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Diritto privato

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L’Atto illecito

nozione qualunque fatto doloso o colposo, che reca ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che

art. 2043 c.c. ha commesso il fatto a risarcire il danno

Distinguiamo:

nasce da un comportamento che contrastando con i i fini dello Stato esige come

illecito penale sanzione una pena criminale. Il comportamento vietato è detto reato ed è

espressamente previsto dalla legge

nasce dalla violazione del generico obbligo di non ledere l'altrui sfera giuridica.

illecito civile Conseguenza della violazione sarà l'obbligazione di risarcimento del danno

Un fatto è reato solo se viene espressamente previsto come tale dalla legge (art. 1 c.p. art. 25 Cost.),

“nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla

legge” l'illecito civile, invece, può essere previsto anche in modo generico ("qualunque fatto", recita

l'art. 2043); di conseguenza ci saranno dei fatti che possono essere rilevanti solo come illecito civile

(es. responsabilità precontrattuale), ma non come reato, mentre, all'opposto, vi sono dei reati che

possono non essere illeciti civili (es. spionaggio).

(La responsabilità per atto illecito è anche detta extracontrattuale o aquiliana. Si tratta di sinonimi

usati di volta in volta per evidenziare un aspetto particolare della responsabilità per atto illecito).

Struttura dell'atto illecito

nozione qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui

art. 2043 c.c. che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Riportiamo ancora una volta l'art. 2043 per poterlo meglio analizzare; leggendolo con attenzione ci

accorgiamo che possiamo individuare la struttura stessa dell'atto illecito che possiamo individuare in:

1. fatto

2. colpevolezza

3. danno antigiuridico

Cominciamo con il fatto.

Secondo l'art. 2043 "qualunque fatto" che provochi un danno ingiusto è fonte di responsabilità.

Il "fatto" che c'interessa è un comportamento umano

questo può concretarsi in una azione o in una omissione,

la seconda rilevante solo quando esiste uno specifico obbligo giuridico a compiere una azione poi

"omessa", non compiuta

Passiamo al secondo elemento dell'atto illecito, la colpevolezza.

Diritto privato

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Ai fini della responsabilità non interessa qualsiasi fatto umano, ma solo quello determinato da dolo o

colpa, un atto.

Di conseguenza:

per esserci responsabilità è necessario che il fatto sia doloso o colposo e per essere tale deve essere

provocato

da un comportamento doloso dell'agente (volut

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tarsialuigi91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Palermo Gianfranco.
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