Diritto privato
L'atto illecito
La nozione di atto illecito include qualunque fatto doloso o colposo che reca ad altri un danno ingiusto, obbligando colui che ha commesso il fatto al risarcimento del danno, come previsto dall'art. 2043 c.c.
Tipologie di illecito
Distinguiamo tra:
- Illecito penale: nasce da un comportamento che, contrastando con i fini dello Stato, esige come sanzione una pena criminale. Il comportamento vietato è detto reato ed è espressamente previsto dalla legge.
- Illecito civile: nasce dalla violazione del generico obbligo di non ledere l'altrui sfera giuridica. La conseguenza della violazione sarà l'obbligazione di risarcimento del danno.
Un fatto è reato solo se viene espressamente previsto come tale dalla legge (art. 1 c.p. e art. 25 Cost.), secondo cui "nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge". L'illecito civile, invece, può essere previsto anche in modo generico ("qualunque fatto", recita l'art. 2043); di conseguenza, ci saranno dei fatti che possono essere rilevanti solo come illecito civile (es. responsabilità precontrattuale), ma non come reato, mentre, all'opposto, vi sono dei reati che possono non essere illeciti civili (es. spionaggio).
La responsabilità per atto illecito è anche detta extracontrattuale o aquiliana. Si tratta di sinonimi usati di volta in volta per evidenziare un aspetto particolare della responsabilità per atto illecito.
Struttura dell'atto illecito
Un qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, come stabilito dall'art. 2043 c.c. Riportiamo ancora una volta l'art. 2043 per poterlo meglio analizzare; leggendolo con attenzione ci accorgiamo che possiamo individuare la struttura stessa dell'atto illecito, che possiamo individuare in:
- Fatto
- Colpevolezza
- Danno antigiuridico
Cominciamo con il fatto. Secondo l'art. 2043 "qualunque fatto" che provochi un danno ingiusto è fonte di responsabilità. Il "fatto" che c'interessa è un comportamento umano che può concretarsi in una azione o in una omissione, la seconda rilevante solo quando esiste uno specifico obbligo giuridico a compiere una azione poi "omessa", non compiuta.
Colpevolezza
Passiamo al secondo elemento dell'atto illecito, la colpevolezza. Ai fini della responsabilità, non interessa qualsiasi fatto umano, ma solo quello determinato da dolo o colpa, un atto. Di conseguenza, per esserci responsabilità è necessario che il fatto sia doloso o colposo e per essere tale deve essere provocato da un comportamento doloso dell'agente.