Obbligazione
Il termine obbligazione indica la materia dei diritti di credito. Obbligazione e credito sono sinonimi. I diritti di credito implicano la cooperazione di un altro soggetto: il debitore.
Soggetti nel rapporto obbligatorio
Soggetto attivo: credito
Soggetto passivo: obbligazione
Il rapporto obbligatorio è il rapporto giuridico che intercorre tra i due soggetti. I crediti sono entità di straordinaria importanza perché è proprio su di essi che si basano le attività economiche. L'importanza economica di questa materia si traduce nella sua importanza giuridica: il libro "delle obbligazioni" è con i suoi 900 articoli, il più ampio fra i sei libri del codice.
Oggetto dell'obbligazione
Oggetto dell'obbligazione è la prestazione, ossia il comportamento dovuto dal debitore, nell'interesse del creditore. La prestazione può avere diversi contenuti liberamente determinati dai soggetti, i diritti di credito obbediscono al principio di atipicità (vedere cosa significa).
Classificazione delle obbligazioni
Classificando le obbligazioni sulla base dei contenuti della prestazione, possiamo distinguere tre categorie di obbligazioni:
- Obbligazioni di dare: la prestazione consiste nel consegnare una cosa.
- Obbligazioni di fare: la prestazione consiste in un comportamento attivo del debitore, diverso dalla consegna di una cosa; il comportamento può riferirsi a una cosa (es. restaurare un quadro, costruire un edificio) o prescindere dalla cosa (es. curare un malato, girare un film, giocare a calcio).
- Obbligazioni di non fare: la prestazione consiste nell'astensione da alcuni comportamenti da parte del debitore (es. non lavorare per una certa impresa).
Requisiti della prestazione
L'obbligazione è uno strumento giuridico che serve a realizzare l'interesse del creditore: l'interesse ad ottenere la prestazione, come stabilito dall'art. 1174. I requisiti della prestazione sono:
- Possibile: non avrebbe senso un'obbligazione che imponga al debitore di realizzare un risultato o un'azione non realizzabile.
- Lecita: non avrebbe senso un'obbligazione che imponga al debitore un comportamento o risultato vietato dalla legge.
- Determinata o determinabile: non avrebbe senso un'obbligazione in cui non si capisce il comportamento dovuto dal debitore e l'interesse atteso del creditore.
- Patrimoniale: cioè suscettibile di valutazione economica.
La patrimonialità della prestazione
La prestazione ha carattere patrimoniale quando è suscettibile di valutazione economica, cioè quando è traducibile in un valore monetario. Il requisito della patrimonialità (art. 1174) non è in contrasto con la possibilità che la prestazione sia un interesse non patrimoniale, in quanto bisogna distinguere lo scopo soggettivo che muove il creditore a procurarsi la prestazione ed il mezzo di cui il creditore si avvale per realizzarlo.
La natura patrimoniale della prestazione è riconoscibile quando le prestazioni vengono chieste in una logica di scambio economico, hanno quindi un valore di mercato; ma può qualificarsi patrimoniale anche la prestazione che non ha un valore di mercato nel caso in cui in cambio di quella prestazione sia stata prevista una controprestazione (in moneta o altro) o che quella prestazione sia funzionale ad un interesse patrimoniale del creditore, a cui può attribuirsi un valore economico.
Ragioni della patrimonialità
- Ragione ideale: comportamenti che appartengono alla sfera dei sentimenti, dei gusti non sono sottoposti alla logica del vincolo e della coercizione legale.
- Ragione pratica: se la prestazione non fosse monetizzabile sarebbe impossibile determinare il risarcimento che il debitore deve al creditore nel caso in cui non esegui o esegui male la prestazione stessa. Essendo il risarcimento la sanzione che scatta quando l'obbligazione viene violata, senza di essa l'obbligazione non avrebbe senso.
Gli obblighi non patrimoniali
Gli obblighi non patrimoniali sono obblighi di comportamento che costituiscono obblighi di tipo diverso; la loro violazione comporta delle conseguenze giuridiche ma diverse da quelle previste per la violazione delle obbligazioni.
Rapporti non obbligatori
Prestazioni di cortesia: sono prestazioni patrimoniali che, pur potendo diventare oggetto di obbligazioni, in concreto non danno luogo a nessuna obbligazione. Si tratta di prestazioni che un soggetto compie per semplice cortesia o amicizia. Le prestazioni di cortesia sono sempre gratuite però in alcuni casi possono non esserlo diventando oggetto di obbligazione, ad esempio un albergo offre agli ospiti un servizio di trasporto gratuito per l'aeroporto; con questo non si limita a cortesia ma assume una vera e propria obbligazione.
Il doppio valore dell'obbligazione
Le obbligazioni legali (dette perfette o civili) hanno un doppio valore a cui corrispondono due distinti effetti giuridici:
- Giusta causa della prestazione eseguita: significa che una volta eseguita la prestazione il debitore non può chiederne la restituzione.
- Azione in giudizio contro il debitore: se il debitore non paga spontaneamente, il creditore può agire contro di lui rivolgendosi al giudice per ottenere la realizzazione del suo credito attraverso il processo.
Obbligazioni naturali
Le obbligazioni naturali sono definite dalla legge come doveri morali o sociali, il che le contrappone ai doveri legali: esse non obbligano legalmente il debitore a pagare e non danno al creditore azione per ottenere la prestazione non eseguita. Hanno la forza di impedire al debitore di ottenere la restituzione della prestazione stessa, se egli l'ha adempiuta di sua spontanea volontà.
Data la natura di questi doveri, si preferisce affidarne l'attuazione alla coscienza. Esempi di obbligazioni naturali sono il debito di gioco e il dovere di mantenimento tra uomo e donna che convivono senza essere sposati. L'effetto giuridico delle obbligazioni naturali consiste nell'impedire di ripetere la prestazione eseguita (cioè chiederne la restituzione), nonostante chi l'ha fatta non era obbligato legalmente. Perché questo effetto esista, la prestazione deve essere eseguita spontaneamente ed eseguita da un soggetto capace di intendere e di volere.
Le obbligazioni complesse
Possono esserci obbligazioni soggettivamente complesse quando c'è una pluralità di creditori (parte attiva) o una pluralità di debitori (parte passiva) oppure obbligazioni oggettivamente complesse quando c'è una pluralità di prestazioni.
Pluralità di debitori
Quando i debitori sono più di uno, l'obbligazione può essere parziaria o solidale.
- Obbligazione parziaria: la prestazione è frazionata fra i diversi debitori; se questi sono 4, dividono il debito ed il creditore, per riscuotere il proprio credito, deve chiedere a ciascun debitore la sua quota. Se qualcuno non paga, il creditore non può chiederla agli altri.
- Obbligazione solidale: rafforza il credito e avvantaggia il creditore, in quanto il creditore può chiedere l'intera somma a uno qualsiasi dei condebitori; il pagamento eseguito da uno dei condebitori libera tutti gli altri (art. 1292). La regola generale è la solidarietà; la disciplina delle obbligazioni solidali si applica tutte le volte che un'obbligazione è costituita da più debitori, anche se le parti non l'abbiano espressamente prevista; la solidarietà è esclusa solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge o dalle parti, ad esempio nel caso di debiti del defunto.
La disciplina delle obbligazioni solidali
Rapporti fra creditore e condebitori
Gli effetti favorevoli per la parte passiva giovano a tutti i condebitori, mentre gli effetti sfavorevoli colpiscono solo il condebitore direttamente toccato.
- Se il creditore rimette il debito a favore di uno solo dei condebitori, la remissione libera tutti gli altri.
- La transazione fatta da un condebitore con il creditore non impegna gli altri condebitori; produce effetti nei loro confronti solo se questi dichiarano di volerne approfittare.
- La rinuncia alla prescrizione fatta da un condebitore non pregiudica gli altri.
- Se il creditore fa un atto di interruzione della prescrizione nei confronti di un condebitore, la prescrizione è interrotta nei confronti di tutti.
- La scelta, da parte del creditore, del condebitore a cui rivolgersi per ottenere il credito è libera ma, per legge o per accordo delle parti, può essere stabilito che il creditore debba rivolgersi prima a uno o ad alcuni dei condebitori e che solo se non ottiene il pagamento da questi possa rivolgersi ad altri. Si dice che questi ultimi hanno beneficio di escussione.
Rapporti interni fra condebitori
Nei rapporti interni, il debito si divide fra i condebitori. Il condebitore che ha pagato l'intero debito può richiedere ad ogni condebitore che lo rimborsi in proporzione alla quota posseduta: l'azione per far valere questa pretesa si chiama azione di regresso. Non vale se l'obbligazione è stata assunta nell'interesse di un solo condebitore.
Le obbligazioni indivisibili
Sono quelle che non possono eseguirsi frazionatamente, sia per la natura stessa della prestazione (es. consegna di un cavallo da corsa) sia per il modo in cui l'hanno considerata le parti contraenti (chi acquista una serie completa di francobolli pretende che siano consegnati tutti insieme).
La solidarietà attiva
Si ha quando a fronte di un debitore c'è una pluralità di creditori; in questo caso ciascun concreditore ha diritto di chiedere l'intera prestazione e il pagamento ottenuto da qualunque di essi libera il debitore.
Obbligazioni alternative
Hanno per oggetto due prestazioni poste sullo stesso piano: in esse il debitore si libera eseguendo una delle due. Di regola, la scelta spetta al debitore, ma la legge o le parti coinvolte possono stabilire diversamente e affidare la scelta al creditore o a un terzo. Fatta la scelta, l'oggetto è la prestazione scelta. Se questa diventa impossibile, l'obbligazione si estingue; se una delle due prestazioni era impossibile fin dall'inizio, l'oggetto diventa l'altra prestazione.
Obbligazioni facoltative
Hanno per oggetto una sola prestazione, ma il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa che sostituisce quella originale; in questo caso le due prestazioni non stanno sullo stesso piano. Infatti, se la prestazione originale è impossibile, l'obbligazione si estingue.
Le fonti delle obbligazioni
Le fonti delle obbligazioni sono gli atti o i fatti giuridici che producono obbligazioni. L'art. 1173 elenca le fonti delle obbligazioni:
- Contratti
- Fatto illecito
- Ogni altro fatto o atto che produce un'obbligazione
All'inizio del libro delle obbligazioni è fissato un principio fondamentale: "il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza art. 1175". Questo principio è il fondamento degli obblighi di protezione che gravano sul debitore. Di regola, il debitore deve una prestazione principale, però per fare ciò può eseguire prestazioni accessorie, strumentali al massimo rendimento della prestazione principale.
L'adempimento delle obbligazioni
L'adempimento
L'adempimento è l'attività che consiste nell'eseguire la prestazione che forma l'oggetto dell'obbligazione. È sinonimo di pagamento. Con l'adempimento, l'obbligazione si estingue perché l'interesse del creditore è realizzato. Il debitore che adempie ha interesse che il pagamento risulti in modo chiaro e certo. Egli può chiedere al creditore di rilasciargli la quietanza, cioè la dichiarazione scritta con cui il creditore riconosce di avere ricevuto da lui una determinata prestazione, riferita a un determinato credito. La quietanza è un atto non negoziale ed una dichiarazione di scienza e non di volontà.
I soggetti dell'adempimento
Il debitore che esegue la prestazione e il creditore che la riceve. L'adempimento fatto da un debitore incapace è un adempimento regolare ed efficace, in quanto l'adempimento non è un atto di autonomia ma è un comportamento obbligato (tanto è vero che il suo risultato si può realizzare anche contro la volontà del debitore, con i meccanismi dell'esecuzione forzata), e quindi non è importante che il soggetto sia capace di intendere e di volere. Invece, l'adempimento fatto a un creditore incapace di intendere non è efficace e non libera il debitore. La ricezione dell'adempimento è un atto di autonomia perché implica decisioni del soggetto e, soprattutto, perché un creditore può fare uso cattivo della prestazione ricevuta o addirittura disperderla. Il debitore in questo caso può liberarsi solo se prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace. In concreto, il debitore deve provare che la prestazione ricevuta dal creditore incapace è rimasta integra fino al controllo del rappresentante o fino al recupero della capacità di intendere e di volere. Se non ci riesce, deve pagare una seconda volta.
Adempimento del terzo
Un primo caso è quello in cui la prestazione non viene eseguita personalmente dal debitore ma per conto di questo da un suo collaboratore, ad esempio il titolare dell'officina meccanica, impegnato a riparare un'auto, fa eseguire materialmente le riparazioni dai suoi dipendenti. Questa eventualità è esclusa solo quando la prestazione risulta infungibile.
La prestazione può essere eseguita da un terzo che non opera come collaboratore del debitore, ad esempio un padre che paga il debito del figlio. L'adempimento del terzo è efficace ed estingue l'obbligazione anche se il creditore vi si oppone. Il creditore può rifiutare l'adempimento del terzo solo in due casi:
- Se ha interesse che la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore, ad esempio perché infungibile.
- Se anche il debitore si oppone all'adempimento del terzo.
La sola opposizione del debitore non basta per impedire l'adempimento del terzo. Dato che l'adempimento del terzo è una libera scelta, è necessaria la capacità di intendere e di volere.
Il pagamento con surrogazione
Il pagamento con surrogazione si verifica quando il terzo, che ha pagato un debito altrui, subentra al creditore, ormai soddisfatto. La surrogazione del terzo - cioè il suo ingresso nel rapporto quale nuovo creditore in sostituzione del vecchio - si distingue in:
- Surrogazione volontaria: si produce per iniziativa delle parti del rapporto obbligatorio e può avvenire per volontà del creditore o per volontà del debitore.
- Surrogazione legale: si produce automaticamente quando ricorre uno dei casi elencati dall'art. 1203.
Destinatario dell'adempimento: adempimento al terzo
In certi casi è giusto che l'adempimento sia fatto a una persona diversa dal creditore, ad esempio gli acquisti in un negozio non si pagano al titolare ma al suo dipendente addetto alla cassa. Possono esserci dei casi in cui l'adempimento fatto ad un terzo presenta alcuni elementi di anomalia: sono i casi in cui il terzo non è legittimato a ricevere l'adempimento. La legge dice che il pagamento fatto ad un terzo estraneo non libera il debitore e il creditore conserva il diritto di ricevere da lui la prestazione. Ci sono però delle eccezioni: il debitore è liberato se il creditore ratifica il pagamento fatto ad un terzo oppure se si tratta di pagamento al creditore apparente, cioè fatto ad una persona che, in base a circostanze univoche, appariva legittima a riceverlo, sempre che il debitore fosse in buona fede.
Modalità dell'adempimento
Le modalità dell'adempimento: la prestazione deve essere eseguita esattamente, e cioè nel rispetto di tutte le modalità qualitative, quantitative, di tempo e di luogo, che la caratterizzano. Sotto il profilo quantitativo, la prestazione deve essere eseguita integralmente, anche se è divisibile; se il debitore offre un pagamento parziale, il creditore può accettarlo o meno. La regola non vale in materia di cambiale o assegno. Sotto il profilo qualitativo, la prestazione deve essere quella che costituisce l'oggetto dell'obbligazione e il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa. La prestazione va eseguita nel luogo e nel tempo stabiliti per l'adempimento. Una prestazione eseguita senza l'osservanza di una di queste modalità dà luogo ad un inadempimento.
La dazione in pagamento
Con la dazione in pagamento, il debitore può liberarsi dall'obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella formante oggetto della sua obbligazione. L'effetto liberatorio avviene solo a due condizioni: se il creditore accetta di ricevere una prestazione diversa al posto di quella dovuta e a patto che la prestazione sia effettivamente eseguita. Se la diversa prestazione consiste nel trasferimento della proprietà, il debitore deve al creditore le stesse garanzie che un venditore deve ad un acquirente.
Il termine dell'adempimento
- Se il titolo dell'obbligazione fissa il termine, la prestazione va eseguita in quel termine.
- Se il titolo dell'obbligazione non indica alcun termine, l'adempimento può essere richiesto immediatamente, a meno che sia escluso dalla natura della prestazione (es. costruire un complesso di edifici); oppure le parti concordano fra loro il termine o questo è fissato dalla legge.
- Se il termine è a favore del debitore, quest'ultimo non può adempiere oltre il termine ma non è tenuto ad adempiere prima; se vuole però, può farlo ed il creditore non può rifiutare.
- Se il termine è a favore del creditore, quest'ultimo può esigere il pagamento prima del termine ma il debitore non può rifiutare.
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