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ARGOMENTI E SENTENZE CORRELATE

• IL PRELIMINARE

Cassazione 925/97- Tutela del promissorio acquirente ignaro dell’altruita’ della cosa

Nel caso in cui il promissorio venditore non sia proprietario del bene che si e’ impegnato a vendere, peraversi inadempimento occorre che sia scaduto inutilmente il termine per la stipula del definitivo.

Cassazione 2151/62 -Prescrizione dell’azione di rescissione contro il contratto definitivo.

Nel caso in cui alla stipulazione di un contratto preliminare sia seguita la stipulazione del definitivo, dalmomento della vendita sorge una nuova azione di rescissione , con un proprio termine annuale diprescrizione, decorrente dalla data di quest’ultimo contratto.

COMMENTO: - Autonomia di preliminare e definitivo, in quanto il primo comporta solo l’obbligo di contrarree il secondo comporta il trasferimento, perciò dal secondo deriva una nuova azione di rescissione con unproprio termine annuale. La sentenza ex art 2932

e’ una esecuzione forzata di un obbligo di fare, e questo fasì che il definitivo non si configuri come un mero fatto.
Cassazione 1526/77 Eccezione anticipata di rescindibilita’ del contratto definitivo.
Si può proporre l’azione di rescissione del definitivo nel corso del giudizio ex art 2932 per l’esecuzione del preliminare?
Si, perché l’azione si fa valere nel momento in cui si chiede l’esecuzione dell’ordine di concludere ed e’ allora che si verifica la lesione.
• L’INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO
Integrazione suppletiva
Caso Celentano – Il contratto e’ lo strumento a disposizione delle parti per regolare i loro rapporti, perciò il criterio di interpretazione secondo buona fede ex art 1366 e le regole di correttezza ex art 1175 non servono per ampliare il contenuto del contratto ma solo per accertarne il contenuto, coprendo resudualmente gli spazi lasciati aperti dai criteri specifici di

interpretazione soggettiva o oggettiva del contratto.

Caso Berlusconi – Richiesta di un provvedimento cautelare urgente – Fumus boni iuris-> L’anomala trasformazione dell’impresa di assicurazione sulla vita rileva come inadempimento dell’impresa contraente, in contrasto con il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Periculum in mora -> Lesione del diritto costituzionale di liberta’ di associazione.

Integrazione cogente- Caso INVIM

Conferma della sentenza di primo grado e appello- La volontà delle parti e’ elemento essenziale del contratto, in base all’art 1419 co 1 si ha nullita’ se le parti non avrebbero voluto il contratto senza la clausola nulla e in base all’art 1419 co 2 la nullita’ si esclude se la clausola nulla e’ sostituita di diritto da norme imperative.

Percio’ la nullita’ si evita solo se nel nostro ordinamento esiste una norma specifica ed omogenea che sostituisca la clausola.

E non invece quando la clausola sia in contrasto con una norma che non può sostituirla. Nel caso della sentenza, le parti hanno invocato l'art 19 e 40 della L 246/65 che però non hanno carattere sostitutivo, perciò la corte di merito ha agito correttamente non sostituendo le clausole.

• CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Cass 3508/74 Nullità relativa, nullità parziale e clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto. La mancata approvazione della clausola vessatoria per iscritto comporta nullità della clausola ma non di tutto il contratto, in quanto la clausola nulla può essere sostituita da norme imperative, norme derogabili altre norme in base alla scelta dell'interprete che tenga conto della finalità protettiva della norma che sancisce la nullità.

Art 169 bis e ss. e la nozione di clausola vessatoria

Cass 7436/2001 CASO TOTOGOL La clausola derogativi della competenza territoriale per le controversie

legate al Totogol non determina un significativo squilibrio a carico dell'utente e quindi non è una clausola vessatoria, dato anche il carattere aleatorio della competizione.

  • NOZIONE DI CONSUMATORE

Secondo il Tribunale di Roma 1999... Giudizio fra lo scultore Giovanni Patane' e la DHL. Il contratto di trasporto è stato concluso da un professionista al quale deve darsi la definizione di consumatore in quanto tale tipo di contratto non rientra nel quadro della sua professione.

COMMENTO: Il Tribunale di Roma ha utilizzato il criterio della competenza per distinguere tra consumatore e professionista, criterio che non va bene perché si basa su un criterio empirico e che condurrebbe ad un'analisi caso per caso, non è un criterio oggettivo. Il criterio da utilizzare è invece quello dello scopo, quindi bisogna avere riguardo allo scopo che il soggetto intende realizzare.

Secondo la Cassazione 2001... Caso del contratto di finanziamento fra

De Angelo e Deutsche Bank. Perché ricorra la figura del professionista, è sufficiente che il contratto venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale.
  • CONTRATTI DELLA P.A. E VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE
Cass 5712/85 Conseguenze civilistiche della non conformità a legge del procedimento amministrativo Qualificazione delle conseguenze Ipotesi A: Contratto concluso in mancanza del procedimento prescritto o sulla base di un atto illegittimo In genere le norme che dettano regole procedimentali, non impongono un determinato assetto negoziale, quindi si potrebbe anche realizzare lo stesso risultato. Non si ha comunque nullità perché il contratto sarebbe sottoposto a impugnazione senza limiti di tempo. Esclusa quindi la disciplina della nullità, quale si applica? - Caso di atto a rilevanza interna, cioè che provenga da un organo stesso dell'Ente: (A) in questo caso

La mancanza del procedimento viene da alcuni accomunata a vizio della volontà, causando perciò annullabilità. Non si può condividere perché nel codice civile non ci sono profili comuni con i vizi procedimentali; e anche se si volesse assimilare il caso a quello di annullamento a quello di annullabilità per mancanza dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (è il caso dei contratti stipulati dal rappresentante dell'incapace), c'è la differenza che in questo caso si tratta di atti a rilevanza esterna.

Si può invece partire dall'idea che le norme che disciplinano l'attività contrattuale della PA funzionino come limiti posti al potere di rappresentanza degli organi competenti a stipulare il contratto con i privati. In questo caso possiamo formulare 2 ipotesi:

B.1 In caso di mancanza del procedimento il contratto non è riferibile alla PA per cui si applicheranno per analogia le

B.2 In caso di procedimento illegittimo si applicheranno per analogia le norme che disciplinano l'attribuzione di rappresentatività negli enti collettivi privati, per cui il contratto sarà annullabile.

Ipotesi B Violazione di una norma sul procedimento come violazione di una norma che prescrive un determinato assetto negoziale.

In questo caso la norma dà delle indicazioni relative al contenuto o ai soggetti del contratto per cui la violazione sarà diretta e il contratto sarà nullo.

Legittimazione ad agire per l'annullamento del contratto della P. A.

Nei casi in cui l'annullabilità del contratto è legata all'annullamento dell'atto amministrativo presupposto, è giusto ampliare la legittimazione a chiedere l'annullamento anche ai terzi. Infatti se i terzi possono agire davanti al TAR per ripristinare le condizioni che li facciano partecipare al contratto, è

Giusto anche permettere di chiedere l'annullamento dell'atto, se no non si darebbe loro una adeguata tutela.

  • LA PRESUPPOSIZIONE

Appello Firenze 1966 Caso Macchini-Magnelli-BiErreBi

La presupposizione è una condizione non dichiarata nel contratto ma implicita e risultante dall'interpretazione secondo buona fede del contratto -> Il contratto nel caso dell'appello di Firenze è stato risolto

Appello di Torino 1987 Caso PILA 2000 - Dott. Ciccorelli (Vendita della Farmacia).

La falsa presupposizione - La sentenza tratta di un caso di una compravendita stipulata nella convinzione di entrambe le parti dell'esistenza di un elemento di fatto o di diritto che si rivela poi non esistente (nella fattispecie il locale da adibire a farmacia)

Occorre fare una distinzione tra FALSA PRESUPPOSIZIONE, in cui l'elemento presupposto è inesistente fin dall'inizio e per la quale il contratto è nullo ex art 1418 cc, e PRESUPPOSIZIONE CLASSICA

per cuil’elemento viene a mancare durante l’esecuzione del contratto e che porta alla risoluzione del contrattostesso. La critica alla falsa presupposizione e’ che quando si stipula un contratto tipico,la causa sipresuppone esistente ogni qualvolta siano presenti tutti gli elementi essenziali,quindi non si puo’ avere unanullita’ derivante da un elemento esterno al contratto. La falsa presupposizione inoltre non puo’ essere causadi nullita’ anche in base ad altri rilievi: A)le parti potrebbero comunque avere interesse a concludere ilcontratto B)nelle fattispecie simili alla presupposizione il legislatore ha fatto ricorso all’annullabilita’ C) lefattispecie simili alla falsa presupposizione attengono alla fase di formazione del contratto e si tutelano con latutela dell’errore D) le fattispecie simili alla presupposizione classica riguardano la fase di esecuzione delcontratto e vengono trattate con una disciplina che tende a

distribuire gli svantaggi fra le parti. Il caso può dunque rientrare nel disposto dell'art 1429 (errore sulla qualità essenziale dell'oggetto, cioè sui requisiti che permettono di individuarlo) o dell'art 1497 (risoluzione del contratto di compravendita per mancanza delle qualità essenziali per l'uso che se ne vuole fare), ed è questo secondo che il tribunale di Torino ha utilizzato. Qual è il rapporto fra l'art 1429 e il 1497? Ci sono 2 teorie?

  1. Se c'è mancanza delle qualità essenziali e se si presuppone che il venditore le abbia promesse, si avrà inadempimento in base all'art 1497; a questo proposito le qualità essenziali sono sia quelle tipiche del bene che quelle promesse che derivino da esplicita o implicita previsione contrattuale.
  2. Per avere errore su una qualità che si riteneva esistente invece non c'è, occorre che la qualità non sia
orre verificare se il bene consegnato non sia conforme alle specifiche indicate nel contratto. In caso di non conformità, si potrà applicare l'articolo 1497 del codice civile.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Cavallaro Michela.