e ettuazione.
OBBLIGAZIONI PLURISOGGETTIVE (!!!!)
semplice
L’obbligazione è una rapporto obbligatorio tra un solo debitore e un solo creditore.
È tuttavia possibile che l’obbligazione faccia a capo ad una pluralità di soggetti e in tal caso si
obbligazione plurisoggettiva.
parla di
L’obbligazione plurisoggettiva ricorre in due ipotesi:
Obbligazione solidale:
1) si articola in:
• Obbligazione solidale passiva: ciascuno dei più debitori è obbligato ad e ettuare all’unico
creditore l’intera prestazione. L’esecuzione di questa, fatta da uno qualsiasi tra i debitori, ha
ff ff fi ff ff fi ff ffi ff ff fi
e etto liberatorio a favore di tutti gli altri (es. più persone cagionano un medesimo evento
dannoso: ciascuna è obbligata al risarcimento dell’intero danno al danneggiato, ART 2055 cc).
• Obbligazione solidale attiva: ciascuno dei più creditori ha diritto, nei confronti dell’unico
debitore, all’intera prestazione e l’esecuzione fatta a favore di uno dei creditori estingue
l’obbligazione (es. se due coniugi stipulano con la banca un contratto di servizio di cassette di
sicurezza, ciascuno dei due coniugi può aprire singolarmente la cassetta e prelevarne l’intero
contenuto, ART 1840 cc).
Obbligazione parziaria:
2) si articola in:
• Obbligazione parziaria passiva: ciascuno dei più debitori è tenuto ad eseguire una parte
dell’unitaria prestazione, mentre la restante parte della medesima dev’essere eseguita dagli
ART 1314 cc
altri condebitori, ciascuno per la sua parte (es. alla morte del testatore, gli eredi
subentrano a dei debiti: ciascuno dovrà estinguere il debito in proporzione alla propria quota
nomina hereditaria ipso iure dividuntur)
testamentaria,
• Obbligazione parziaria attiva: ciascuno dei più creditori ha diritto ad una parte soltanto
dell’unitaria prestazione, mentre la restante parte dev’essere eseguita a favore degli altri
ART 1314 cc
creditori per la quota rispettiva di spettanza (es. pluralità di appaltatori: ciascuno
di essi può domandare solo la propria quota di compenso).
Nel caso in cui vi siano condebitori o concreditori (ovvero, se l’obbligazione è plurisoggettiva), si
pone il problema di determinare se l’obbligazione è solidale o parziaria.
1294 cc presunzione di solidarietà passiva,
L’ART statuisce la ossia il principio secondo cui, in
caso di obbligazione plurisoggettiva, gli stessi sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non
presunzione iuris tantum:
risulta diversamente, con il ne di tutelare il creditore. Si tratta di una
l’obbligazione si presume solidale, a meno che il titolo o la legge non dispongano diversamente.
(!!!)
Dunque, l’obbligazione è solidale quando vi è una presunzione generale di solidarietà E
quando il titolo o la legge non dispongano diversamente.
ratio
La della presunzione di solidarietà passiva risiede nella tutela del creditore:
In caso di pluralità di creditori, si ritiene invece che la solidarietà ricorra solo nei casi
espressamente previsti dalla legge o dal titolo. Nel lato attivo, dunque, la regola è della parziarietà
delle obbligazioni.
OBBLIGAZIONI SOLIDALI (!!!!!!)
Considerando l’obbligazione solidale passiva, va rilevato che:
• rapporti esterni,
Nei ossia fra debitore e creditore:
4. Il creditore può rivolgersi ad un debitore qualunque, a sua scelta, tra i coobbligati ->
bene cium excussionis. Il coobbligato non può esimersi dall’adempimento integrale (ART
1292 cc)
5. L’e ettuazione integrale della prestazione ad opera di uno dei coobbligati estingue
1292 cc)
l’obbligazione (ART
6. Il condebitore, cui sia richiesta l’esecuzione della prestazione può opporre al creditore le
eccezioni comuni (es. che attengono all’intero rapporto obbligatorio: es. estinzione), ma non
le eccezioni personali (che attengono esclusivamente al rapporto creditore-condebitore/i),
ART 1297 cc
7. La costituzione in mora di un condebitore non vale a costituire in mora anche gli altri (ART
1308 cc).
8. La rinuncia da parte del creditore alla solidarietà a favore di uno dei condebitori non incide
1311 cc)
sulla natura solidale del rapporto obbligatorio con gli altri condebitori (ART
9. La transazione che abbia oggetto l’intero debito, stipulata dal creditore con uno dei
condebitori, non produce e etto nei confronti degli altri condebitori: questi ultimi possono
però dichiarare di volerne pro ttare e questo loro diritto non può essere escluso dalle
clausole della transazione.
Se, invece, la transazione tra creditore e uno dei condebitori ha per oggetto esclusivamente
la quota del condebitore che l’ha conclusa, occorre distinguere:
ff ff fi ff fi fi
- Qualora il condebitore che ha transatto abbia versato una somma pari o superiore alla
sua quota ideale di debito -> il residuo degli altri condebitori in solido si riduce in
misura corrispondente all’importo pagato
- Qualora l’importo pagato sia stato inferiore -> il debito residuo degli altri coobbligati in
solido si riduce in misura pari alla quota di chi ha transatto (???)
10. La sentenza pronunciata tra creditore e uno dei debitori in solido non ha e etto nei confronti
degli altri condebitori, salvo del diritto di questi ultimi di avvalersi del giudicato favorevole
emesso in esito da un giudizio promosso da altro coobbligato, anche se non vi abbiano
partecipato
• rapporti interni,
Nei ossia fra i coobbligati:
1. Il carico della prestazione si divide fra i vari condebitori in parti che si presumono eguali, se
non risulta diversamente e che l’obbligazione non sia sorta nell’interesse esclusivo di alcuno
dei condebitori (ART 1298 cc).
2. Se uno dei condebitori solidali ha corrisposto al creditore l’intera prestazione o comunque
di regresso,
una somma eccedente la quota, si procede con l’azione che consiste nel
1299 cc).
richiedere a ciascuno degli altri la parte di rispettiva competenza (ART Peraltro, se
l’obbligazione è sorta nell’interesse esclusivo di uno dei condebitori, l’altro che abbia
e ettuato la prestazione ha diritto di richiedere a quest’ultimo il rimorso dell’intera
prestazione eseguita
3. Nell’ipotesi in cui uno o più degli obbligati in via di regresso risulti insolvente, la perdita si
1299 cc)
ripartisce tra tutti gli altri condebitori (ART
DIVISIBILITÀ ED INDIVISIBILITÀ DELL’OBBLIGAZIONE
1314 cc obbligazioni
L’ART indica che le si distinguono in:
• Indivisibili: per tali intendendosi quelle che hanno ad oggetto una prestazione non suscettibile
ad adempimento parziale -> obbligazione solidale, vi trova applicazione la disciplina a riguardo,
con alcune brevi di erenze (ARTT 1318-1320 cc): la principale di erenza riguarda il fatto che in
questo caso gli eredi non possono dare una parte della prestazione, ma sono tenuti ad eseguire
la prestazione per intero.
- Indivisibilità oggettiva: per sua natura (es. cavallo)
- Indivisibilità soggettiva: per volontà tra le parti (es. pacchetto viaggio di nozze)
• Divisibili: le altre obbligazioni.
PRESTAZIONE
La prestazione cui il debitore è tenuto deve:
patrimonialità della prestazione,
1) Avere la ossia essere suscettibile a valutazione economica.
interesse 1174 cc)
2) Rispondere ad un anche non patrimoniale del creditore (ART
1174 cc: l’oggetto dell’obbligazione”.
La prestazione, come a erma l’ART “forma Molto
spesso, la prestazione è la condotta del debitore per la soddisfazione dell’interesse del creditore.
In relazione al tipo di prestazione dovuta, le obbligazioni si distinguono:
• In un dare: nel trasferimento di un diritto su un bene o nella consegna di un bene. Se il bene è
speci co, si parla di obbligazione speci ca; se il bene è determinato nel solo genere, si parla di
obbligazione generica. Fino al codice napoleonico era la più importante: prima del principio del
traditio
consenso traslativo, la era il presupposto dell’e etto traslativo del diritto; con il
consenso traslativo, invece, la traditio passa in secondo piano, poiché il bene viene traslato per
consenso legittimamente manifestato dalle parti (a di erenza del diritto romano e della
quid pluris traditio.
codi cazione napoleonica, in cui era necessario il della -> consenso
ART 1376 cc:
traslativo: ”Per i contratti che hanno per oggetto il trasferimento di proprietà di
una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale o di un altro diritto, la
proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per e etto del consenso delle parti
legittimamente manifestato”. Ora i contratti che si chiudono con la consegna sono solo quattro:
ff fi fi ff ff fi ff ff ff ff ff
1) contratto di deposito + 2) contratto di mutuo + 3) contratto di comodato + 4) contratto di
pegno.
• In un facere: nel compimento di un’attività materiale (es. realizzazione di un edi cio da parte
dell’appaltatore) o giuridica (es. stipulazione di un contratto), sempre che non consista in un
dare. Demogue le distingue in:
- Obbligazione di mezzi: in cui il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività con la
1176 cc),
diligenza del buon padre di famiglia (ART senza peraltro garantire che il creditore
consegua il risultato sperato (es. medico che spera, ma non assicura di guarire il malato;
avvocato che spera ma non assicura di vincere la causa)
- Obbligazioni di risultato: in cui io debitore è tenuto invece a realizzare proprio un determinato
risultato come esito della propria attività: il risultato sperato è parte della prestazione dovuta. Il
debitore non è solo tenuto ad utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia, ma anche
assicurare il caso concreto al creditore.
Peraltro, in giurisprudenza si è