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Argomenti e sentenze correlate

Il preliminare

Cassazione 925/97 - Tutela del promissorio acquirente ignaro dell'altruità della cosa. Nel caso in cui il promissorio venditore non sia proprietario del bene che si è impegnato a vendere, per aversi inadempimento occorre che sia scaduto inutilmente il termine per la stipula del definitivo.

Cassazione 2151/62 - Prescrizione dell'azione di rescissione contro il contratto definitivo. Nel caso in cui alla stipulazione di un contratto preliminare sia seguita la stipulazione del definitivo, dal momento della vendita sorge una nuova azione di rescissione, con un proprio termine annuale di prescrizione, decorrente dalla data di quest’ultimo contratto.

Commento: Autonomia di preliminare e definitivo, in quanto il primo comporta solo l'obbligo di contrarre e il secondo comporta il trasferimento, perciò dal secondo deriva una nuova azione di rescissione con un proprio termine annuale. La sentenza ex art 2932 è una esecuzione forzata di un obbligo di fare, e questo fa sì che il definitivo non si configuri come un mero fatto.

Cassazione 1526/77 - Eccezione anticipata di rescindibilità del contratto definitivo. Si può proporre l'azione di rescissione del definitivo nel corso del giudizio ex art 2932 per l'esecuzione del preliminare? Sì, perché l'azione si fa valere nel momento in cui si chiede l'esecuzione dell'ordine di concludere ed è allora che si verifica la lesione.

L'integrazione del contratto

Integrazione suppletiva

Caso Celentano - Il contratto è lo strumento a disposizione delle parti per regolare i loro rapporti, perciò il criterio di interpretazione secondo buona fede ex art 1366 e le regole di correttezza ex art 1175 non servono per ampliare il contenuto del contratto ma solo per accertarne il contenuto, coprendo residualmente gli spazi lasciati aperti dai criteri specifici di interpretazione soggettiva o oggettiva del contratto.

Caso Berlusconi - Richiesta di un provvedimento cautelare urgente Fumus boni iuris - L’anomala trasformazione dell’impresa di assicurazione sulla vita rileva come inadempimento dell’impresa contraente, in contrasto con il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. Periculum in mora - Lesione del diritto costituzionale di libertà di associazione.

Integrazione cogente - Caso INVIM. Conferma della sentenza di primo grado e appello- La volontà delle parti è elemento essenziale del contratto, in base all’art 1419 co 1 si ha nullità se le parti non avrebbero voluto il contratto senza la clausola nulla e in base all’art 1419 co 2 la nullità si esclude se la clausola nulla è sostituita di diritto da norme imperative. Perciò la nullità si evita solo se nel nostro ordinamento esiste una norma specifica ed omogenea che sostituisca la clausola, e non invece quando la clausola sia in contrasto con una norma che non può sostituirla. Nel caso della sentenza, le parti hanno invocato l’art 19 e 40 della L 246/65 che però non hanno carattere sostitutivo, perciò la corte di merito ha agito correttamente non sostituendo le clausole.

Condizioni generali di contratto

Cass 3508/74 - Nullità relativa, nullità parziale e clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto. La mancata approvazione della clausola vessatoria per iscritto comporta nullità della clausola ma non di tutto il contratto, in quanto la clausola nulla può essere sostituita da norme imperative, norme derogabili altre norme in base alla scelta dell’interprete che tenga conto della finalità protettiva della norma che sancisce la nullità.

Art 169 bis e ss. e la nozione di clausola vessatoria.

Cass 7436/2001 - Caso Totogol. La clausola derogativi della competenza territoriale per le controversie legate al Totogol non determina un significativo squilibrio a carico dell’utente e quindi non è una clausola vessatoria, dato anche il carattere aleatorio della competizione.

Nozione di consumatore

Secondo il Tribunale di Roma 1999… Giudizio fra lo scultore Giovanni Patanè e la DHL. Il contratto di trasporto è stato concluso da un professionista al quale deve darsi la definizione di consumatore in quanto tale tipo di contratto non rientra nel quadro della sua professione.

Commento: Il Tribunale di Roma ha utilizzato il criterio della competenza per distinguere tra consumatore e professionista, criterio che non va bene perché si basa su un criterio empirico e che condurrebbe ad un’analisi caso per caso, non è un criterio oggettivo. Il criterio da utilizzare è invece quello dello scopo, quindi bisogna avere riguardo allo scopo che il soggetto intende realizzare.

Secondo la Cassazione 2001… Caso del contratto di finanziamento fra De Angelo e Deutsche Bank. Perché ricorra la figura del professionista, è sufficiente che il contratto venga posto in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale.

Contratti della P.A. e violazione di norme imperative

Cass 5712/85 - Conseguenze civilistiche della non conformità a legge del procedimento amministrativo. Qualificazione delle conseguenze.

Ipotesi A: Contratto concluso in mancanza del procedimento prescritto o sulla base di un atto illegittimo. In genere le norme che dettano regole procedimentali, non impongono un determinato assetto negoziale, quindi si potrebbe anche realizzare lo stesso risultato. Non si ha comunque nullità perché il contratto sarebbe sottoposto a impugnazione senza limiti di tempo. Esclusa quindi la disciplina della nullità, quale si applica?

- Caso di atto a rilevanza interna, cioè che provenga da un organo stesso dell’Ente: (A) In questo caso la mancanza del procedimento viene da alcuni accomunata a vizio della volontà, causando perciò annullabilità. Non si può condividere perché nel codice civile non ci sono profili comuni con i vizi procedimentali; e anche se si volesse assimilare il caso a quello di annullamento a quello di annullabilità per mancanza dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (è il caso dei contratti stipulati dal rappresentante dell’incapace), c’è la differenza che in questo caso si tratta di atti a rilevanza esterna.

(B) Si può invece partire dall’idea che le norme che disciplinano l’attività contrattuale della PA funzionino come limiti posti al potere di rappresentanza degli organi competenti a stipulare il contratto con i privati. In questo caso possiamo formulare 2 ipotesi:

  • B.1 In caso di mancanza del procedimento il contratto non è riferibile alla PA per cui si applicheranno per analogia le norme sulla rappresentanza senza potere.
  • B.2 In caso di procedimento illegittimo si applicheranno per analogia le norme che disciplinano l’attribuzione di rappresentatività negli enti collettivi privati, per cui il contratto sarà annullabile.

Ipotesi B: Violazione di una norma sul procedimento come violazione di una norma che prescrive un determinato assetto negoziale. In questo caso la norma dà delle indicazioni relative al contenuto o ai soggetti del contratto per cui la violazione sarà diretta e il contratto sarà nullo. Legittimazione ad agire per l’annullamento del contratto.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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