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Chiudiamo i discorso con l'antigiuridicità
Il danno, secondo, l'art. 2043 deve essere "ingiusto" .
Per ingiustizia del danno s'intende la sua "antigiuridicità" cioè la sua capacità di provocare la lesione di
un diritto.
Cause di esclusione della responsabilità per atto illecito
sono esimenti di responsabilità quelle circostanze personali o oggettive
le esimenti di che escludono la responsabilità per il risarcimento del danno a carico dell'autore
responsabilità dell'atto
Potrebbe accadere, che l'autore dell'atto non sia in grado di capire quello che stava facendo, o che abbia
agito per salvare la vita di una persona.
In questi e simili casi, non sarebbe equo far subire all'autore dell'atto le conseguenze del suo agire,
anche se si è cercato di salvaguardare anche l'interesse del danneggiato riconoscendogli, in certi casi,
un'indennità, ma non un risarcimento.
Vediamo, quindi, le varie ipotesi di esimenti.
Incapacità di intendere e di volere
l'art. 2046 del codice civile esclude la responsabilità di chi al momento della
nozione commissione del fatto
(art. 2046 c.c.) non era capace di intendere o di volere,
per incapacità di intendere e di volere si intende, quindi,
l'inidoneità psichica della persona che non è in grado di comprendere la rilevanza sociale negativa degli
atti che compie
Ai fini della esclusione della responsabilità non deve però accadere che la persona si sia posta nello
stato di incapacità per dolo o colpa, come nel caso di chi si ubriaca e poi si pone alla guida di un
veicolo provocando un sinistro; in tal caso non servirà invocare il proprio stato di incapacità per andare
esenti da responsabilità.
Diritto privato
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Caso fortuito e forza maggiore
Di solito non si distingue tra caso fortuito e forza maggiore, in quanto entrambi hanno come effetto
l'esclusione della responsabilità del soggetto agente.
Possiamo, però, distinguerli concettualmente perché, se identiche sono le conseguenze, diverse sono le
situazioni che li producono
caso fortuito indica un evento assolutamente imprevedibile
forza indica un evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere
maggiore
Legittima difesa
nozione è l'ipotesi in cui si arreca un danno per esservi costretti
(art. 2044 dalla necessità di difendere sé o altri contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta,
c.c.) sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa
(art. 52 c.p.)
La nozione civilistica sulla legittima difesa l'abbiamo ricavata "fondendo" l'art. 2044 c.c. e l'art. 52 c.p.
L'art. 2054, infatti, si limita a stabilire la mancanza di responsabilità di chi agisce per legittima difesa,
ma non specifica cos'è la legittima difesa.
Ci soccorre, allora, l'art. 52 c.p. secondo cui:
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di difendere un diritto
proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata
all'offesa
Stabilito che non è punibile penalmente chi agisce per legittima difesa, sarebbe poi assurdo ammettere
che l'agente dovrebbe risarcire i danni all'aggressore.
Risarcimento del danno
si verifica quando il debitore non esegue, esegue in maniera inesatta o ritarda
l'esecuzione della prestazione e consiste nella corrispondere una somma di danaro
nozione equivalente al danno subito (risarcimento per equivalente) o alla rimozione diretta del
danno (risarcimento in forma specifica)
Stabilito che l'inadempimento dell'obbligazione provoca, il risarcimento del danno, vediamo quando il
creditore può chiederlo e in che misura.
1. l'art. 1223 dispone che il risarcimento del danno è dovuto per la perdita subita e il mancato
guadagno subiti dal creditore quando siano conseguenze "immediate e dirette"
dell'inadempimento o del ritardo.
2. si vuole, quindi, che vi sia un rapporto di causa effetto tra inadempimento e danno (o danni)
concretizzatisi nella perdita subita e nel mancato guadagno
3. l'art. 1223, però, non vuole che il debitore debba rispondere di tutti i possibili danni causati
dall'inadempimento, ma solo di quelli che ne siano la conseguenza "immediata e diretta"
È anche vero, però, che bisogna considerare anche come il debitore ha posto in essere l'inadempimento,
perché può darsi che l'abbia fatto per colpa, ma può anche darsi abbia voluto non adempiere, agendo