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-norma “superspeciale” per insegnanti delle scuole statali: se il danno è arrecato durante
periodo di scuola, l’insegnante non è direttamente responsabile; il danneggiato deve chiamare in
giudizio lo Stato, il quale è tenuto a pagare il risarcimento. Se tuttavia si accerta che il danno si è
verificato per una colpa grave dell’insegnante, lo Stato può successivamente rivalersi su
quest’ultimo.
-ART. 2053 (Rovina di edificio)
“Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro
rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”
• Persona individuata
• Prova liberatoria
La norma è stata interpretata in senso molto ampio: rovina = crollo totale, ma anche distacco e
crollo di una parte integrante di esso.
Il responsabile è il proprietario; per questo motivo, il proprietario avveduto provvede sempre a
stipulare un contratto di assicurazione contro i danni.
La prova liberatoria consiste nella dimostrazione, da parte del responsabile, che la rovina non è
dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione. Nel secondo caso, tuttavia, perché è
responsabile il proprietario, che non è costruttore? Si tratta di un caso in cui la persona è ritenuta
responsabile anche se non può essere accusata di una colpa RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
-ART. 2054 (Circolazione di veicoli)
“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a
persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno
dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il
proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato
dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è
avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono
responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”
• Persona individuata
• Prova liberatoria
Si tratta di qualsiasi veicolo (anche biciclette), ma si prendono in considerazione soprattutto gli
autoveicoli.
L’incremento della circolazione di autoveicoli ha creato problemi: aumento degli incidenti (circa
300000 incidenti, 6000 morti e 330000 feriti all’anno) e costo sociale (costo a carico dello Stato che
provvede mediante servizio sanitario nazionale circa 30 miliardi, 2% del PIL)
Essendo quindi danni che coinvolgono l’intera collettività, sono state introdotte norme che regolano
la costruzione di autoveicoli in modo che essi resistano a urti e ribaltamenti: se il veicolo è
conforme a queste norme si dice OMOLOGATO.
È tuttavia inevitabile che si verifichino incidenti, quindi è necessario assicurare che il danneggiante
possa risarcire il danneggiato: nel 1969 è stato introdotto l’obbligo di assicurazione, in moda da
tutelare le potenziali vittime, che hanno così la sicurezza di ottenere il risarcimento.
Vi sono poi dei casi in cui l’assicuratore opera a favore del danneggiante, ma poi ha il diritto di
chiedergli il rimborso dell’importo pagato come risarcimento (es. se il conducente guida con la
patente scaduta o in stato di ebbrezza; se trasporta un numero di persone superiore a quello
indicato nel libretto di circolazione; ecc).
La legge ha creato un FONDO PER LE VITTIME DELLA STRADA, finanziato dai premi pagati
dagli automobilisti assicurati; vi si ricorre se il conducente che ha cagionato il danno circolava
senza assicurazione (per un certo periodo si ritenne tale atto punibile penalmente con reclusione;
oggi non costituisce più reato, ma semplice illecito amministrativo a cui segue sanzione pecuniaria)
oppure se il veicolo non è stato identificato (es. il conducente è fuggito).