Diritto internazionale
Il diritto internazionale disciplina i rapporti tra gli Stati e tra Stati e organizzazioni internazionali e tra i vari ambiti di applicazione vi sono quelli dei diritti fondamentali, dell’ambiente e del commercio. Nella prassi abituale il diritto internazionale regola anche i comportamenti che gli Stati devono tenere nei confronti delle persone fisiche e giuridiche all’interno della loro giurisdizione.
Norme primarie e norme secondarie
Le norme primarie definiscono obblighi e diritti degli Stati, mentre le norme secondarie sono strutturali e attengono alla produzione del diritto, all’organizzazione dei soggetti del diritto internazionale, alla responsabilità internazionale e alla risoluzione delle controversie. Le norme del diritto internazionale sono diverse da quelle di diritto interno perché mutano i soggetti, che non sono più i privati cittadini ma gli Stati.
Oltre al diritto internazionale vi è anche quello privato:
- Diritto internazionale pubblico: nasce con la pace di Westfalia nel 1648, con cui nasce lo Stato e si definiscono i rapporti con i cittadini di altri stati, si sancisce la libertà dei mari e gli standard minimi rispetto alle ostilità belliche. Successivamente, la colonizzazione avvia una fase di sviluppo del diritto internazionale, insieme alle capitolazioni dei paesi musulmani, in quanto si ha l’estensione del diritto dei paesi colonizzatori anche a quelli colonizzati.
Il primo segno di evoluzione è la concessione della clausola Calvo nei contratti di concessione degli Stati latinoamericani (le controversie vengono affidate alle giurisdizioni locali). Con la Rivoluzione Russa, poi, si ha la negazione della proprietà privata e del liberismo economico, con conseguente denuncia di molti trattati.
Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale determina la nascita della Società delle Nazioni, nel tentativo di regolare l’uso della forza, mentre in seguito alla Seconda Guerra Mondiale si definisce un ordine internazionale basato sul principio di legalità, dell’uguaglianza sovrana e dell’economia di mercato. Nel ’45 nascono le Nazioni Unite, che tentano di centralizzare l’uso della forza tramite l’organo del Consiglio di Sicurezza.
Tra il ’46 e il ’49 si ha la Guerra Fredda, che determina la creazione di due blocchi mondiali, e entro la metà degli anni ’60 si assiste alla decolonizzazione dei paesi in via di sviluppo, per cui, nell’Assemblea Generale, la maggioranza passa dai paesi occidentali ai paesi socialisti insieme agli Stati non allineati. Viene stabilito un nuovo ordine economico internazionale, che sancisce la sovranità permanente sulle risorse naturali del proprio paese (non adottato all’unanimità).
Infine, con la caduta del muro di Berlino si ha un’apparente omologazione al modello liberista (“fine della storia”), con la fondazione dell’Organizzazione mondiale del Commercio (OMC, strumento di coesione e dialogo tra gli Stati). L’ONU ha fallito spesso nei suoi obiettivi, soprattutto in relazione alla gestione delle crisi umanitarie e dell’uso della forza. L’unica risposta unanime da parte dell’ONU si è avuta in seguito all’attacco alle Torri Gemelle del 2001.
Lo Stato
Lo Stato è una comunità territoriale organizzata politicamente, cioè dotata di una forma di governo che esercita un controllo effettivo su un territorio. Esso non necessita di rappresentatività per essere soggetto di diritto internazionale né di riconoscimento internazionale. Gli organi di diritto interno di uno Stato attuano condotte di rilevanza internazionale, ma nel caso degli organi giudiziari vi sono diversi orientamenti; una sentenza del 2009 della Corte internazionale di Giustizia (caso Avena) ha affermato che il diritto internazionale è rivolto agli Stati, i quali devono poi adeguare il sistema giudiziario interno ad essi.
Diversamente, nel caso Germania vs. Italia, la CIG ha affermato la violazione del diritto internazionale da parte dei tribunali interni. La sovranità statale è la capacità di determinare in maniera indipendente l’azione politica e concorre all’erosione del dominio riservato. Nel caso Nicaragua-USA del 1986, la CIG ha esplicitato l’idea che il regime politico, sociale, economico e culturale debba essere scelto dallo Stato, senza effetti sul piano internazionale.
L’autodeterminazione dei popoli non si applica per questioni di scelte di politica interna, ma solo nei casi di popoli che si devono liberare da situazioni di dominazione coloniale o straniera e apartheid. Il fatto che uno Stato decida di cedere delle funzioni a un’organizzazione internazionale è essa stessa manifestazione della sovranità statale. Gli Stati falliti sono quelli che versano nell’anarchia, per cui non vi è un governo in grado di esercitare le funzioni sovrane tradizionali.
Sia la CEDU che la TUE pongono come requisito per il diritto internazionale il rispetto dei principi democratici, anche se non è necessario che uno Stato sia democratico per avere rilievo internazionale. Inoltre, il diritto internazionale riconosce l’autodeterminazione dei popoli solo come autodeterminazione esterna. Lo Stato nasce da una situazione di fatto e il diritto internazionale non si pronuncia sulla legittimità della secessione, tuttavia, se la formazione avviene con la violazione di norme fondamentali, questa è nulla, anche se nella prassi spesso prevale la situazione fattuale.
Lo stato islamico manca di riconoscimento internazionale perché non ha mantenuto un controllo stabile sul territorio e ha violato le norme fondamentali del diritto internazionale. Invece, nel caso del Kosovo, nonostante la CIG abbia dichiarato che la sua indipendenza sia conforme alle norme internazionali, non si è mai pronunciata sul riconoscimento della sua esistenza come Stato. Perciò, ad oggi, a livello internazionale, il Kosovo è in parte riconosciuto e in parte no come stato.
Secondo la dottrina maggioritaria, il riconoscimento non è costitutivo, ma ha valore promozionale. Gli Stati canaglia sono invece Stati effettivi che sponsorizzano il terrorismo internazionale; per gli Stati Uniti, questi non godono dell’immunità dalla giurisdizione civile e non sono considerati al pari degli altri soggetti di diritto internazionale.
Organizzazioni internazionali
Le organizzazioni internazionali regolano le materie di loro competenza attraverso provvedimenti normativi indirizzati agli Stati. L’ONU è stata costituita nel 1945 con l’obiettivo di mantenere la pace e la sicurezza internazionale e ad oggi presenta 193 stati membri. L’ONU si occupa di questioni non attinenti alla giurisdizione interna degli Stati e opera attraverso diversi organi, che sono: l’Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Segretariato Generale, la Corte internazionale di Giustizia e il Consiglio economico e sociale.
- Assemblea Generale: organo plenario in cui ciascuno stato esprime un voto. Essa delibera a maggioranza semplice o dei 2/3 per le decisioni importanti ed emana raccomandazioni non vincolanti.
- Consiglio di Sicurezza: composto da 15 membri, di cui 5 permanenti (Cina, USA, Francia, Russia e Regno Unito). Esso delibera su questioni procedurali e su questioni riguardanti l’uso della forza con il voto di 9 membri, tra cui i 5 permanenti con diritto di veto. I membri non permanenti vengono nominati a rotazione biennale sulla base del loro ruolo nel mantenimento della pace.
- CIG: regolata da uno statuto, si occupa solo di controversie tra Stati e può emettere sentenze vincolanti o pareri consultivi.
- Segretariato Generale: è nominato dall’Assemblea Generale.
- ECOSOC: è composto da 54 membri eletti dall’Assemblea per 3 anni.
L’ammissione all’ONU è approvata dall’Assemblea con i 2/3 su proposta del Consiglio di sicurezza, con inclusione dei membri permanenti. La sospensione totale può essere proposta con lo stesso procedimento dell’ammissione, oppure parziale, per cui è sospeso il diritto di voto in seguito al ritardo nel pagamento dei contributi in 2 anni. L’espulsione opera come l’ammissione in caso di ripetute violazioni della Carta, mentre il recesso non è disciplinato.
Sul fondamento della soggettività delle organizzazioni internazionali vi sono due orientamenti:
- Teoria consensualista: il fondamento è il trattato istitutivo, il quale però produce effetti solo tra gli Stati contraenti.
- Teoria obiettivista: il fondamento è il diritto internazionale generale, per cui l’organizzazione è autonoma rispetto ai suoi membri.
Ad ogni modo, poteri e obblighi delle organizzazioni si identificano nel trattato, in quanto queste non hanno soggettività piena come quella degli Stati, ma una soggettività limitata e funzionale. Un parere della CIG sulla riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite (1998) ha sancito il diritto al risarcimento dei danni alla funzione dell’organizzazione, mentre quello al risarcimento dei danni alla persona è un diritto ad agire concorrente con quello dello Stato di nazionalità del funzionario. La soggettività è una condizione che evolve in relazione ai bisogni della comunità internazionale e all’evoluzione dei soggetti internazionali.
L’esercizio dei poteri impliciti è riconducibile alle organizzazioni perché necessario al raggiungimento dei loro obiettivi. Il diritto di chiedere il risarcimento spetta all’organizzazione, perché spesso il funzionario opera in situazioni rischiose e va quindi tutelata la sua condizione a prescindere dalla facoltà di agire dello Stato. Le organizzazioni internazionali sono composte da Stati e i loro organi sono configurati in maniera differente.
La soggettività internazionale implica la capacità di concludere trattati con gli Stati membri o accordi con altre organizzazioni, la responsabilità internazionale e la capacità di concludere accordi di sede. Le organizzazioni non governative (ONG) possono avere carattere internazionale e operano per la protezione di interessi collettivi. Queste sono enti di natura privatistica e non soggetti di diritto internazionale, anche se contribuiscono alla formazione di strumenti giuridici internazionali.
Le ONG hanno la funzione fondamentale di lobbing (pressione) e possono agire come amici curiae, ossia presentare rapporti su questioni che un tribunale sta trattando e che sono di particolare importanza.
L'individuo
Mentre inizialmente nel diritto internazionale l’individuo era mero beneficiario, in seguito egli è diventato titolare di obblighi e diritti internazionali. Nella fase classica del diritto internazionale gli obblighi erano assunti dallo Stato e la loro violazione comportava l’esercizio della pretesa da parte dello Stato che ha visto lesi i suoi diritti. In tal caso l’individuo singolo risultava beneficiario, tuttavia, a partire dagli anni ’50, l’individuo inizia ad assumere diritti e obblighi sul piano internazionale, a prescindere dalla sua nazionalità.
I diritti sono sia di carattere sostanziale che procedurale e permettono all’individuo di agire singolarmente per i propri diritti internazionali. Per quanto riguarda i trattati sui diritti dell’uomo è importante la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948; il Patto ONU sui diritti civili e politici del 1966 e il Patto ONU sui diritti economici, sociali e culturali dello stesso anno; la Convenzione sulla prevenzione e repressione del genocidio (1948) e dell’apartheid (1973).
Ad oggi sono sempre gli Stati a stipulare i trattati e devono rispettare, proteggere e attuare i diritti umani, a tutela di chiunque si trovi nel loro territorio (l’Italia è stata condannata perché non prevedeva una norma penale per il reato di tortura). Tuttavia, gli Stati possono restringere tali diritti purché ciò sia proporzionale e necessario al raggiungimento dei propri obiettivi. Inoltre, gli Stati devono redigere rapporti periodici per dimostrare il loro implemento in materia di tutela dei diritti umani e possono avanzare ricorsi intestatari o individuali alle corti internazionali (solo dopo aver provato a ottenere giustizia tramite i ricorsi interni).
La Corte europea per i diritti dell’uomo può decidere sia per i ricorsi intestatari che individuali, ma può anche decidere le controversie attivate dalle ONG. Oltre che dai trattati, i diritti umani sono riconosciuti anche dalle consuetudini internazionali, seconda fonte del diritto internazionale. Da queste deriva, ad esempio, il divieto di genocidio (CIG 1951), la protezione dalla schiavitù e dalla discriminazione razziale (CIG 1970), i quali valgono erga omnes, ossia al di là dei contraenti. Questo perché gli obblighi erga omnes rappresentano un interesse di tutti gli Stati della comunità internazionale, anche se la decisione delle corti internazionali è rimessa al consenso delle parti alla giurisdizione (la giurisdizione sussiste solo nei limiti in cui le parti vi hanno acconsentito).
I crimini individuali sono stati istituiti dallo Statuto del Tribunale di Norimberga dopo la seconda guerra mondiale e sono: i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra, i crimini di genocidio e i crimini contro la pace. Questi rendono l’individuo che li ha commessi penalmente responsabile a livello internazionale. Il genocidio nega il diritto di esistere di un intero gruppo umano e va a danneggiare l’intera umanità, mentre un crimine contro l’umanità consiste in un attacco ampio e sistematico contro la popolazione civile, purché sia eseguito consapevolmente (deportazione, tortura, schiavitù, prostituzione, gravidanza forzata, persecuzioni). I requisiti tecnici di tali crimini vengono verificati dai tribunali, come il Tribunale penale dell’ex Jugoslavia e del Ruanda, che sono appositamente istituiti per la responsabilità individuale. Nel 1998 poi lo Statuto di Roma ha istituito la Corte penale internazionale (CPI), la quale ha la specifica competenza soggettiva per le persone fisiche, competenza temporale per i soli crimini commessi dopo l’1 Luglio 2002 e competenza spaziale per crimini connessi ovunque, purché almeno una delle parti sia contraente dello Statuto (tale requisito non vale se l’iniziativa è disposta dal Cds).
Imprese multinazionali
Le imprese multinazionali sono un altro soggetto del diritto internazionale, ma spesso le loro vittime non riescono ad essere soddisfatte, se non tramite il velo societario, che presenta un’alta difficoltà probatoria (bisogna provare la responsabilità dell’impresa madre, la capogruppo, perché le affiliate locali non sono in grado di risarcire le vittime). Le imprese multinazionali possiedono una serie di diritti in quanto investitori internazionali, come ad esempio la possibilità di proporre azioni contro gli Stati presso tribunali arbitrali, che emettono sentenze vincolanti. Sul piano degli obblighi, invece, queste sono favorite, perché la responsabilità è a capo degli Stati, ad eccezione dell’obbligo di tutela dei diritti umani.
Negli ultimi anni, però, sono stati ampliati gli obblighi di tali imprese tramite la soft law e l’inizio di un negoziato del trattato, per stabilire gli obblighi nel diritto internazionale. Tra questi obblighi vi sono la mappatura dei rischi dell’attività d’impresa sui diritti umani e la previsione delle modalità di tutela di tali diritti (human rights due diligence), da inserire in un rapporto che va sottoposto all’autorizzazione dell’autorità governativa. Il ruolo dello Stato alle spalle dell’impresa è quello di impedire le violazioni interprivatistiche dei diritti umani, anche se non è chiaro se tale obbligo valga anche rispetto alle imprese affiliate alle proprie.
Oltre alle sentenze delle corti internazionali vi è anche un’ampia giurisprudenza in merito alle violazioni dei diritti umani da parte di imprese multinazionali; in particolare, nel Regno Unito si è sviluppato il duty of care, ossia un sistema giurisprudenziale volto a includere la responsabilità dell’impresa-madre accanto a quella delle affiliate. La giurisprudenza statunitense dispone di un provvedimento che attribuisce ai propri giudici la competenza su azioni civili intentate da stranieri per la violazione di diritti umani avvenuta in una qualsiasi nazione del mondo (US Alien Tort Statute). Tuttavia, nel caso Shell, si è posto il problema delle violazioni dei diritti attuate da imprese multinazionali, in quanto il giudice statunitense non si è considerato competente perché tali imprese non sono intese come soggetti di diritto internazionale. Di conseguenza, la Corte Suprema ha deciso di restringere l’ambito dell’Alien Tort Statute solo alle controversie collegate in qualche modo al territorio statunitense.
La consuetudine internazionale
Le principali fonti del diritto internazionale sono la consuetudine internazionale e i trattati. Il diritto consuetudinario ha un ruolo fondamentale perché vincola tutti gli Stati, a differenza del trattato, ed esso è composto da principi che fondano il sostrato normativo comune ai diversi regimi convenzionali. Questo si studia tramite lo special rapporteur di Michael Wood del 2008 e le sentenze di applicazione del diritto consuetudinario.
La rilevazione della consuetudine internazionale implica l’accertamento dell’opinio iuris degli Stati in materia. Secondo la teoria consensualistica, la formazione della consuetudine avviene tramite un accordo tacito, che trova consenso tra gli Stati.
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