NOZIONI PRELIMINARI
CAPITOLO I
1. L’ORDINAMENTO GIURIDICO
Ogni SOCIETA’ o AGGREGAZIONE UMANA, non può esistere senza la presenza di apposite
regole che disciplinano i rapporti tra le persone che compongono l’aggregazione e senza la
presenza di appositi apparati con il compito di FARLE OSSERVARE.
Quindi, detto ciò, l’uomo è per sua NATURA portato a cercare l’aiuto di altri suoi simili, al fini di
soddisfare di ottenere risultati, che risulterebbero irraggiungibili se l’uomo fosse singolo.
Per avere un gruppo organizzato occorrono tre condizioni:
a)che il coordinamento degli apporti individuali non sia lasciato al caso o alla buona volontà di
ciascuno, ma venga disciplinato da regole di condotta;
b)che queste regole siano decise da appositi organi ai quali tale compito sia affidato in base a
precise regole di struttura o di competenza o organizzative;
c) che tanto le regole di condotta quanto quelle di struttura vengano effettivamente osservate.
Quindi l’ ORDINAMENTO GIURIDICO è l’insieme di regole, schemi e modelli, mediante i
quali è organizzata una collettività e viene dunque regolato e diritto lo svolgimento della vita
sociale.
2. L’ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO E LA PLURALITA’ DEGLI
ORDINAMENTI GIURIDICI Tra tutti i vario TIPO di collettività che l’uomo dà vita, di
importanza preliminare assume la SOCIETA’ POLITICA.
A tal proposito, la comunità politica mira, da un lato ad impedire le aggressioni tra gli stessi
componenti del grippo, promuovendo apposite MINACCE DI SANZIONI ai danni dei trasgressori,
mentre dall’altro lato, tende attraverso il coordinamento degli apporti di tutti a potenziare la difese
dell’intera collettività contro i pericoli esterni e a promuovere lo sviluppo ed il benessere della
collettività.
Naturalmente le società politiche hanno avuto una profonda evoluzione nella storia: dalle
COMUNITA’ PRIMITIVE alle TRIBU’ NOMADI, dalla POLIS agli IMPERI e via dicendo.
Oggi è importante la nozione di STATO che si identifica come una comunità di individui,
stanziata su un territorio sul quale esercita il proprio potere di imperio ed organizzata in
base ad sistema di regole (c.d. ORDINAMENTO GIURIDICO).
Un ORDINAMENTO GIURIDICO si dice ORIGINARIO: quando la sua organizzazione non è
s
oggetta ad un controllo di validità da parte di un’altra organizzazione.
3. GLI ORDINAMENTI SOVRANAZIONALI. L’UNIONE EUROPEA
Il concetto dell’ORDINAMENTO GIURIDICO va visto anche sotto un altro spe. tto: ossia quello
della COMUNITA’ INTERNAZIONALE, tantoché l’ ART 10. della COSTITUZIONE afferma
che L’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO SI CONFORMA ALLE NORME DEL
DIRITTO INTERNAZIONE.
Quindi si evince che il DIRITTO INTERNAZIONALE è la normativa che disciplina i rapporti fra
gli STATI; è un diritto CONSUETUDINARIO: ossia trae origine dalla prassi delle relazione tra
gli stati; e infine anche un DIRITTO PATTIZIO che nasce dall’accordo bilaterale o plurilaterale
che ciascun STATO STRINGE con gli altri e che si impegnano a rispettare.
4. LA NORMA GIURIDICA 1
L’ORDINAMENTO DI UNA COLLETTIVITA’ è costituito da un insieme di regole che prende il
nome di NORMA GIURIDICA in quanto appartiene allo IUS.
La norma giuridica è l’espressione di volontà di un organo investito del potere di elaborare regole
destinate ad e ntrare a far parte dell’ordinamento giuridico.
La norma giuridica va distinta dalla NORMA MORALE poiché, mentre quest’ultima è
ASSOLUTA nei confronti dell’INDIVIDUO che riconoscendone il valore decide di rispettarla, la
NORMA GIURIDICA , deriva la propria forza dal fatto di essere prevista da un atto dotato di
autorità nell’ambito dell’organizzazione di una collettività.
I FATTI PRODUTTIVI DI NORME GIURIDICHE SI CHIAMANO FONTI (v 12) .
Inoltre non bisogna confondere di una norma giuridica il TESTO dal PRECETTO O
SIGNIFICATO (che risulti spuntare solo mediante un meccanismo di INTERPRETAZIONE DEL
TESTO MEDESIMO).
5. DIRITTO POSITIVO E DIRITTO NATURALE
La distinzione tra diritto positivo e diritto naturale ha radici antiche, nella storia del pensiero
giuridico e filosofico. Oggi mira a segnalare la tensione tra l'ordinamento giuridico vigente e
vincolante in una società determinata (diritto positivo) e gli ideali di giustizia che si assumono
permanenti e universali (diritto naturale).
Secondo una concezione laica del diritto neanche il diritto naturale è immutabile nel tempo e nello
spazio.
Possiamo denominare diritti naturali i diritti inviolabili della persona riconosciuti nella
Costituzione della Repubblica italiana e considerarli innati perché indissolubilmente legati alla
natura umana. Questo riconoscimento è una linea di tendenza di molti ordinamenti giuridici
contemporanei, che si è sviluppata dopo i genocidi, le stragi, le persecuzioni che l'ordinamento
giuridico di alcuni Paesi aveva legittimato soprattutto negli anni Trenta e Quaranta.
IL CONCETTO DI DIRITTO EVOCA QUELLO DI GIUSTIZIA e del resto l’apparato al quale è
affidato tale POTERE è appu nto definito MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.
6. LA STRUTTURA DEL NORMA. LA FATTISPECIE
Una NORMA è un enunciato prescritto diretto alla formulazizone di una ipotesi, al cui verficarsi la
norma ricollega alcune determinate coseguenze che possono essere:
• L’ACQUISTO DI UN DIRITTO;
• L’INSORGENZA DI UNA OBBLIGAZIONE.
LA PARTE DELLA NORMA CHE DESCRIVE L’EVENTO CHE SI INTENDE
REGOLARE PRENDE IL NOME DI FATTISPECIE .
La fattispecie può essere:
• ASTRATTA: insieme di fatti non realmente accaduti, ma descritti ipoteticamente da
una norma ad indicare quanto deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza
giurdica;
• CONCRETA: insieme di fatti realmente verificatisi per i quali si verificano determinate
conseguenze giuridiche;
• SEMPLICE: quando fa riferimento ad un unico fatto (ad es: morte di un soggetto);
• COMPLESSA: quando fa riferimento ad una pluralità di fatti giuridici;
• A FORMAZIONE PROGRESSIVA: che fa riferimento a fatti che si succedono ne
tempo (es: contratto a condizione sospensiva v 323).
7. LA SANZIONE 2
Le norme giuridiche si caratterizzano per il fatto di essere suscettibili di attuazione forzata
(coercizione) o sono comunque garantite dalla predisposizione, per l’ipotesi di trasgress ione , di una
conseguenza in danno del trasgressore, chiamata “sanzione”, la cui minaccia favorirebbe
l’osservanza spontanea della norma.
Spesso, accanto a “norme di condotta” (dette primarie ), il legislatore prevede una “risposta” o una
“reazione” dell’ordinamento (c.d. norme sanzionatorie o secondarie
), da far scattare in caso di
inosservanza del comportamento prescritto.
Vi è peraltro da rilevare che la difesa dell’ordinamento non viene perseguita soltanto attraverso
misure repressive di una situazione preesistente illegittimamente violata, ma anche mediante
misure preventive, di vigilanza e di dissuasione, e perfino con l’ausilio di norme che si limitano ad
affermazioni di principio, che svolgono un’importante funzione “esemplare”, indipendentemente
dalla previsione di qualsiasi sanzione. Di recente sono frequenti anche norme che stabiliscono
“premi” e “incentivi a favore dei soggetti che si vengano a trovare in particolari situazioni (ad es. a
favore di imprese che intraprendono nuove attività in zone considerate depresse o sottosviluppate).
La sanzione può operare in modo diretto (realizzando il risultato che la legge prescrive), o in modo
indiretto: in questo caso l’ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l’osservanza della
norma o per reagire alla sua violazione. Nel diritto privato, in particolare, la sanzione non opera, di
regola, direttamente
8. CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA. GENERALITA’ e ASTRATTEZZA. IL
PRINCIPIO COSTITUZIONE DI EGUAGLIANZA
I caratteri essenziali della norma giuridica avente forza di legge sono la generalità e la astrattezza
dei relativi precetti.
Con il carattere della generalità si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata per
singoli individui, bensì o per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti .
Con il carattere della astrattezza si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata per
specifiche situazioni concrete, bensì per fattispecie (stato di cose) astratte, ossia per situazion i
individuate ipoteticamente.
Importante è diventata, per caratterizzare la norma avente valore di legge, il c.d. “principio di
eguaglianza”(art. 3 Cost.).
Dal principio di eguaglianza va tenuto distinto il principio per cui i pubblici uffici devono risp ettare
il criterio della imparzialità (art. 97 Cost.), ossia l’obbligo di applicare le leggi in modo eguale.
Nell’art. 3 della Cost. è invece codificato il vero principio di eguaglianza, che ha due profili:
a) il primo è di carattere formale (art. 3.1) ed importa che “tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge , senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali”.
b) il secondo è di carattere sostanziale (art. 3.2) ed impegna la Repubblica a ”rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutt i i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Il controllo del rispetto del principio di eguaglianza è affidato alla CORTE
COSTITUZIONALE, la quale può dichiarare l’illegittimità di una norma avente forza di legge
quando rite nga “irragionevole” o “incongruente” o “contraddittoria” o “arbitraria” una
differenziazione normativa di situazioni che, in realtà, siano omogenee, ovvero un’assimilazione di
trattamento nei confronti di situazioni che, in realtà, siano diverse.
9. L’EQUITA
In qualche ipotesi può avvenire che l’applicazione del comando al caso concreto dia luogo a
conseguenze che urtano contro il sentimento di giustizia.
L’EQUITA’ è stata, pertanto, definita la giustizia del caso singolo. 3
L’ordinamento giuridico sacrifica spesso la giustizia del caso singolo all’esigenza della certezza del
diritto, in quanto ritiene pericoloso affidarsi alla valutazione soggettiva del giudice e preferisce che
i singoli possano prevedere esattamente quali saranno le conseguenze dei loro comportamenti (
principio della certezza del diritto ).
Perciò, nel diritto privato, il ricorso all’equità è ammesso solo in casi eccezionali e precisamente in
quelli in cui la stessa norma giuridica rinvia all’equità. 4
CAPITOLO II
IL DIRITTO PRIVATO E LE SUE FONTI
Una distinzione tradizionale è quella tra DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO
Il DIRITTO PUBBLICO regola i rapporti giuridici nei quali almeno una delle parti è un ente o un
soggetto pubblico che, per soddisfare un interesse generale, esercita un potere di supremazia o di
superiorità nei confronti dell’altra parte o delle altre parti.
IL DIRITTO PRIVATO disciplina i rapporti giuridici nei quali le parti sono in una condizione di
parit à, cioè i rapporti tra i soggetti privati o anche tra un soggetto privato e un ente pubblico,
quando quest’ultimo non esercita un potere di supremazia, LASCIANDO ALLA INIZIATIVA
PERSONALE ANCHCE l’ATTUAZIZONE DELLE SINGOLE NORME.
Molto spesso, un medesimo fatto è disciplinato sia da norme di diritto privato che da norme di
diritto pubblico.
1. DISTINZIONE TRA NORME COGENTI E NORME DEROGABILI
Le norme del diritto privato si distinguono in:
• NORME DEROGABILI: norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli
interessati.
• NORME INTEDEROGABILI O COGENTI: sono quelle norme la cui applicazione è imposta
dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli.
Inoltre si usa poi individuare anche un ulteriore categoria di norme ossia:
• NORME DISPOSITIVE: quando regolano un rapporto giuridico ma consento agli interessati di
prevedere una disciplina diversa;
• NORME SUPPLETTIVE: quando si applicano a un rapporto giuridico SOLTANTO SE GLI
INTERESSATI NON HANNO PREVISTO UNA DISCIPLINA PARTICOLARE.
2. FONTI DELLE NORME GIURIDICHE
Per FONTI DI PRODUZIONE si intendono GLI ATTI O FATTI CHE PRODUCONO O SONO
IDONEI A PRODURRE DIRITTO. Dalle fonti di produzione si distinguono LE FONTI DI
COGNIZIONE, ossia i documenti e le pubblicazioni ufficial i da cui si può prendere conoscenza.
Le fonti si possono distinguere in materiali e formali.
Rispetto a ciascuna fonte, quando si tratti di un “atto”, si può distinguere: a) l’Autorità investita
del potere di emanarlo (il Parlamento, il Governo); b) il procedimento formativo dell’atto; c) il
documento normativo (la legge considerata nella sua lettera); d) i precetti ricavabili dal
documento.
E’ chiaro che ogni ordinamento deve stabilire le norme sulla produzione giuridica, ossia a quali
Autorità, a quali organi, e con quali procedure, sia affidato il potere di emanare norme giuridiche.
18.IL CODICE CIVILE
Nel linguaggio giuridici, il termine “codice” indica una raccolta di materiali normativi .
Essi possono essere sempre modificati o, in tutto o in parte abrogati, con leggi ordinarie successive;
spesso le modifiche vengono apportate con la tecnica della “Novella”, ossia sostituendo
direttamente il testo di un articolo, ferma la numerazione origin aria, ovvero aggiungendo articoli
nuovi. 5
La CONSUETUDINE può essere di vari tipi:
SECUNDUM LEGEM: opera in accordo con la legge;
• PRATER LEGEM: opera al di là della legge, ossia fa riferimento a materie non disciplinate da
• FONTI NORMATIVE SCRITTE;
CONTRA LEGEM: operano contro la legge.
• 6
CAPITOLO III
L’EFFICACIA TEMPORALE DELLE LEGGI
19.ENTRATA IN VIGORE DELLA LLEGGE
Per l’entrata in vigore delle leggi si richiede, oltre all’approvazione di entrambe le CAMERE:
a) la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica entro un mese
dall’approvazione
(Art.73Cost.);
b) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (Art.73.3 Cost.);
c) il decorso di un periodo di tempo, detto vacatio legis, che va dalla pubblicazione all’entrata in
vigore della legge, e che di regola è di 15 gg.
Con la pubblicazione la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria per tutti, anche per chi, in
realtà, non ne abbia conoscenza. Quindi nessuno può invocare a propria scusa, per evitare una
sanzione, di aver ignorato l’esistenza di una disposizione di legge.
La CORTE COSTITUZIONALE ha tuttavia stabilito che l’ignoranza della legge è scusabile
quando l’errore di un soggetto in ordine all’esistenza o al significato di una legge penale sia stato
inevitabile.
20.ABROGAZIONE DELLA LEGGE
Una disposizione di legge che viene ABROGATA, quando un nuovo atto dispone che ne cessi
l’efficacia.
L’ABROGAZIONE può essere:
• ESPRESSA: quando la legge postere dichiara abrogata la legge anteriore, o suoi singoli articoli;
• TACITA: se manca, nella LEGGE SUCCESSIVA , una tale dichiarazione formale, ma le
DISPOSIZIONI POSTERIORI a) o sono incompatibili con una o più disposizioni antecedenti; b) o
costituiscono una regolamentazione dell’intera materia già regolata dalla legge precedente, la
quale, pertanto, deve ritenersi assorbita e sostituita integralmente dalle disposizioni più recenti
anche in assenza di una vera e propria incompatibilità tra la vecchia e la nuova disciplina.
Diversa dall’abrogazione è la DEROGA che si ha quando una nuova norma pone, una disciplina
diversa da quella prevista dalla norma precedente, che continua però ad essere applicabile a tutti gli
altri casi.
Un’ultima figura di abrogazione è il REFERENDUM POPOLARE, quando ne facciano richiesta
500mila elettori, 5 CONSIGLI REGIONALI: naturalmente la proposta di abrogazione è approvata
se alla votazione, partecipo la maggioranza degli aventi diritto di voto con un maggioranza dei voti
espressi. Anche la DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ di una legge ne fa cessare
l’efficacia.
21.IRRETROATTIVITA’ DELLA LEGGE
L’art.11.1 delle preleggi stabilisce che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto
retroattivo”.
Si dice, quindi, dice, quindi, retroattiva una norma la quale attribuisca conseguenze giuridiche a
fattispecie (concrete) verificatesi in momenti anteriori alla sua entrata in vigore.
Nel nostro ordinamento solo la NORMA PENALE non può essere retroattiva: “nessuno può essere
punito per un fatto che non costituiva reato. EFFICACIA RETROATTIVA hanno, poi, le c.d.
“leggi interpretative”, ossia emanate per chiarire il significato di norme antecedenti e che, quindi,
si applicano a tutti i fatt i regolati da queste ultime.
22.SUCCESSIONE DI LEGGI 7
In alcuni casi interviene il LEGISLATORE a regolare il passaggio tra la vecchia e quella nuova
con specifiche norme, che si chiamano disposizioni transitorie. La legge nuova non può colpire i
diritti quesiti, che, cioè, sono già entrati nel patrimonio di un soggetto (teoria del diritto quesito);
inoltre la legge nuova non estende la sua efficacia ai fatti definitivamente perfezionati sotto il
vigore della legge precedente, ancorché dei fatti stessi siano pendenti gli effetti (teoria del fatto
compiuto). Quest’ultima teoria è maggiormente seguita.
Si parla, invece, di ultrattivit&
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