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Cap. II: I REQUISITI DEL CONTRATTO
I requisiti per l'esistenza e/o validità del contratto sono:
- L'accordo
- L'intenzione di creare un vincolo giuridicamente rilevante
- La consideration
- La forma, ove richiesta
- La capacità negoziale
1) Perché vi sia l'incontro della volontà delle parti sulla conclusione di una determinata operazione economica, occorre che la volontà di una parte sia stata espressa in determinate forme (offerta) e ad essa corrisponda la conforme volontà dell'altra (accettazione): l'accettazione dell'oblato deve rispecchiare esattamente l'offerta del proponente.
L'offerta è "una promessa fatta dall'offerente di fare o di astenersi dal fare qualcosa, atteso che l'oblato accetterà l'offerta e pagherà o prometterà di pagare il prezzo indicato dall'offerta". L'offerta consiste dunque della volontà di obbligarsi e della
determinazione del prezzo o della controprestazione. La forma è irrilevante. Non vi è offerta quando il comportamento di una delle parti integra un semplice invito a trattare. Non vi è offerta neppure quando le parti sono ancora in fase di trattativa e si scambiano informazioni, dati, indicazioni, proposte esemplificative e così via. Nel processo della trattativa vi possono essere molte offerte e molte contro-offerte; nessuna di esse però è vincolante perché non accompagnata da accettazione.
L'accettazione è l'atto con cui si completa il contratto. Essa è necessaria sia per i contratti bilaterali, sia per quelli unilaterali che creano obblighi a carico di una sola delle parti. Legittimato ad accettare l'offerta è il solo oblato. L'accettazione è costituita dall'accettazione alle proposte dell'offerente e dalla promessa richiesta dall'offerente di eseguire una prestazione o di compiere
che l'accettazione è avvenuta anche senza una comunicazione esplicita. Questo può accadere ad esempio quando l'oblato inizia ad eseguire le prestazioni previste dal contratto. In generale, l'accettazione deve essere libera e consapevole. Non può essere ottenuta con mezzi illeciti o tramite coercizione. Inoltre, l'accettazione deve essere in conformità con i termini dell'offerta. Se l'accettazione modifica uno o più termini dell'offerta, si considera una contro-offerta e richiede un ulteriore accordo tra le parti. L'accettazione può essere espressa in forma scritta, orale o anche attraverso comportamenti inequivocabili. Ad esempio, se l'offerta prevede la consegna di un prodotto entro una certa data e l'oblato effettua il pagamento, si considera che abbia accettato l'offerta. In conclusione, la corrispondenza tra offerta e accettazione è fondamentale per la validità del contratto. L'accettazione deve essere comunicata all'offerente e deve essere libera e consapevole.2) L'intenzione di creare vincoli giuridici si misura avendo riguardo sia alla volontà delle parti di ammettere o di escludere la vincolatività della loro promessa (dalle loro affermazioni), sia dall'oggettiva certezza (certainty) e sufficienza dell'accordo concluso a produrre effetti giuridici, in quanto l'accordo sia completo, meritevole di tutela e intelligibile.
La nostra figura del contratto preliminare si riflette, nell'esperienza inglese, in diverse figure, tutte ricondotte all'idea di un contratto solo parzialmente completo o in attesa di completamento. Vi è quindi una radicale differenza rispetto al contratto preliminare, che nell'esperienza italiana è accordo completo e perfetto. La figura che ci è più vicina è il contract to make a contract; vi si riconducono due
ipotesi: a) l'ipotesi in cui le parti fanno riferimento ad un documento previamente preparato e si obbligano adarvi esecuzione, nel qual caso il contratto è vincolante, perché la sua incompletezza può essere colmata dal documento previamente preparato; b) l'ipotesi in cui le parti si obbligano a negoziare. Consideration: le sue due componenti sono, secondo Atiyah, il beneficio che si deve dare in cambio al promittente (che può anche sussistere in uno svantaggio subito dal promissario) e l'affidamento del promissario, la cui delusione deve portarlo in una posizione deteriore rispetto a quella che avrebbe avuto se la promessa non fosse mai stata fatta. Le idee che animano la consideration sono quindi la ricompensa per un beneficio reso e la tutela dell'affidamento. In questo senso quindi la consideration è il fondamento della vincolatività della promessa e costituisce un limite alla libertà contrattuale in quanto opera contro.la volontà delle parti che intendono o non intendono vincolarsi: se non c'è beneficio non c'è vincolo anche se il promittente ha inteso vincolarsi, mentre se è necessario tutelare l'affidamento del promissario, si ritiene ci sia vincolo anche se il promittente non intendeva vincolarsi e il beneficio che ha riportato è minimo. Consideration è quindi la spinta per cui le parti hanno concluso il contratto: il motivo semmai consiste nell'ottenere la consideration. La consideration può essere executed, executory e past. Nei contratti unilaterali la consideration è executed, perché l'esecuzione della prestazione richiesta dal promittente costituisce ad un tempo sia l'accettazione dell'offerta che la considerazione della promessa; solo quando la consideration è executed la promessa diviene vincolante. Nei contratti bilaterali la consideration è al tempo stesso il fondamento della promessa.
diuna parte e il corrispettivo della promessa dell'altra. La consideration deve essere presente per entrambe le promesse. I contratti che si fondano su uno scambio di promesse da eseguire sono definiti executory contracts e la consideration è executory. Non vi è invece consideration quando una delle prestazioni è già stata completamente eseguita prima della promessa, in tal caso la consideration è past, e la past consideration is no consideration, perché per fondare la vincolatività del contratto è necessaria la corrispettività attuale delle promesse. La teoria classica del contratto reputa totalmente rimessa alla discrezionalità delle parti l'adeguatezza della consideration. La consideration può essere nominal, ossia avere valore simbolico. La consideration deve avere un economic value, essere cioè suscettibile di valutazione economica; può comunque corrispondere anche ad un interesse nonpatrimoniale ma etico o spirituale del creditore.
4) Nel diritto inglese la forma non costituisce requisito essenziale per la stipulazione di un contratto; ma è prescritta in alcuni casi eccezionali ad substantiam per la validità del contratto, ed in alcuni altri solo ad probationem. Per i contratti per i quali la legge prevede la forma solenne non è richiesta l'esistenza della consideration.
5) Capacità negoziale: restrizioni alla capacità contrattuale per minori, malati mentali e ubriachi.
CAP. III: L'OGGETTO E IL CONTENUTO DEL CONTRATTO
L'oggetto del contratto deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile. Quando l'oggetto è illecito il contratto è illegale e quindi nullo; analogamente quando l'oggetto è impossibile, indeterminato ed indeterminabile il contratto è inesistente perché viziato da uncertainty. La determinazione dell'oggetto è da intendersi come
determinazione del prezzo e del corrispettivo del prezzo contrattuale. La singola parte non può liberamente determinare l'oggetto della propria prestazione perché si sarebbe in presenza di un accordo non vincolante perché viziato da incertezza o perché sottoposto ad una condizione meramente potestativa. Il contenuto del contratto è costituito dalle clausole contrattuali pattuite dalle parti o automaticamente inserite nel contratto dalla legge. Tali clausole si distinguono in statements of facts e statements of intention; express terms e implied terms; ed exclusion clauses. Nel diritto inglese con il termine condition si può indicare un elemento accidentale del contratto, ossia una clausola che subordina l'efficacia del contratto (condition precedent) o la cessazione dei suoi effetti (condition subsequent) all'accadere o al non accadere di un determinato fatto, dando origine a contratti condizionati. Il termine condition peròche sono sottintese o implicitamente incluse nel contratto. Queste clausole sono ritenute necessarie per dare effetto alle intenzioni delle parti o per garantire l'equità e la ragionevolezza del contratto. Le clausole essenziali del contratto possono includere: 1. Clausola di pagamento: specifica il metodo di pagamento e le scadenze dei pagamenti. 2. Clausola di consegna: stabilisce i termini e le modalità di consegna dei beni o dei servizi. 3. Clausola di riservatezza: impone alle parti di mantenere confidenziali le informazioni sensibili scambiate durante l'esecuzione del contratto. 4. Clausola di responsabilità: definisce le responsabilità delle parti in caso di inadempimento o danni causati durante l'esecuzione del contratto. 5. Clausola di risoluzione delle controversie: stabilisce il metodo di risoluzione delle eventuali controversie tra le parti, ad esempio attraverso l'arbitrato o la mediazione. 6. Clausola di durata: specifica la durata del contratto e le modalità di rinnovo o di cessazione. 7. Clausola di modifica: stabilisce le modalità attraverso le quali il contratto può essere modificato o emendato. 8. Clausola di legge applicabile: indica la legge che regola il contratto e le eventuali dispute legali ad esso correlate. È importante notare che le clausole contrattuali possono variare a seconda del tipo di contratto e delle specifiche esigenze delle parti coinvolte.ispetto del contratto.