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Estratto del documento

B) LA PRESCRIZIONE ESTINTIVA

NOZIONE E FONDAMENTO

110.

La PRESCRIZIONE ESTINTIVA produce l’estinzione del diritto soggettivo per effetto del

TITOLARE stesso, che non lo ESERCITA o non NE USA per il TEMPO DETERMINATO

DALLA LEGGE. 38

OPERATIVITA’ DELLA PRESCRIZIONE

111.

Dice che la prescrizione è un ISTITUTO PUBBLICO formato da norme inderogabili e che quindi

non possono essere modificate.

La rinuncia può avvenire solo SUCCESSIVAMENTE, e cioè a prestazione compiuta, quando essa

è interesse esclusivamente del soggetto che ne è avvantaggiato. La rinuncia alla prescrizione può

essere espressa oppure tacita. Quest'ultima nel caso in cui il fatto è incompatibile con la volontà di

valersi della prescrizione

112.OGGETTO DELLA PRESCRIZIONE

Non tutti i diritti si prescrivono: non sono soggetti alla prescrizione:

I DIRITTI INDISPONBILI: perché tali diritti costituiscono oltre che un POTERE anche

• un DOVERE;

il DIRITTO DI PROPRIETA’: poiché anche il non uso è un’espressione della libertà

• riconosciuta al titolare.  I DIRITTI FACOLTATIVI: tali diritti si estinguono solo quando

si estingue il diritto soggettivo (ad es: il proprietario non perde mai la facoltà di chiudere il

proprio fondo).

Infine il legislatore ha puntualizzato affermando che OGNI DIRITTO SI ESTINGUE PER

PRESCRIZIONE.

INIZIO DELLA PRESCRIZIONE

113.

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

QUINDI AD ESEMPIO: “SE ACQUISTO CASA AROMA A CONDIZIONE CHE IO SIA

TRAFERITO ENTRO UN ANNO A ROMA, E’ CHIARO CHE IL VENDITORE NON POTRA’

AGIRE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO SE NON QUANDO LA CONDIZIONE, SI SIA

VERIFICATA. QUINDI LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO RELATIVO AL PAGAMENTO DEL

PREZZO COMINCERA’ A DECORRWRE SOLTANTO DA TALE MOMENTO”.

LA SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

114.

I termini di prescrizione possono essere "SOSPESI" (ad esempio, in tempo di guerra, a favore dei

militari in servizio , oppure a favore degli interdetti per infermità mentale per il tempo in cui non

hanno rappresentante legale) oppure "INTERROTTI".

Le CAUSE di SOSPENSIONE della PRESCRIZIONE sono riportate dalla legge e sono

TASSATIVE; La SOSPENSIONE è determinata da:

Particolari rapporti che intercorrono tra le parti (tra coniugi, tra genitori che esercitano la

• potestà sui propri figli);

O dalla CONDIZIONE del TITOLARE.

L’INTERRUZIONE ha luogo:

O perché il titolare compie un atto che importa ESERCIZIO DEL SUO DIRITTO;  O

• perché SOGGETTO PASSIVO effettua il RICONOSCIMENTO DELL’ALTRUI

DIRITTO.

Quindi ciò che differenzia i due istituti è proprio la VOLONTA’ (o INERZIA) del titolare del

diritto che, nella SOSPENSIONE CONTINUA AD ESISTERE ma è GIUSTIFICATA, mentre

nell’INTERRUZIONE la VOLONTA’ VIENE A MANCARE, o perché il diritto è stato

esercitato, o perché è stato riconosciuto dall’altra parte.

115. LA DURATA DELLA PRESCRIZIONE 39

Rispetto alla durata , le PRESCRIZIONI possono essere:

• ORDINARIE: che trovano applicazione in tutti i casi in cui la legge non dispone

diversamente (10 anni); un periodo più lungo (20 anni) è previsto per l’estinzione dei

DIRITTI REALI SU COSE ALTRUI.

• BREVI: sono previste per altre categorie di rapporti come:

- IL DIRITTO AL RISARCIMENTO PER DANNI EXTRACONTRATTUALE (da 5 a

2 anni);

- IL DIRITTO A PRESTAZIONE PERIODICHE (ad es: le annualità delle rendite, ecc)

E I DIRITTI CHE DERIVANO DA RAPPORTI SOCIETARI (5 anni);

- I DIRITTI DEVIRVANTI DA ALCUNI RAPPORTI COMMERCIALI (ad es:

mediazione, spedizione, trasporto).

116. LE PRESCRIZIONI PRESUNTIVE

LA PRESCRIZIONE PRESUNTIVA si fonda sulla PRESUNZIONE che un determinato

credito sia stato pagato o comunque estinto per effetto di un qualsiasi causa.

C) LA DECADENZA

117. NOZIONE E FONDAMENTO

Alla base della DECADENZA ritroviamo la FISSAZIONE di un PERIODO PERENTORIO entro

il quale il titolare del DIRITTO deve compiere una determinata ATTIVITA’.

La DECADENZA quindi implica, quindi, l’ONERE DI ESERCITARE IL DIRITTO ENTRO IL

TEMPO PRESCRITTO DALLA LEGGE.

Per impedire la decadenza occorre:

• Compiere lo specifico atto prescritto dalla legge o dal negozio giuridico;

• Il riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale il medesimo diritto può

farsi valere.

La decadenza può essere:

• Legale: è prevista dalla legge e riguarda sia i diritti disponibili sia i diritti indisponibili . Nei

diritti indisponibili la decadenza può essere rilevata d' ufficio dal giudice (art. 2969); non

può essere rinunciata e la sua disciplina è inderogabile, ovvero non può essere modificata

dalle parti.

• Giudiziale: i termini di decadenza sono fissati dal giudice su istanza della parte interessata

(Es: fissazione di un termine per l' accettazione dell' eredità, affinché il chiamato dichiari,

entro il termine stabilito dal giudice, se accetta o meno l' eredità. Qualora entro quel termine

il chiamato non si pronuncia, perde il diritto di accettare: art. 481).

• Convenzionale: i termini di decadenza li stabiliscono i privati, unico limite è evitare che i

termini rendano troppo difficile l' esercizio del diritto ad una delle parti (art. 2965

Decadenze stabilite contrattualmente). La decadenza convenzionale non è rilevabile d'

ufficio.

Se non è fissato alcun termine di decadenza, il diritto sarà soggetto ai normali termini di

prescrizione (art. 2967 Effetto dell'impedimento della decadenza). 40

CAPITOLO XI

LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI

PREMESSA

118. Se un soggetto vuol far valere un proprio diritto da altri contestatogli deve rivolgersi al

RIVOLGERSI AL GIUDICE. Ci sono però alcuni esempi di difesa consentita al soggetto

privato, con la c.d. AUTOTUTELA, per esempio la LEGITTIMA DIFESA ecc.

CENNI SUI TIPI DI AZIONE

119. 41

Lo STATO ha riconosciuto al CITTADINO il DIRITTO di RIVOLGERSI AGLI APPOSITI

ISTITUTI PER OTTENERE GIUSTIZIA che non può assicurarsi da se, tale diritto prende il

nome di AZIONE.

Chi naturalmente esercita l’azione è lì ATTORE, mentre colui contro il quale si agisce prende il

nome di CONVENUTO.

Secondo l’art 24 della Costituzione Questo diritto è inviolabile, proprio perché è sancito dalla

Costituzione, così come la possibilità di difendersi. La Costituzione prevede anche che ai non

abbienti siano assicurati i mezzi idonei per difendersi.

Il nostro ordinamento riconosce vari TIPI DI AZIONE e correlativamente di PROCESSO

CIVILE:

• se tra me ed un'altra persona sorge una controversia circa un diritto soggettivo a mio favore,

si instaura un PROCESSO DI COGNIZIONE che deve individuare il comando contenuto

nella norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto (Tizio mi deve risarcire i

danni);

• il PROCESSO DI ESECUZIONE: che deve realizzare il comando contenuto nella

sentenza

(espropriazione dei beni di Tizio, se egli non ottempera l’obbligo di risarcirmi i danni);

• PROCESSO CAUTELARE: che deve conservare lo stato di fatto esistente per rendere

possibile l’esecuzione della sentenza o l’accertamento che si è richiesto al giudice (impedire

che Tizio si spogli dei suoi beni per non pagarmi, quindi, sequestro dei beni). L’AZIONE

DI COGLIZIONE può tendere a queste tre finalità:

• all’accertamento dell’esistenza o meno di un determinato rapporto giuridico incerto e

controverso (sentenza di accertamento)

• all’emanazione di un comando alla parte soccombente di eseguire la prestazione che il

giudice riconosce dovuta all’attore (sentenza di condanna)

• alla costituzione, modificazione o estinzione di rapporti giuridici. La sentenza dunque non

si limita all’accertamento di una situazione preesistente o ad esprimere un comando che in

via astratta era già contenuto nella norma, ma modifica la situazione preesistente (sentenza

costitutiva).

120.LA COSA GIUDICATA

Per meglio assicurare la conformità della sentenza a giustizia è concesso alle parti di

PROMUOVERE IL RIESAME DELLA LITE, IMPUGNANDO LA SENTENZA.

Questo riesame, però, non può durare all’infinito e ad un certo punto il comando della sentenza non

può più essere modificato da nessun altro giudice: qui si parla di cosa giudicata formale.

Ma esiste anche un VALORE SOSTAZIALE della COSA GIUDICATA, perché, non soltanto non

si può più impugnare la sentenza, ma, se in essa è stato riconosciuto il mio diritto di proprietà o di

credito, ciò non può più formare oggetto di discussione tra me e l’altra parte in processi futuri.

La cosa giudicata in senso sosta nziale quindi, consiste nell’indiscutibilità dell’accertamento

contenuto nella sentenza anche in altri processi o al di fuori del processo.

121.IL PROCESSO ESECUTIVO

Se non viene adempiuto il comando contenuto nella sentenza colui a cui favore è stato emesso può

iniziare UN PROCESSO ESECUTIVO.

La forma più importante di processo esecutivo è quella che ha per oggetto l’espropriazione dei beni

del debitore nel caso in cui egli non adempia l’obbligazione di pagare una somma di denaro

(espropriazione forzata). Il bene o i beni colpiti dall’esecuzione vengono venduti ai pubblici incanti

e la somma ricavata ripartita tra i creditori. L’atto col quale si assoggetta un bene all’azione

esecutiva si dice PIGNORAMENTO. L’art. 2913 cod. civ. stabilisce che non hanno effetto gli atti

42

di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento. L’inefficacia non dipende dall’incapacità del

debitore, né dalla perdita della proprietà che peraltro non è ancora avvenuta, ma dalla destinazione

dei beni all’espropriazione; essa è relativa, può essere fatta, cioè, solo dal creditore pignorante e dai

creditori intervenuti nell’esecuzione. Naturalmente la legge tiene conto anche DEI TERZI che

hanno acquistato in buona fede ignorando il pignoramento: se si tratta di beni mobili non iscritti ai

pubblici registri, basta il trasferimento del possesso a salvaguardare il diritto del terzo; se si tratta di

immobili o mobili registrati la protezione del terzo è attenuata per il tramite della trascrizione.

Vi è peraltro da notare che non c’è correlazione necessaria tra sentenza di condanna ed esecuzione

forzata.

CAPITOLO XII

LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI

122. NOZIONI GENERALI

N

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Publisher
A.A. 2017-2018
218 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sofiabbuzzoni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Festi Fiorenzo.