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Le promesse unilaterali
La promessa unilaterale è un negozio giuridico unilaterale che consiste in una dichiarazione di una parte che si obbliga ad effettuare una determinata prestazione nei confronti di un'altra parte, la quale deve accettare la promessa fatta dal primo soggetto. Le promesse unilaterali previste dalla legge sono la promessa di pagamento, la ricognizione di debito, la promessa al pubblico, i titoli di credito, la concessione di ipoteca e la promessa di fideiussione. Non vanno confuse con i contratti unilaterali in quanto questi, pur prevedendo la prestazione di una sola parte, sono comunque negozi bilaterali.
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino poi obbligazioni è irrevocabile non appena il destinatario ne venga a conoscenza. Il mancato rifiuto ne determina automaticamente la conclusione del contratto.
PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO: la prima è un atto unilaterale con il quale un soggetto si obbliga al pagamento.
Verso un altro soggetto; il secondo è un atto unilaterale con cui un soggetto riconosce l'esistenza del proprio debito verso un altro soggetto. Entrambi questi negozi hanno un destinatario ben preciso. Chi promette il pagamento o riconosce il debito si accolla l'onere di provare l'eventuale inesistenza o illiceità del rapporto per liberarsi dall'obbligo di pagamento.
PROMESSA AL PUBBLICO: è una promessa unilaterale senza un destinatario determinato. Ha per oggetto una prestazione da effettuarsi a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione. È vincolante per il promittente non appena il pubblico ne viene a conoscenza. È revocabile a patto che la promessa venga revocata per giusta causa e la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa. Inoltre, per essere revocata, è necessario che non si siano già verificate la situazione o l'azione previste. Se entro un anno dalla
Promessa non viene comunicato al promittente l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione previste, l'obbligatorietà cessa.
I TITOLI DI CREDITO: contengono una promessa unilaterale di pagamento o un ordine di pagamento di una determinata somma di denaro. Possono essere:
- AL PORTATORE: per far sì che venga attribuito il diritto alla prestazione è sufficiente che i titoli vengano consegnati.
- ALL'ORDINE: sono quelli che si trasferiscono mediante la consegna del titolo e la girata, che consiste nell'ordine che l'intestatario dà al debitore di eseguire la prestazione nei confronti di un soggetto diverso.
- NOMINATIVI: sono quelli che vengono intestati ad un determinato soggetto.
I titoli di credito sono caratterizzati dalla letteralità, dall'autonomia e, in alcuni casi, dall'astrattezza.
La letteralità indica ciò che è scritto in essi. L'autonomia ha lo scopo di tutelare
L'affidamento del terzo in riferimento al diritto che viene trasmesso allo stesso con il titolo. L'astrattezza evidenzia che nel titolo non viene enunciato il rapporto fondamentale che ne abbia giustificato l'emissione.
Nel caso in cui i titoli all'ordine o nominativi vengano smarriti, è possibile chiedere ed ottenere dall'autorità giudiziaria l'amortamento del titolo, oltre all'autorizzazione al pagamento dello stesso alla scadenza o, nel caso sia già scaduto, dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di ammortamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
LA CAMBIALE E L'ASSEGNO: la cambiale è un titolo di credito all'ordine. Sono 2 le figure cambiarie:
TRATTA: contiene l'ordine che una persona dà ad un'altra persona di pagare ad un terzo soggetto.
VAGLIA CAMBIARIO: contiene la promessa fatta ad un soggetto di pagare una somma di denaro direttamente nelle mani del terzo soggetto.
BANCARIO: ha la stessa struttura della tratta, è un documento in genere prestampato dalla banca della quale si è clienti, con il quale l'emittente sottoscrive un ordine di pagamento rivolto alla banca di pagare una somma di denaro a favore del beneficiario indicato su tale documento. Presuppone, ovviamente, l'esistenza di fondi disponibili per il soggetto emittente.
CIRCOLARE: viene emesso direttamente dalla banca su richiesta del cliente e
dopo che questi abbia versato l'importo oggetto di tale titolo.
LE OBBLIGAZIONI NASCENTI PER LEGGE
Sono quelle obbligazioni in cui manca la volontà a creare l'obbligazione stessa, per esigenze di ordine sociale.
GESTIONE DEGLI AFFARI ALTRUI: un soggetto, detto gestore, assume, senza esservi obbligato e senza averne avuto incarico dall'interessato, l'amministrazione di uno o più affari patrimoniali altrui. Viene riconosciuta solo quando l'interessato non sia in grado di provvedere da sé. Il gestore ha l'obbligo di continuare la gestione intrapresa fino a quando l'interessato o l'erede in caso di suo decesso non sia in condizione di provvedervi da sé. Il dominus, ovvero l'interessato, invece, dovrà adempiere verso terzi agli obblighi derivanti dai negozi compiuti dal gestore in suo nome, rimborsando il gestore delle spese necessarie e utili sostenute ed i relativi interessi.
PAGAMENTO DELL'INDEBITO:
è l'atto con cui un soggetto esegue un pagamento non dovuto, dando luogo ad un'obbligazione di restituzione. L'indebito può essere: OGGETTIVO: quando viene pagato un debito assolutamente inesistente oppure quando viene pagato un debito esistente nei confronti di un soggetto che non ha diritto al pagamento. In questo caso il credito non esiste perché chi riceve la prestazione non è creditore. SOGGETTIVO: quando viene pagato un debito nei confronti di un soggetto che però non è il creditore perché tale pagamento avrebbe dovuto essere rivolto ad un terzo. In questo caso il credito esiste, ma chi paga non è il debitore. L'azione che può essere promossa in caso di pagamento dell'indebito è quella di ripetizione dell'indebito, che legittima il solvens, ovvero colui che paga, a chiedere la restituzione di quanto indebitamente pagato o la corresponsione dell'equivalente. Tale azione siprescrive nel termine di 10 anni. Il soggetto che ha indebitamente ricevuto il pagamento, se è in buona fede, ha l'obbligo di restituire quanto ricevuto, oltre ai frutti e agli interessi moratori maturati dal giorno della domanda giudiziale. Se, invece, tale soggetto sarà in mala fede, oltre all'indebito dovrà restituire i frutti e gli interessi moratori maturati dal giorno del pagamento ricevuto.
L'INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO: si verifica quando un soggetto converte in proprio profitto un bene altrui, oppure si avvantaggia di un'attività altrui, con danno per l'altro, senza alcuna ragione. L'effetto dell'arricchimento senza causa è costituito dall'obbligazione di indennizzo, che consiste nella restituzione di una somma equivalente da parte di colui che si è arricchito ingiustificatamente. Quando la restituzione non è possibile in quanto il bene è perito, alienato o consumato, oppure in quanto
l'arricchimento deriva dalla prestazione di un'attività, il depauperato può ottenere un indennizzo limitato alla somma minore tra l'impoverimento ricevuto e l'arricchimento ottenuto dall'altro soggetto che ha agito in buona fede. Qualora, invece, il soggetto abbia agito in mala fede, non vi è alcun limite all'indennizzo e l'arricchito va incontro ad una piena responsabilità da atto illecito per i danni. LE OBBLIGAZIONI NASCENTI DA FATTI ILLECITI: i fatti illeciti rientrano tra le fonti dell'obbligazione in quanto da essi deriva l'obbligo di risarcimento del danno a carico del loro autore. Sono fonti legali in quanto l'obbligazione di risarcimento è una conseguenza non voluta dall'autore del fatto. Viene considerato illecito qualsiasi fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, sancendo l'obbligo, per colui che lo ha commesso, di risarcire il danno. Si ha dolo quando siVerifica una volontaria trasgressione del dovere giuridico. Si ha, invece, colpa quando vi è violazione di un dovere di diligenza, cautela o perizia nei confronti di terzi.
Il fatto può configurarsi come:
- ATTO POSITIVO COMMISSIVO, dal quale il soggetto avrebbe dovuto astenersi.
- FATTO OMISSIVO, ossia un'astensione, rilevante quando chi ne è l'autore aveva il dovere giuridico di agire ma non l'ha fatto.
È necessario che il soggetto imputabile fosse capace di intendere e di volere nel momento in cui commise il fatto illecito. In caso di danno cagionato da un soggetto incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi era tenuto alla sorveglianza, il giudice, valutando le condizioni economiche delle parti, può condannare.
L'autore del danno ad un'equa indennità. Si parla di responsabilità oggettiva quando si risponde del danno cagionato come conseguenza diretta ed immediata della propria condotta, a prescindere dal dolo o dalla colpa. Per liberarsi dalla responsabilità è necessario che non ci sia rapporto di causalità tra la condotta e l'evento, occorre dimostrare che l'evento si sia verificato esclusivamente per causa imputabile al danneggiato o a un terzo, oppure per caso fortuito o per cause di forza maggiore.
Si parla, invece, di responsabilità indiretta quando è responsabile un soggetto diverso dall'autore del fatto dannoso.
Si ha responsabilità contrattuale quando viene violato un dovere derivante da un precedente rapporto obbligatorio. Il soggetto che ha violato il dovere deve avere capacità di agire. Colui che intende promuovere il giudizio per risarcimento danni deve dimostrare l'esistenza
dell'obbligazione che l'inadempimento non è a lui imputabile. Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive nel termine di 10 anni. Si ha, infin