Il contratto nel common law inglese
Capitolo IV: La formazione della volontà negoziale e le cause di invalidità del contratto
Alle cause di annullabilità previste dal codice civile italiano per incapacità d’agire, incapacità di intendere e di volere, errore, violenza e dolo che possono viziare il procedimento di formazione della volontà contrattuale di una parte, corrispondono nel diritto inglese cause analoghe che rendono il contratto solitamente annullabile (voidable), ma in alcuni casi addirittura nullo (void), per lack of contractual capacity (minors, mental patients, drunken persons), per mistake, per misrepresentation, per duress o undue influence.
Per quanto riguarda le tre categorie italiane di nullità del contratto, per difetto di un requisito essenziale, per contrarietà a norme imperative, e per contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume; la prima è considerata nel common law sotto l’angolo visuale dell’inesistenza del contratto, le ultime due comportano invece un’invalidità che si traduce ad esempio nella non vincolatività o nella nullità delle clausole vessatorie e nella nullità degli illegal contracts.
Cause di annullabilità del contratto
Una causa di annullabilità del contratto è data dall’incapacità della parte contraente:
- Minore età: Sono vincolanti per il minore contratti di fornitura di beni e servizi che siano qualificati come necessaries; il contratto di lavoro subordinato.
- Infermità mentale: I contratti sono validi tranne che in due casi: quando vi è conoscenza dello stato d’infermità il contratto è annullabile ad istanza dell’infermo; quando i beni dell’infermo mentale sono soggetti al controllo delle Corti, i contratti che ne dispongono non vincolano l’infermo, ma vincolano solo la sua controparte.
- Ubriachezza: Riceve un trattamento simile all’infermità mentale.
Mistake
L’errore comune alle parti può privare di efficacia contrattuale vincolante il contratto già concluso e causarne la nullità; l’errore che sia proprio di una sola parte invece impedisce la conclusione dell’accordo per incomprensione delle parti che hanno due diverse rappresentazioni della realtà.
L’errore comune alle parti per rilevare in common law deve essere fundamental e rende nullo il contratto (errore sull’esistenza o sulla possibilità dell’oggetto; errore sull’identità dell’oggetto; errore sulla qualità identificante l’oggetto). Se esaminato in equity l’errore non deve essere fundamental, non è prevista la nullità e viene in considerazione.
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