Il contratto nel common law inglese
Cap. I: Profili introduttivi
Per quanto riguarda il common law inglese, gli autori esprimono diversi metodi e diverse concezioni del contratto. Le diverse tecniche si possono ricondurre a due modelli fondamentali: uno enfatizza del contratto soprattutto l'atto di autonomia privata, l'affare riservato alle parti, nel quale gli interventi esterni devono considerarsi fatti di eccezione da limitare nella loro portata: è questa la concezione del diritto contrattuale che si fonda sull'assunto della sacertà del contratto (sancity of contract).
L'altro muove dall'opposta considerazione che il contratto, pur fatto dalle parti, è un atto esposto a tutti gli interventi esterni consentiti dall'ordinamento, può essere fatto dalle "corti", può essere variamente inciso dal legislatore: è questa la versione moderna del diritto contrattuale, che ha fatto decretare la morte del contratto, intesa come dissolvimento della sua concezione classica, il ritorno allo "status", il superamento della privatezza dell'affare.
Nella dottrina inglese si distingue il contract dalla convention, che è termine più ampio e generico, inclusivo di accordi in cui una delle parti è la pubblica amministrazione; il contract dalla promise, che è la dichiarazione di assumere un obbligo; il contract dalla obligation, che è il singolo obbligo creato dal contratto; il contract dall'agreement, che è l'incontro delle volontà, elemento o requisito del contratto, parte di esso ma non coincidente con il tutto; il contract dal bargain, che è un accordo tra due parti per uno scambio di prestazioni eseguite o promesse. Non vi è una definizione legale di contratto. La nozione di contract varia a seconda dell'idea che gli autori tendono ad esprimere.
Nel common law la disciplina del contratto si fonda originariamente sull'idea di danno derivante dalla violazione di un obbligo. Pertanto la nozione di tort e quella di contract assumono fin dall'inizio molti punti di contatto.
L'espressione contract era usata dai giudici di common law per alludere all'obbligazione che fondava un action of debt. Il debito nasceva da un illecito. Solo successivamente si consolidò l'idea che l'accordo fosse la fonte dell'obbligazione contrattuale e che fosse sufficiente di per sé a dare fondamento ad un'azione in giudizio.
Il principio della freedom of contract (libertà o autonomia contrattuale) si basa sull'assunto che il contratto sia il risultato dell'accordo di volontà delle parti, che queste siano libere di concluderlo, e di determinarne liberamente ed integralmente il contenuto, senza interferenze da parte del legislatore, del giudice o dell'autorità amministrativa, giustificate dall'esigenza di tutelare gli interessi di una parte, normalmente quella più debole, o l'interesse pubblico.
Il secolo d'oro del contratto fu quello coincidente con il periodo del laissez-faire. Powell osservava che non si doveva consentire alle Corti di equity di intervenire nell'assetto degli interessi realizzato dal contratto in materia di valutazione del prezzo, in quanto solo il consenso delle parti doveva considerarsi parametro di valutazione del giusto prezzo, senza alcun riguardo alla natura delle cose medesime o al loro valore intrinseco. Il contratto, come strumento di scambio della merce non è più destinato a realizzare fini di giustizia sostanziale, bensì ad attuare la volontà delle parti con la quale si identifica la nuova giustizia. Non più il valore intrinseco ma il valore determinato dalle parti è il prezzo reale della cosa.
Nella sua accezione più lata e comune il contratto è costituito da uno scambio di promesse che creano diritti ed obblighi per le parti. La funzione immediata della law of contract è quella di attuare le promesse e le legittime aspettative delle parti generate da promesse o da altre forme di condotta.
Ragioni sistematiche hanno sospinto la dottrina continentale ad operare diverse classificazioni dei contratti. Nell'esperienza di common law tale vocazione è invece pressoché inesistente.
La classificazione tradizionale prevede la tricotomia di:
- Contracts of record
- Contracts under seal
- Simple contracts
Si potrebbe sottolineare che tale classificazione è fondata sulla forma del contratto. Il primo gruppo allude alle obbligazioni derivanti da una sentenza di una Court of Record, che storicamente erano poste in esecuzione mediante ordinari rimedi contrattuali. Il secondo gruppo è costituito da una promessa o da un quadro di promesse scritte, che derivano la loro validità e quindi vincolatività solo dalla forma dello strumento contrattuale. L'ultimo gruppo riguarda i contratti ordinari diffusi nella prassi, che noi diremmo a forma libera.
La classificazione sulla quale si insiste di più però è quella che distingue tra contratti unilaterali e bilaterali, e che rileva in ordine all'assunzione di obbligazioni.
La letteratura inglese è sempre più ricca di manuali aggiornati con i materiali normativi e giurisprudenziali più rilevanti e con i brani della dottrina più significativa. La prima opera, pubblicata di recente non si presenta come un manuale tradizionale. Alla descrizione delle nozioni e delle regole si affiancano i materiali di raffronto e di approfondimento. Si affrontano i temi della vincolatività della promessa, dell'evoluzione della teoria relazionale della nozione di contratto, della giustizia contrattuale, della trasformazione del contratto negli ultimi due secoli. La seconda opera utilizza lo stesso metodo espositivo. La struttura sembra tradizionale, ma si tratta solo di un'apparenza, smentita dai suoi contenuti. I capitoli riguardano la formazione del contratto, l'invalidità, l'interpretazione e il contenuto, la sopravvenienza, i rimedi, gli effetti nei confronti dei terzi.
Cap. II: I requisiti del contratto
I requisiti per l'esistenza e/o validità del contratto sono:
- L'accordo
- L'intenzione di creare un vincolo giuridicamente rilevante
- La consideration
- La forma, ove richiesta
- La capacità negoziale
Perché vi sia l'incontro della volontà delle parti sulla conclusione di una determinata operazione economica, occorre che la volontà di una parte sia stata espressa in determinate forme (offerta) e ad essa corrisponda la conforme volontà dell'altra (accettazione): l'accettazione dell'oblato deve rispecchiare esattamente l'offerta del proponente.
L'offerta è "una promessa fatta dall'offerente di fare o di astenersi dal fare qualcosa, atteso che l'oblato accetterà l'offerta e pagherà o prometterà di pagare il prezzo indicato dall'offerta". L'offerta consiste dunque della volontà di obbligarsi e della determinazione del prezzo o della controprestazione. La forma è irrilevante.
Non vi è offerta quando il comportamento di una delle parti integra un semplice invito a trattare. Non vi è offerta neppure quando le parti sono ancora in fase di trattativa e si scambiano informazioni, dati, indicazioni, proposte esemplificative e così via. Nel processo della trattativa vi possono essere molte offerte e molte contro-offerte; nessuna di esse però è vincolante perché non accompagnata da accettazione.
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