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ADEMPIMENTO CON COSE ALTRUI

Art.: 1192 Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione con cose di cui può disporre.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, restituendo l'oggetto dell'adempimento e pretendendo un nuovo adempimento, oltre al risarcimento del danno.

TEMPO DELL'ADEMPIMENTO

Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente.

Nel caso in cui, invece, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo tra le parti, è deciso dal giudice (1183-1).

Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.

Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza del termine, salvo che esso sia stabilito esclusivamente a suo favore.

(1185-1)Il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In tal caso, però, egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.

(1185-2)Anche se è stato stabilito un termine, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è diventato insolvente o ha diminuito le garanzie che aveva dato o non ha dato le garanzie che aveva promesso.

(1186)LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

Art.: 1182: se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione, o dagli usi, e non può desumersi dalla natura della prestazione, si osservino le norme che seguono:

  • L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata, deve essere adempiuta nel luogo in cui si trova la cosa quando l'obbligazione è sorta.

avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione del creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.

Negli altri casi, l'adempimento va effettuato al domicilio che il debitore ha alla scadenza.

IMPUTAZIONE DELL'ADEMPIMENTO

ART1193-1: chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

ART1193-2: in mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti garantiti, a quello più oneroso; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.

ART 1194-1: il debitore non può imputare

Il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi ed alle spese, senza il consenso del creditore.

ART 1194-2: il pagamento fatto di conto capitale e di interessi, deve essere imputato prima agli interessi e poi al conto capitale.

L'imputazione per iniziativa del debitore ha la stessa natura dell'adempimento. Se il debitore non esercita la facoltà di imputazione, questa può essere effettuata dal creditore all'atto di rilascio della quietanza ma deve essere accettata dal debitore.

Con l'accettazione della quietanza il debitore è posto in condizione di prendere conoscenza dell'avvenuta imputazione e di farla propria: il debitore, infatti, può sempre rifiutare la quietanza e richiederne altra con una diversa imputazione.

Quietanza: dichiarazione con la quale il creditore attesta l'avvenuto pagamento. È un atto dovuto, unilaterale e recettizio. In caso di accettazione di adempimento parziale, la quietanza costituisce prova.

Liberatoria soltanto per la parte eseguita. L'effetto della quietanza è la predisposizione di una prova liberatoria. La quietanza è dunque strumentale alla soddisfazione di un interesse di protezione del debitore. Questo interesse concerne principalmente la sfera economica del debitore, infatti il rifiuto di rilasciare la quietanza espone il debitore adempiente al rischio di adempiere 2 volte nel caso non sia possibile rinvenire la prova liberatoria. Il debitore vanta un vero e proprio diritto alla quietanza. Il debitore può chiedere la quietanza anche prima del pagamento, subordinando cioè quest'ultimo al rilascio della quietanza; l'eventuale rifiuto da parte del creditore, non legittimamente giustificato, fa scattare la "mora credendi" che comporta una più efficace tutela dell'interesse del debitore. La richiesta di quietanza a seguito dell'adempimento è l'esercizio di un diritto del debitore a fronte del

quando la prestazione non è conforme a quanto stabilito nel contratto. In caso di rifiuto, il debitore può essere messo in mora e sarà tenuto a provvedere alla corretta esecuzione della prestazione. Il creditore ha anche l'obbligo di accettare la prestazione in luogo dell'adempimento, se il debitore glielo propone e se la prestazione offerta è equivalente a quella originariamente prevista nel contratto. In questo caso, il debitore sarà liberato dall'obbligo di adempiere nel modo originariamente stabilito. È importante sottolineare che il creditore non può rifiutare la prestazione in luogo dell'adempimento se non ha un motivo valido e giustificato. In caso di rifiuto ingiustificato, il debitore può richiedere l'adempimento forzato o chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa del rifiuto. In conclusione, la cooperazione del creditore è fondamentale per la corretta soddisfazione dell'interesse del debitore. Il creditore ha l'obbligo di accettare la prestazione conforme e di rifiutare quella non conforme, ma può anche accettare una prestazione equivalente in luogo dell'adempimento originariamente previsto.

La prestazione inesatta o di denunciare l'inesattezza entro un termine di decadenza. Nell'ipotesi di difformità o di vizi occulti il termine decorre dalla scoperta e, se i vizi sono occultati in malafede dal debitore, non è previsto alcun termine di decadenza. Non produce effetto liberatorio l'esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore eguale o maggiore, a meno che il creditore vi consente. La prestazione in luogo dell'adempimento richiede l'accordo tra creditore e debitore. Senza il consenso del creditore, l'esecuzione di una prestazione diversa non produce né l'effetto liberatorio, né quello estintivo; necessario è pure il consenso del debitore, in mancanza del quale la prestazione diversa sarebbe ripetibile perché senza causa.

ART 1197-1: il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il

creditore può richiedere la garanzia per l'evizione e i vizi della cosa, secondo le norme della vendita. Tuttavia, se il creditore preferisce, può richiedere l'adempimento originario e il risarcimento del danno. In ogni caso, le garanzie prestate da terzi non vengono ripristinate.

contratto solutorio è consensuale ad effetti reali; infatti non è richioestal’esecuzione della prestazione.

La datio in solutum è un contratto oneroso, con funzione solutoria, direttamente estintivodell’obbligazione originale.

Non necessariamente, però, il rapporto si estingue ed il debitore è liberato, è anchepossibile che il terzo si surroghi nei diritti del creditore.

In questa iptesi, il contratto soddisfa l’interesse del creditore, ma il debitore si trovacomunque in una situazione di debito, questa volta , però, verso il terzo che ha adempiuto aisuoi obblighi.

In luogo dell’adempimento (1198) il debitore può anche cedere un credito.

L’obbligazione si estinguerà con l’effettiva riscossione.

Tuttavia si può convenire che l’estinzione si verifichi in virtù del mero consenso.

Nella prima ipotesi la cessione ha efficacia traslativa e attribuisce al creditore duepretese,una

verso il creditore cessionario, l'altra verso il debitore cedente. L'obbligazione originaria vincola il debitore fino alla effettiva riscossione. Non sempre l'estinzione è definitiva: quando la datio ha ad oggetto il trasferimento di un diritto reale, il creditore che abbia subito evizione può pretendere la prestazione originaria senza che rivivano le garanzie prestate dai terzi. MORA DEL CREDITORE E LIBERAZIONE COATTIVA DEL DEBITORE MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO L'adempimento non è l'unico modo di estinzione dell'obbligazione. Esistono molte altre fattispecie estintive disciplinate dal C.C. (1230-1259). Tali fattispecie, a seconda che soddisfino o meno l'interesse del creditore, si distinguono in satisfattorie e non satisfattorie. MODI SATISFATTORI - Compensazione La compensazione è fattispecie estintiva che richiede la presenza di situazioni di credito e di debito reciproche, facenti capo a due autonomi eseparati centri d'interesse giuridicamente rilevanti. La reciprocità delle obbligazioni (presupposto essenziale e qualificante della compensazione) presuppone la dualità non dei soggetti, ma dei patrimoni; tanto è vero che reciprocità e dualità esistono anche nel caso in cui le due obbligazioni ricadano su uno stesso soggetto, ma afferiscano a due patrimoni distinti (es.: l'erede che accetta con beneficio di inventario). : quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti. Non è quindi necessario che i due crediti reciproci si equivalgano quantitativamente. Affinché possano operare la compensazione legale o giudiziale, è necessario che le obbligazioni reciproche da estinguere non siano tra loro in relazione sinallagmatica (non abbiano, cioè, l'una ragione giustificativa nell'altra), come potrebbe accadere quando i rapporti.
scaturiscono da un
Dettagli
Publisher
A.A. 2005-2006
105 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anita K di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Bozzi Lucia.