Modificazioni soggettive dell'obbligazione
Nel corso dello svolgimento del rapporto obbligatorio può accadere che muti la persona del debitore o del creditore. Possiamo infatti distinguere le modificazioni soggettive delle obbligazioni dal lato attivo e dal lato passivo a seconda che a mutare sia la persona del creditore o quella del debitore. Quando si parla di modificazione delle obbligazioni sotto il profilo soggettivo dobbiamo compiere una distinzione. Possono verificarsi due possibilità:
- Successione a titolo particolare inter vivos nel credito o nel debito (con sostituzione del nuovo creditore al vecchio creditore o del nuovo debitore al vecchio debitore nell’altra caso).
- Sotto il profilo passivo può non verificarsi una successione (cioè una sostituzione del nuovo debitore al vecchio), ma possiamo avere un cumulo: al vecchio debitore si affianca il nuovo debitore.
La grande differenza tra le modificazioni delle obbligazioni dal lato attivo e le modificazioni dal lato passivo è che, mentre per la sostituzione del nuovo creditore al vecchio non è necessario il consenso del debitore, nelle modificazioni dal lato passivo, invece, è sempre indefettibile e necessario il consenso del creditore. In mancanza di consenso avremo che il nuovo debitore è obbligato verso il creditore insieme al vecchio debitore.
Nelle modificazioni dal lato attivo avremo quasi sempre una successione del credito, senza necessità del consenso del debitore (perché per il debitore non fa differenza adempiere ad un soggetto piuttosto che ad un altro). Per il creditore, invece, non è indifferente il patrimonio del soggetto passivo dell’obbligazione: perché se il soggetto debitore ha un patrimonio più capiente rispetto ad un altro, per il creditore può fare differenza se ad essere obbligato sia un soggetto piuttosto che un altro. È perciò rimessa alla discrezionalità del creditore decidere se liberare il vecchio debitore oppure no. A seconda del soggetto obbligato cambia la garanzia patrimoniale generica (garanzia offerta dal patrimonio del debitore, Art 2740). Secondo l’articolo, il creditore, in caso di inadempimento, può aggredire i beni del debitore. Se un debitore ha un patrimonio incapiente, il creditore può rilevare se il soggetto obbligato sia uno oppure un altro.
Istituti che comportano modificazioni sotto il profilo soggettivo delle obbligazioni
Guardando il lato attivo abbiamo: cessione del credito e surrogazione (taluni aggiungono anche la delegazione attiva, non contemplata dal codice civile). Sotto il profilo passivo abbiamo: delegazione, espromissione e accollo.
Cessione del credito
La cessione del credito è un contratto consensuale ad efficacia traslativa con il quale un soggetto che vanta un credito verso un debitore (creditore cedente) trasferisce ad un altro soggetto detto cessionario un diritto di credito che il cedente medesimo vanta nei confronti del terzo debitore. La cessione realizza un negozio bilaterale, poiché le parti del contratto di cessione solo solo il cedente e il cessionario, il debitore ceduto non è parte del contratto di cessione. Il consenso di quest’ultimo non è necessario al perfezionamento del contratto di cessione. Una volta raggiunto l’accordo per il principio consensualistico dell’Art. 1376, la cessione del credito si è perfezionata.
Tuttavia, anche se il consenso non è necessario ai fini della cessione, la sua accettazione può rilevare sotto un duplice profilo: sotto il profilo dell’efficacia della cessione e sotto il profilo della pubblicità (opponibilità a terzi) della cessione. Ai fini dell’efficacia nei confronti del debitore, la cessione produce i suoi effetti rispetto al debitore nel momento in cui ha accettato la cessione oppure nel momento in cui gli viene notificata. È necessaria l’accettazione o la notificazione perché il debitore può non essere a conoscenza dell’avvenuta cessione. Può accadere che il debitore, che non ha accettato la cessione e che non ha ricevuto la notificazione di tale atto, ignorandolo del tutto, laddove adempia la propria prestazione a favore del creditore originario (creditore cedente), questi è liberato dalla sua obbligazione.
L’accettazione del debitore, in realtà, rileva sotto altro profilo pubblicitario, poiché può accadere che il cedente ceda il medesimo credito a più cessionari. Si pone, dunque, un problema di conflitto tra più cessionari. Secondo il codice civile, in questo caso prevale colui che ha ricevuto per primo l’accettazione del debitore oppure colui che per primo gli ha notificato la cessione.
In base all’accordo pervenuto tra cedente e cessionario si verifica una successione inter vivos a titolo particolare del credito. Non tutti i crediti sono suscettibili di cessione, lo stesso codice stabilisce che alcuni crediti non sono cedibili (come il credito agli alimenti); generalmente questi sono quei crediti strettamente personali.
Quando parliamo di cessione del credito viene in rilievo anche il profilo delle garanzie: cosa deve garantire il cedente? Deve garantire solo l’esistenza del credito o anche la solvibilità dello stesso (l’adempimento da parte del debitore)? La regola è che: se nulla è stabilito dalle parti, il cedente deve soltanto garantire il nomen verum, ossia l’esistenza del credito ma non deve garantire anche l’adempimento del credito da parte del debitore ceduto, salvo patto contrario.
Nel primo caso si dice che la cessione avviene “pro soluto”, ossia quando il cedente deve garantire solo l’esistenza del credito, non risponde dell’inadempimento del debitore. La cessione avviene a “pro solvendo” quando il cedente garantisce anche l’adempimento. Questa distinzione pro solvendo e pro soluto viene in rilievo soprattutto quando la cessione ha “solvendi causa”. La cessione del credito in generale viene indicata tra quei negozi che hanno “causa variabile”: non ha una causa fissa ma può avere una causa solvendi quando il credito è ceduto in luogo dell’adempimento (si verifica una sorta di datio in solutum). Può accadere che creditore e debitore si accordino al fine di stabilire che il debitore possa liberarsi dell’obbligazione effettuando una prestazione diversa; in questo caso, poiché viene ceduto un credito in luogo di un’altra prestazione, si dice che la cessione avviene pro solvendo, poiché il debitore/creditore cedente si libera della precedente prestazione solo quando il creditore cessionario abbia riscosso il credito.
Esempio
Tizio è creditore verso Caio di 100, che è debitore verso Sempronio di 100. Allora, anziché prestare a Caio 100, Tizio cede il credito che ha verso Sempronio di 100. Questo è un caso di cessione a solvendi causa: ha funzione solutoria, ossia di distinguere un debito che ha verso il cessionario, cedere un credito per estinguere un debito che si ha verso un cessionario. In questo caso la cessione avviene sempre pro solvendo, salvo che le parti abbiano disposto diversamente. Il cedente non si libera solo tramite la cessione del credito, ma è liberato dalla sua obbligazione solo quando il cessionario riscuote il credito dal debitore ceduto.