I contratti in generale
Il contratto
Il contratto è la figura più importante di negozio giuridico. Secondo l’articolo 1321 è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. È lo strumento con cui i privati definiscono l’assetto dei loro interessi di ordine patrimoniale: attraverso un contratto è possibile soddisfare bisogni, procurarsi servizi, ottenere la disponibilità temporanea di un bene o di una somma di denaro...
È quindi possibile affermare che il contratto è lo strumento per realizzare determinati interessi delle persone attraverso la produzione di effetti giuridici, i quali possono riguardare diritti reali o rapporti obbligatori. Il contratto è tale quando produce effetti rilevanti per l’ordinamento (ad esempio l’accordo con il quale un gruppo di amici decide di trascorrere una serata insieme). Non sono contratti quando non vi sono i presupposti richiesti dall’ordinamento per la sua validità (come ad esempio la forma).
L’autonomia (manifestazione della libertà individuale delle parti nel regolare i loro diritti) che hanno i privati nell’esplicare le loro libertà attraverso i contratti non è però incondizionata. Il contratto non è né un atto né un fatto, ma è un negozio, cioè una manifestazione di volontà di due o più parti. Non tutti gli accordi sono contratti, per questo motivo la legge utilizza termini come consenso, convenzione, patto o assenso al posto di "contratto".
Non si deve confondere il termine contratto che significa accordo, con il termine contratto che viene anche utilizzato per descrivere il documento contrattuale, ovvero la carta sulla quale il contratto è scritto e con il rapporto contrattuale, che attiene agli effetti giuridici prodotti dal contratto (inteso come accordo).
Centralità sistematica della disciplina legale del contratto
Il contratto è un negozio giuridico, al pari di molti altri. Il codice civile italiano non detta una disciplina specifica per il negozio giuridico ma dedica numerose pagine ai contratti in generale.
Articolo 1324: salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
Articolo 1322:
Comma 1: "Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge".
Il fatto che le parti possano liberamente determinare il contenuto del contratto si dice "autonomia contrattuale". Questo significa che le parti possono decidere, ad esempio, il prezzo della cosa venduta, il tempo di esecuzione, le modalità di esecuzione.
Comma 2: "Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico".
Le parti quindi non devono necessariamente adottare uno degli schemi contrattuali previsti dal codice ma possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare (si parla in questi casi di contratti atipici). Spesso questi contratti trovano un’ampia diffusione nella prassi e si dicono "socialmente tipici" (esempio il leasing). In alcuni casi questi contratti sono poi diventati oggetto di apposita disciplina sociale, come nel caso del franchising.
Negli ultimi anni ci sono state numerose iniziative volte a elaborare principi e criteri uniformi di disciplina del contratto a livello sovrannazionale, come ad esempio i principi di diritto europeo dei contratti, o i principi di diritto comunitario in materia di contratto.
Gli elementi essenziali del contratto
Articolo 1325: gli elementi essenziali del contratto sono l’accordo tra le parti, la causa, l’oggetto e la forma quando è richiesta per validità del contratto. Questi sono gli elementi che permettono di identificare un accordo come "contratto".
Classificazione dei contratti
- Contratti tipici (o nominati) oppure atipici (o innominati) a seconda che il legislatore dedichi o meno una disciplina specifica.
- Contratti con due parti oppure con più di due parti (detti plurilaterali, esempio costituzione di una società). Occorre nel secondo caso stabilire se la partecipazione delle parti debba considerarsi essenziale oppure no; nel caso in cui lo sia la resta travolto l’intero contratto.
- Contratti a prestazioni corrispettive (o sinallagmatici) oppure con obbligazioni a carico di una sola parte. I primi sono contratti in cui vi è una reciprocità di vantaggio o sinallagma. In questo caso se la prestazione è illecita o impossibile per una delle due parti, ne risulta invalidato l’intero contratto (sinallagma generico) e se non viene adempiuta o diventa impossibile una prestazione non è più dovuta neanche la controprestazione (sinallagma funzionale).
- Esempi di contratti con obbligazioni a carico di una parte sola sono invece la fideiussione, il deposito gratuito, il comodato…
- Sono chiamati bilaterali imperfetti i contratti a carico di una parte sola ma dal quale possono scaturire obbligazioni anche a carico della controparte (ad esempio mandato gratuito dal quale possono derivare obblighi di rimborso).
- Contratti a titolo oneroso oppure a titolo gratuito.
- Contratti di scambio oppure associativi: nei primi la prestazione di ciascuna parte è a vantaggio della controparte, mentre nei contratti associativi la prestazione di ciascuno è rivolta ad uno scopo comune.
- Contratti commutativi oppure aleatori: i primi sono contratti in cui i reciproci sacrifici sono certi, i secondi invece sono contratti in cui vi è incertezza sui reciproci sacrifici delle parti (ad esempio assicurazione contro i danni). Ogni contratto, anche se non aleatorio in senso tecnico, implica un certo grado di rischio, detto alea normale.
- Contratti ad esecuzione istantanea oppure di durata: nei primi la prestazione delle parti è concentrata in un dato momento, mentre nei secondi continua nel tempo o si ripete periodicamente. Nei contratti di durata, una causa sopravvenuta che impedisce l’ulteriore efficacia del contratto non pregiudica le prestazioni per le quali lo scambio si è già perfezionato.
- I contratti ad esecuzione istantanea possono essere ad esecuzione immediata oppure differita.
- Contratti a forma libera oppure a forma vincolata (detti contratti solenni).
- Contratti consensuali oppure reali. I contratti consensuali sono la maggioranza e si perfezionano con il consenso delle parti; i contratti reali richiedono oltre al consenso delle parti la consegna del bene.
- Contratti a efficacia reale oppure contratti a efficacia obbligatoria: i primi sono quelli che realizzano per il solo consenso il risultato conseguito (esempio trasferimento della proprietà di un bene venduto), i secondi obbligano le parti ad attuare il risultato perseguito.
Le trattative e la conclusione del contratto
La formazione del contratto: la proposta e l'accettazione
Stabilire in quale momento l’accordo si perfeziona è agevole quando il consenso delle due parti si manifesta in un unico contesto di luogo e di tempo, mentre è più complicato quando le trattative si svolgono in tempi successivi o tra persone lontane. Ci sono due atti fondamentali del contratto: l’atto con il quale il procedimento inizia (la proposta) e quello con il quale si chiude (l’accettazione). Questi elementi sono detti "prenegoziali".
È poi necessario che la capacità di agire e la volontà persistano fino al momento della conclusione dell’accordo; in caso contrario il contratto non viene ad esistere, oppure in caso di incapacità è viziato. Quando alla proposta segue l’accettazione si ha l’accordo. Al fine di ciò si verifichi occorre che: l’accettazione pervenga al proponente entro il termine stabilito (altrimenti la proposta perde efficacia), il proponente può comunque considerare un’accettazione che gli sia pervenuta tardivamente dandone avviso all’altra parte; la dichiarazione di colui al quale la proposta era destinata sia conforme alla proposta (non deve quindi contenere variazioni, altrimenti si ha una nuova proposta); l’accettazione sia compiuta nella forma richiesta dal proponente.
Quando le parti non sono compresenti in uno stesso luogo si possono individuare in astratto dei criteri o principi secondo i quali si può regolare l’efficacia di una manifestazione di volontà:
- Principio della dichiarazione (la manifestazione della volontà è efficace non appena espressa)
- Principio della spedizione (…non appena trasmessa)
- Principio della ricezione (…non appena ricevuta dall’altra parte)
- Principio della cognizione (…non appena il destinatario ne viene a conoscenza). Utilizzato in materia contrattuale, in quanto non può verificarsi una fusione delle volontà se non vi è la consapevolezza di entrambe le parti circa l’intesa raggiunta. La legge stabilisce quindi che il contratto si considera concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione della proposta.
Una volta venuto a conoscenza dell’accettazione, il proponente potrebbe cambiare idea (ad esempio per un rialzo o un ribasso dei prezzi) affermando di non aver letto la lettera o di averla letta dopo che il termine era scaduto. Per evitare queste eventualità la legge ha introdotto l’articolo 1335, il quale stabilisce una generale presunzione valida per tutti i negozi recettizi, secondo la quale la proposta e l’accettazione si reputa conosciuta da questa non appena giunga all’indirizzo del destinatario. Grava su quest’ultimo l’onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia.
Alcuni contratti si possono concludere anche senza una formale accettazione ma dando direttamente esecuzione ad un ordine ricevuto da un proponente. In tal caso il contratto si considera perfezionato nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio la prestazione (art 1327). Questa modalità di perfezionamento è operante solo in presenza di specifiche condizioni, come l’esplicita richiesta da parte del proponente. Egli deve comunque essere messo al corrente dell’iniziata esecuzione.
Per i contratti con obbligazioni a carico del solo proponente (come la fideiussione) la legge non ritiene necessaria un’esplicita dichiarazione di accettazione. In questo caso il proponente è vincolato agli effetti della propria dichiarazione non appena questa è resa nota all’altra parte; dopo questo momento non può più tirarsi indietro e revocare la proposta stessa.
Per la donazione, invece, occorre sempre l’accettazione, ma se questa non è contestuale alla proposta è necessario che sia notificata al donante.
La revoca della proposta e dell'accettazione
Le proposte e l’accettazione possono essere ritirate e private di effetto mediante un atto uguale e contrario che si chiama revoca.
Articolo 1328:
Comma 1: "La proposta può essere revocata fino a quando il contratto non sia concluso".
Comma 2: la revoca dell’accettazione ha effetto se giunge a conoscenza del proponente prima che vi giunga l’accettazione.
La revoca della proposta è considerata come un atto non recettizio e può essere emessa fino a quando il proponente non abbia avuto conferma dell’accettazione da parte della controparte. Non è quindi necessario che la revoca giunga a conoscenza dell’accettante prima di quel momento. Viceversa per la revoca dell’accettazione occorre che essa pervenga all’indirizzo prima dell’accettazione. (secondo una tesi alternativa è necessario che la revoca della proposta è idonea a impedire la conclusione del contratto solo se giunge a conoscenza del destinatario prima dell’accettazione). Se il proponente revoca la proposta, ma l’accettante aveva in buona fede iniziato l’esecuzione, il proponente è tenuto ad indennizzare l’accettante delle perdite subite.
La proposta perde automaticamente efficacia se prima che il contratto sia perfezionato, il proponente muore o diventa incapace (intrasmissibilità della proposta). Stessa cosa vale se muore o diventa incapace l’accettante nell’intervallo tra la spedizione e l’arrivo dell’accettazione al proponente. Questo non vale nel caso di imprenditori nell’esercizio dell’impresa (salvo il caso di piccoli imprenditori) o nel caso in cui risulti diversamente dall’affare.
Il proponente per dare alla controparte un periodo in cui questa possa svolgere un’indagine al fine di valutare l’idoneità tecnica e la convenienza economica della proposta senza il timore che questa venga revocata, può dichiarare che la proposta è irrevocabile (art. 1329) e si può parlare di proposta ferma. La proposta irrevocabile deve essere accompagnata dall’indicazione della durata del periodo di irrevocabilità in quanto non sono accettati impegni di carattere perpetuo. Essa conserva valore anche in caso di morte o sopravvenuta incapacità del proponente.
L'offerta al pubblico
L’offerta al pubblico (art. 1336) vale come proposta contrattuale se indirizzata a destinatari indeterminati e permette la conclusione del contratto per effetto della sola dichiarazione di accettazione. A questo scopo occorre che l’offerta contenga gli estremi essenziali del contratto. Non va confusa con un generico invito a trattare che suscita proposte contrattuali, né con la promessa al pubblico.
L’offerta al pubblico è revocabile, come ogni altra proposta contrattuale ed è valida anche nei confronti di chi, essendo in precedenza venuto a conoscenza dell’offerta non sia venuto a conoscenza della revoca. Le offerte pubbliche in materia finanziaria possono essere attuate sotto il controllo della COSOB.
Il contratto aperto all'adesione
Il regolamento contrattuale può anche essere aperto all’adesione delle parti. Sono i contratti che tendono a realizzare determinate organizzazioni di carattere associativo e che presentano una struttura aperta e orientata a ricevere adesioni. In questi casi è il contratto stesso che disciplina le modalità con le quali aderire, in caso contrario l’adesione deve essere diretta all’organo costituito per dare attuazione al contratto oppure a tutti i contraenti originati.
Le trattative: il dovere e la buona fede
Per giungere alla stipulazione del contratto spesso è necessario un periodo di trattative, durante le quali le parti sono libere di decidere se concludere o meno il contratto, ma debbono comportarsi secondo buona fede (art. 1337). Questo è un dovere giuridico, quindi la parte che violi questo dovere incorre nella responsabilità precontrattuale (o culpa in contrahendo).
Le condotte che possono dar luogo a tali ipotesi sono varie. Ci sono in particolare alcuni comportamenti rilevanti: l’abbandono ingiustificato della trattativa (con il risarcimento dei danni per la frustrazione dell’affidamento), la mancata informazione sulle cause di invalidità del contratto (dovere di ciascuna delle parti di informare l’altra di eventuali cause di invalidità del contratto), l’influenza illecita sulla determinazione negoziale della controparte (se un soggetto induce un altro a stipulare un contratto traendolo in inganno –dolo contrattuale–, minacciandolo o approfittando di un errore dell’altra parte, il contratto è annullabile per un vizio della volontà), l’induzione della controparte alla stipulazione di un contratto pregiudizievole (caso in cui una parte abbia tratto in inganno l’altra ma quell’inganno non sia stato tale da determinare la volontà di questa a contrattare ma solo ad accettare le condizioni diverse da quelle che avrebbe sottoscritto se non fosse stata ingannata –dolo incidente–; in questo caso il contratto non viene annullato ma il contraente responsabile dell’inganno deve risarcire l’altro. Altro esempio è l’omissione di un’informazione doverosa).
La responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo)
La culpa in contrahendo è di natura extracontrattuale (aquiliano) e la condotta scorretta durante le trattative è ritenuta illecita e lesiva degli interessi giuridicamente protetti dell’altra parte. Una tesi minoritaria afferma invece che si tratta di responsabilità per inadempimento.
La tipologia dei danni risarcibili in caso di culpa contrahendo sono diversi da quelli dovuti nell’ipotesi di inadempimento. In caso di inadempimento infatti viene leso l’interesse positivo all’esecuzione della prestazione dovuta in forza del contratto e quindi il risarcimento si commisura al danno subito per non aver ricevuto la prestazione che gli era dovuta.
Se non vengono osservati i doveri che la legge impone durante le trattative si viene a ledere un interesse della parte diverso da quello a ricevere la prestazione oggetto del prefigurato (ma poi non perfezionato) contratto, infatti solo in questo caso la parte avrebbe acquistato un diritto alla prestazione. Nel caso di abusiva interruzione delle trattative o della stipulazione di un contratto invalido la parte che ne è stata vittima può lamentare la lesione dell’interesse a non iniziare trattative (interesse negativo).
Il risarcimento dovuto al caso di culpa in contrahendo di responsabilità precontrattuale deve quindi essere determinato in relazione alle spese e alle perdite dipendenti dalle trattative. La responsabilità non ferma però solo al danno emergente. Chi è stato vittima della scorrettezza precontrattuale può reclamare il risarcimento anche per le perdite subite.
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