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Al creditore viene imputato un obbligo risarcitorio di spese o danni, e il debitore non è tenuto a
corrispondere effetti, frutti e interessi della disposizione della cosa. Ricordo che il rifiuto dell’offerta
non formale esclude da se’ gli effetti della mora del debitore. Detto questo, vediamo nello specifico
i temi legati al risarcimento del danno, che riprenderemo anche quando vedremo le due forme di
responsabilità, quela contrattuale ed exra contrattuale. L’illecito può essere contrattuale o non
contrattuale. Il primo discende dall’inadempimento e genera appunto responsabilità contrattuale. A
fronte del’inadempimento il creditore ha diritto ad ottenere il ristoro del danno che ha subito. Il
risarcimento del danno corrisponde ad una corresponsione di denaro equivalente al danno e
parliamo di risarcimento equivalente, oppure il risarcimento in forma specifica, ovvero che consiste
nella rimozione attuale del danno e ripristinare lo status quo ante, lo stato precedente come se il
danno non si fosse mai prodotto. Naturalmente questo non è sempre possibile o è eccessivamente
oneroso per il debitore. In questi casi avremo il risarcimento per equivalente. Le norma per il
risarcimento del danno sono contenute negli articoli 1223 e seguenti. In particolare il 1223
stabilisce che il risarcimento del danno deve subire la sopportazione di danno e la perdita di
eventuali guadagni. Vanno risarciti il lucro cessante, quindi il mancato guadagno avvenuto, e il
danno emergente. Sono risarcibili solo i danni strettamente riconducibili all’inadempimento, perché
vi possono essere anche danni non immediatamente riconducibili all’inadempimento. Occorre
verificare il nesso di casualità. A riguardo la dottrina ha prodotto due teoria: la teoria della condicio
sine qua no, o la teoria della causalità adeguata. Sono due teorie che valgono a spiegare
l’accertamente effettivo del nesso eziologico. Secondo la teoria della condicio sine qua non, sono
causa dell’evento le condizioni senza le quali l’evento o il danno non si sarebbero prodotti. Il
giudice, eliminando mentalmente ilf attore casuale, ad esempio la condotta del debitore, rileva che
l’evento dannoso non si sarebbe verificato. Si chiama anche giudizio contro fattuale. Se il giudice
accerta che il danno si sarebbe comunque prodotto, allora l’inadempimento non è causa del
danno. Nel caso in cui se non vi fosse stato l’inadempimento, il danno o l’evento non si sarebbero
verificati, allora sorge responsabilità per inadempimento e scatta ovviamente l’obbligo risarcitorio. Il
1325 ci dice che il debitore è tenuto a risarcire solo i danni prevedibili, ovvero quelli che il debitore
avrebbe potuto prevedere in situazione di inadempimento, salvo che si sarebbe reso di proposito
inadempiente. In quel caso il debitore è tenuto a risarcire anche i danni imprevedibili, sia i danni
prevedibili che quelli non prevedibili. L’evento dannoso, quindi il pregiudizio subito dal creditore, il
nesso eziologico e la condotta negativa del debitore, sono tutti elementi dell’illecito contrattuale. Vi
sono varie teorie per spiegare quando un fattore genera il danno. La prima teoria è quella
condizionalistica, ovvero la condicio sine qua non. Secondo esssa una condizione è causa
dell’evento quando senza la stessa, l’evento dannono non si sarebbe assolutamente verificato.
Quindi se si accerta che senza quella determinata condizione l’evento dannoso non si sarebbe
prodotto, allora affermiamo che quella condizione è causa dell’evento. Questa teoria è chiamata
anche teoria dell’equivalenza causale, per via del suo vizzio, ovvero poiché questa teoria non
distingue tra le varie cause, come inadempimento concorrente con il caso fortuito, sostanzialmente
porta sempre quasi ad affermare la responsabilità imputabile al debitore. La seconda teoria è un
correttivo della prima. La teoria della causalità adegata selezione le cause prendendo in
considerazione solo quelle che normalmente sono idonee a produrre un determinando evento.
Quindi esclude tutti i fattori imprevedibili e che in via eccezionale va a produrre l’evento. Vengono
esclusi gli eventi eccezionali, straordinari e imprevedibili. La giurisprudenza ha accolto la prima
teoria, però corretta dalla teoria della causalità adeguata.
Un elemento accessorio al contratto obbligatorio è la clausola penale. Facciamone un
esempio, capendo in quale contesto giudiziale e contrattuale inserirla. Vediamo il caso in
cui una parte deve all’altra la somma di 100. Se nulla è stato prestabilito la parte creditoria
può esigere e riceverà 100. Ma le due parti possono anche pattuire il risarcimento
dell’ulteriore danno. Ma se il danno è pari a 150, esso verrà risarcito. Se invece il danno è
inferiore a 100 , la somma pattuita, occorrerà darne prova. Il risarcimento per ulteriore
danno rientra nella clausola penale, disciplinata dal 1324 che prevede il caso della penale
eccessivamente onerosa. In questo caso il giudice d’ufficio può ridurre in equità le due
parti, quando uno stato di inadempimento o danno ha reso l’una o l’altra eccessivamente
onerosa. Si distingue dalla clausola penale, la caparra confirmatoria, una clausola
accessoria all’interno del contratto obbligatorio. Una parte versa all’altra una liquidazione
del danno, una cosa fungibile, o una somma di denaro che corrisponde all’equivalente del
recesso. La caparra confirmatoria è una pattuizione perfezionata da entrambe le parti al
momento della stipulazione del contratto principale, e avviene un versamento di denaro,
determinata quantità di cose fungibile, effettiva dazione. La caparra confirmatoria è un
istituto eclettico con più funzioni. Occorre distinguere il piano patologico da quello
fisiologico. Sul piano fisiologico la caparra consiste in un’anticipata esecuzione della
prestazione principale. Una volta adempiuta la prestazione la caparra va restituita o
imputata ad una parte. Si prevede che la caparra confirmatoria, o meglio somma o titolo
versati, vadano al creditore in caso di inadempimento del debitore. Quindi è una misura a
tutela dell’adempimento, che ne aumenta le possibilità e accresce la conferma che
l’adempimento verrà realmente effettuato. Oppure consiste in un’anticipazione
dell’esecuzione pattuita. Ripeto che se una parte è obbligata a dare una somma di 100, ma
darò 50 di caparra, e quindi la differenza che devo versare sarà di 50. Sul piano patologico
il debitore è consapevole del fatto che se non adempie il creditore incamera la caparra.
Dall’altro lato la caparra consiste in una liquidazione forfettaria di eventuale danni o
certamente di danni prevedibili. Se la parte che ha dato la caparra si rivela inadempiente
l’altra può recedere dal contratto e trattenere la caparra. Qui però il creditore non potrà
essere risarcito in eventuali danni non previsti in cui si assume il rischio di incorrere. Se
invece la parte inadempiente è colei che ha ricevuto la caparra, l’altra può recedere
tempestivamente dal contratto e chiedere il doppio della caparra, ma non richiedere
eventuale risarcimento per danno. Oppure anziché incamerare il doppio della caparra, può
andare in giudizio e chiedere la risoluzione della prestazione, seppur si ratterà di mero
adempimento, quindi adempimento tardivo. Quindi può citare la controparte in giudizio o
sempre in giudizio e chiedere a risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
Ripetiamo. Si versa 100 a titolo di caparra. Se si adempie la prestazione, la caparra viene
restituita. Se però la controparte non adempie, il creditore recede dal contratto ed esigerà il
doppio della caparra, senza più nulla pretendere o chiedere il risarcimento dell’ulteriore
danno. Oppure agisce in giudizio per chiedere la condanna dell’inadempimento. O ancora,
se si verificherà che il danno è superiore a 100, anziché recedere, agisce in giudizio per
chiedere sia il risarcimento del danno integrale, sempre che ne dia prova dell’esistenza e
dell’entità, sia la risoluzione del contratto. Quindi Tizio è obbligato a provare sia l’entità che
l’esistenza del danno, diversamente di quanto accade con la recessione e l’incameramento
della caparra. Anche con la penale avviene così. Se con la penale si può pattuire
espressamente che venga risarcito integralmente il danno ulteriore, invece con la caparra
confirmatoria non funziona così. Affinchè ciò avvenga occorre provare esistenza ed entità
del danno. La caparra penitenziale corrisponde al diritto di recesso che una parte
attribuisce all’altra. Se vi è adempimento, la caparra va imputata alla prestazione o
restituita, ma se l’altra parte recede dal contratto, a prescindere dall’inadempimento o
meno, poiché è espressamente prevista dalle parti, la facoltà di recedere dal contratto,
laddove la parte ne abbia diritto, sciogliendosi unilateralmente dal vincolo contrattuale, se a
recedere è la parte che ha ricevuto la caparra la restituisce, oppure se è quella che l’ha
data allora la controparte incamererà la caparra penitenziale ricevuta.
invece l’articolo 1454 disciplina da cossi detta diffida da adempiere. Vediamo che a fronte
dell’inadempimento l’altra le intima per iscritto di adempiere entro 15 giorni o più. Questa è
un’ulteriore tutela posta a capo del creditor
Prima di andare a vedere nello specifico risoluzione e rescissione vediamo che la norma di
riferimento del recesso è la 1473, che sancisce il principio per cui, il contratto ha forza di
legge tra le parti e non può essere sciolto se non nei casi ammessi dalla legge. Il contratto,
una volta stipulato, non può essere sciolto unilateralmente da una delle due parti che sono
pervenute all’accordo. L’estinzione del vincolo contrattuale può dipendere da muto
consenso o muto dissenso, che è un contratto successivo a quello che le parti intendono
sciogliere. Con il contratto del muto dissenso entrambe le parti, con comune accordo,
prendono l’impegno di estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Per sciogliersi da un
contratto è necessario un ulteriore contratto con effetti estintivi.
Il recesso unilaterale è un istituto che conferisce diritto potestativo, conferito a sua volta
dalla legge o dal contratto medesimo, quindi praticamente è il contratto che contiene una
clausola che permette un recesso unilaterale. E per l’art. 1371 il contratto non deve aver
avuto un principio di esecuzione per i contratti ad esecuzione istantanea. È ammissibile il
recesso sebbene