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Le modificazioni delle obbligazioni
Ci sono meccanismi che modificano l'obbligazione nei suoi soggetti: dal lato attivo, cambiando la persona del creditore, o dal lato passivo, aggiungendo un nuovo debitore.
La modificazione dell'obbligazione dal lato attivo si realizza con la cessione del credito o il pagamento con surrogazione del terzo.
La modificazione dell'obbligazione dal lato passivo implica l'entrata di un nuovo debitore, ma può realizzarsi in modi diversi, con strumenti ed effetti diversi. Può realizzarsi fra vivi o a causa di morte (l'erede subentra nei debiti del defunto). Può realizzarsi con un atto che riguarda esclusivamente la successione in un singolo debito (è il caso della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo) oppure può inserirsi in un atto più complesso (la cessione di un contratto con la cessione dell'azienda...).
Può realizzarsi con effetto cumulativo, quando il nuovo debitore si aggiunge al vecchio debitore che, resta parte del rapporto obbligatorio; oppure con effetto liberatorio quando il nuovo debitore sostituisce completamente il debitore originario, che viene liberato e cessa di essere parte del rapporto. La modificazione soggettiva dell'obbligazione, a seconda che riguardi il lato attivo o il lato passivo, incide diversamente sull'interesse di chi rimane parte del rapporto obbligatorio. Per un debitore è poco importante chi sia il suo creditore, infatti, per la modificazione dell'obbligazione non viene richiesto il consenso del debitore. Invece per un creditore è molto importante avere come debitore un soggetto piuttosto che un altro, perciò la modificazione dell'obbligazione richiede sempre il consenso del creditore. La cessione del credito: il credito è una forma di ricchezza e come tale, per essere economicamente produttiva, deve averela possibilità di circolare. La legge art. 1206 offre la possibilità al creditore (cedente) di trasferire ad un terzo (cessionario) il suo credito verso il debitore (ceduto). Per effetto della cessione, il creditore non è più il cedente bensì il cessionario, ed è al cessionario che il debitore deve eseguire la prestazione. La cessione è esclusa per i crediti personali, per i crediti incedibili o in relazione a determinati cessionari (ad es. il giudice). La cessione non è un tipo di atto ma è un possibile elemento di tanti diversi tipi di atti. La disciplina della cessione del credito comprende regole che riguardano i rapporti fra cessionario e debitore ceduto, e rapporti fra cedente e cessionario. I rapporti fra cessionario e debitore ceduto: la cessione si realizza anche senza il consenso del debitore ceduto perché essa produca i suoi effetti, è sufficiente l’accordo fra cedente e cessionario. Il ceduto non sanulla dell'avvenuta cessione, quindi non sa di dover pagare ad un creditore diverso, può accadere che paghi al creditore originario. Per evitare tutto ciò occorre l'accettazione della cessione da parte del debitore, oppure la notificazione della cessione al debitore stesso. Solo dopo che la cessione è stata da lui accertata o a lui notificata, essa ha effetto nei confronti del debitore ceduto. Se paga al cedente in mancanza di accettazione o notificazione, come regola egli è liberato, tranne che in un caso: il caso di sua mala fede; se il cessionario prova che egli era a conoscenza dell'avvenuta cessione, il debitore non è liberato. Con la cessione cambia la persona del credito ma il credito rimane lo stesso. I rapporti fra cedente e cessionario: cessione pro soluto e pro solvendo: se il cessionario non ottiene il pagamento dal debitore le conseguenze sono diverse, a seconda che la cessione sia pro soluto o pro solvendo. Con la cessionepro soluto, la regola è che il cedente è tenuto a garantire semplicemente l'esistenza del credito ceduto; se poi il debitore non paga il cessionario, questi si tiene il danno perché il cedente non ne risponde. La cessione pro solvendo regola i rapporti in modo più sicuro e vantaggioso per il cessionario. In questo caso il cedente garantisce la solvenza del debitore, se il debitore risulta insolvente (cioè privo dei mezzi per pagare) il cessionario può rivolgersi contro il cedente e ottenere da lui il pagamento, oltre agli interessi, alle spese e ai danni. La garanzia viene meno se la mancata realizzazione del credito dipende da colpa del cessionario.
La delegazione di debito: rapporto di provvista e rapporto di valuta: la delegazione di debito è il primo dei tre meccanismi che realizzano la successione nel debito, introducendo nel rapporto obbligatorio un nuovo debitore: gli altri due sono l'espromissione e l'accollo.
delegazione di–debito coinvolge tre soggetti il debitore A, il creditore B e un terzo X- e si realizza con la combinazione di diversi atti. Essenzialmente:- L'atto con cui il debitore A (delegante) chiede al terzo X (delegato) di assumere su di sé il debito che A ha verso il creditore B (delegatario)
- L'atto con cui il terzo delegato si obbliga verso il delegatario, prima di questo atto, il delegante può revocare la delegazione
- Un rapporto di valuta consistente in un debito del delegante verso il delegato
- Un rapporto di obbligazione tra il delegante e il delegatario
astratta quando l'assunzione del debito da parte del delegato verso il delegatario non menziona né il rapporto di provvista né il rapporto di valuta. I rapporti base non incidono sull'obbligazione assunta: il delegato non può eccepire il difetto di uno dei due rapporti, e così rifiutarsi di pagare il delegatario. Questa regola sulla delegazione pura non si applica nel caso limite di nullità della doppia causa, e cioè quando difettano sia il rapporto di valuta sia il rapporto di provvista, in quanto se sono difettosi entrambi i rapporti l'obbligazione sarebbe ingiustificata.
L'effetto della delegazione: gli effetti delle delegazione possono essere diversi riguardo alla posizione del debitore originario. Si distinguono, sotto questo profilo, due tipi di delegazione:
- Con la delegazione cumulativa, il delegante resta obbligato verso il delegatario in quanto si aggiunge come nuovo debitore.
debitore (estromesso) ha verso il creditore (espromissario). La differenza con la delegazione consiste nel fatto che l'assunzione del debito avviene per iniziativa del coobbligato con l'espromittente a meno che il terzo che si obbliga. Il debitore rimane obbligato solo se il creditore dichiari espressamente di liberarlo, nel quale caso resta obbligato solo l'espromittente. Quest'ultimo può imporre al creditore delle eccezioni:
- le eccezioni relative ai rapporti fra espromittente e debitore originario non sono opponibili
- le eccezioni relative ai rapporti fra debitore originario e creditore sono invece opponibili
L'accollo: interno ed esterno: l'accollo è l'accordo fra il debitore e un terzo, per effetto del quale il terzo (accollante) si assume un debito che il debitore (accollato) ha verso il creditore (accollatario). Realizza l'assunzione del debito altrui; se ne distingue perché consiste in un accordo debitore, anziché con
Il creditore. A seconda dell'atteggiamento che il creditore del terzo con il assume rispetto all'accordo di accollo, questo può essere interno o esterno. L'accordo interno è in tal caso l'impegno a cui il creditore resta estraneo, perché non vi partecipa né vi aderisce: assunto dall'accollante può essere revocato. Si ha invece accollo esterno, quando il creditore aderisce all'accordo fra il debitore e il terzo, a questo punto l'impegno dell'accollante non può essere revocato.
Accollo cumulativo e liberatorio: si ha accollo cumulativo se il debitore originario non viene liberato, ma resta obbligato con l'accollante. Si ha accollo liberatorio quando il debitore originario viene liberato, e unico obbligato è l'accollante. Ciò si verifica solo se: il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore originario, oppure se la liberazione del debitore originario è una
previsione espressa dall'accordo di accollo, cui il creditore ha aderito.
L'ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI