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Common Law, Diritto privato italiano e comparato Pag. 1
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amministrazione, da quella fiscale a quella giudiziaria. Dall’assemblea ristretta

derivarono le corti di Common Law, mentre da quella allargata il Parlamento.

Dopo la magna carta all’interno della curia, si enuclearono alcune commissioni

le quali acquistarono pian piano autonomia fino a divenire le tre corti di Westminster:

Si tratta della corte dello Scacchiere che si occupava delle finanze regie e delle

questioni tributarie, della corte delle udienze Comuni (common pleas) che si

interessava delle controversie di diritto comune e della corte del King’s bench o

coram rege court che si occupava soprattutto della giurisdizione penale e delle cause

che turbavano la pace del Regno. L’attività delle tre corti di Westminster ha

contribuito a diffondere un diritto comune – Common Law - in tutto il Regno. Si

tratta di diritto comune non di diritto unico dato che continuavano accanto ad esse ad

operare diverse altre corti, ecclesiastiche, signorili e locali, derivanti dalla tradizione

anglo-sassone e che applicavano un diritto consuetudinario.

3) Inizialmente alle corti regie il sistema feudale riconosceva competenza solo in

alcuni casi. Ma l’amministrazione della giustizia era fonte di guadagno e la

monarchia cercò di ampliare l’attività della curia regis. Il ricorso alle corti regie non

era automatico per i sudditi, ma per il loro intervento era necessario ottenere un writ,

un ordine con cui il re chiedeva di soddisfare il diritto di colui che lo aveva richiesto.

Il writ era lo strumento tecnico per fare operare la giustizia. Il Common Law si

espanse fino alla metà del XII secolo quando nel 1258 le Provisions of Oxford

limitarono la possibilità di creare nuovi writs riducendo dunque le possibilità di

accesso alle corti di Westminster. Il blocco dei writs fu una delle cause della crisi del

Common Law, a cui si aggiusero altri due difetti del sistema: l’eccessivo formalismo

procedurale e la protezione non adeguata di alcuni diritti.

3) I difetti del Common Law portarono alla nascita di un sistema di giustizia

parallelo, quello dell’equity. Il suddito che non riusciva o non poteva ottenere

giustizia di fronte alle corti di Common Law inviava le sue petizioni direttamente al

sovrano, fonte di giustizia. Il re coinvolse il Cancelliere nell’amministrazione delle

cause e questo dal 1474 iniziò a decidere in nome proprio. Il Cancelliere utilizzava

l’ingiunzione per fare rispettare gli obblighi che le corti di Common Law non

riuscivano o non potevano far rispettare. Lo sviluppo dell’equity determinò un

conflitto tra la corte di Cancelleria e le corti di Common Law, il cui culmine si ebbe

all’inizio del XVII secolo. Il compromesso tra i due sistemi si raggiunse nel 1616

quando il re Giacomo I si pronunciò in favore della corte della Cancelleria stabilendo

che, nel caso di contrasto tra decisioni di Common Law e di equity, sarebbero

prevalse queste ultime. Tale decisione non portò alla fine del Common Law, perché il

Cancelliere non abusò del suo potere, cominciando anzi a sentirsi vincolato dai propri

precedenti. Il sistema di Common Law e quello di equity continuarono ad agire

parallelamente fino alla riforma dei Judicature Acts del 1873-1875 che eliminò ogni

distinzione formale tra corti di Common Law e corti d’equity e diede vita ad un

nuovo sistema di corti per cui tutti gli organi giudiziari inglesi possono, da allora,

applicare le norme di Common Law e quelle di equity. Tutte le precedenti corti

superiori sono state riunite in un’unica Corte, la Supreme Court of Judicature.

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Publisher
A.A. 2014-2015
3 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marcoki di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato italiano e comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Toriello Fabio.