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IPOTECA
DEFINIZIONE:
L'ipoteca si costituisce con l'iscrizione nei pubblici registri immobiliari ed è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni oggetto della garanzia e, di essere preferito agli altri creditori sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
FONTI:
Le fonti dell'ipoteca sono essenzialmente tre:
- IPOTECA LEGALE: l'ipoteca trova la sua fonte direttamente nella legge; non è necessaria, quindi, per la sua costituzione né la volontà del debitore né una sentenza del giudice;
- IPOTECA VOLONTARIA: trova la sua fonte nella volontà del debitore o del terzo; se la garanzia ha per oggetto beni altrui, l'iscrizione può essere valida solo dopo l'acquisto da parte del cedente; se l'iscrizione ha per oggetto beni futuri, può avvenire quando la cosa è venuta ad esistenza.
- IPOTECA GIUDIZIALE: deriva dalla sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro o da un altro negoziale.
OGGETTO:
Oggetto dell'ipoteca sono essenzialmente i beni immobili, e questo è l'elemento fondamentale che la distingue dal pegno che ha ad oggetto beni mobili; però l'ipoteca può avere per oggetto anche i beni mobili registrati. Questi ultimi si differenziano dai normali beni mobili in quanto le loro vicende sono riportate in pubblici registri.
Una volta costituita, l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati e di soddisfarsi, con diritto di prelazione, sul ricavato della loro vendita. Poiché sullo stesso bene possono sussistere molteplici ipoteche, la prelazione è regolata dal grado che è costituito dal numero, tenuto in ordine cronologico, dell'iscrizione.
Il creditore ipotecario può agire contro:
- chi non è debitore quando l'ipoteca è stata concessa ad altri
- un terzo che ha acquistato il bene già gravato dalla garanzia
Il terzo datore di ipoteca non può pretendere che sia escusso il patrimonio del debitore principale; tuttavia può evitare la vendita pagando i crediti iscritti. Qualora paghi o sia espropriato dal bene ipotecato, il datore si surroga nelle ragioni del creditore soddisfatto ed ha regresso nei confronti del debitore.
Se il bene ipotecato è acquistato da un terzo, il conflitto tra creditore iscritto e terzo acquirente è risolto mediante la priorità della domanda di iscrizione o di trascrizione. Il terzo acquirente di un bene ipotecato può soddisfare le ragioni dei creditori iscritti o rilasciare il bene in loro favore; la scelta dipende dal valore del bene. Inoltre il terzo acquirente può rilasciare il bene dalle garanzie mediante una speciale procedura. Il terzo che ha pagato i creditori iscritti può anche rilasciare il bene e sarà indenne verso il suo autore, anche se si tratti di acquisto a titolo gratuito.
ESTINZIONE:
L'ipoteca si può estinguere per cause che riguardano il rapporto ipotecario o per il credito garantito. L'estinzione del credito garantito comporta il venir meno della garanzia; invece l'estinzione del rapporto ipotecario può essere causato: per scadenza del termine nel caso in cui l'ipoteca è stata concessa per un certo periodo di tempo; per rinunzia operata dal creditore; per mancata rinnovazione nel termine ventennale. L'iscrizione dell'ipoteca perde efficacia dopo 20 anni dalla sua data, ma l'estinzione può essere evitata con la rinnovazione dell'iscrizione. Successivamente all'estinzione, il proprietario del bene può chiedere la cancellazione dell'iscrizione. La cancellazione è una forma di pubblicità che serva a liberare l'immobile dall'ipoteca.
PEGNO
DEFINIZIONE:
Il pegno è disciplinato dagli articolo 2784 e successivi del codice civile. Il pegno è un diritto reale di garanzia su beni altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito.
FUNZIONE:
Il pegno consente al creditore insoddisfatto di procedere alla vendita del bene oppure di richiederne l'assegnazione.
COSTITUZIONE:
Il pegno si costituisce per accordo delle parti seguito dalla consegna della cosa o dei documenti o nelle forme prescritte; di regola la garanzia trova origine in un contratto reale. Inoltre, il pegno può essere costituito anche con un contratto unilaterale e, qualora il contratto superi un determinato ammontare, la forma scritta è richiesta soltanto per consentire l'esercizio della prelazione cioè per rendere la garanzia opponibile ai creditori del terzo o del debitore.
CARATTERISTICHE:
Il pegno è caratterizzato da:
- REALITA': cioè instaura il potere immediato del creditore sulla cosa;
- ACCESSORIETA': fa sì che il pegno sussista soltanto se esiste il debito da garantire, anche futuro;
- INDIVISIBILITA': comporta che il pegno garantisca l'intero credito fino alla sua totale realizzazione.
OGGETTO:
Il pegno può avere come oggetto beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili: sono quindi esclusi i beni immobili e i beni immateriali.E' ammissibile il pegno di cosa indivisa, cioè di cosa di non esclusiva proprietà del concedente. Inoltre, data la possibilità di concludere negozi su beni futuri, è anche possibile il pegno su beni futuri.
Il pegno non si costituisce senza la trasmissione del possesso del bene al creditore;Lo spossessamento del bene ha la funzione di:
- evitare che il bene sia distrutto o danneggiato in quanto è "nelle mani" del creditore;
- garantire il creditore dall'eventuale alienazione del bene a terzi in buona fede.
Lo spossessamento consente l'attuazione della funzione di garanzia perché chi ha concesso il pegno di non e sempre agevole ma talvolta è reso impossibile dalla qualità del bene, spostabile con difficoltà.sull'universalità di mobili, l'unitarietà di destinazione incide sul contenuto del rapporto pignoratizio.A seguito dello spossessamento, la cosa passa al creditore, ma è possibile che la stessa sia consegnata ad un terzo o custodia dal concedente e dal creditore. Al fine di esercitare il diritto della prelazione, la cosa deve essere in possesso del creditore o presso il terzo.
se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore può fare propri i frutti; inoltre, senza consenso dal concedente, ilcreditore non può godere del bene oggetto del pegno, né cederlo a sua volta in godimento o in pegno.
ESTINZIONE:
Il pegno si estingue, oltre che per rinunzia alla garanzia, con l'estinzione del credito garantito, ilperimento della cosa o l'estinzione del diritto gravato dalla garanzia.
INadempimento
L'inattuazione definitiva del rapporto obbligatorio costituisce inadempimento. L'inadempimento si verifica quando la prestazione è divenuta impossibile ovvero il debitore non può o non vuole adempiere oppure perché il creditore non ha più interesse a ricevere un adempimento tardivo.
In relazione alle diversità di ipotesi, differenti sono le conseguenze:
- nessun dubbio riguarda il debitore che non vuole adempiere in quanto l'inadempimento volontario è fonte di responsabilità.
- la prestazione è ancora possibile ma gravi difficoltà oggettive impediscono al debitore di adempiere;
- la prestazione è stata eseguita, ma il creditore non abbia conseguito il risultato utile.
Con l'inadempimento scatta la RESPONSABILITA' CONTRATTUALE la quale è disciplinata dall'art. 1218 c.c.: il debitore che non esegue esattamente la prestazione ed è tenuto a rispondere con il proprio patrimonio al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
La norma, mirante a garantire la tutela sostanziale della posizione creditoria, va incontro a dei temperamenti, frutto del coordinamento, in primis, con la disposizione di cui all'art. 1176 c.c. in materia di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione, in conseguenza della quale, il debitore che, nonostante abbia agito con la diligenza richiesta, non abbia potuto adempiere all'obbligazione, sarà comunque esonerato dalla responsabilità risarcitoria. La diligenza cui fa riferimento il primo comma dell'art. 1176 c.c. è quella del "buon padre di famiglia", mentre quella di cui al secondo comma, relativa all'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (diligenza del "debitore qualificato").
Distinguimo due tipi di RESPONSABILITA':
- RESPONSABILITA' CONTRATTUALE, che deriva dall'inadempimento di un contratto
- RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE, nasce se seguito dall'illecito compiuto nel ambito di rapporto tra due o piu soggetti non legati da un vincolo di contrattuale
Vi sono della ipotesi in cui il debitore non può sottrarsi dalle conseguenze della responsabilità contrattuale:
- IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA NON IMPUTABILE AL DEBITORE, cioè una forza maggiore che impedisce l'adempimento
- DILIGENZA DEL DEBITORE
- CLAUSOLE DI ESONERO DALLA RESPONSABILITA', che vi sono nel momento in cui si conclude un contratto.
FATTO DEGLI AUSILIARI
Il debitore, che nell'esecuzione della prestazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi e colposi di questi, questo per il semplice fatto di aver dato incarico al terzo, altrimenti il creditore, non avendo alcun rapporto con l'esecuzione materiale della prestazione, sarebbe sfornito di tutela.
FATTO DEL CREDITORE
Nell'inadempimento provocato dal creditore, il debitore è esonerato da responsabilità, in quanto il fatto del creditore si atteggia a causa esterna della quale il debitore non può essere chiamato a rispondere.