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amministrazione, da quella fiscale a quella giudiziaria. Dall’assemblea ristretta
derivarono le corti di Common Law, mentre da quella allargata il Parlamento.
Dopo la magna carta all’interno della curia, si enuclearono alcune commissioni
le quali acquistarono pian piano autonomia fino a divenire le tre corti di Westminster:
Si tratta della corte dello Scacchiere che si occupava delle finanze regie e delle
questioni tributarie, della corte delle udienze Comuni (common pleas) che si
interessava delle controversie di diritto comune e della corte del King’s bench o
coram rege court che si occupava soprattutto della giurisdizione penale e delle cause
che turbavano la pace del Regno. L’attività delle tre corti di Westminster ha
contribuito a diffondere un diritto comune – Common Law - in tutto il Regno. Si
tratta di diritto comune non di diritto unico dato che continuavano accanto ad esse ad
operare diverse altre corti, ecclesiastiche, signorili e locali, derivanti dalla tradizione
anglo-sassone e che applicavano un diritto consuetudinario.
3) Inizialmente alle corti regie il sistema feudale riconosceva competenza solo in
alcuni casi. Ma l’amministrazione della giustizia era fonte di guadagno e la
monarchia cercò di ampliare l’attività della curia regis. Il ricorso alle corti regie non
era automatico per i sudditi, ma per il loro intervento era necessario ottenere un writ,
un ordine con cui il re chiedeva di soddisfare il diritto di colui che lo aveva richiesto.
Il writ era lo strumento tecnico per fare operare la giustizia. Il Common Law si
espanse fino alla metà del XII secolo quando nel 1258 le Provisions of Oxford
limitarono la possibilità di creare nuovi writs riducendo dunque le possibilità di
accesso alle corti di Westminster. Il blocco dei writs fu una delle cause della crisi del
Common Law, a cui si aggiusero altri due difetti del sistema: l’eccessivo formalismo
procedurale e la protezione non adeguata di alcuni diritti.
3) I difetti del Common Law portarono alla nascita di un sistema di giustizia
parallelo, quello dell’equity. Il suddito che non riusciva o non poteva ottenere
giustizia di fronte alle corti di Common Law inviava le sue petizioni direttamente al
sovrano, fonte di giustizia. Il re coinvolse il Cancelliere nell’amministrazione delle
cause e questo dal 1474 iniziò a decidere in nome proprio. Il Cancelliere utilizzava
l’ingiunzione per fare rispettare gli obblighi che le corti di Common Law non
riuscivano o non potevano far rispettare. Lo sviluppo dell’equity determinò un
conflitto tra la corte di Cancelleria e le corti di Common Law, il cui culmine si ebbe
all’inizio del XVII secolo. Il compromesso tra i due sistemi si raggiunse nel 1616
quando il re Giacomo I si pronunciò in favore della corte della Cancelleria stabilendo
che, nel caso di contrasto tra decisioni di Common Law e di equity, sarebbero
prevalse queste ultime. Tale decisione non portò alla fine del Common Law, perché il
Cancelliere non abusò del suo potere, cominciando anzi a sentirsi vincolato dai propri
precedenti. Il sistema di Common Law e quello di equity continuarono ad agire
parallelamente fino alla riforma dei Judicature Acts del 1873-1875 che eliminò ogni
distinzione formale tra corti di Common Law e corti d’equity e diede vita ad un
nuovo sistema di corti per cui tutti gli organi giudiziari inglesi possono, da allora,
applicare le norme di Common Law e quelle di equity. Tutte le precedenti corti
superiori sono state riunite in un’unica Corte, la Supreme Court of Judicature.