Estratto del documento

Pubblicità Pubblicità notizia

Pubblicità dichiarativa Trascrizione

Pubblicità costitutiva

Pubblicità di fatto

Pubblicità sanante

Trascrizione registrati

mobili

o

Immobili O mobile registrato

Funzioni trascrizione

1. Opponibilità di terzi

La trascrizione è uno strumento Il diritto reale acquistato

per la soluzione di conflitti tra diventa opponibile a terzi

più soggetti acquirenti di diritti solo per effetto della

reali su determinati beni trascrizione

Il contratto ha comunque

immediata efficacia traslativa a

favore dell’acquirente, che diviene

proprietario già nel momento del

perfezionamento del negozio

Tuttavia fin quando non si esegue la trascrizione il

diritto così acquistato soccombe rispetto a diritti con

esso incompatibili acquistati da altri soggetti in forza

di atti trascritti precedentemente

La buona fede rimane irrilevante in

materia di circolazione di diritti reali

Colui che è stato pregiudicato può rivolgersi contro il

venditore per il risarcimento dei danni e anche contro l’altro

acquirente se fosse stato in malafede

La malafede non fa venire meno

l’efficacia giuridica e la prevalenza

del suo acquisto ma comporta una

responsabilità risarcitoria

La trascrizione non è un elemento

integrante della fattispecie negoziale a

forma di pubblicità dichiarativa

È costitutiva solo per l’iscrizione dell’ipoteca

Tutti e solo gli atti espressamente

previsti dalla legge possono e devono

essere trascritti Art 2643 CC

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;

2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni

immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;

2bis) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti edificatori comunque

denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione

territoriale;

3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni

immobili, il diritto di abitazione;

5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni

immobili [812] o di altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel

processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;

7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;

8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;

9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora

scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni

immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o

dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;

12) i contratti di anticresi;

12bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del

processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri

precedenti;

14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei

diritti menzionati nei numeri precedenti.

1. Contratti traslativi della o modificativi

proprietà

costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari

2. Contratti relativi ad diritti personali su immobili (locazione

ultranovennale)

3. Transazioni con oggetto controversie sui diritti già menzionati

4. Sentenze che producono gli effetti della costituzione trasferimento

o modificazione dei diritti già menzionati

5. Usucapione In generale non si possono

trascrivere fatti

Ma l’usucapione determinando un

acquisto a titolo originario

necessita di trascrizione per la

continuità

6. Atti mortis causa Non è un onere trascriverlo ma

serve per assicurare la

continuità delle trascrizioni

Art 2645 CC

Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo

precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in

relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti

dei contratti menzionati nell'articolo salvo che dalla legge risulti

che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.

2. Efficacia sanante

La trascrizione non ha Se ho acquistato a non domino non

efficacia alcuna nel basterà la trascrizione a rendere

rimuovere o superare valido il negozio

eventuali vizi In alcuni casi a pero efficacia sanante

A. Nullità e annullamento per incapacità legale

L’azione tendente Ma se la domanda è stata trascritta

all’accertamento dopo cinque anni dalla trascrizione

della nullità è dell’atto impugnato

imprescrittibile La sentenza che accoglie la

domanda di nullità non

travolge i diritti acquistati da

terzi in buona fede

B. Annullabilità per cause diverse da incapacità legale

In tale caso non intacca i

diritti di terzi anche se

viene trascritta prima dei

cinque anni 3. Effetto costitutivo

In alcuni casi la Caso dell’ usucapione

trascrizione concorre

insieme ad altri elementi

alla costituzione di un La trascrizione con

diritto buona fede e idoneo

titolo di acquisto

costituisce l’usucapione

4. Pubblicità notizia

Esempio trascrizione della dichiarazione di

accettazione dell’eredità

La trascrizione non

è un obbligo ma un

onere Serve a mettere i terzi in grado di

conoscere che in ordine a quel

bene c’è una controversia

Il cui esito potrebbe

influenzare i propri diritti

in caso li acquistassero

Se io trascrivo la domanda giudiziale contro il convenuto, il

convenuto vende dei beni che vengono trascritti successivamente alla

domanda giudiziale

la domanda giudiziale rende opponibili quegli atti

C’è un limite di vent’anni Art 2653

Devono parimenti essere trascritti [2654, 2668, 2691; disp. att. 225 ss.]:

1) le domande dirette a rivendicare la proprietà [948, 949] o altri diritti reali di godimento su beni immobili [1079] e

le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi.

La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro

che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda [2644];

2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico.

La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base

a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda [974, 2655];

3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili [1503].

Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per

l'esercizio del riscatto [1501], restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base

a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione [2691];

4) le domande di separazione degli immobili dotali [166bis] (1) e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi

avente per oggetto beni immobili [191, 193, 194, 2647].

La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla

trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della

comunione;

5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili [1165, 2943 ss.] (2).

L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o

iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda [disp. att. 231].

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola

compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda

e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri [2691] (3) (4).

art. 2644 CC

Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno

effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo

hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un

atto trascritto [2659] o iscritto [2839] anteriormente

alla trascrizione degli atti medesimi.

Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro

colui che ha trascritto alcuna trascrizione o

iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore,

quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.

Art. 1376 CC

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento

della proprietà di una cosa determinata, la costituzione

o il trasferimento di un diritto reale ovvero il

trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si

trasmettono e si acquistano per effetto del consenso

delle parti legittimamente manifestato(1).

Personale significa che si ha un

sistema di conoscibilità degli

atti compiuti da determinati Non si parte dal fondo per

soggetti vedere tutti i soggetti che

l’hanno posseduto

Per avere dati su un

certo fondo devo

ricostruire gli atti che lo

hanno riguardato

Dunque devo partire dei

soggetti e non dai beni

Per questo è su base soggettiva e non reale

Tranne in alcune province del Trentino Art. 2657 CC

La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto

pubblico (2) o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata [2703] o

accertata giudizialmente [2659; 215, 216].

Le sentenze e gli atti eseguiti in paese estero devono essere legalizzati.

Art 2658 CC

Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia

autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica [148]

alla controparte.

Art. 2659 CC

Chi domanda la trascrizione di un atto fra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la

copia del titolo, una nota in doppio originale [2665] (1), nella quale devono essere indicati [2669]:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime

patrimoniale delle stesse, se coniugate [159], secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da

certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale

delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non

riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici [2251], anche delle generalità delle

persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per i condominii devono essere indicati l'eventuale

denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale (2);

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo [2658];

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o la autorità giudiziaria che

ha pronunziato la sentenza [2657];

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, nonché nel

caso previsto dall'articolo 2645bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima

disposizione (3).

Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare

menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la

condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto [2660 n.

6, 2668] (4).

Art. 2678 Codice civile

(1) Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve

annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto

o annotato.

Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di

presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la

nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per

annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione si deve

eseguire (2).

Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta

libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione

Art. 2679 Codice civile

Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi

previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:

1) per le trascrizioni;

2) per le iscrizioni;

3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge (1). Oggetto di trascrizione sono atti che comportano

costituzione modificazione o estinzione di diritti

reali su beni immobili

Una lacuna impedirebbe di

ricostruire completamente le vicende

di un determinato bene Le trascrizioni

successive non

Delle lacune nelle producono effetto

trascrizioni non rendono se non è stato

opponibili gli atti trascritto l’atto

anteriore

Se prima che venga ripristinata la

continuità delle trascrizioni un terzo

trascrive il proprio acquisto sono fatte

salve le sue ragioni

Contratti preliminari

È stata amessa la

trascrivibilita ta dei contratti

preliminari aventi ad oggetto

uno di quei diritti

In generale non si

possono trascrivere La trascrizione Del contratto

meri impegni preliminare svolge la

propria funzione in stretto

collegamento alla

trascrizione del contratto

definitivo

La trascrizione del preliminare ha come effetto la

prenotazione degli effetti del futuro contratto

definitivo

Gli effetti del contratto definitivo sono opponibili a coloro che

abbiano acquistato diritti nei confronti dell’alienante nel

periodo successivo alla trascrizione del preliminare

Sempre che il definitivo si stipuli entro un anno

dalla data convenuta dalle parti e entro tre anni

dalla trascrizione del preliminare

Inadempimento e

mora del debitore

Inadempimento, responsabilità contrattuale e mora del debitore

Art. 1218 Co

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonora.ma00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Falzone Giovanna.
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