Fase patologica dell'obbligazione
La settimana scorsa abbiamo visto cos'è l'obbligazione, i modi di estinzione, la prestazione. Insomma cos'è la fase fisiologica del rapporto obbligatorio, quando vi è un accordo con il debitore ai fini di estinguere l'obbligazione seppur con modi diversi dall'adempimento. Oggi andiamo a vedere la fase patologica dell'obbligazione.
Adempimento e inadempimento
Abbiamo visto che l'adempimento a cui il debitore è tenuto deve volgere al soddisfacimento anche non patrimoniale del creditore. L'adempimento deve essere esatto, il debitore deve adempiere quella prestazione e non altra, e deve avvenire nei termini prestabiliti. Oggi vediamo cosa accade se il debitore ritarda l'adempimento della prestazione.
Le norme che disciplinano l'inadempimento sono due: la prima è l'articolo 1176, che stabilisce che il debitore deve adottare la diligenza del buon padre di famiglia, ovvero la diligenza ordinaria. Se il debitore ha adottato la diligenza ordinaria ma il creditore non è comunque soddisfatto, l'impossibilità sopravvenuta non è imputabile al debitore. A tal proposito la norma cardine è l'articolo 1218, che stabilisce che in caso di ritardo o inadempimento il debitore è tenuto al risarcimento del danno che il creditore ha subito, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause al debitore non imputabili.
L'articolo 1256 si salda con il 1218 perché vediamo che quando l'impossibilità è imputabile al debitore, scatta un obbligo risarcitorio. Se il debitore non adempie per caso fortuito o forza maggiore, in quel caso non vi sarà alcuna responsabilità in capo al debitore né risarcimento del danno, che presuppone sempre responsabilità e colpa.
Ritardo nell'adempimento
L'inadempimento rientra nell'illecito contrattuale, e tra gli elementi che lo costituiscono vi sono la colpa e il dolo. Oltre all'inadempimento definitivo, anche il ritardo, se dovuto a colpa, genera l'obbligo risarcitorio. Il ritardo si ha quando il debitore non adempie nel termine, ma in un momento successivo. In caso di adempimento tardivo, scatta anche un risarcimento del danno. Nel caso di termine essenziale o obbligazione negativa l'adempimento tardivo non è possibile.
Nel termine essenziale il creditore ha interesse a ricevere la consegna della res entro un momento o una data prestabilita. L'esempio classico è quello della sposa che ha interesse a ricevere la consegna dell'abito nuziale solo entro il giorno del suo matrimonio. Invece nel caso di obbligazioni negative, ovvero quelle del non facere, ovviamente l'inadempimento si verifica quando il debitore pone in essere l'attività che si era impegnato a non eseguire. Il non facere costituisce l'adempimento della prestazione.
Tipi di mora
Infatti si dice che rispetto alle obbligazioni negative, secondo alcuni non è configurabile la mora del debitore, perché la mora del debitore indica una situazione in cui il debitore senza giustificato motivo ritarda l'adempimento. Se vi chiedono cosa significa mora, dovete rispondere che mora significa ritardo. Questo ritardo può costituire adempimento tardivo, e quindi mero inadempimento, oppure inadempimento effettivo.
Il codice disciplina due ipotesi della mora del debitore: mora ex persona e mora ex re. Nella prima, ai fini della costituzione in mora, il creditore deve intimare per iscritto al debitore di adempiere. È necessaria in questo caso un'intimazione fatta per iscritto, in cui si intima ad adempiere. Questa è la mora ex persona. La mora ex re non prevede un'intimazione per iscritto ad adempiere, ma il debitore è costituito in mora ex lege in tre casi specifici:
- Inadempimento o ritardo di obbligazione derivante da fatto illecito, quindi il debitore non adempie l'obbligazione risarcitoria
- Il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere
- Quando scaduto il termine della prestazione l'adempimento andava eseguito al domicilio del creditore. Sono i debiti portabili o chiedibili. I debiti portabili sono debiti che, scaduto il termine, vanno eseguiti presso il domicilio del debitore.
Effetti della mora
Il creditore configura in mora il debitore per la produzione di determinati effetti. La costituzione in mora è un mero atto giuridico. La differenza tra mero atto giuridico e atto giuridico negoziale sta nel fatto che nel mero atto giuridico gli effetti si producono a prescindere dalla volontà dell'autore dell'atto, ma è prevista ex lege. Nella mora il creditore vuole costituire in mora, ma gli effetti prescinderanno dalla sua volontà.
Gli effetti della mora sono tre:
- Il debitore è tenuto a risarcire il danno da ritardo o inadempimento, e dal giorno della mora, ricorrono gli effetti moratori, in caso di prestazione ad oggetto somme di denaro
- Per cause non imputabili al debitore, l'inadempimento è correlato al debitore. È il debitore, non il creditore a sopportare il rischio di inadempimento. Perché se il debitore avesse adempiuto nel termine, l'esecuzione sarebbe stata possibile. L'impossibilità sopravvenuta dopo l'inadempimento non esclude la responsabilità del debitore. L'unica eccezione a questo principio è quando il debitore dimostri che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito presso il creditore.
- La costituzione in mora del debitore interrompe il termine di prescrizione. Una volta interrotto il termine di prescrizione, questo inizia a decorrere nuovamente.
Mora del creditore
Per quanto riguarda la mora del creditore, se guardiamo il codice accanto a quella del debitore, vi è quella del creditore, che si verifica quando il creditore senza giustificato motivo rifiuta o impedisce l'esecuzione della prestazione da parte del debitore. Occorre sottolineare che mentre il debitore è obbligato all'adempimento, in realtà in capo al creditore non c'è un obbligo di ricevere l'adempimento, ma si tratta di un onere se egli vuol vedere soddisfatto il proprio interesse. Se manca questa cooperazione o nel caso in cui il creditore non accetti la prestazione del debitore, il debitore che vorrà liberarsi pone in essere una serie di attività in forza delle quali si potrà avere effetto liberatorio.
La prima attività è l'effetto non formale dell'esecuzione della prestazione. Se il creditore impedisce l'esecuzione della prestazione, salvo giustificato motivo, il debitore procederà ad un'offerta formale, dopo quella non formale. È formale perché vanno rispettate regole e prescrizioni previste dal codice civile e da quello di procedura civile. Una volta effettuata correttamente l'offerta solenne e viene rifiutata dal creditore, quest'ultimo è in mora. La mora scatta, non all'offerta non formale, ma solo a seguito del rifiuto dell'offerta formale, fatta secondo determinate regole, presentata appunto dal debitore. In quel momento, al rifiuto del creditore, abbiamo la constitutio in mora.
Gli effetti sono:
- Il creditore sopporta il rischio di impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione della prestazione
- Il creditore poi non riceve i frutti della cosa
- Il creditore è tenuto a risarcire i danni o spese in capo al debitore per aver tenuto la res oltre il termine. La costituzione in mora del creditore non libera il debitore dai suoi obblighi. Ai fini della liberazione del debitore è necessario un deposito liberatorio. Ovvero dopo l'offerta solenne rifiutata, il debitore che vuole liberarsi dovrà depositare le cose tenute. L'effetto liberatorio si produce quando il creditore accetti il deposito o passi in giudicato la sentenza con cui viene ritenuto valido il deposito medesimo. Solo in questi casi il debitore è liberato dai suoi obblighi contrattuali. La costituzione in mora del creditore non è funzionale all'effetto liberatorio, ma lo è il deposito. L'effetto liberatorio produce a sua volta l'estinzione dell'obbligazione.
Risarcimento del danno
Al creditore viene imputato un obbligo risarcitorio di spese o danni, e il debitore non è tenuto a corrispondere effetti, frutti e interessi della disposizione della cosa. Ricordo che il rifiuto dell'offerta non formale esclude da sé gli effetti della mora del debitore. Detto questo, vediamo nello specifico i temi legati al risarcimento del danno, che riprenderemo anche quando vedremo le due forme di responsabilità, quella contrattuale ed extra contrattuale. L'illecito può essere contrattuale o non contrattuale. Il primo discende dall'inadempimento e genera appunto responsabilità contrattuale. A fronte dell'inadempimento il creditore ha diritto ad ottenere il ristoro del danno che ha subito. Il risarcimento del danno corrisponde ad una corresponsione di denaro equivalente al danno e parliamo di risarcimento equivalente, oppure il risarcimento in forma specifica, ovvero che consiste nella rimozione attuale del danno e ripristinare lo status quo ante, lo stato precedente come se il danno non si fosse mai prodotto.
Naturalmente questo non è sempre possibile o è eccessivamente oneroso per il debitore. In questi casi avremo il risarcimento per equivalente. Le norme per il risarcimento del danno sono contenute negli articoli 1223 e seguenti. In particolare il 1223 stabilisce che il risarcimento del danno deve subire la sopportazione di danno e la perdita di eventuali guadagni. Vanno risarciti il lucro cessante, quindi il mancato guadagno avvenuto, e il danno emergente. Sono risarcibili solo i danni strettamente riconducibili all'inadempimento, perché vi possono essere anche danni non immediatamente riconducibili all'inadempimento. Occorre verificare il nesso di casualità. A riguardo la dottrina ha prodotto due teorie: la teoria della condicio sine qua non, o la teoria della causalità adeguata. Sono due teorie che valgono a spiegare l'accertamento effettivo del nesso eziologico.
Secondo la teoria della condicio sine qua non, sono causa dell'evento le condizioni senza le quali l'evento o il danno non si sarebbero prodotti. Il giudice, eliminando mentalmente il fattore casuale, ad esempio la condotta del debitore, rileva che l'evento dannoso non si sarebbe verificato. Si chiama anche giudizio controfattuale. Se il giudice accerta che il danno si sarebbe comunque prodotto, allora l'inadempimento non è causa del danno. Nel caso in cui se non vi fosse stato l'inadempimento, il danno o l'evento non si sarebbero verificati, allora sorge responsabilità per inadempimento e scatta ovviamente l'obbligo risarcitorio.
L'articolo 1325 ci dice che il debitore è tenuto a risarcire solo i danni prevedibili, ovvero quelli che il debitore avrebbe potuto prevedere in situazione di inadempimento, salvo che si sarebbe reso di prop.