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Estratto del documento

L’azione tendente all’accertamento della simulazione è imprescrittibile, mentre le

azioni volte ad ottenere l’adempimento del contratto dissimulato si prescrivono

secondo le regole applicabili in relazione ai diritti specificamente attribuiti alle parti.

Effetti della simulazione rispetto a terzi

I terzi interessati a dedurre la simulazione possono farne accettare l’inefficacia (art

1415), ad esempio possono farlo i creditori di chi ha ceduto il bene.

Ai terzi in buona fede che hanno acquistato diritti (anche di proprietà) dal titolare

apparente non può essere opposta la simulazione e l’atto con il quale hanno

acquistato diritti produrrà i suoi effetti anche se posto in essere da un titolare

apparente (la buona fede si presume, quindi spetta a chi vuole opporre la simulazione

fornire la prova che il terzo è in mala fede). La buona fede è necessaria al momento

dell’acquisto, la conoscenza successiva della simulazione non nuoce.

Effetti della simulazione nei confronti dei creditori

I creditori dell’apparente alienante hanno interesse a far valere la simulazione in

quanto non possono agire sui beni che sono apparentemente usciti dal patrimonio del

debitore. I beni dell’acquirente simulato hanno invece un interesse contrario perché

hanno la possibilità di far espropriare i beni che sono fittiziamente entrati nel

patrimonio del debitore.

La simulazione è inopponibile al creditore che abbia acquistato un diritto reale di

garanzia (pegno o ipoteca) sui beni oggetto dell’apparente simulazione. La

simulazione non è poi opponibile ai creditori del simulato acquirente che abbiano già

compiuto in buona fede atti di esecuzione sui beni oggetto dell’acquisto simulato (art

1416).

La simulazione è invece opponibile ai creditori chirografari che non abbiano ancora

avviato un procedimento esecutivo. Nel conflitto tra le due categorie di creditori, la

legge preferisce i creditori chirografari del simulato alienante solo se il credito è

anteriore all’atto simulato. Se il credito è invece nato successivamente si preferiscono

i creditori del simulato acquirente del bene.

La prova della simulazione

La simulazione si regge sulla riservatezza dell’accordo simulatorio e quindi il problema

di prova che si pone è rilevante.

La deduzione della simulazione implica l’allegazione di un patto contrario al contenuto

di un documento.

Accertamento della simulazione da parte delle parti contraenti: il patto di simulazione

deve essere necessariamente datato anteriormente al contratto apparente, quindi non

è ammessa la prova per testimoni né per presunzioni. È quindi necessario un atto

scritto nel quale la parte convenuta in giudizio da atto della simulazione, oppure da

prova della simulazione mediante interrogatorio dell’altra parte oppure ancora

deferisce all’altra parte il giuramento decisorio. Le parti del contratto simulato possono

comunque dar prova della simulazione con ogni mezzo (anche testimoni…) nel caso in

cui intendano far valere l’illiceità del contratto dissimulato.

Per quanto riguarda l’accertamento da parte dei terzi, essi possono anche ricorrere a

testimoni e presunzioni. Queste ultime sono i mezzi di prova maggiormente utilizzati

(come ad esempio la parentela, l’imminenza di un’azione esecutiva…). Gli eredi delle

parti simulanti subentrano nella posizione dei rispettivi danti causa.

Negozio indiretto e negozio fiduciario. Il trust

La differenza tra simulazione e frode è che nel negozio simulato gli effetti negoziali

non sono voluti, mentre nella frode si.

Con la simulazione non deve essere confusa l’intestazione di un bene a nome di altri,

ovvero quando un bene viene intestato a favore di un soggetto sebbene acquistato da

un altro.

Il negozio simulato si distingue poi anche da quello fiduciario e da quello indiretto. Si

ha il negozio indiretto (o procedimento negoziale indiretto) quando un determinato

effetto giuridico non viene realizzato direttamente ,a viene conseguito mediante una

via traversa con la combinazione di più atti. Nel negozio simulato quindi le due parti si

accordano per escludere gli effetti dell’atto, mentre in quello indiretto il negozio è

realmente voluto.

Il negozio fiduciario si ha quando un soggetto detto fiduciante trasferisce senza

corrispettivo (o fa trasferire da un terzo, pagando o mettendo a disposizione il denaro

per farlo) ad un fiduciario la titolarità di un bene con il patto che l’intestatario

utilizzerà e disporrà del bene esclusivamente in conformità alle istruzioni che il

fiduciante gli ha già impartito o si riserva di impartirgli. Nel negozio fiduciario le parti

vogliono che il fiduciario acquisti la titolarità del diritto trasferitogli, ma vogliono che lo

utilizzi solo nell’interesse del fiduciante.

Al fiduciario si attribuisce una mera legittimazione quando l’oggetto del rapporto è

costituito da valori mobiliari e da titoli di credito, mentre di considera un normale

proprietario quando si tratta di beni immobili o altri tipi di beni mobili.

Il negozio fiduciario non è regolato dal codice civile ma è consentito a meno che non

sia diretto a finalità illecite.

Il trust è un istituto in forza del quale il soggetto che lo costituisce (inter vivos o

mortis causa) pone dei beni sotto il controllo di un trustee (amministratore fiduciario),

affinché questi gestisca, amministri o disponga dei beni conferiti nel trust secondo le

disposizioni impartite dal costituente, agendo in vista dell’interesse di un terzo indicato

dal costituente stesso (il beneficiario del trust), oppure in realizzazione di un fine

specifico.

I beni del trust anche se sono intestati a nome del trustee non fanno parte del suo

patrimonio ma costituiscono una massa distinta, quindi i creditori del trustee non

possono pignorare i beni del trust.

Invalidità ed inefficacia del contratto

Il problema generale

Il negozio giuridico è invalido quando è affetto da vizi che lo rendono inidoneo ad

acquistare pieno ed inattaccabile valore giuridico.

L’invalidità può assumere due aspetti distinti: nullità e annullabilità. Controversa è

invece la categoria dell’inesistenza (vengono così classificati atti assolutamente

difformi dal modello legale), ad esempio in Italia un matrimonio tra due persone dello

stesso sesso. In materia contrattuale la categoria dell’inesistenza trova scarso spazio.

Un contratto è inesistente quando non è in alcun modo confrontabile con la fattispecie

legale.

La distinzione più importante è quella tra validità (o invalidità) e efficacia (o

inefficacia). L’efficacia è la concreta idoneità del negozio a produrre gli effetti ai quali è

preordinato. Un negozio efficace non è per forza anche valido e viceversa.

L’inefficacia può essere originaria o successiva. La prima è sempre transitoria (ad

esempio può derivare dall’apposizione di una condizione sospensiva o di un termine),

mentre l’inefficacia successiva può dipendere (oltre che da altre cause come una

condizione risolutiva) dall’impugnativa di una delle parti o di terzi (rescissione,

risoluzione…).

L’atto nullo è invalido ed inefficace.

La cessazione degli effetti può anche derivare da appositi atti negoziali come la revoca

(negozio successivo che rimuove il negozio originario) o il recesso (negozio diretto a

sciogliere il rapporto determinato dal contratto).

La nullità

Il negozio nullo non è idoneo a produrre in alcun modo gli effetti ai quali è orientato.

Il codice spesso qualifica un atto come nullo ma non specifica cosa comporta tale

qualifica.

Cause della nullità

Articolo 1418 enumera le cause di nullità del contratto. La nullità è la più grave delle

sanzioni che possono colpire il negozio, e le sue cause possono essere raggruppate in

tre grandi categorie:

1) Le nullità testuali: la qualificazione di nullità è espressamente e testualmente

sancita dalla legge.

2) Le nullità strutturali: vi è la mancanza o il vizio di uno degli elementi essenziali

del negozio (art 1418). Producono la nullità del contratto la mancanza di uno

dei requisiti dell’articolo 1325 (forma quando richiesta, difetti di causa…),

l’illiceità della causa (art 1343) o del motivo comune delle parti (art 1345), la

mancanza dell’oggetto. Queste nullità sono dette strutturali.

3) La nullità virtuale: un atto è nullo quando è contrario a norme imperative (art

1418), anche quando la nullità dell’atto non è espressamente prevista da una

norma specifica. Si parla in questo caso di nullità virtuale, contrapposta a quella

testuale, perché la legge non descrive un tipo negoziale disapprovato. Ad

esempio per l’esercizio dell’attività di mediatore occorre essere iscritto in un

apposito ruolo e solo il mediatore iscritto ha diritto alla provvigione, ma non

viene espressamente detto nulla sulle sorte del contratto di mediazione che la

giurisprudenza ritiene nullo.

Un’altra categoria che si sta diffondendo è quella delle nullità di protezione, in cui il

contatto non è qualificato nullo per ragioni di interesse generale o per contrarietà

all’ordine pubblico economico, ma ai fini di tutela delle parti nell’ambito dei contratti

del consumatore. Questo avviene ad esempio in relazione alle clausole vessatorie.

Caratteristica delle nullità di protezione è la deducibilità ad opera della parte a tutela

della quale la nullità è comminata e non dell’altro contraente.

Nullità parziale e sostituzione di clausole

Il vizio che determina la nullità può investire l’intero negozio (nullità totale) oppure

solo alcune clausole dell’atto (nullità parziale). Nell’ultimo caso il contratto è nullo se

risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto

che è colpita da nullità (cioè se la parte invalida era essenziale), in caso contrario

l’atto rimane valido per la parte non colpita da nullità. Questa valutazione va però

valutata in base a una comune volontà delle parti e non in relazioni alle motivazioni

individuali.

Avvolte sono le leggi stesse a descrivere in quali casi un contratto rimanga valido o

meno, ad esempio l’articolo 36 del codice del consumo stabilisce che le clausole

vessatorie sono nulle mentre il resto del contratto rimane valido.

Vi sono poi casi per i quali è prevista la sostituzion

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cipiale di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Stefini Umberto.