Nozioni introduttive e ordinamento giuridico
Il diritto è un insieme di regole che vogliono dare un determinato aspetto ai comportamenti dei cittadini. Il diritto si distingue in:
- Privato: regola i rapporti reciproci tra i singoli privati (tra persone che si pongono tra loro sullo stesso piano, stato di uguaglianza). Regola, inoltre, l’organizzazione e l’attività di società, associazioni e altri enti privati;
- Pubblico: regola i rapporti tra i privati e le istituzioni pubbliche (questi soggetti non sono sullo stesso piano, ma lo stato è sovraordinato).
Le fonti del diritto
Sono fonti del diritto gli atti o i fatti considerati dall’ordinamento giuridico idonei a creare, modificare o estinguere norme giuridiche. Le fonti del diritto sono regolate per gerarchia, ogni norma è posta da una superiore. Gerarchia delle fonti:
- Fonti costituzionali (Costituzione o Carta Costituzionale): la costituzione è lunga e rigida, lunga perché il testo approvato dall’assemblea costituente disciplina l’organizzazione dello Stato e contiene un lungo elenco di diritti fondamentali; rigida perché non può essere modificata da leggi ordinarie (per modificarla è necessaria una legge costituzionale, che è un particolare tipo di legge che richiede una maggioranza qualificata). La Costituzione prevede principi e non singole norme ed è operativa tramite la Corte Costituzionale.
- Fonti comunitarie (Atti normativi dell’Unione Europea): si dividono in regolamenti e direttive. I regolamenti hanno portata generale e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Le direttive devono essere recepite con un decreto legislativo. Le direttive con efficacia diretta si hanno quando esse siano incondizionate, sufficientemente precise e sia scaduto il termine concesso allo Stato membro per il recepimento, la direttiva sarà quindi direttamente applicabile. Secondo il Trattato CE, le direttive e i regolamenti prevalgono sulle leggi ordinarie interne, però sono subordinate alla Costituzione.
- Fonti primarie (Leggi ordinarie, decreti legislativi, decreti legge, leggi regionali): devono rispettare i principi fondamentali della Costituzione, e non possono essere in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre regioni. I decreti leggi sono decreti emanati dal Governo in casi di straordinaria necessità e urgenza. I decreti legislativi sono emanati dal Governo sulla base di una legge delega approvata dal Parlamento. Le leggi regionali sono subordinate alle leggi ordinarie. L’art. 117 della Costituzione prevede la ripartizione delle materie tra Stato e Regioni, e in quella materia la legge regionale sarà pari alla legge ordinaria. I referendum consentono ai cittadini di pronunziarsi direttamente circa il mantenimento di una normativa.
- Fonti secondarie (Regolamenti amministrativi): garantiscono il funzionamento delle norme. Si dividono in: esecutivi, cioè che vengono emanati dalla Pubblica Amministrazione e precisano la modalità di attuazione delle leggi; autonome, cioè che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento di un organo dello Stato o di un Ente Pubblico.
- Fonti terziarie (Consuetudini, regolamenti di condominio, d’impresa, di associazioni): la consuetudine è una fonte-fatto, un comportamento adottato da molte persone che la usano nella consapevolezza della doverosità sociale. È subordinata alle leggi ordinarie e ai regolamenti.
La Corte Costituzionale è un organo giurisdizionale dello Stato. È composto da 15 giudici, che sono nominati: 5 dal Presidente della Repubblica; 5 dal Parlamento; 5 dalle supreme Magistrature Ordinarie e Amministrative. La Corte Costituzionale ha iniziato a lavorare nel 1956, molte norme solo più tardi furono adeguate alla Costituzione, per questo ci sono le leggi speciali, che disciplinano una determinata materia e in certi casi possono modificare o eliminare alcune leggi.
Compiti della corte costituzionale
- Deliberare e decidere sulla legittimità delle leggi, cioè decidere se è conforme ai principi costituzionali. Nel caso in cui la Corte Costituzionale dichiari l’incostituzionalità della norma mediante sentenza, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo della pubblicazione della sentenza;
- Dirimere i conflitti d’attribuzione tra: poteri dello Stato; Stato e Regioni; Regioni. Decide a chi spetta la competenza quando entrano in conflitto i poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario). Giudica i conflitti tra Regioni e Stato, perché le Regioni hanno il potere legislativo su alcune materie ed emettono leggi che non rispettano i limiti fissati alla loro potestà legislativa, andando a scontrarsi con l’ordinaria legislazione parlamentare;
- Valutare le accuse contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri;
- Ammettere i referendum abrogativi di legge ordinaria.
Il Codice Civile è una fonte contenente un insieme di proposizioni descrittive, raccolte in modo coerente e sistematico, al fine di disciplinare in maniera tendenzialmente completa un settore. Il primo Codice Civile in Italia fu quello del 1865 e poi quello del 1942 (ancora in vigore). Il vigente Codice Civile pone al centro dell’attenzione l’impresa, l’attività produttiva, la regolamentazione del lavoro, la necessità di organizzare la produzione, la forma politica e giuridica dell’interventismo dello Stato sui rapporti economici.
Per identificare le fonti del diritto si ricorre ai criteri formali e criteri sostanziali. Sono criteri formali la denominazione ufficiale dell’atto e il procedimento di approvazione. In mancanza di criteri formali si ricorre a criteri sostanziali, cioè le norme sono generali e astratte. Generali, perché la norma si rivolge alla collettività e non ad un singolo individuo. Astratte, perché si applica ad una determinata fattispecie.
Principi
Benché il diritto sia frazionato in molti settori, esso non perde mai la sua unitarietà. Il diritto non va, dunque, studiato per settori ma per problemi, sapendo che esistono principi fondamentali del complessivo sistema. La principale distinzione tra diritto privato e diritto pubblico è che, il diritto privato regola gli interessi dei singoli individui mentre il diritto pubblico disciplina gli interessi dell’intera collettività. Tale divisione è oggi insostenibile, in quanto vi sono associazioni private (partiti, sindacati) che tutelano interessi collettivi e, a volte, lo stato si assoggetta alle medesime regole adoperate per i privati. In ogni settore convivono norme di diritto pubblico e privato. Sono di diritto privato le regole e i principi riconducibili al principio di eguaglianza; sono di diritto pubblico le norme che istituiscono una differenza tra soggetti privati ed enti investiti di autorità. Più che diritto privato si deve quindi parlare di diritto civile, inteso come diritto in condizioni di eguaglianza.
Il diritto civile si fonda su diversi principi quali: personalismo e solidarismo costituzionali, principio di democraticità, principio di divisione dei poteri e di legalità, principio d’eguaglianza.
Personalismo e solidarismo costituzionali
Il personalismo è basato sulla scelta della Costituzione italiana che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Il principio di tutela della persona è il supremo principio costituzionale che fonda la legittimità dell’ordinamento e la sovranità dello stato. Il principio di tutela della persona è inseparabile dal concetto di solidarietà: la cura dell’altro fa parte del concetto di persona.
Le formazioni sociali hanno rilievo come luoghi in cui si sviluppa la personalità e sono quindi in posizione servente rispetto alla persona. La formazione sociale è meritevole di tutela soltanto se idonea a garantire lo sviluppo di ogni persona che ne fa parte.
Democrazia
La democrazia è inseparabile dall’eguaglianza e dalla persona; dall’uguaglianza perché non sarebbe altrimenti giustificabile il diritto di partecipazione di tutti alle decisioni, e dalla persona perché non qualunque decisione maggioritaria è legittima. La democrazia è una procedura decisionale che richiede un libero confronto di opinioni e una deliberazione mediante voto non coartato, con prevalenza della maggioranza sulla minoranza.
Principio di divisione dei poteri e di legalità
L’opera di regolamentazione del potere nella prevenzione dell’abuso è garantita dalla separazione delle funzioni tipiche dello Stato, ciascuna attribuita ad una specifica istituzione.
- Legislativo: Parlamento
- Esecutivo: Governo
- Giudiziario: Magistratura e giudici
La Costituzione poi affida funzioni non riconducibili a questa ripartizione, ad altri organi, quali: il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Consiglio superiore della Magistratura.
Principio d’eguaglianza
La Costituzione riconosce l’eguaglianza come divieto di discriminazioni fondate su differenze di sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali (eguaglianza formale). Inoltre, lo Stato si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (eguaglianza sostanziale).
Il principio d’eguaglianza è violato quando situazioni uguali subiscono un trattamento diverso, e quando degli individui in situazioni differenti subiscono un trattamento identico. Eguaglianza Egualitarismo: non si pretende l’eguaglianza di tutti in tutto, prescindere dai meriti e dalle competenze, ciò che si richiede è che ogni disparità di trattamento sia giustificata come attuazione dei principi costituzionali.
Funzione legislativa e giustizia costituzionale
Democraticità, separazione dei poteri, eguaglianza e personalismo, trovano il momento principale di svolgimento nell’attività legislativa del parlamento, la quale traduce l’indirizzo costituzionale. Sono limiti generali alla funzione legislativa il principio di irretroattività e la riserva di legge.
Irretroattività: la legge è idonea a regolare i rapporti giuridici venuti ad esistenza in un momento successivo a quello nel quale essa è entrata in vigore; è di rango costituzionale solo in materia penale. Negli altri ambiti l’irretroattività è un principio: le leggi retroattive sono legittime purché non contrastino con eguaglianza, ragionevolezza e legalità.
Riserva di legge: è la previsione implicita o esplicita nella Costituzione di materie che devono essere disciplinate soltanto con legge. È vietato al Parlamento rinunziare alla funzione legislativa e rimettere la disciplina a fonti secondarie. Le riserve si distinguono in:
- Riserva di legge assoluta: impone al Parlamento di disciplinare la materia in dettaglio;
- Riserva di legge relativa: impone al Parlamento di regolare la disciplina di principio, lasciando a fonti secondarie quelle di dettaglio;
- Riserva di legge rinforzata: nel caso in cui la Costituzione suggerisca anche quali siano i contenuti di valore della legge.
La Corte Costituzionale ha un ruolo di garanzia, essa non può sostituirsi al Parlamento ma deve controllare che gli atti da esso emanati siano conformi alla Costituzione. Può emettere sentenze di:
- Inammissibilità: si dichiara semplicemente l’inammissibilità della questione senza accertare se la legge sia costituzionale o meno;
- Di rigetto: la Corte accerta l’infondatezza della questione di costituzionalità e la legge impugnata resta in vigore;
- Di accoglimento: la Corte elimina, in tutto (sentenza di accoglimento totale) o in parte (sentenza di accoglimento parziale), dall’ordinamento giuridico la legge impugnata, la quale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione;
- Interpretative di rigetto: non è vincolante, poiché la disposizione impugnata resta in vigore e non può essere applicata in futuro;
- Interpretative di accoglimento: implica l’abrogazione della norma;
- Additive: la Corte dichiara una legge incostituzionale per ciò che non dice e non per ciò che dice.
Fatto ed effetto giuridico
Le norme giuridiche sono strumenti di valutazione del comportamento. Per formulare giudizi sul comportamento occorre impiegare concetti. L’analisi e l’elaborazione di questi concetti prende il nome di dogmatica giuridica. Il concetto è utile o inutile: utile se idoneo a spiegare e risolvere un problema pratico; inutile negli altri casi. La dogmatica è una forma particolare di conoscenza utile per l’applicazione delle norme. Sono fondamentali i concetti di fatto e di effetto, di situazione soggettiva e di rapporto.
Il fatto è l'evento o lo stato valutato dalla norma e può essere: umano (atto giuridico) o naturale (eventi non ascrivibili a volontà consapevole dell’uomo).
L’effetto è la conseguenza giuridica che si collega al fatto e può essere:
- Costitutivo, se in conseguenza del fatto nasce un rapporto giuridico;
- Modificativo, se in conseguenza del fatto si modifica un rapporto giuridico;
- Estintivo, se conseguenza del fatto si estingue un rapporto giuridico.
La situazione soggettiva è ciò che si costituisce o si modifica. Il rapporto giuridico è la relazione tra due situazioni soggettive correlate. La titolarità è il legame tra soggetto (attivo o passivo) e situazione soggettiva. La posizione di un soggetto davanti a una norma è di potere o di dovere, intesi sempre in senso relativo e non assoluto, ma a seconda delle situazioni prevale a volte l’uno e a volte l’altro. La norma valuta il comportamento umano, il quale è sempre relazionale; dunque se un soggetto ha un potere, vi è necessariamente anche chi ha un dovere che ad esso corrisponde.
Rilevanza: è rilevante il fatto valutato da norme giuridiche. Efficacia: efficace è l’atto al quale sono collegabili effetti giuridici (nascita, modificazione ed estinzione di situazioni soggettive). Un fatto non può essere efficace (giuridicamente) se non rilevante, ma non viceversa. Infatti, un fatto può essere rilevante ma non ancora (pienamente) efficace, quando l’interesse richiede un’ulteriore situazione per la sua attuazione.
Atti giuridici
Gli atti giuridici (ovvero i fatti umani) si dividono in:
- Atti giuridici in senso stretto, in cui conta la volontà e la consapevolezza dell’atto, non l’intenzione di produrre effetti giuridici;
- Negozi giuridici, in cui non vi è solo la volontà dell’atto, ma anche la volontà di determinati effetti.
I fatti umani sono manifestati mediante comportamenti dichiarativi (o dichiarazione) e comportamenti concludenti. Dichiarazione: è l’atto comunicativo con il quale l’agente trasmette un significato. Può essere:
- Di scienza: l’autore comunica ciò che sa (testimonianze, perizie);
- Di volontà: l’autore comunica ciò che vuole.
Comportamento concludente: è non intenzionalmente comunicativo; il significato si desume da un comportamento (anche attraverso gesti o silenzio).
Liceità e meritevolezza
Liceità: è lecito ciò che non è illecito per l’ordinamento.
Illiceità: si definisce illecito “qualunque fatto (atto) doloso (intenzionale) o colposo che cagiona ad altri danno ingiusto” (quando è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume).
Meritevolezza: si intende meritevolezza di tutela, e dipende dalla valutazione di un atto.
Struttura e funzione del fatto giuridico
Per struttura di un fatto si intende il suo processo di formazione. In questo modo, un fatto può essere istantaneo, continuativo, periodico, unilaterale, bilaterale ecc. Per funzione di un fatto si intende invece il significato normativo degli effetti. Per questo si dice che la struttura segue e non precede la funzione, perché per ottenere un determinato effetto giuridico è necessario compiere determinati atti giuridici. Da questo si capisce perché una medesima funzione possa realizzarsi mediante più strutture. Pertanto, la struttura del negozio si dice che è variabile in astratto, determinata in concreto.
Gli effetti giuridici possono essere diretti o riflessi (se hanno la loro causa direttamente nel fatto, o se sono l’effetto dell’effetto) immediati o differiti. Gli effetti essenziali sono sempre diretti, ed a questi si deve guardare per la qualificazione della fattispecie. Gli effetti che il fatto produce sono classificabili in costitutivi, modificativi e estintivi secondo che in conseguenza del fatto nasca, si modifichi o si estingua un rapporto giuridico. Non vi sono altre specie, o meglio, le altre specie talvolta utilizzate sono riconducibili alle tre fondamentali.
L’effetto di accertamento è attribuito al negozio con il quale le parti fissano i termini del rapporto del quale sono titolari. L’efficacia dichiarativa non innova le situazioni preesistenti ma ne rappresenta soltanto uno svolgimento interno, sì che le stesse sono rafforzate, specificate o affievolite. Analoghe conclusioni valgono per l’efficacia preclusiva. L’effetto regolamentare è un effetto modificativo. L’effetto normativo è la determinazione del regolamento di un rapporto futuro. L’effetto eliminativo è un effetto estintivo retroattivo: la situazione soggettiva è estinta e in più si considera tale situazione come mai esistita. Le situazioni giuridiche soggettive sono sempre comprese entro un rapporto giuridico, del quale ciascuna si... (continua nel testo originale)
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