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Estratto del documento

Al creditore viene imputato un obbligo risarcitorio di spese o danni, e il debitore non è tenuto a

corrispondere effetti, frutti e interessi della disposizione della cosa. Ricordo che il rifiuto dell’offerta

non formale esclude da se’ gli effetti della mora del debitore. Detto questo, vediamo nello specifico

i temi legati al risarcimento del danno, che riprenderemo anche quando vedremo le due forme di

responsabilità, quela contrattuale ed exra contrattuale. L’illecito può essere contrattuale o non

contrattuale. Il primo discende dall’inadempimento e genera appunto responsabilità contrattuale. A

fronte del’inadempimento il creditore ha diritto ad ottenere il ristoro del danno che ha subito. Il

risarcimento del danno corrisponde ad una corresponsione di denaro equivalente al danno e

parliamo di risarcimento equivalente, oppure il risarcimento in forma specifica, ovvero che consiste

nella rimozione attuale del danno e ripristinare lo status quo ante, lo stato precedente come se il

danno non si fosse mai prodotto. Naturalmente questo non è sempre possibile o è eccessivamente

oneroso per il debitore. In questi casi avremo il risarcimento per equivalente. Le norma per il

risarcimento del danno sono contenute negli articoli 1223 e seguenti. In particolare il 1223

stabilisce che il risarcimento del danno deve subire la sopportazione di danno e la perdita di

eventuali guadagni. Vanno risarciti il lucro cessante, quindi il mancato guadagno avvenuto, e il

danno emergente. Sono risarcibili solo i danni strettamente riconducibili all’inadempimento, perché

vi possono essere anche danni non immediatamente riconducibili all’inadempimento. Occorre

verificare il nesso di casualità. A riguardo la dottrina ha prodotto due teoria: la teoria della condicio

sine qua no, o la teoria della causalità adeguata. Sono due teorie che valgono a spiegare

l’accertamente effettivo del nesso eziologico. Secondo la teoria della condicio sine qua non, sono

causa dell’evento le condizioni senza le quali l’evento o il danno non si sarebbero prodotti. Il

giudice, eliminando mentalmente ilf attore casuale, ad esempio la condotta del debitore, rileva che

l’evento dannoso non si sarebbe verificato. Si chiama anche giudizio contro fattuale. Se il giudice

accerta che il danno si sarebbe comunque prodotto, allora l’inadempimento non è causa del

danno. Nel caso in cui se non vi fosse stato l’inadempimento, il danno o l’evento non si sarebbero

verificati, allora sorge responsabilità per inadempimento e scatta ovviamente l’obbligo risarcitorio. Il

1325 ci dice che il debitore è tenuto a risarcire solo i danni prevedibili, ovvero quelli che il debitore

avrebbe potuto prevedere in situazione di inadempimento, salvo che si sarebbe reso di proposito

inadempiente. In quel caso il debitore è tenuto a risarcire anche i danni imprevedibili, sia i danni

prevedibili che quelli non prevedibili. L’evento dannoso, quindi il pregiudizio subito dal creditore, il

nesso eziologico e la condotta negativa del debitore, sono tutti elementi dell’illecito contrattuale. Vi

sono varie teorie per spiegare quando un fattore genera il danno. La prima teoria è quella

condizionalistica, ovvero la condicio sine qua non. Secondo esssa una condizione è causa

dell’evento quando senza la stessa, l’evento dannono non si sarebbe assolutamente verificato.

Quindi se si accerta che senza quella determinata condizione l’evento dannoso non si sarebbe

prodotto, allora affermiamo che quella condizione è causa dell’evento. Questa teoria è chiamata

anche teoria dell’equivalenza causale, per via del suo vizzio, ovvero poiché questa teoria non

distingue tra le varie cause, come inadempimento concorrente con il caso fortuito, sostanzialmente

porta sempre quasi ad affermare la responsabilità imputabile al debitore. La seconda teoria è un

correttivo della prima. La teoria della causalità adegata selezione le cause prendendo in

considerazione solo quelle che normalmente sono idonee a produrre un determinando evento.

Quindi esclude tutti i fattori imprevedibili e che in via eccezionale va a produrre l’evento. Vengono

esclusi gli eventi eccezionali, straordinari e imprevedibili. La giurisprudenza ha accolto la prima

teoria, però corretta dalla teoria della causalità adeguata.

Un elemento accessorio al contratto obbligatorio è la clausola penale. Facciamone un

esempio, capendo in quale contesto giudiziale e contrattuale inserirla. Vediamo il caso in

cui una parte deve all’altra la somma di 100. Se nulla è stato prestabilito la parte creditoria

può esigere e riceverà 100. Ma le due parti possono anche pattuire il risarcimento

dell’ulteriore danno. Ma se il danno è pari a 150, esso verrà risarcito. Se invece il danno è

inferiore a 100 , la somma pattuita, occorrerà darne prova. Il risarcimento per ulteriore

danno rientra nella clausola penale, disciplinata dal 1324 che prevede il caso della penale

eccessivamente onerosa. In questo caso il giudice d’ufficio può ridurre in equità le due

parti, quando uno stato di inadempimento o danno ha reso l’una o l’altra eccessivamente

onerosa. Si distingue dalla clausola penale, la caparra confirmatoria, una clausola

accessoria all’interno del contratto obbligatorio. Una parte versa all’altra una liquidazione

del danno, una cosa fungibile, o una somma di denaro che corrisponde all’equivalente del

recesso. La caparra confirmatoria è una pattuizione perfezionata da entrambe le parti al

momento della stipulazione del contratto principale, e avviene un versamento di denaro,

determinata quantità di cose fungibile, effettiva dazione. La caparra confirmatoria è un

istituto eclettico con più funzioni. Occorre distinguere il piano patologico da quello

fisiologico. Sul piano fisiologico la caparra consiste in un’anticipata esecuzione della

prestazione principale. Una volta adempiuta la prestazione la caparra va restituita o

imputata ad una parte. Si prevede che la caparra confirmatoria, o meglio somma o titolo

versati, vadano al creditore in caso di inadempimento del debitore. Quindi è una misura a

tutela dell’adempimento, che ne aumenta le possibilità e accresce la conferma che

l’adempimento verrà realmente effettuato. Oppure consiste in un’anticipazione

dell’esecuzione pattuita. Ripeto che se una parte è obbligata a dare una somma di 100, ma

darò 50 di caparra, e quindi la differenza che devo versare sarà di 50. Sul piano patologico

il debitore è consapevole del fatto che se non adempie il creditore incamera la caparra.

Dall’altro lato la caparra consiste in una liquidazione forfettaria di eventuale danni o

certamente di danni prevedibili. Se la parte che ha dato la caparra si rivela inadempiente

l’altra può recedere dal contratto e trattenere la caparra. Qui però il creditore non potrà

essere risarcito in eventuali danni non previsti in cui si assume il rischio di incorrere. Se

invece la parte inadempiente è colei che ha ricevuto la caparra, l’altra può recedere

tempestivamente dal contratto e chiedere il doppio della caparra, ma non richiedere

eventuale risarcimento per danno. Oppure anziché incamerare il doppio della caparra, può

andare in giudizio e chiedere la risoluzione della prestazione, seppur si ratterà di mero

adempimento, quindi adempimento tardivo. Quindi può citare la controparte in giudizio o

sempre in giudizio e chiedere a risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Ripetiamo. Si versa 100 a titolo di caparra. Se si adempie la prestazione, la caparra viene

restituita. Se però la controparte non adempie, il creditore recede dal contratto ed esigerà il

doppio della caparra, senza più nulla pretendere o chiedere il risarcimento dell’ulteriore

danno. Oppure agisce in giudizio per chiedere la condanna dell’inadempimento. O ancora,

se si verificherà che il danno è superiore a 100, anziché recedere, agisce in giudizio per

chiedere sia il risarcimento del danno integrale, sempre che ne dia prova dell’esistenza e

dell’entità, sia la risoluzione del contratto. Quindi Tizio è obbligato a provare sia l’entità che

l’esistenza del danno, diversamente di quanto accade con la recessione e l’incameramento

della caparra. Anche con la penale avviene così. Se con la penale si può pattuire

espressamente che venga risarcito integralmente il danno ulteriore, invece con la caparra

confirmatoria non funziona così. Affinchè ciò avvenga occorre provare esistenza ed entità

del danno. La caparra penitenziale corrisponde al diritto di recesso che una parte

attribuisce all’altra. Se vi è adempimento, la caparra va imputata alla prestazione o

restituita, ma se l’altra parte recede dal contratto, a prescindere dall’inadempimento o

meno, poiché è espressamente prevista dalle parti, la facoltà di recedere dal contratto,

laddove la parte ne abbia diritto, sciogliendosi unilateralmente dal vincolo contrattuale, se a

recedere è la parte che ha ricevuto la caparra la restituisce, oppure se è quella che l’ha

data allora la controparte incamererà la caparra penitenziale ricevuta.

invece l’articolo 1454 disciplina da cossi detta diffida da adempiere. Vediamo che a fronte

dell’inadempimento l’altra le intima per iscritto di adempiere entro 15 giorni o più. Questa è

un’ulteriore tutela posta a capo del creditor

Prima di andare a vedere nello specifico risoluzione e rescissione vediamo che la norma di

riferimento del recesso è la 1473, che sancisce il principio per cui, il contratto ha forza di

legge tra le parti e non può essere sciolto se non nei casi ammessi dalla legge. Il contratto,

una volta stipulato, non può essere sciolto unilateralmente da una delle due parti che sono

pervenute all’accordo. L’estinzione del vincolo contrattuale può dipendere da muto

consenso o muto dissenso, che è un contratto successivo a quello che le parti intendono

sciogliere. Con il contratto del muto dissenso entrambe le parti, con comune accordo,

prendono l’impegno di estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Per sciogliersi da un

contratto è necessario un ulteriore contratto con effetti estintivi.

Il recesso unilaterale è un istituto che conferisce diritto potestativo, conferito a sua volta

dalla legge o dal contratto medesimo, quindi praticamente è il contratto che contiene una

clausola che permette un recesso unilaterale. E per l’art. 1371 il contratto non deve aver

avuto un principio di esecuzione per i contratti ad esecuzione istantanea. È ammissibile il

recesso sebbene

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gimmyboyd di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Caprioli Raffaele.