Istituzioni di diritto privato
Diritto privato regola i rapporti tra soggetti in posizione di parità dove nessuno dei soggetti ha un potere di supremazia sugli altri (es: diritto dei contratti, diritto di famiglia). Per stabilire modificazioni è necessario il consenso di tutti i soggetti interessati.
Distinzione tra pubblico e privato
La distinzione tra pubblico e privato non è così precisa. Ci sono casi incerti:
- Enti pubblici possono svolgere attività di diritto privato (es: compagnie di assicurazioni, banche).
- Alcuni privati possono essere dotati di alcuni poteri pubblicistici (es: ferrovie, trasporti stradali).
- I soggetti pubblici possono operare anche iure privatorum.
- Sui beni pubblici possono costituirsi rapporti di diritto privato.
- Un medesimo fatto spesso è disciplinato sia da norme pubbliche sia da norme di diritto privato.
Tipologie di norme di diritto privato
- Norme derogabili/dispositive: norme la cui applicazione non è obbligatoria ma può essere evitata mediante l'accordo degli interessati.
- Norme inderogabili/cogenti/imperative: norme la cui applicazione è imposta dall'ordinamento a prescindere dalla volontà dei singoli. Gli organi pubblici non hanno il compito di far rispettare le norme di diritto privato; è compito del singolo che subisce lesioni prendere l'iniziativa.
- Norme suppletive: norme la cui applicazione avviene quando i soggetti privati non provvedono a regolamentare un certo aspetto dei loro rapporti.
Fonti
Le fonti si dividono in:
- Fonti di produzione: atti e fatti. Gli atti sono attività di un'autorità che ha il potere di produrre norme. Si può sempre individuare:
- Organo investito del potere di emanare quell'atto.
- Procedimento formativo dell'atto.
- Documento normativo (il testo di legge).
- Precetti ricavabili dal documento per determinare il significato.
- I fatti sono consuetudini che nel tempo si sono affermate come regola.
- Fonti di cognizione: documenti e pubblicazioni ufficiali dove è possibile visualizzare il testo di un atto normativo (es: Gazzetta Ufficiale).
Gerarchia delle fonti
La gerarchia delle fonti regola la produzione giuridica per identificare la norma da applicare in caso di norme contrastanti. La gerarchia è esplicata all'art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale:
- Principi supremi e fondamentali enunciati dalla Costituzione (es: diritti inviolabili).
- Disposizioni della Costituzione e leggi di rango costituzionale:
- Costituzione italiana: costituzione rigida che disciplina il procedimento di elaborazione delle leggi e dispone regole che limitano l'attività del legislatore. La Corte Costituzionale ha il compito di stabilire se le disposizioni di una legge ordinaria siano in conflitto con le norme costituzionali (legittimità costituzionale). Se il giudice ritiene di dover applicare una norma che gli appare incostituzionale, deve depositare gli atti del processo alla Corte che deciderà la legittimità o illegittimità della norma. Se la norma viene dichiarata illegittima, cessa la sua efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione dell'illegittimità.
- Le norme di diritto internazionale consuetudinario non possono, come le norme costituzionali, essere modificate da una legge ordinaria ma in caso di contrasto tra la norma internazionale a carattere consuetudinario e i principi della Costituzione, devono sempre prevalere le norme costituzionali.
- Leggi statali ordinarie:
- Approvate dal Parlamento attraverso la procedura stabilita dalla Costituzione.
- Possono modificare/abrogare qualsiasi norma non avente valore di legge ma possono essere modificate/abrogate solamente da una legge successiva o tramite referendum popolare.
- Prevale sempre il diritto comunitario alle fonti interne di rango ordinario. La Corte di Giustizia (CGUE) ha ribadito l'importanza da parte di ogni stato di fare tutto il necessario per applicare il diritto di fonte comunitaria anche in opposizione al diritto nazionale e di applicare la stessa interpretazione elaborata dalla Corte stessa.
- Esistono altre norme simili alle leggi ordinarie:
- Decreti legislativi delegati
- Decreti legge di urgenza: provvedimenti di legge emanati dal Governo che possono essere convertiti in legge dal Parlamento (se non vengono approvati dal Parlamento entro 60 giorni, perdono la propria efficacia).
- Leggi statali Vs leggi regionali: il loro rapporto non si basa su un criterio gerarchico ma in base ai diversi ambiti di operatività.
- Regolamenti:
- "Fonti secondarie"
- Emanati dal Governo, ministri o altre autorità amministrative
- Disciplinano spesso l'organizzazione degli uffici pubblici o degli organi costituzionali
- Non possono contenere norme contrarie alla norme di legge. Se il giudice rileva un contrasto tra norme regolamentari e norme di legge:
- Disapplicazione (giudice civile): il giudice non deve tenere conto della norma regolamentare per quel singolo processo.
- Annullamento (giudice amministrativo): il regolamento perde la sua efficacia per il caso specifico e per tutto i successivi.
- Usi/fonti consuetudinarie:
- Consuetudine:
- Ripetizione generale e costante di un determinato comportamento in un determinato ambiente per un certo periodo di tempo come regola di condotta che viene osservata tra singoli privati.
- Il comportamento viene osservato perché ritenuto doveroso.
- Subordinati alla legge
- Fonti non scritte con scarsa applicazione perché causa molti problemi di accertamento del contenuto. Quando durante un processo una delle due parti pretende l'applicazione di una norma consuetudinaria controversa e non accertata, la parte può avere l'onere di provarne la sua esistenza collaborando con il giudice.
- Consuetudine:
Elementi necessari per l'entrata in vigore di una legge
- Approvazione da parte delle due Camere
- Promulgazione della legge dal Presidente della Repubblica: atto con il quale il Presidente della Repubblica riconosce il testo come legge e ne ordina la pubblicazione e l'osservanza
- Pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale
- Decorso del vacatio legis: periodo di tempo di 15 giorni dalla pubblicazione all'entrata in vigore. Il periodo di tempo può essere diverso se la stessa legge lo prevede (Art. 10 preleggi).
Principio dell'ignorantia iuris non excusat: Quando una legge viene pubblicata, automaticamente si reputa conosciuta e perciò diventa obbligatoria per tutti indipendentemente dall'effettiva conoscenza di ognuno.
Applicazione analogica delle norme (Art. 12 preleggi): Quando il caso è incerto sulla sua risoluzione perché il giudice non è riuscito a trovare una norma che regoli questo caso specifico, si deve procedere per analogia applicando le disposizioni che regolano casi simili (si applica ad un caso regolato una norma non scritta desunta da una norma scritta). Due tipologie di applicazione analogica:
- Analogia legis: applicazione in via analogica di norme simili.
- Analogia iuris: ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Limiti dell'applicazione analogica (Art. 14 preleggi): Il procedimento analogico non è consentito per leggi penali e per le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi (norme sotto forma di deroghe).
Abrogazione di una legge (Art. 15 preleggi): Cessazione dell'efficacia delle norme giuridiche contenute in quella legge. La legge ha effetto solo per l'avvenire (Art. 11 preleggi), quindi la legge abrogata può essere ancora utilizzata per decidere le controversie di fatti avvenuti prima dell'abrogazione. Modalità per l'abrogazione di una legge:
- Abrogazione espressa: Quando la legge posteriore dichiara espressamente l'abrogazione della legge anteriore.
- Abrogazione tacita: Quando manca una dichiarazione esplicita e le norme posteriori sono incompatibili con le disposizioni precedenti oppure le norme posteriori contengono una nuova regolamentazione già regolamentata dalla legge anteriore che in questo caso deve essere sostituita.
- Referendum popolare: Per procedere con il referendum, è necessaria una richiesta di almeno 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. La proposta di abrogazione viene accettata se approvata dalla maggioranza dei votanti e se alla votazione hanno partecipato almeno la maggioranza degli aventi il diritto di voto.
Fonti derivate a carattere comunitario
- Regolamenti: Norme applicabili dai giudici dei vari singoli stati membri della comunità internazionale. In caso di contrasto tra la norma interna e la norma regolamentare, il giudice deve disapplicare la norma interna e applicare la norma regolamentare.
- Direttive: Funzione di armonizzare le legislazioni interne dei singoli Stati. Devono essere attuate tramite l'emanazione di specifiche leggi da parte dei vari Parlamenti entro un termine previsto. Lo stato che non adempie a questo dovere è punibile di sanzione. La legge comunitaria è strumento per l'attuazione delle direttive: legge generale che viene approvata anno per anno dove il Parlamento delega il compito di emanare i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive al Governo (per semplificare il processo e accorciare i tempi). Il Governo deve presentare una legge di delegazione europea entro il 28 febbraio e un'altra (non obbligatoria) entro il 31 luglio.
- Decisioni: Funzione di disciplinare situazioni specifiche per soggetti specificamente individuati.
Beni e fatti giuridici
Beni: Cose che possono formare oggetto di diritti, ossia cose che possano essere fonte di utilità e oggetto di appropriazione (Art. 810).
Fatto giuridico: Qualsiasi avvenimento per il quale l'ordinamento giuridico ricollega conseguenze giuridiche.
Atto giuridico: Fatti giuridici umani che dipendono dalla volontà di un soggetto giuridico (es: I contratti). Qualsiasi manifestazione di volontà capace di produrre effetti giuridici. Due tipologie:
- Atti leciti (conformi alle prescrizioni dell'ordinamento): operazioni/comportamenti e dichiarazioni.
- Atti illeciti (che violano le prescrizioni dell'ordinamento e producono la lesione del diritto soggettivo altrui). Il c.c. denomina gli atti illeciti "fatti illeciti" (Art. 2043 ss.).
Negozio giuridico: Dichiarazione con la quale i privati esprimono la propria volontà di regolare i propri interessi in un determinato modo attraverso la produzione di effetti giuridici. Il negozio giuridico permette ai privati di avere una certa autonomia nel decidere da sé come regolare i propri interessi.
Codice civile (1942)
- Prima versione emanata nel 1865, seconda versione nel 1942 dove venne incorporato anche il codice di commercio.
- Caratteristiche principali di ogni Codice: organicità, sistematicità, universalità, eguaglianza.
- Funzione: Innovatrice e uniformatrice per favorire l'univocità delle soluzioni alle controversie e la facilità nel reperire tutto il materiale normativo visto che è accentuato in un unico strumento.
- Approvata tramite un regio decreto (atto normativo promulgato dal re durante il Regno d'Italia).
- Ispirato al codice francese napoleonico (1804, primo codice civile di diritto privato dell'età moderna).
- Contiene i principi generali / le basi fondamentali del diritto privato.
- Soggetto come ogni altro codice al controllo di legittimità da parte della Corte Costituzionale che ha anche il potere di modificare o abrogare tramite una legge ordinaria successiva.
- 2969 articoli raggruppati in 6 libri:
- Persone e famiglia
- Successioni
- Proprietà e diritti reali
- Obbligazioni dei contratti
- Lavoro
- Tutela civile dei diritti
- Ogni libro è diviso in Titoli, ogni titolo è diviso in Capi, ogni capo in Sezioni e ogni sezione in paragrafi.
- Proposizione normativa: frase che contiene le norme dalla proposizione normativa, si ricavano le regole di comportamento per l'interpretazione della legge.
- Poche definizioni all'interno del codice civile. Causa: il compito della legge è regolare e non definire.
- Norme corporative (norme scritte fra parentesi all'interno del codice civile): Norme che le singole corporazioni davano a tutti i componenti della corporazione (età fascista). Questo sistema è stato sostituito nel 1945 ma sono ancora presenti alcuni riferimenti alle norme corporative.
Persone e famiglia (Libro I – Titolo I)
Capacità giuridica (Art. 1): Idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. La nascita è condizione necessaria ma allo stesso tempo sufficiente per l'acquisizione della capacità giuridica. La capacità giuridica di diritto privato compete anche allo straniero con il limite del rispetto del principio di reciprocità secondo il quale lo straniero riceve la facoltà di godere in Italia dei diritti civili se il cittadino italiano è ammesso al godimento dei medesimi diritti nel Paese in cui lo straniero ha la cittadinanza (Art. 16 preleggi); allo straniero comunque sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana.
Capacità d'agire (Art. 2): Idoneità a compiere personalmente ed autonomamente atti negoziali destinati a produrre effetti nella propria sfera giuridica. La capacità d'agire si acquista con la maggiore età, ossia al compimento del 18° anno. Tuttavia, il minore ultra sedicenne è ammesso a stipulare in proprio il contratto di lavoro ed è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
Presunzione di commorienza (Art. 4): Nel caso in cui vi sia incertezza in ordine alla sopravvivenza di una persona rispetto ad un'altra, si presume che le stesse siano morte nello stesso momento.
Atti di disposizione del proprio corpo (Art. 5): Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando siano illeciti (contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume).
Diritto al nome: Ogni persona ha diritto al nome (costituito da prenome e cognome) attribuitogli per legge. Non sono ammessi cambiamenti o rettifiche al nome, salvo per i casi indicati dalla legge (Art. 6). Tutela del diritto al nome (Art. 7): Colei la quale è vittima di contestazione (quando un terzo preclude o ostacola al soggetto l'utilizzo del nome legalmente attribuitogli), usurpazione (quando un terzo utilizza il nome altrui per identificare la propria persona) o utilizzazione abusiva del proprio nome, può agire legalmente per la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. È possibile inoltre chiedere la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali. L'azione può essere promossa anche da chi abbia un notevole interesse alla tutela del nome fondato su ragioni familiari (Art. 8). Anche lo pseudonimo può essere tutelato esattamente come il nome, purché abbia acquisito la stessa importanza del nome (Art. 9).
Abuso dell'immagine altrui (Art. 10): Nel caso in cui l'immagine di una persona o dei congiunti di questa sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione sono consentite dalla legge o con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei congiunti, l'interessato può agire legalmente per la cessazione dell'abuso oltre al risarcimento del danno.
Titolo II – Persone giuridiche
Persone giuridiche: Enti ai quali l'ordinamento giuridico riconosce la capacità giuridica e quindi godono di autonomia patrimoniale perfetta (hanno un loro patrimonio). Due categorie di enti:
- Enti pubblici/persone giuridiche pubbliche: Stato, enti territoriali (es: comune, province, regioni) e altri enti che l'ordinamento riconosce come pubblici e perciò dotati di capacità giuridica. Gli enti pubblici godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (Art. 11).
- Enti privati: Possono essere sia dotati sia privi di personalità giuridica. Gli enti privati acquistano personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica (Art. 12). Come avviene il riconoscimento?
- Presentazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'atto di dotazione alla prefettura accompagnato dalla domanda di riconoscimento.
- Controllo da parte della prefettura di tutti i requisiti necessari al riconoscimento.
- Iscrizione nel registro delle persone giuridiche e conseguente acquisizione della personalità giuridica.
Associazione riconosciuta: Organizzazione collettiva con finalità non economiche riconosciuta dall'ordinamento giuridico come persona giuridica. Come nasce l'associazione? L'associazione deve essere costituita tramite un atto di autonomia in forma di atto pubblico (Art. 14). L'atto costitutivo deve contenere (Art.16):
- Denominazione dell'ente
- Indicazione dello scopo
- Indicazione del patrimonio
- Indicazione della sede
- Norme sull'ordinamento e sull'amministrazione
- Diritti e obblighi degli associati + condizioni della loro ammissione
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