Concetto di diritto e di norma giuridica
Il diritto è l'insieme delle norme giuridiche che enunciano principi, attribuiscono premi ed incentivi, prevedono sanzioni ed interessi e che, in generale, prescrivono in maniera generale ed astratta una condotta da tenere o da omettere per il raggiungimento di scopi che giustifichino le esigenze e i desideri della maggioranza della collettività, senza calpestare le esigenze della minoranza. Nel caso in cui il destinatario generale della norma giuridica non osservi spontaneamente le prescrizioni o sia impedito/impossibilitato a farlo, lo Stato deve intervenire per garantire il perseguimento delle finalità giuridicamente rilevanti e per sanzionare il soggetto.
Il diritto privato è un complesso di norme giuridiche che tengono conto degli interessi dell’intera collettività, e, in ambito civilistico, indica quali sono i diritti, gli obblighi, i doveri e gli oneri dei singoli individui e degli enti privati; inoltre disciplina i rapporti tra i singoli individui e tra individui ed enti privati.
Tipi di norme giuridiche
Le norme giuridiche si distinguono in:
- Precettive: contengono un comando.
- Proibitive: contengono un divieto.
- Permissive: consentono una condotta.
Un’altra distinzione può essere fatta tra:
- Norme primarie: stabiliscono una regola. Tale categoria comprende le norme precettive e quelle proibitive.
- Norme secondarie: stabiliscono la sanzione per l’eventuale inosservanza.
Ulteriore distinzione esiste tra:
- Norme perfette: prevedono un’adeguata sanzione.
- Norme imperfette: contengono doveri non sanzionabili.
Norme di diritto privato
Per ciò che concerne le norme giuridiche di diritto privato, è necessario distinguere tra:
- Norme derogabili: vengono anche definite dispositive. La loro mancata applicazione non comporta sanzioni se esiste un accordo tra le parti interessate.
- Norme inderogabili: la loro applicazione è imposta dall’ordinamento giuridico, a prescindere, quindi, dalla volontà o dall’accordo tra le parti interessate. La loro inosservanza comporta l’applicazione di una sanzione.
Le fonti del diritto
Per produrre diritto è necessario far riferimento ad una fonte. Le fonti del diritto sono quegli atti o fatti mediante i quali vengono poste le norme giuridiche dell’ordinamento. Una prima essenziale distinzione va fatta tra:
- Fonti di produzione: sono gli atti e i fatti cui l’ordinamento riconosce l’idoneità a produrre diritto oggettivo nell’ordinamento giuridico (es: leggi di revisione costituzionale, leggi costituzionali, leggi ordinarie e atti aventi forza di legge, regolamenti, consuetudini ecc.).
- Fonti di cognizione: sono i documenti ufficiali nei quali vengono racchiuse le disposizioni normative (es: la Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana).
L’art.1 delle cosiddette preleggi del codice civile indica, quali fonti del diritto, le leggi, i regolamenti, le norme corporative (ormai in disuso) e le consuetudini. La fonte primaria del nostro ordinamento, la Costituzione, che non è indicata nelle preleggi in quanto emanata nel 1948, quindi successivamente alla data di emanazione delle prime (1942). Hanno lo stesso rango della Costituzione anche le leggi costituzionali e quelle di revisione costituzionale.
Di rango inferiore alla Costituzione è la legge ordinaria, che viene approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta delle Camere. Nell’ambito delle leggi ordinarie un posto di rilievo per il diritto privato è occupato dal Codice Civile.
Dello stesso rango delle leggi ordinarie sono i decreti-legge e i decreti legislativi. I primi vengono adottati dal Governo provvisoriamente in casi straordinari di necessità e urgenza; perdono la loro efficacia ex tunc (retroattivamente) se non vengono convertiti in legge entro 60 gg dalla loro pubblicazione. I decreti legislativi, invece, sono sempre adottati dal Governo, ma solo dietro espressa delega da parte del Parlamento; la legge-delega deve contenere i principi ed i criteri a cui il Governo deve attenersi, il tempo entro cui si dovrà provvedere all’emanazione del decreto e l’oggetto su cui legiferare.
Gli atti subordinati alle leggi ordinarie, invece, sono:
- Regolamenti: possono essere emanati dal Governo, dagli enti territoriali (Regione, Provincia, Comune), o da altri enti come, ad esempio, la Banca d’Italia.
- Consuetudini: sono subordinate sia alle leggi ordinarie che ai regolamenti. Sono fonti non scritte. Per consuetudine si intende un comportamento diffuso che viene considerato giuridicamente necessario e conforme al diritto. Nel nostro ordinamento non sono ammesse consuetudini contra legem (contrarie alle disposizioni vigenti), ma solo secundum legem (che integrano il dettato legislativo) e praeter legem (che disciplinano materie non previste da una legge).
Ci sono, poi, fonti che sono poste in ordinamenti esterni a quello statale, e che sono: fonti che producono norme di diritto internazionale, fonti che producono norme di altri ordinamenti statali, fonti che producono norme comunitarie. Sono, invece, fonti indirette del diritto:
- Giurisprudenza: è l’insieme delle decisioni dei giudici, utili per tradurre nel concreto una norma astratta, generale, per applicare ad un caso concreto la norma.
- Dottrina: è l’insieme degli apporti che provengono dall’impegno intellettuale degli studiosi del diritto.
Come entra in vigore una legge
La legge, una volta approvata, entra in vigore. Il primo passo compiuto in tal senso è quello della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, cui segue la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dopo questi passi c’è un periodo di vacatio legis, che corrisponde ai 15 giorni che intercorrono tra la pubblicazione e l’entrata in vigore. La pubblicazione della nuova legge emanata ne determina la conoscenza da parte dei consociati, che sono, quindi, obbligati ad osservarla. Nessuno può, infatti, invocare a propria scusante la non conoscenza della legge pubblicata per giustificare una propria condotta illecita. Viene sancito il principio dell’irretroattività della legge, che dispone che essa non può essere applicata in casi verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo eccezioni.
L'abrogazione: ogni atto normativo può essere abrogato quando un nuovo atto disponga che ne cessi l’efficacia, questo per poter rendere il diritto sempre più aderente alla realtà in costante evoluzione. L’abrogazione può essere espressa quando richiama espressamente la norma antecedente che intende abrogare, o tacita quando la legge non dichiari espressamente l’abrogazione della legge antecedente ma regoli in modo completamente diverso la stessa materia, rendendo inapplicabile la precedente legge. L’abrogazione comporta che la disposizione normativa abrogata continui ad aver valore per quei fatti giuridici verificatisi prima della sua abrogazione (efficacia ex nunc). Può capitare che una prima legge venga abrogata da una seconda legge, che a sua volta viene abrogata da una terza legge. Per fare in modo che la prima legge possa tornare ad avere efficacia, è necessario che la terza legge espressamente ne dichiari nuovamente la validità. In questo caso si parla di effetto ripristinatorio.
I criteri di risoluzione delle antinomie
Quando ci si trova davanti a più fonti che regolano una stessa materia possono essere seguiti diversi criteri per risolvere l’antinomia creatasi:
- Criterio gerarchico: le fonti vengono ordinate secondo la loro differente efficacia. La legge di rango inferiore non può abrogare una legge di rango superiore. Immaginando di organizzare le varie fonti in una piramide, alla cima di questa c’è la Costituzione, con le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali, seguita dalla legge ordinaria del Parlamento e dagli atti aventi forza di legge (DL e D.lgs), dai regolamenti governativi ed infine dalle consuetudini.
- Criterio di separazione delle competenze: si fonda sulla diversità dell’oggetto della norma o dell’ambito territoriale. Spesso viene abbinato al criterio gerarchico.
- Criterio cronologico: lex posterior derogant lex priori, vige, cioè, la regola secondo cui la fonte precedente viene abrogata da quella successiva. NB: per far valere questo criterio è necessario che le due fonti in antinomia tra di loro siano dello stesso tipo.
La territorialità della legge
Il principio generale vuole che la legge venga applicata all’interno dello Stato in cui è stata emanata. Vi sono, però, delle eccezioni. La nostra Costituzione prevede che il diritto italiano si conformi alle disposizioni generalmente riconosciute contenute nel diritto internazionale. La legge 218/1995, denominata Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, regola le conseguenze del conflitto che possono nascere tra le leggi dei diversi Stati. Esempi:
- Nei casi di danno da prodotto: è il danneggiato che sceglie se far applicare le disposizioni dell’ordinamento dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato o di quello ove il produttore abbia stabilito il proprio domicilio o amministrazione.
- La celebrazione del matrimonio può essere regolata dall’ordinamento dello Stato in cui si celebra la funzione, oppure dalla legge nazionale di uno dei coniugi o, ancora, dalla legge dello Stato del comune di residenza.
- In caso di decesso, viene applicata la legge dello Stato in cui il de cuius risiedeva al momento della morte, a prescindere che i suoi beni siano altrove. Resta possibile, per il defunto, stilare un testamento prima della morte richiedendo di applicare una regola differente.
L'interpretazione della legge
Qualsiasi disposizione normativa necessita di essere interpretata per poter essere applicata. L’interpretazione può essere di 3 tipi:
- Legislativa: il legislatore emana una nuova legge di pari rango della precedente per chiarire il significato di quanto previsto in modo ambiguo ed impreciso precedentemente con un’altra legge.
- Dottrinale: è quella compiuta dagli studiosi del diritto, che individuano i possibili significati di una norma tenendo conto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
- Giudiziale: è quella compiuta dai giudici in modo da poter applicare una determinata legge ad un caso specifico.
Sono previste delle linee guida per l’interpretazione delle leggi. Innanzitutto occorre attribuire alle parole il significato proprio delle stesse, quello prevalentemente attribuito ad esse (criterio letterale). Inoltre occorre analizzare i documenti che sono stati elaborati per arrivare all’emanazione della legge finale, in modo da cercare di individuare gli scopi che erano stati prefissati (criterio teologico).
Considerando che questi criteri non sempre si rivelano sufficienti per l’interpretazione di una legge, sono stati previsti altri 3 criteri:
- Criterio sistematico: consiste nel valutare la coerenza della disposizione in esame con l’ordinamento giuridico nel quale è inserita.
- Criterio sociologico: consiste nell’analizzare le condizioni socio-economiche del rapporto giuridico regolato.
- Criterio equitativo: cerca di perseguire il senso di giustizia dell’intera collettività, tentando di equilibrare interessi contrapposti.
In caso di lacune dell’ordinamento giuridico, ossia quando si verifica una situazione che non è ancora stata disciplinata, si fa ricorso all’analogia, che consiste nell’applicare quelle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Se anche ricorrendo all’analogia si presentano ancora dubbi, è necessario seguire i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. Quando, invece, si verifica una situazione che è già stata disciplinata da una legge, la quale, però, urta il senso di giustizia del caso preso in esame, si può ricorrere all’equità: essa consiste nell’emettere un giudizio che si ispiri al senso di giustizia, facendolo con gli occhi del legislatore.
Il rapporto giuridico
Esso consiste nella relazione che intercorre tra due soggetti, che viene regolata dal diritto. È detta parte attiva del rapporto chi ha il potere o il diritto soggettivo, attraverso l’esercizio del quale viene tutelato l’interesse del singolo, e che è titolare di situazioni soggettive. È detta, invece, parte passiva chi ha un determinato dovere ed è titolare di situazioni oggettive. I soggetti coinvolti in un rapporto giuridico sono definite, appunto, parti, le quali si contrappongono ai cosiddetti terzi, che sono esterni a tale rapporto.
Oltre al diritto soggettivo, le altre situazioni giuridiche attive sono:
- La potestà: mira a soddisfare non l’interesse del singolo come nel caso del diritto soggettivo, ma un interesse altrui. Il titolare di una potestà ha il dovere, e non la libertà, di esercitare il potere che l’ordinamento giuridico gli attribuisce per tutelare un interesse altrui.
- Le facoltà: sono situazioni giuridiche soggettive che vengono esercitate da un soggetto titolare del diritto soggettivo.
- L’aspettativa: è una situazione giuridica che si verifica nell’attesa che un soggetto diventi titolare del diritto soggettivo.
Per ciò che concerne le situazioni giuridiche passive, invece, oltre al dovere, che si configura come il comportamento che deve essere tenuto nei confronti del titolare di un diritto assoluto, si hanno:
- L’obbligo: è il comportamento al quale è tenuto il soggetto passivo di un rapporto giuridico, a pena di sanzione.
- La soggezione: è il comportamento al quale è tenuto il soggetto passivo nei confronti del titolare del diritto potestativo.
- L’onere: la libertà di esercitare un potere è condizionata dall’obbligo di tenere una determinata condotta. L’inadempimento dell’onere non comporta l’irrogazione di una sanzione, ma solo l’impossibilità per il titolare di soddisfare un proprio interesse.
Il diritto soggettivo
La titolarità del diritto soggettivo va distinta dall’esercizio di tale diritto in quanto il titolare del diritto soggettivo ha la possibilità di scegliere se esercitarlo o meno. Diverso è anche il soddisfacimento del diritto soggettivo, che può avvenire spontaneamente o coattivamente.
Una delle prime distinzioni che va fatta nell’ambito dei diritti soggettivi è quella tra diritti:
- Assoluti, che hanno validità erga omnes.
- Relativi, che, invece, hanno validità nei confronti di uno o più determinati soggetti.
Tra i diritti assoluti rientrano i diritti:
- Reali: sono i diritti sulla res, su un determinato bene. Nell’ambito dei diritti reali, è possibile che venga previsto non un obbligo ma una soggezione. È il caso dei diritti potestativi.
- Della personalità: esempio ne è il diritto al nome.
Tra i diritti relativi, invece, vanno menzionati i diritti di credito, che vengono definiti anche personali per distinguerli da quelli reali. Sia i diritti reali che quelli relativi prevedono un obbligo: nel caso del diritto relativo, il soggetto passivo è tenuto ad adempiere una prestazione; nel caso di diritto reale gli altri consociati hanno l’obbligo di astenersi dal compiere atti lesivi o atti che possano turbare l’esercizio del diritto di proprietà del titolare stesso di tale diritto.
Altri tipi di diritti soggettivi sono i diritti personali di godimento, i quali possono avere sia natura assoluta che relativa. Es: nella locazione il conduttore ha l’obbligo di corrispondere il canone, per cui il diritto del conduttore è relativo nei confronti del proprio locatore, ma è allo stesso tempo un diritto assoluto per il godimento del bene locato nei confronti di tutti gli altri, i quali hanno l’obbligo di astenersi dal compiere atti che ledano tale godimento.
La vita del rapporto giuridico
Il rapporto giuridico ha origine con la costituzione, ovvero con l’acquisto del diritto soggettivo da parte di un soggetto; si estingue, poi, con la perdita del diritto da parte dello stesso soggetto, senza, però, che tale diritto venga acquistato da altri. Non tutti i diritti soggettivi possono essere oggetto di trasferimento, alienazione o di cessione. È il caso dei cosiddetti diritti indisponibili, da distinguere da quelli disponibili di cui, invece, il soggetto può disporre.
L’acquisto del diritto da parte di un soggetto può avvenire:
- A titolo originario: si verifica quando un diritto sorge a favore di un soggetto senza che vi sia stata la trasmissione dello stesso da parte di altri.
- A titolo derivativo o particolare: si verifica quando il diritto viene trasmesso da un soggetto ad un altro o quando un diritto derivi dal diritto di un altro. La trasmissione può essere eseguita con atto inter vivos o mortis causa.
I soggetti giuridici
L’art.1 del Codice Civile dichiara che le persone fisiche, intese sia come destinatari delle norme giuridiche sia come autori delle stesse, sono soggetti giuridici dotati di capacità giuridica, che si configura come l’idoneità del soggetto a divenire titolare di diritti e doveri. La capacità giuridica viene acquisita dalla nascita, anche quando subito dopo la nascita il soggetto muoia, mentre non spetta al soggetto che nasca già senza vita. Anche il soggetto non ancora nato ma concepito viene tutelato giuridicamente.
Si differenzia dalla capacità giuridica la capacità di agire, intesa come idoneità di un soggetto a compiere validamente atti giuridici, ad esercitare un proprio diritto soggettivo. Essa viene acquisita al compimento dei 18 anni. Ciò comporta che l’atto giuridico compiuto da un minore di 18 anni, che per essere compiuto necessiti... (continua nel documento originale).
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