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La prescrizione estintiva
Definizione e fondamento
La prescrizione estintiva produce l'estinzione del diritto soggettivo per l'inerzia del titolare del diritto stesso che non lo esercita (art.2934 c.c.) o non ne usa (art.954.4, 970, 1014, 1073) per il tempo determinato dalla legge.
Operatività della prescrizione
Le parti non possono rinunciare preventivamente alla prescrizione (art.2937 c.c.) né prolungare né abbreviare i termini stabiliti dalla legge (art.2936 c.c.). Il debitore che paga spontaneamente il debito, non può farsi restituire quanto ha pagato (art.2940 c.c.). Si verifica così una ipotesi di obbligazione naturale (art.2034 c.c.).
Oggetto della prescrizione
La regola è che tutti i diritti sono soggetti a prescrizione estintiva; ne sono esclusi i diritti indisponibili come gli stati, la potestà dei genitori sui figli minori, ... (art.2934 c.c. diritti imprescrittibili). La ragione dell'esclusione è che...
questi diritti sono attribuiti al titolare nell'interesse generale e costituiscono, spesso, oltre che un potere anche un dovere. Anche il diritto di proprietà non è soggetto a prescrizione estintiva (art.948.3), perché anche il non uso è un'espressione della libertà riconosciuta al proprietario: inoltre la prescrizione ha sempre come finalità il soddisfacimento di un interesse, la dove l'estinzione del diritto di proprietà per non uso non avvantaggerebbe nessuno. Sono inoltre imprescrittibili sia l'azione di petizione di eredità (art.533.2 c.c.) sia l'azione per far dichiarare la nullità di un negozio giuridico (art.1422 c.c.). Inizio della prescrizione La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato; quindi se il diritto deriva da un negozio sottoposto a condizione o a termine, la prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata o ilIl termine è scaduto. Sospensione e interruzione della prescrizione
La sospensione è determinata o da particolari rapporti fra le parti (art.2941 c.c. tra i coniugi, tra il genitore che esercita la potestà sui figli minori), o dalla condizione del titolare (art.2942 c.c. minori non emancipati o interdetti per infermità di mente o militari in servizio attivo in tempo di guerra). Le cause indicate sono tassative, cosìché i semplici impedimenti di fatto non valgono ad impedire il decorso della prescrizione.
L'interruzione ha luogo o perché il titolare compie un atto (art.2943 c.c.) con il quale esercita il diritto o perché il diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto (art.2944 c.c.).
Nella sospensione l'inerzia del titolare del diritto continua a durare, ma è giustificata; nell'interruzione invece è l'inerzia stessa che viene a mancare o perché il diritto è stato esercitato, o
perché esso è stato riconosciuto dall'altra parte. La differenza tra la sospensione e l'interruzione è che: la sospensione spiega i suoi effetti per tutto il periodo per il quale gioca la causa giustificativa dell'inerzia (quindi per esempio fino a quando dura la minore età), ma non toglie valore al periodo eventualmente trascorso in precedenza (es. prima del matrimonio). Nella sospensione quindi, il tempo anteriore al verificarsi della causa di sospensione non perde la sua efficacia e si somma con il periodo successivo alla cessazione dell'operatività della causa di sospensione. Invece, l'interruzione, facendo venir meno l'inerzia, toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso: dal beneficarsi del fatto interruttivo, però, comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione (art.2945 c.c.).
Durata della prescrizione Rispetto alla durata si distinguono la prescrizione ordinaria e le prescrizioni brevi.
prima è applicabile in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente e dura 10 anni(art.2946 c.c.). Il periodo più lungo (20 anni) è stabilito in armonia con il termine per l'usucapione (art.1158 c.c.), per l'estinzione dei diritti reali su cosa altrui (art.954, 970,1014, 1073 c.c.). Termini più brevi sono previsti per altri tipi di rapporto e danno luogo alle c.d. prescrizioni brevi (art.2947 e segg.). Esse riguardano il diritto al risarcimento del danno, le prestazioni periodiche (art.2948 c.c.) e vari rapporti commerciali (società, spedizione, trasporto, assicurazione). Le prescrizioni presuntive Le prescrizione presuntive si basano sulla considerazione che vi sono rapporti della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito può avvenire senza che il debitore abbia cura di richiedere e conservare una quietanza che gli garantisca la possibilità di provare anche a distanza di tempo, di avere già provveduto
Ad estinguere il debito. A sua tutela perciò, la legge, trascorso un breve periodo, presume che il debito si sia già estinto. Si noti bene: non è che il debito si estingua, ma si presume che si sia estinto ossia che il debitore è esonerato dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'estinzione. Le presunzioni sono di due specie: quelle che ammettono la prova contraria e quelle che non la ammettono (art.2728 c.c.). La presunzione che nasce a favore del debitore dalla prescrizione presuntiva appartiene alla prima categoria. Contro la presunzione di estinzione non è ammesso qualsiasi mezzo di prova; il creditore, il quale abbia lasciato trascorrere imprudentemente l'intero periodo prescrizionale prima di pretendere il pagamento, ove la prescrizione presuntiva sia stata posta in giudizio, può cercare di vincerla solo ottenendo dal debitore la confessione che il debito, in realtà, non è stato pagato (art.2959 c.c.).
altrimenti occorre deferire all'altra parte il giuramento decisorio(art.2736 c.c.), ossia l'invito ad assumere tutte le responsabilità inerenti ad una dichiarazione solenne davanti al giudice con la quale il debitore confermi che l'obbligazione sia davvero estinta (art.2960 c.c.).Il vantaggio che il debitore riceve opponendo la prescrizione presuntiva è, perciò, chiaro: egli è esonerato dall'onere di provare quale fatto avrebbe determinato l'estinzione del debito: il giudice deve assolverlo dalla domanda di pagamento, senza bisogno che dimostri di avere effettivamente già pagato ovvero che si è davvero verificata qualche altra causa di estinzione del debito.
B) LA DECADENZA
Fondamento e natura
La decadenza produce l'estinzione del diritto in virtù del fatto oggettivo del decorso del tempo, esclusa, in genere, ogni considerazione relativa alla situazione soggettiva del titolare.
La decadenza implica, quindi,
l’onere di esercitare il diritto esclusivamente entro il tempo prescritto dalla legge. La decadenza può, quindi, essere impedita solo dall’esercizio del diritto mediante il compimento dell’atto previsto (art.2966 c.c.). Con l’esercizio del diritto cade, infatti, la stessa ragione d’essere della decadenza: l’onere, a cui era condizionato l’esercizio del diritto, è ormai soddisfatto. La decadenza legale costituisce sempre un istituto eccezionale, in quanto deroga al principio generale, secondo il quale l’esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a limiti e il titolare può esercitarli quando, come e dove gli pare opportuno. Capitolo 11 LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI Se il diritto soggettivo non viene spontaneamente rispettato dai consociati ci si deve rivolgere al giudice. Chi esercita l’azione proponendo la domanda giudiziale si chiama attore (perché agisce), colui contro il quale l’azione siproporre convenuto (perché è invitato nel suo interesse a presentarsi, se lo crede, nel giudizio e ad esporre le sue ragioni). Il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti non può essere soppresso o limitato nei confronti di nessuno e per nessuna ragione. Se tra me e un'altra persona sorge controversia circa la sussistenza di un diritto soggettivo a mio favore, si instaura un processo di cognizione che ha il compito di individuare il comando contenuto nella norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto. Se io ho ottenuto la sentenza con cui Tizio viene condannato a pagarmi i danni e, ciò nonostante, egli non ottempera a quest'obbligo, io posso instaurare contro di lui un processo di esecuzione, la cui finalità consiste nel realizzare il comando contenuto nella sentenza (in questo caso, mediante l'espropriazione dei beni di Tizio e la loro vendita; sul danaro ricavato io soddisferò il mio credito).impedire che, nel corso del processo di cognizione, Tizio si spogli dei suoi beni, io posso avvalermi del processo cautelare (per es. posso chiedere ed ottenere il sequestro conservativo di quei beni), infatti, la finalità di tale processo è quella di conservare lo stato di fatto esistente per rendere possibile l'esecuzione della sentenza.
L'azione di cognizione può tendere ad una di queste tre finalità:
- all'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza di un rapporto giuridico incerto e controverso (se Tizio sia o meno proprietario di una cosa: azione e sentenza di mero accertamento);
- all'emanazione di un comando, che il giudice rivolgerà alla parte soccombente di eseguire la prestazione che egli stesso riconosce dovuta all'attore (azione e sentenza di condanna);
- alla costituzione, modificazione o estinzione di rapporti giuridici (art.2908 c.c.).
Per meglio assicurare la conformità della sentenza a
giustizia è concessa alle parti di promuovere il riesame della lite, impugnando la sentenza. Questo riesame, però, non può durare all'infinito e ad un certo punto il comando della sentenza non può più essere modificato da nessun altro giudice: qui si parla di cosa giudicata formale.
Ma esiste anche un valore sostanziale della cosa giudicata, perché, non soltanto non si può più impugnare la sentenza, ma, se in essa è stato riconosciuto il mio diritto di proprietà o di credito, ciò non può più formare oggetto di discussione tra me e l'altra parte in processi futuri.
La cosa giudicata in senso sostanziale quindi, consiste nell'indiscutibilità dell'accertamento contenuto nella sentenza anche in altri processi o al di fuori del processo.
Se non viene adempiuto il comando contenuto nella sentenza, colui a cui favore è stato emesso può iniziare il processo esecutivo.
Esso può avere per oggetto la consegna di una cosa mobile o il rilascio di un documento.