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Atti illeciti

Distinzione tra atti dannosi leciti e illeciti

Non ogni atto dannoso è illecito. Succede di recare danno ad un terzo, ma lecitamente. Ad esempio, il successo di un industriale porta ad un suo arricchimento, ma a sua volta porta ad una perdita per la concorrenza; tutto questo non è affatto illecito, anzi la concorrenza è caldeggiata.

Altre volte invece l’atto dannoso è vietato e quindi illecito; può essere preventivamente impedito (se possibile) e se compiuto dà luogo ad una responsabilità per danni. Ha la funzione di risarcire il danneggiato e costituisce una sanzione che colpisce colui che si comporta in modo vietato. La minaccia di questa responsabilità dovrebbe contribuire a scoraggiare a comportarsi in modo vietato.

Occorre distinguere tra atti dannosi leciti e atti dannosi illeciti: in alcuni sistemi giuridici la distinzione si risolve con un elenco di figure illecite, ovvero tipicità di atti dannosi illeciti. Nel sistema giuridico italiano si trova un principio molto generale: ART. 2043 cod. civ. - "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto". La presenza di questo articolo porta ad una atipicità degli atti illeciti.

In questo tipo di sistema spetta all’interprete il compito di specificare il concetto di “ingiustizia del danno”, così da determinare le figure concrete degli atti illeciti. Bisogna altresì valutare due interessi contrapposti: l’interesse del minacciato e l’interesse che l’agente con quella condotta realizza o tende a realizzare.

Criteri di valutazione degli atti illeciti

Il conflitto tra esigenze contrapposte viene risolto dal legislatore definendo particolari tipi di illecito e definendo i diritti soggettivi.

Nel caso di legittima difesa, il giudice deve confrontare l’interesse leso e l’interesse per la difesa del quale si è agito; la legge richiede che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Un altro criterio di molta importanza è il criterio di pubblica utilità, in base al quale gli interessi in gioco vengono comparati. L’operare della pubblica utilità diventa evidente dove il diritto regola dinamicamente le attività dei consociati e le attività di concorrenza economica. L’interprete dovrà assumere il criterio dell’indiretta utilità pubblica del tipo di pratica concorrenziale in questione. Il criterio dell’utilità pubblica verrà a sua volta determinato dall’interprete in base ai valori desunti da leggi che regolano materie analoghe o principi generali dell’ordinamento giuridico.

La valutazione comparativa degli interessi in gioco, in base al criterio dell’utilità generale, costituisce il criterio principale ma non è l’unico.

Principali figure di atti illeciti

  • Illeciti contro la persona:
  • Atti lesivi della vita
  • Atti lesivi dell’integrità fisica
  • Atti lesivi della salute: può anche non essere causata materialmente, ma anche con atti, parole che cagionino uno shock nervoso o turbamenti in una persona. L’interesse alla tranquillità dell’animo è tutelato contro la minaccia di mali ingiusti e anche contro l’ingiuria.
  • Atti lesivi della libertà altrui: la libertà è tutelata contro la costrizione fisica, minaccia o inganno.

Nel caso di uccisione di una persona, ai familiari o convivente compagno di vita spetta un risarcimento.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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