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CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è un contratto consensuale ad efficacia traslativa con il quale

un soggetto che vanta un credito verso un debitore (creditore cedente) trasferisce ad

un altro soggetto detto cessionario un diritto di credito che il cedente medesimo

vanta nei confronti del terzo debitore. La cessione realizza un negozio bilaterale,

poiché le parti del contratto di cessione solo solo il cedente e il cessionario, il

debitore ceduto non è parte del contratto di cessione. Il consenso di quest’ultimo non

è necessario al perfezionamento del contratto di cessione. Una volta raggiunto

l’accordo per il principio consensualistico dell’ Art. 1376, la cessione del credito si è

perfezionata. Tuttavia anche se il consenso non è necessario ai fini della cessione, la

sua accettazione può rilevare sotto un duplice profilo: sotto il profilo dell’ efficacia

della cessione e sotto il profilo della pubblicità (opponibilità a terzi) della cessione.

Ai fini dell’efficacia nei confronti del debitore la cessione produce i suoi effetti

rispetto al debitore nel momento in cui ha accettato la cessione oppure nel momento

in cui gli viene notificata. E’ necessaria l’accettazione o la notificazione perché il

debitore può non essere a conoscenza dell’avvenuta cessione, può accadere che il

debitore che non ha accettato la cessione e che non ha ricevuto la notificazione di tale

atto, ignorandolo del tutto, laddove adempia la propria prestazione a favore del

creditore originario (creditore cedente), questi è liberato dalla sua obbligazione.

L’accettazione del debitore, in realtà, rileva sotto altro profilo pubblicitario, poiché

può accadere che il cedente ceda il medesimo credito a più cessionari. Si pone,

dunque, un problema di conflitto tra più cessionari. Secondo il codice civile in questo

caso prevale colui che: ha ricevuto per primo l’accettazione del debitore oppure colui

che per primo gli ha notificato la cessione.

In base all’accordo pervenuto tra cedente e cessionario si verifica una successione

inter vivos a titolo particolare del credito. Non tutti i crediti sono suscettibili di

cessione, lo stesso codice stabilisce che alcuni crediti non sono cedibili (come il

credito agli alimenti), generalmente questi sono quei crediti strettamente personali.

Quando parliamo di cessione del credito viene in rilievo anche il profilo delle

garanzie: cosa deve garantire il cedente? Deve garantire solo l’esistenza del credito o

anche la solvibilità dello stesso (l’adempimento da parte del debitore)? La regola è

che: se nulla è stabilito dalle parti, il cedente deve soltanto garantire il nomen verum

,

ossia l’esistenza del credito ma non deve garantire anche l’adempimento del credito

da parte del debitore ceduto, salvo patto contrario.

Nel primo caso si dice che la cessione avviene “pro soluto”, ossia quando il cedente

deve garantire solo l’esistenza del credito, non risponde dell’inadempimento del

debitore. La cessione avviene a “pro solvendo” quando il cedente garantisce anche

l’adempimento. Questa distinzione pro solvendo e pro soluto viene in rilievo

soprattutto quando la cessione ha “solvendi causa”. La cessione del credito in

generale viene indicata tra quei negozi che hanno “causa variabile”: non ha una

causa fissa ma può avere una causa solvendi quando il credito è ceduto in luogo

dell’adempimento (si verifica una sorta di datio in solutum). Può accadere che

creditore e debitore si accordino al fine di stabilire che il debitore possa liberarsi

dell’obbligazione effettuando una prestazione diversa, in questo caso poiché viene

ceduto un credito in luogo di un’altra prestazione, in questo caso si dice che la

cessione avviene pro solvendo, poiché il debitore/creditore cedente si libera della

precedente prestazione solo quando il creditore cessionario abbia riscosso il credito.

ESEMPIO:

Tizio è creditore verso Caio di 100 che è debitore verso Sempronio di 100, allora,

anziché prestare a Caio 100, Tizio cede il credito che ha verso Sempronio di 100.

Questo è un caso si cessione a solvendi causa: ha funzione solutoria, ossia di

estinguere un debito che ha verso il cessionario, cedere un credito per estinguere un

debito che si ha verso un cessionario. In questo caso la cessione avviene sempre pro

solvendo, salvo che le parti abbiano disposto diversamente.

Il cedente non si libera solo tramite la cessione del credito, ma è liberato dalla sua

obbligazione solo quando il cessionario riscuote il credito dal debitore ceduto.

In base all’Art. 1348 può avvenire una cessione di crediti futuri purché i crediti siano

determinati o determinabili e che sia sorta la fonte del rapporto. Solo guardando

alla fonte possiamo rendere determinato quel credito. E’ necessario il requisito

almeno della determinabilità perché vi è bisogno di tutelare il cedente. Quest’ultimo

quando compie la cessione di un credito futuro deve essere consapevole dell’entità

del credito stesso. La determinabilità e la misura dell’impegno del debitore. Deve

essere nota dall’inizio la misura dell’impegno che grava sul debitore, o su uno dei

contraenti.

Una particolare ipotesi di cessione del credito è, secondo alcuni, il FACTORING.

Il factoring in Italia è noto come: “cessione dei crediti di impresa” ed è disciplinato

dalla l. 52/1991; caratteristica di questa particolare cessione è che avviene tra parti

qualificate. Le parti sono: l’imprenditore da un lato e il cessionario è una banca o un

intermediario finanziario. L’imprenditore, normalmente per soddisfare esigenze di

liquidità, può cedere in massa i crediti di impresa sia presenti che futuri, per esempio

ad una banca, la quale si impegna nella gestione e nell’amministrazione di detti

crediti. Si cedono crediti futuri con il limite che detti crediti debbano venire ad

esistenza nell’arco di 24 mesi dall’avvenuta cessione. La cessione in questo caso

avviene pro solvendo: laddove il cessionario non riesca a riscuotere i crediti ceduti,

l’imprenditore è responsabile per la mancata riscossione.

SURROGAZIONE

La surrogazione è un fenomeno di successione a titolo particolare del credito che

sorge in seguito al pagamento. Il pagamento deve essere accompagnato a seconda

delle ipotesi di surrogazione o dalla volontà del creditore originario o dalla volontà

dello stesso debitore o da una espressa previsione di legge.

Prima di parlare delle surrogazione dobbiamo soffermarci sull’Art.1180.

Quest’ultimo stabilisce che: “l’obbligazione può essere adempiuta da un terzo anche

contro la volontà del creditore se questi non ha interesse che il debitore esegua

personalmente la prestazione”.

La regola afferma che se un terzo va dal creditore e adempie ad una prestazione

oggetto di un’obbligazione altrui (consapevolmente), quell’adempimento estingue

l’obbligazione, quindi il debitore non è più tenuto ad eseguire la prestazione né nei

confronti del debitore, né nei confronti del terzo.

Tuttavia può accadere che il pagamento di un terzo non estingue l’obbligazione ma

comporta una successione a titolo particolare nel credito e quindi una sostituzione del

terzo nelle ragioni creditorie, e il creditore soddisfatto. Questo è ciò che accade nella

surrogazione: per volontà del debitore, o per volontà del creditore o per disposizione

di legge. La legge contempla il c.d. “pagamento surrogatorio”, che avviene in 3

ipotesi:

per volontà del creditore

- per volontà del debitore

- previsione di legge.

-

In questi casi il terzo che paga il creditore non estingue l’obbligazione,

semplicemente si surroga (sostituisce) nei suoi diritti. Si ha una successione a titolo

particolare del credito. Il debitore originario non è liberato dall’obbligazione,

semplicemente non è più obbligato verso il creditore originario ma verso il terzo,

diventato il nuovo creditore.

La legge in determinati casi stabilisce la sostituzione del nuovo creditore al vecchio,

le ipotesi contemplate sono:

Art. 1201: surrogazione per volontà del creditore. Il creditore, ricevendo il

- pagamento del terzo può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve

essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento. Il terzo che

adempie alla prestazione altrui può (non è un dovere, bensì una facoltà),

attraverso una dichiarazione espressa e contestuale al pagamento del

creditore soddisfatto, surrogarsi nei diritti del creditore originario.

Art. 1202: il debitore che prende a mutuo una somma di denaro o altra cosa

- fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del

creditore (soddisfatto) anche senza il consenso di quest’ultimo. Deve essere

dichiarato dal debitore l’utilizzo che viene fatto della somma presa in prestito

dal mutuante. L’effetto più importante della surroga è che se il creditore

originario era garantito (garantito da pegno o ipoteca) con la sostituzione di un

creditore all’altro vengono trasferite anche tutte le garanzie e tutti i diritti. La

surroga per volontà del debitore opera solo quando vi sono questi presupposti:

il debitore ha preso una somma a mutuo di scopo (nel mutuo va espressamente

menzionato che quella somma è presa per pagare quel debito), quando il mutuo

e la quietanza hanno data certa e quando nella quietanza si menziona la

dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma da impiegare nel

pagamento.

Art. 1203: surrogazione legale. La legge a prescindere dalla volontà del

- debitore, a prescindere dalla volontà del creditore, stabilisce che in determinate

ipotesi il terzo che paga si surroga ipso iure nei diritti del creditore. La

surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: a vantaggio di chi essendo

creditore, ancorché chirografario (non garantito da pegno o ipoteca, non

privilegiato), paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in

ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche. Pegno e ipoteca

insieme ai privilegi costituiscono delle cause legittime di prelazione. In

presenza di più creditori, questi generalmente hanno tutti pari diritto di rifarsi

sul debitore, salvo che siano titolari di cause legittime di prelazione. Le cause

legittime di prelazione sono: privilegi, pegno e ipoteca. Nel concorso tra più

creditori, quelli garantiti o privilegiati hanno diritto di soddisfarsi per primi

sui beni oggetto

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gimmyboyd di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Caprioli Raffaele.