Diritto privato
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L’Atto illecito
nozione qualunque fatto doloso o colposo, che reca ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che
art. 2043 c.c. ha commesso il fatto a risarcire il danno
Distinguiamo:
nasce da un comportamento che contrastando con i i fini dello Stato esige come
illecito penale sanzione una pena criminale. Il comportamento vietato è detto reato ed è
espressamente previsto dalla legge
nasce dalla violazione del generico obbligo di non ledere l'altrui sfera giuridica.
illecito civile Conseguenza della violazione sarà l'obbligazione di risarcimento del danno
Un fatto è reato solo se viene espressamente previsto come tale dalla legge (art. 1 c.p. art. 25 Cost.),
“nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla
legge” l'illecito civile, invece, può essere previsto anche in modo generico ("qualunque fatto", recita
l'art. 2043); di conseguenza ci saranno dei fatti che possono essere rilevanti solo come illecito civile
(es. responsabilità precontrattuale), ma non come reato, mentre, all'opposto, vi sono dei reati che
possono non essere illeciti civili (es. spionaggio).
(La responsabilità per atto illecito è anche detta extracontrattuale o aquiliana. Si tratta di sinonimi
usati di volta in volta per evidenziare un aspetto particolare della responsabilità per atto illecito).
Struttura dell'atto illecito
nozione qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui
art. 2043 c.c. che ha commesso il fatto a risarcire il danno
Riportiamo ancora una volta l'art. 2043 per poterlo meglio analizzare; leggendolo con attenzione ci
accorgiamo che possiamo individuare la struttura stessa dell'atto illecito che possiamo individuare in:
1. fatto
2. colpevolezza
3. danno antigiuridico
Cominciamo con il fatto.
Secondo l'art. 2043 "qualunque fatto" che provochi un danno ingiusto è fonte di responsabilità.
Il "fatto" che c'interessa è un comportamento umano
questo può concretarsi in una azione o in una omissione,
la seconda rilevante solo quando esiste uno specifico obbligo giuridico a compiere una azione poi
"omessa", non compiuta
Passiamo al secondo elemento dell'atto illecito, la colpevolezza.
Diritto privato
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Ai fini della responsabilità non interessa qualsiasi fatto umano, ma solo quello determinato da dolo o
colpa, un atto.
Di conseguenza:
per esserci responsabilità è necessario che il fatto sia doloso o colposo e per essere tale deve essere
provocato
da un comportamento doloso dell'agente (volut