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Requisiti essenziali del contratto

Senza il consenso delle parti alla conclusione e alla costituzione del vincolo contrattuale, il contratto non può produrre alcun effetto nei loro confronti. - Art. 1325 cc

I requisiti del contratto sono: l'accordo delle parti; la causa; l'oggetto; la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. - Art. 1325 cc

L'art. 1325 cc indica i requisiti essenziali del contratto; tra questi la prima è l'accordo.

Il requisito dell'accordo si concreta nello scambio di due dichiarazioni di volontà che prendono il nome di proposta e accettazione riguardo al contenuto del contratto. - Art. 1321 cc

Nel nostro ordinamento non può esistere un contratto unilaterale. L'art. 1321 cc ci spiega che nel nostro ordinamento, mentre non esiste il contratto unilaterale, ben può esistere il contratto plurilaterale; dal punto di vista

Soggettivo il contratto deve contemplare la presenza di almeno due parti ma nulla vieta che il contratto preveda più di due parti. I contratti stipulati tra due parti costituiscono la categoria dei contratti bilaterali. I contratti stipulati da più parti costituiscono la categoria dei contratti plurilaterali o associativi o concomunione di scopo. Con il termine parte si indica un centro unitario di imputazione di effetti giuridici che il contratto produce; centro unitario che ben può essere una persona fisica o giuridica, ma che può anche essere costituito da più persone fisiche o giuridiche. - Art. 1321 cc Le funzioni del contratto. La funzione del contratto può essere costitutiva, regolamentare o estintiva. Costituire significa creare ex novo un rapporto giuridico che prima non vincolava le parti. Regolare significa intervenire con una dichiarazione modificativa per disciplinare un rapporto contrattuale già esistente, modificandolo.

Rispetto a com'era stato originariamente costituito. L'effetto estintivo invece si realizza allorché le parti, con una dichiarazione di volontà, consensualmente, estinguono un rapporto giuridico già esistente. - Art. 1372 cc, comma 1 Impossibilità di sciogliere unilateralmente il contratto.

Art. 1372. (Efficacia del contratto). Il contratto ha forza di legge tra le parti. Comma 1. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. Comma 2. L'art. 1372 cc esplicita l'impossibilità per un contraente di sciogliersi unilateralmente dal contratto. Nel nostro ordinamento, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, il contratto non può mai essere sciolto unilateralmente; per estinguerlo è necessario l'accordo di tutte le parti che lo hanno costituito. Il contratto viene anche definito legge contrattuale,

il rapporto può essere anche di natura patrimoniale, cioè riguardare interessi economici e finanziari delle parti coinvolte.

Questa relazione che intercorre tra le parti deve avere anche carattere patrimoniale; il requisito della patrimonialità è lo stesso delle prestazioni patrimoniali. Il contratto deve avere ad oggetto una prestazione suscettibile di valutazione economica, quindi al rapporto contrattuale deve poter essere attribuito un valore in denaro.

23/02/2023 (lezione 11)

Categorie contrattuali - Contratti consensuali e contratti reali.

Distinguiamo la categoria dei contratti consensuali e dei contratti reali.

I contratti consensuali sono quei contratti per la cui conclusione è sufficiente il consenso validamente manifestato dalle parti; si concludono con il semplice accordo tra le parti.

Nei contratti consensuali l'accordo è requisito necessario ma anche sufficiente perché il contratto sia concluso.

I contratti reali sono invece quei contratti per la cui conclusione, oltre al consenso validamente manifestato dalle parti, è necessario anche un quid pluris (di più),

è la consegna materiale del bene oggetto del contratto. In questi contratti, oltre all'accordo tra le parti, è necessaria anche la consegna fisica del bene per la conclusione del contratto. Un esempio di contratto reale è il contratto di mutuo, che si conclude non solo con l'accordo sulla somma di denaro da prestare, ma anche con la consegna effettiva di tale somma da parte della banca. D'altra parte, ci sono i contratti ad effetti obbligatori, in cui l'effetto del contratto è l'obbligo delle parti di adempiere a determinate prestazioni. In questi contratti, l'accordo tra le parti è sufficiente per la conclusione del contratto e non è necessaria la consegna materiale del bene. In sintesi, la distinzione tra contratti reali e contratti ad effetti obbligatori riguarda il modo in cui il contratto produce i suoi effetti: attraverso la consegna materiale del bene o attraverso l'obbligo delle parti di adempiere alle prestazioni concordate.è quello di trasferire il diritto di proprietà o un altro diritto. I contratti ad effetti reali realizzano quindi il c.d. effetto traslativo, ossia trasferiscono il diritto da un soggetto detto dante causa ad un soggetto detto avente causa così permettendo l'acquisto del diritto a titolo derivativo. I contratti ad effetti obbligatori sono quei contratti il cui effetto è quello di obbligare le parti o una di esse, a seconda della natura del contratto, ad adempiere ad una determinata obbligazione. I contratti ad effetti reali sono quelli per le parti, art. 1173 cc, fonti di obbligazioni. I contratti ad effetti obbligatori sono la principale fonte di obbligazioni tipiche che conosce il nostro ordinamento. Il principio consensualistico. Introduciamo il c.d. principio consensualistico che non dev'essere sovrapposto ai contratti consensuali (che individuano una categoria). Il principio consensualistico si applica ai contratti ad effetti reali. In applicazione diprincipio del res perit domino. Questo principio stabilisce che la cosa oggetto del contratto perisce con il proprietario. Quindi, se ad esempio il bene venduto viene distrutto prima della consegna al compratore, il rischio della perdita ricade sul venditore e non sul compratore. Inoltre, è importante sottolineare che il trasferimento del diritto avviene nel momento in cui il contratto è concluso, cioè all'accordo tra le parti. La consegna del bene, invece, è un'azione che fa parte dell'adempimento del contratto, ma non influisce sul trasferimento del diritto. Un esempio di contratto con effetti traslativi è il contratto di vendita, in cui avviene il trasferimento della proprietà del bene dal venditore all'acquirente. Questi principi sono fondamentali per regolare i contratti ad effetti reali e stabilire i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte.rischio del perimento del bene incombe sul proprietario; nel momento stesso in cui il contratto è concluso e il diritto di proprietà si è trasferito, in quel momento si trasferisce anche daldante causa all’avente causa il rischio del perimento del bene. Il contratto di vendita. Il contratto di vendita è il principale contratto che conosce il nostro ordinamento ed è trattato nell’art.1470 cc.

Art. 1470. (Nozione).

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Con il contratto di vendita, le parti, che sono il venditore e il compratore, si accordano affinché si trasferisca il diritto di proprietà di un bene verso il pagamento del prezzo. La vendita, quindi, nella sua struttura e configurazione generale, è un contratto consensuale perché per la sua conclusione è sufficiente il consenso.validamente manifestato dalle parti; è un contratto ad effetti principalmente reali perché la sua funzione principale è quella di trasferire il diritto di proprietà del bene venduto permettendone l'acquisto a titolo derivativo al compratore; è un contratto ad effetti anche obbligatori in quanto la vendita oltre a realizzare l'effetto traslativo del diritto di proprietà o di un altro diritto, pone anche in capo alle parti delle obbligazioni. Gli effetti obbligatori della vendita. Le obbligazioni che la vendita pone a carico del venditore sono: - Il venditore ha l'obbligazione di consegnare il bene venduto; contempla anche l'obbligazione accessoria di custodirla fino ad avvenuta consegna; - Il venditore deve garantire il compratore dalla c.d. evizione, ossia il venditore deve garantire che nessun terzo eserciterà l'azione di rivendica nei confronti del bene venduto; deve garantire che il bene che gli vende.è suo e che nessuno lo rivendicherà come proprio;
  • Il venditore deve garantire al compratore che il bene venduto non sia affetto da vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore; il venditore deve garantire il buon funzionamento del bene e deve garantirgli che il valore del bene è quello effettivamente corrispondente al prezzo pagato;
  • Il venditore deve garantire al compratore che il bene abbia tutte le qualità essenziali o promesse. Questi sono gli effetti obbligatori che la vendita produce in capo al venditore. La vendita produce un effetto obbligatorio anche in capo al compratore in quanto egli sarà obbligato a pagare il prezzo.

Categorie contrattuali - Effetto traslativo non immediato. Nella sua configurazione generale, per effetto del già trattato principio consensualistico, nella vendita il diritto di proprietà del bene venduto si trasferisce nel momento in

cui il contrat

Dettagli
A.A. 2022-2023
94 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher annachiaraesposito2003 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Camilletti Francesco.