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Istituzioni di diritto privato II - responsabilità civile e leggi speciali Pag. 1
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Estratto del documento

-norma “superspeciale” per insegnanti delle scuole statali: se il danno è arrecato durante

periodo di scuola, l’insegnante non è direttamente responsabile; il danneggiato deve chiamare in

giudizio lo Stato, il quale è tenuto a pagare il risarcimento. Se tuttavia si accerta che il danno si è

verificato per una colpa grave dell’insegnante, lo Stato può successivamente rivalersi su

quest’ultimo.

-ART. 2053 (Rovina di edificio)

“Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro

rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”

• Persona individuata

• Prova liberatoria

La norma è stata interpretata in senso molto ampio: rovina = crollo totale, ma anche distacco e

crollo di una parte integrante di esso.

Il responsabile è il proprietario; per questo motivo, il proprietario avveduto provvede sempre a

stipulare un contratto di assicurazione contro i danni.

La prova liberatoria consiste nella dimostrazione, da parte del responsabile, che la rovina non è

dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione. Nel secondo caso, tuttavia, perché è

responsabile il proprietario, che non è costruttore? Si tratta di un caso in cui la persona è ritenuta

responsabile anche se non può essere accusata di una colpa RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

-ART. 2054 (Circolazione di veicoli)

“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a

persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per

evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno

dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il

proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato

dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è

avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono

responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”

• Persona individuata

• Prova liberatoria

Si tratta di qualsiasi veicolo (anche biciclette), ma si prendono in considerazione soprattutto gli

autoveicoli.

L’incremento della circolazione di autoveicoli ha creato problemi: aumento degli incidenti (circa

300000 incidenti, 6000 morti e 330000 feriti all’anno) e costo sociale (costo a carico dello Stato che

provvede mediante servizio sanitario nazionale circa 30 miliardi, 2% del PIL)

Essendo quindi danni che coinvolgono l’intera collettività, sono state introdotte norme che regolano

la costruzione di autoveicoli in modo che essi resistano a urti e ribaltamenti: se il veicolo è

conforme a queste norme si dice OMOLOGATO.

È tuttavia inevitabile che si verifichino incidenti, quindi è necessario assicurare che il danneggiante

possa risarcire il danneggiato: nel 1969 è stato introdotto l’obbligo di assicurazione, in moda da

tutelare le potenziali vittime, che hanno così la sicurezza di ottenere il risarcimento.

Vi sono poi dei casi in cui l’assicuratore opera a favore del danneggiante, ma poi ha il diritto di

chiedergli il rimborso dell’importo pagato come risarcimento (es. se il conducente guida con la

patente scaduta o in stato di ebbrezza; se trasporta un numero di persone superiore a quello

indicato nel libretto di circolazione; ecc).

La legge ha creato un FONDO PER LE VITTIME DELLA STRADA, finanziato dai premi pagati

dagli automobilisti assicurati; vi si ricorre se il conducente che ha cagionato il danno circolava

senza assicurazione (per un certo periodo si ritenne tale atto punibile penalmente con reclusione;

oggi non costituisce più reato, ma semplice illecito amministrativo a cui segue sanzione pecuniaria)

oppure se il veicolo non è stato identificato (es. il conducente è fuggito).

Dettagli
A.A. 2013-2014
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulia Lanzoni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Carnevali Ugo.