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LA FAMIGLIA
Gruppo familiare: insieme delle persone legate da vincoli affettivi e/o di sangue che legano spontaneamente.
Art. 29 cost. “la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio”
Diritto di famiglia: norme sociali e legislative; ha come fonte la costituzione, codice civile, leggi.
Con il matrimonio la famiglia assume rilevanza per lo Stato (famiglia legittima) fuori dal matrimonio (famiglia naturale)
Principi: parità tra coniugi ed equiparazione tra figli legittimi e naturali
Rapporti familiari: di coniugio (matrimonio) di parentela (sangue) di affinità (parenti del coniuge, effetto del matrimonio)
Parentela: in linea diretta (discendenza diretta, si esprime in gradi quante le generazioni, stipite escluso; l’ordinamento
riconosce fino al 4° grado di parentela) o collaterale (stipite in comune, es. fratelli)
Famiglia di fatto: soggetti vivono come coniugi ma non sono tali, alcune situazioni assumono rilevanza giuridica
(rapporti genitori-figli: uguali alle famiglie legittime; rapporti tra coniugi: non c’è obbligo di mantenimento; rilevanza verso
terzi: equiparazione di comportamento alla famiglia legittima; vincoli di solidarietà: obbligo alimentare)
Obbligo alimentare: attestazione delle primarie necessità di un congiunto in stato di bisogno; diverso dal mantenimento,
che vale per coniuge e figli, il quale prescinde dallo stato di bisogno; la legge stabilisce quando vi sia obbligo alimentare;
la liquidazione di esso può avvenire in forma di assegno mensile o in natura (accoglienza in casa).
Sistema matrimoniale italiano: matrimonio civile e matrimonio cattolico (se iscritto nei registri dello Stato assume
rilevanza giuridica); rapporto visto come una comunione matrimoniale e spirituale; atto derivante da autonomia privata
con scambio di consensi attraverso una forma solenne prevista dalla legge (negozio giuridico bilaterale) a cui partecipa
una terza persona con funzione di certifica.
Diritti e doveri: Fedeltà (astensione da relazioni con altri soggetti al di fuori del coniuge)
Assistenza morale e materiale (provvedere ai bisogni di vita del coniuge) Coabitazione (obbligo di vivere nella stessa
dimora) Collaborazione e contribuzione (aiuto reciproco in termini professionali e casalinghi)
Sono previste sanzioni al non rispetto dei doveri quali addebito della separazione; per violazioni gravi è possibile
chiedere il risarcimento del danno.
Rapporti patrimoniali tra coniugi [comunione legale, separazione dei beni, comunione convenzione, fondo
patrimoniale (integrativo)]; scelta deriva da una convenzione matrimoniale, formata con atto pubblico.
Comunione legale: cadono in comunione i beni che i coniugi acquistano dopo il matrimonio; automatica; posizione dei
coniugi paritaria al 50% sia in partecipazione che amministrazione; il singolo coniuge non può alienare i beni in questione
né alienare la sua quota.
La comunione comprende: acquisti dei due coniugi sposati, frutti dei beni propri di ciascun coniuge percepiti e non
consumati allo scioglimento della comunione, proventi dell’attività dei coniugi se non consumati allo scioglimento della
comunione, aziende gestite da entrambi e formatesi dopo il matrimonio.
Beni personali: beni di cui era proprietario prima del matrimonio, beni percepiti per donazioni o successioni, beni di uso
strettamente personale, beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, beni ottenuti per il risarcimento del
danno o pensioni per incapacità lavorativa, beni acquistati con trasferimento di beni personali dichiarati al momento
dell’acquisto.
Gli atti compiuti in violazione delle regole di comunione, per i beni immobili o mobili registrati sono annullabili, per i beni
mobili l’atto sarà valido con necessario pagamento dell’equivalente.
I creditori possono rivalersi sulla comunione: debiti della comunione, carichi dell’amministrazione, obbligazioni dei
coniugi contratte congiuntamente, obbligazioni dei coniugi contratte individualmente nell’interesse della famiglia,
responsabilità in via sussidiaria (aggredita la quota del 50% dopo aver consumato il patrimonio personale).
Comunione convenzionale: modifiche dei coniugi sulla base della comunione legale, ampliano o restringono la scelta
dei beni che rientrano in comunione ordinaria; parità delle quote per l’amministrazione comune dei beni previsti dalla
comunione legale, quote modificabili per gli altri beni.
Separazione dei beni: ciascun coniuge conserva la titolarità dei beni acquisti durante il matrimonio, con l’eventuale
possibilità di metterli in comunione; andrà poi stabilita l’appartenenza dei beni, se non sarà possibile provarla si
presumerà il 50%.
Crisi di matrimonio (separazione)
La separazione può essere legale o giudiziale (a seconda vi sia o meno consenso sui termini); presupposto
fondamentale è l’intollerabilità della vita comune; la separazione consensuale prende un accordo sui contenuti, sulla
gestione dei figli, sulla regolamentazione dei rapporti: il giudice dovrà verificare i rapporti a tutela del figlio e
successivamente instaurerà l’atto di separazione. Nella separazione giudiziale non si ha accordo fra le parti, nel caso di
separazione del coniuge per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio si ha la separazione con addebito.
I coniugi separati possono in qualunque momento provvedere di comune accordo alla riconciliazione, senza precludere
la possibilità di una successiva separazione.
Scioglimento del matrimonio
Avviene in caso di morte o morte presunta, cause penali (ergastolo, pena maggiore ai 15 anni, colpa grave), trascorsi 3
anni dalla separazione, divorzio o nuovo matrimonio, matrimonio non consumato, cambi di sesso. 26
Filiazione
Rapporto genitore-figlio (distinzione tra figli anti all’esterno o all’interno del matrimonio, senza distinzione), diritti
fondamentali (essere mantenuto, educato, istituito dai genitori rispettando le inclinazioni naturali, crescere in famiglia e
mantenere relazioni famigliari). Il figlio di età maggiore ai 12 anni o dotato di capacità di discernimento deve essere
ascoltato per le decisioni che lo riguardano. Il figlio che ha la capacità di reddito deve contribuire alle spese nel caso
vivesse ancora con la famiglia. Filiazione del matrimonio presume che il marito sia padre del figlio nato nel matrimonio e
il che il figlio è del marito entro 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio. La prova contraria è fornita solamente con il
misconoscimento di paternità; fuori dal matrimonio ci deve essere un atto volontario di riconoscimento; il figlio non
legittimo può chiedere la richiesta di riconoscimento con dichiarazione giudiziale (per questi ultimi due casi si equiparerà
ad un figlio legittimo). 27
LE SUCCESSIONI
Regole con finalità di continuità nei rapporti patrimoniali post mortem; stabilire chi diventerà titolare dei rapporti giuridici
del de cuius (defunto); il patrimonio è inteso come il complesso dei rapporti attivi e passivi più tutte le posizioni di
carattere trasmissibile (no diritti della personalità e diritti familiari).
Principi cardine: legittimità della ricchezza ereditata (in alcune situazione decise dall’ordinamento, il patrimonio diventa
statale) autonomia privata (possibile e favorita la scelta del soggetto riguardo la trasmissione della propria ricchezza)
norme di trasmissione in via privilegiata all’ambito familiare (trasmissione favorita a soggetti legati al de cuius da legami
naturali)
Il patrimonio trasmesso ai successori è definito eredità o asse ereditario; le persone chiamate a succedere rispondono di
vocazione testamentaria; l’eredità si trasmette per testamento (successione testamentaria) o in mancanza totale o
parziale, per legge (successione legittima); scelta personale e libera con la possibilità di mutare fino alla morte.
Successione testamentaria
Si attua con il testamento (atto revocabile con cui è possibile dispone di tutte le proprie sostanze in caso di morte);
atto di volontà che richiede che il soggetto sia capace legalmente, capace naturale, no minore o interdetto.
Testamento olografo (scritto per intero di proprio pugno, datato chiaramente e sottoscritto dal testatore autografo)
pubblico (recandosi dal notaio che raccolga le volontà in presenza di due testimoni come garanzia di pubblicità)
segreto (scritto dal testatore o da terzo, sottoscritto dal testatore che lo sigilla e lo consegna in presenza di due testimoni
al notaio); il contenuto tipico è patrimoniale, vengono individuati i soggetti che dovranno ricevere l’eredità e alcune
dichiarazioni atipiche (es. riconoscimento figlio naturale, confessione extragiudiziale); il testatore può attribuire i suoi beni
per eredità o legato (oggetto dell’eredità è patrimonio o frazione aritmetica di esso, l’oggetto del legato è uno o più beni
specifici); La revoca è possibile fino all’ultimo con dichiarazione espressa (testamento successivo con contenuto
incompatibile) o tacita (volontaria distruzione).
Successione legittima
Ha luogo in mancanza di testamento o parziale testamento; la legge individua i soggetti come legittimi, individuati
all’interno della cerchia familiare ristretta: coniuge e parenti fino al 6° grado di parentela, in mancanza di essi il
patrimonio è in ultima istanza destinato allo Stato. Le quote sono individuate dalla legge; i parenti sono divisi in tre ordini:
figli, ascendenti o fratelli, altri parenti (ciascun ordine esclude il successivo). Il coniuge concorre con i primi due e in caso
di mancanza di essi tutto gli appartiene.
Successione necessaria in caso di famigliari
Il patrimonio è privilegiato verso coniugi, figli o ascendenti; essi sono tutelati anche contro la volontà del testatore, poiché
una quota del patrimonio è obbligatoriamente destinata ad essi.
Il patrimonio viene diviso in due quote (quota indisponibile/quota disponibile) della quota disponibile la moglie sola avrà
diritto ad 1/2, figlio solo ad 1/2, due o più figli ai 2/3, solo eredi legittimi ad 1/3, al coniuge è riservato il diritto di usufrutto
sull’immobile e mobili.
Sostituzione testamentaria: testatore prevede un sostituto nel caso il primo soggetto non accetti.
Rappresentazione: in luogo del primo soggetto subentrano altri soggetti indicati dalla legge (necessari dei presupposti)
Accrescimento: quando il soggetto da sostituire è chiamato all’eredità insieme ad altri, la quota rifiutata/non più sua viene
disposta a favore degli altri, se le loro quote sono uguali e non determinate.
(Se tutti questi criteri non sono applicabili, vale la successione legittima)
La successione si apre al momento della morte e ha termine alla fine della distribuzione del patrimonio; possono
parteciparvi soggetti adulti o anche non anti figli di persone viv