Diritto privato comparato - Schema
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CAPITOLO I: LA COMPARAZIONE GIURIDICA
Partizione di Costantinesco:
- 1800-1850: Zacharie fonda la prima rivista di diritto comparato insieme a Mittermaier;
quest’ultimo si preoccupò di comprendere la regola giuridica per come esisteva nella realtà
sociale: non si limitò a raffrontare le legislazioni ma tenne conto anche degli altri formanti
dell’ordinamento ossia di dottrina e giurisprudenza;
- 1850-1900: Mittermaier considera Amari il padre del diritto comparato moderno perché egli
andò oltre la semplice giustapposizione di norme, arrivando allo studio del diritto vivente
(anche attraverso i formanti);
- 1900-1950: vi è la fondazione dei grandi istituti di diritto comparato.
Funzione della comparazione giuridica:
- funzione epistemologica: contribuisce ad una migliore comprensione di ogni singolo sistema
nazionale.
- Utile per trovare e preparare materiale che può servire al legislatore nazionale;
- Strumento per l’interpretazione e la ricostruzione del diritto nazionale;
- Rilievo educativo (utile per la formazione del giurista);
- Strumento per la preparazione del diritto uniforme.
Teoria dei formanti di Sacco:
- la legge o cmq la norma giuridica;
- l’interpretazione della legge data dalla dottrina;
- l’interpretazione della legge data dalla giurisprudenza;
- i criptotipi: modelli non formalizzati, regole non enunciate e difficilmente enunciabili ma
sicuramente presenti.
Classificazione di David:
- famiglia romano-germanica;
- famiglia di common law;
- famiglia socialista;
- altri sistemi.
Classificazione di Zweigert e Kotz:
- romanistica;
- germanica;
- scandinava;
- common law;
- socialista;
- dell’estremo oriente;
- islamica;
- induista.
SISTEMI DOGMATICI, fondati sulla religione. Tratti comuni:
- l’osservanza delle regole sociali è sempre dovere religioso;
- non esiste un testo normativo ufficiale;
- ciascun credente porta con sé il suo diritto secondo la scuola di appartenenza (personalità del
diritto).
Islamismo: Tra le fonti (radici) del diritto si annoverano:
- il Corano: raccolta di messaggi testualmente trasmessi da Allah a Maometto. Le regole
giuridiche sono poche e generiche;
- Sunnah (consuetudine): disciplina anche minuti aspetti della vita quotidiana. Il complesso di
queste norme fonda il diritto islamico, lo shari’a;
- L’opinione unanime dei credenti.
Induismo: alla cui base non sta un dogma ben chiaro ma una serie di convinzioni filosofico-
religiose, la più importante è quella della trasmigrazione delle anime. Il sistema indù si basa sui
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Tor Vergata - Uniroma2 o del prof Lener Raffaele.
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