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IL NEGOZIO GIURIDICO
Negozio giuridico è la dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti ed alla quale l'ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici conformi al risultato ottenuto. In questo modo viene lasciata ai privati una sfera di autonomia entro la quale possono regolare i propri interessi. Il codice civile regola solo le figure del contratto, del matrimonio e del testamento e non il negozio giuridico in generale; l'art 1324 dispone che per gli atti unilaterali tra i vivi si osservano le stesse disposizioni prescritte per i contratti.
Si ha un negozio giuridico unilaterale con la dichiarazione di una sola parte (testamento, donazione), dove per parte si intende centro di interessi, quindi un atto può essere unilaterale ma collegiale (il vizio della volontà di uno del collegio non vizia la volontà collegiale ma rende impugnabile la delibera assembleare); dall'altra parte corrisponde il negozio.
complesso che è l'atto che contiene la volontà di più parti le quali si fondono in un'unica volontà, ed il vizio di una le vizia tutte. Altre classificazioni possono essere fatte in base alla causa o motivo del negozio: - Negozio mortis causa con solo il testamento - Negozio abdicativo: la rinunzia - Negozi patrimoniali: distinguiamo - Negozio a titolo oneroso dove un soggetto per l'acquisto di un diritto accetta un sacrificio, ed esiste un nesso di causalità tra vantaggio e sacrificio. Nel caso in cui in un contratto possa essere interpretato in maniera dubbia, l'interpretazione deve essere sempre quella meno onerosa per l'obbligato. - Negozio a titolo gratuito dove si consegue un vantaggio senza alcun sacrificio corrispettivo. Elementi del negozio giuridico: - elementi essenziali: elementi senza i quali il negozio è nullo e sono [art. 1325 codice civile]: - accordo tra le parti; - la causa; - l'oggetto; - la forma; - elementiaccidentali : elementi che le parti possono decidere se apporre o meno.- MANIFESTAZIONE OVVERO DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ
Affinché si possano produrre effetti giuridici occorre una dichiarazione di volontà; questa può essere fatta in due modi;
- espressa se realizzata con qualsiasi mezzo idoneo a palesare il proprio pensiero;
- tacita se il proprio comportamento è incompatibile con la volontà contraria.
Il silenzio è considerato assenso solo dove una precisa norma affida alla parte l’onere di dichiarare la propria volontà; se questi tace allora accoglie gli effetti.
La forma del negozio è il linea di massima libera ma per alcuni negozi solenni (matrimonio, testamento, donazione) il legislatore prevede la forma scritta o addirittura l’atto pubblico; in questi casi si parla di forma vincolata. Talvolta si richiede un bollo per motivi fiscali oppure la trascrizione che ha carattere pubblicitario; mancando questi
requisiti il negoziopuò essere annullabile o nei casi meno gravi c'è una sanzione pecuniaria per le parti. La volontà si forma:
- al momento della manifestazione per i negozi unilaterali non recettizzi
- al momento della conoscenza per gli unilaterali recettizzi
- al momento dell'accettazione per gli accordi bilaterali
La pubblicità serve a dare a terzi la possibilità di conoscere l'esistenza di un negozio giuridico o le vicende delle persone fisiche e giuridiche. Abbiamo:
- Pubblicità notizia ce è un obbligo e non un onere: la sua omissione da luogo ad una sanzione pecuniaria e i terzi possono opporsi all'atto.
- Pubblicità dichiarativa che serve a rendere opponibile a terzi il negozio, il quale vale anche senza trascrizione ma che può essere impugnato da chiunque effettui la trascrizione successivamente.
- Pubblicità costitutiva che è quella senza la quale non si ha validità del negozio.
Il caso dell'ipoteca che nasce solo con la trascrizione o della società che acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese.
CONTRASTO TRA DICHIARAZIONE E VOLONTÀ.
Può capitare che in un negozio la dichiarazione, quello che è stato scritto, diverga dall'intento delle parti. Il legislatore risolve le controversie con la teoria dell'affidamento; secondo questa teoria, se la dichiarazione diverge dall'animus, ma colui cui essa è destinata era incapace di conoscere tale divergenza, il negozio è valido; è invalido se il destinatario conosceva tale divergenza.
Nel caso di negozio concluso attraverso violenza psichica, la volontà manca e l'atto è viziato.
Si parla di errore ostativo quando si intendeva dire una cosa e invece se ne è detta un'altra.
Il negozio simulato è il negozio che le parti stipulano solo per poterlo invocare di fronte ai terzi; le
parti sono comunque d'accordo che gli effetti del negozio non si dovranno verificare. Il negozio è quindi fittizio e inidoneo a produrre gli effetti a cui appare preordinato; Il negozio simulato è una figura in cui la volontà delle parti diverge da quella espressamente dichiarata. La simulazione può essere assoluta quando le parti escludono ogni rilevanza dell'atto tra i rapporti interni; si ha invece simulazione relativa quando con un negozio se ne intende effettuare un altro (vendita al posto di una donazione), e in tal caso si parla di negozio dissimulato. Nel negozio dissimulato troviamo la figura del prestanome ovvero della interposizione di persona fittizia, una persona alla quale vengono attribuiti diritti solo per motivi fittizi, da non confondere con l'intestazione di un bene in nome di altri che è un negozio regolare. Il negozio assolutamente simulato non produce effetti in quanto le parti non volevano porlo in essere. Il negozio
dissimulato non ha effetto anch'esso ma si considera valido il negozio che è stato celato sotto al simulato se e solo se sussistono i requisiti di forma.
Effetti della simulazione di fronte ai terzi: I terzi estranei al contratto simulato, qualora ne risultino pregiudicati, possono far dedurre la simulazione e quindi accertarne la nullità. [art. 1415 codice civile]. La simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente. La buona fede si presume.
Effetti della simulazione di fronte ai creditori: I creditori del simulato alienante possono far dedurre la simulazione ed agire sui beni usciti dal patrimonio di questo se il credito è antecedente al negozio [art. 1416 codice civile]. L'alienante simulato può opporre la simulazione ai creditori chirografari dell'acquirente simulato ma non a quelli dell'acquirente se fallito o se muniti di ipoteca o pegno.
Negozio indiretto: si verifica
quando un determinato effetto giuridico viene realizzato dalla combinazione di più atti che per vie traverse conseguono lo scopo originario del primo negozio. Non si ha simulazione in quanto gli atti posti in essere sono tutti voluti e permettono di raggiungere un ulteriore scopo (finanziamenti attraverso accordi di forniture). Non si esclude nessun effetto dei negozi.
Negozio fiduciario: si verifica quando un soggetto, fiduciante, trasferisce, o fa trasferire, la titolarità di un bene con il patto che l'acquirente utilizzerà e disporrà di questo in conformità delle istruzioni del fiduciante in modo da disporre del bene stesso esclusivamente nell'interesse del fiduciante. Non è previsto nel codice ma è previsto in una legge per le società fiduciarie.
I VIZI DELLA VOLONTÀ
Nei vizi di volontà non c'è divergenza tra volere e dichiarazione, tuttavia la volontà si è formata in maniera anomala.
ovvero per dolo, violenza, errore. L'errore consiste nella falsa conoscenza della realtà; affinché l'errore sia rilevante, ovvero produca l'annullabilità del negozio, occorre che l'errore sia essenziale, ovvero che sia stato tale da aver indotto la parte a concludere il negozio (errore determinante). Inoltre, l'errore per essere essenziale (art.1429 codice civile) deve cadere su: - la natura del negozio (locazione al posto della vendita); - l'oggetto del negozio; - la quantità della cosa oggetto del negozio; - l'identità e le qualità dell'altro contraente; Se l'errore è di diritto, questo deve essere stato la ragione unica o principale del contratto per essere essenziale. Inoltre, l'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto o alle qualità dei contraenti,La controparte, usando la normale diligenza, avrebbe potuto accorgersene. [art. 1431 codice civile]. Se l'errore è comune alle parti il negozio è annullato a prescindere dalla buona fede di entrambe. L'errore può essere: di fatto se cade su di una circostanza di fatto; di diritto se cade sull'esistenza o sull'interpretazione di una norma giuridica. L'errore ostativo cade sulla dichiarazione, anche se indipendente dalla volontà delle parti come nel caso di errore di trasferimento dati; è equiparato all'errore vizio. Il dolo (dolo inganno) è il raggiro perpetrato ai danni del contraente. Perché un negozio affetto da dolo sia annullabile occorre: il raggiro ovvero azione idonea a trarre in inganno il contraente; l'errore del raggirato, ovvero il successo del raggiro (dolo determinante); non può essere impugnato se io avevo capito il dolo; il riconoscimento è affidato alla
normalediligenza.la provenienza del raggiro dalla controparte; se il raggiro è stato effettuato da terzi e se l'altro contraente non ne era a conoscenza il dolo non è rilevante.
La figura del dolo incidente si ha allorquando il dolo non è fatto determinante per lastipula del contratto ma si limita ad incidere sulle condizioni dello stesso (comportamentofraudolento); il contratto non è annullabile ma il raggirato ha diritto all'indennizzo dei dannisubito o ad un minor onere rispetto a quello contrattuale [art. 1440 codice civile].
Rilevanza del doloin un contratto deve provenire dall'altro contraente o da terzo, ma in questo caso i raggiri devono essere noti al contraente che en ha tratto vantaggio;in un negozio unilaterale non recettizio da qualsiasi terzo provenga;
La violenza psichica è la minaccia di un male ingiusto rivolta ad una persona con la