Pubblicità Pubblicità notizia
Pubblicità dichiarativa Trascrizione
Pubblicità costitutiva
Pubblicità di fatto
Pubblicità sanante
Trascrizione registrati
mobili
o
Immobili O mobile registrato
Funzioni trascrizione
1. Opponibilità di terzi
La trascrizione è uno strumento Il diritto reale acquistato
per la soluzione di conflitti tra diventa opponibile a terzi
più soggetti acquirenti di diritti solo per effetto della
reali su determinati beni trascrizione
Il contratto ha comunque
immediata efficacia traslativa a
favore dell’acquirente, che diviene
proprietario già nel momento del
perfezionamento del negozio
Tuttavia fin quando non si esegue la trascrizione il
diritto così acquistato soccombe rispetto a diritti con
esso incompatibili acquistati da altri soggetti in forza
di atti trascritti precedentemente
La buona fede rimane irrilevante in
materia di circolazione di diritti reali
Colui che è stato pregiudicato può rivolgersi contro il
venditore per il risarcimento dei danni e anche contro l’altro
acquirente se fosse stato in malafede
La malafede non fa venire meno
l’efficacia giuridica e la prevalenza
del suo acquisto ma comporta una
responsabilità risarcitoria
La trascrizione non è un elemento
integrante della fattispecie negoziale a
forma di pubblicità dichiarativa
È costitutiva solo per l’iscrizione dell’ipoteca
Tutti e solo gli atti espressamente
previsti dalla legge possono e devono
essere trascritti Art 2643 CC
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni
immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
2bis) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti edificatori comunque
denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione
territoriale;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni
immobili, il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni
immobili [812] o di altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel
processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora
scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni
immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o
dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
12) i contratti di anticresi;
12bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del
processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri
precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei
diritti menzionati nei numeri precedenti.
1. Contratti traslativi della o modificativi
proprietà
costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari
2. Contratti relativi ad diritti personali su immobili (locazione
ultranovennale)
3. Transazioni con oggetto controversie sui diritti già menzionati
4. Sentenze che producono gli effetti della costituzione trasferimento
o modificazione dei diritti già menzionati
5. Usucapione In generale non si possono
trascrivere fatti
Ma l’usucapione determinando un
acquisto a titolo originario
necessita di trascrizione per la
continuità
6. Atti mortis causa Non è un onere trascriverlo ma
serve per assicurare la
continuità delle trascrizioni
Art 2645 CC
Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo
precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in
relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti
dei contratti menzionati nell'articolo salvo che dalla legge risulti
che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.
2. Efficacia sanante
La trascrizione non ha Se ho acquistato a non domino non
efficacia alcuna nel basterà la trascrizione a rendere
rimuovere o superare valido il negozio
eventuali vizi In alcuni casi a pero efficacia sanante
A. Nullità e annullamento per incapacità legale
L’azione tendente Ma se la domanda è stata trascritta
all’accertamento dopo cinque anni dalla trascrizione
della nullità è dell’atto impugnato
imprescrittibile La sentenza che accoglie la
domanda di nullità non
travolge i diritti acquistati da
terzi in buona fede
B. Annullabilità per cause diverse da incapacità legale
In tale caso non intacca i
diritti di terzi anche se
viene trascritta prima dei
cinque anni 3. Effetto costitutivo
In alcuni casi la Caso dell’ usucapione
trascrizione concorre
insieme ad altri elementi
alla costituzione di un La trascrizione con
diritto buona fede e idoneo
titolo di acquisto
costituisce l’usucapione
4. Pubblicità notizia
Esempio trascrizione della dichiarazione di
accettazione dell’eredità
La trascrizione non
è un obbligo ma un
onere Serve a mettere i terzi in grado di
conoscere che in ordine a quel
bene c’è una controversia
Il cui esito potrebbe
influenzare i propri diritti
in caso li acquistassero
Se io trascrivo la domanda giudiziale contro il convenuto, il
convenuto vende dei beni che vengono trascritti successivamente alla
domanda giudiziale
la domanda giudiziale rende opponibili quegli atti
C’è un limite di vent’anni Art 2653
Devono parimenti essere trascritti [2654, 2668, 2691; disp. att. 225 ss.]:
1) le domande dirette a rivendicare la proprietà [948, 949] o altri diritti reali di godimento su beni immobili [1079] e
le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi.
La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro
che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda [2644];
2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico.
La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base
a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda [974, 2655];
3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili [1503].
Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per
l'esercizio del riscatto [1501], restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base
a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione [2691];
4) le domande di separazione degli immobili dotali [166bis] (1) e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi
avente per oggetto beni immobili [191, 193, 194, 2647].
La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla
trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della
comunione;
5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili [1165, 2943 ss.] (2).
L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o
iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda [disp. att. 231].
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola
compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri [2691] (3) (4).
art. 2644 CC
Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno
effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo
hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un
atto trascritto [2659] o iscritto [2839] anteriormente
alla trascrizione degli atti medesimi.
Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro
colui che ha trascritto alcuna trascrizione o
iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore,
quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.
Art. 1376 CC
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento
della proprietà di una cosa determinata, la costituzione
o il trasferimento di un diritto reale ovvero il
trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si
trasmettono e si acquistano per effetto del consenso
delle parti legittimamente manifestato(1).
Personale significa che si ha un
sistema di conoscibilità degli
atti compiuti da determinati Non si parte dal fondo per
soggetti vedere tutti i soggetti che
l’hanno posseduto
Per avere dati su un
certo fondo devo
ricostruire gli atti che lo
hanno riguardato
Dunque devo partire dei
soggetti e non dai beni
Per questo è su base soggettiva e non reale
Tranne in alcune province del Trentino Art. 2657 CC
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto
pubblico (2) o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata [2703] o
accertata giudizialmente [2659; 215, 216].
Le sentenze e gli atti eseguiti in paese estero devono essere legalizzati.
Art 2658 CC
Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia
autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica [148]
alla controparte.
Art. 2659 CC
Chi domanda la trascrizione di un atto fra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la
copia del titolo, una nota in doppio originale [2665] (1), nella quale devono essere indicati [2669]:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime
patrimoniale delle stesse, se coniugate [159], secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da
certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale
delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non
riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici [2251], anche delle generalità delle
persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per i condominii devono essere indicati l'eventuale
denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale (2);
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo [2658];
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o la autorità giudiziaria che
ha pronunziato la sentenza [2657];
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, nonché nel
caso previsto dall'articolo 2645bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima
disposizione (3).
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare
menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la
condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto [2660 n.
6, 2668] (4).
Art. 2678 Codice civile
(1) Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve
annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto
o annotato.
Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di
presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la
nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per
annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione si deve
eseguire (2).
Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta
libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione
Art. 2679 Codice civile
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi
previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge (1). Oggetto di trascrizione sono atti che comportano
costituzione modificazione o estinzione di diritti
reali su beni immobili
Una lacuna impedirebbe di
ricostruire completamente le vicende
di un determinato bene Le trascrizioni
successive non
Delle lacune nelle producono effetto
trascrizioni non rendono se non è stato
opponibili gli atti trascritto l’atto
anteriore
Se prima che venga ripristinata la
continuità delle trascrizioni un terzo
trascrive il proprio acquisto sono fatte
salve le sue ragioni
Contratti preliminari
È stata amessa la
trascrivibilita ta dei contratti
preliminari aventi ad oggetto
uno di quei diritti
In generale non si
possono trascrivere La trascrizione Del contratto
meri impegni preliminare svolge la
propria funzione in stretto
collegamento alla
trascrizione del contratto
definitivo
La trascrizione del preliminare ha come effetto la
prenotazione degli effetti del futuro contratto
definitivo
Gli effetti del contratto definitivo sono opponibili a coloro che
abbiano acquistato diritti nei confronti dell’alienante nel
periodo successivo alla trascrizione del preliminare
Sempre che il definitivo si stipuli entro un anno
dalla data convenuta dalle parti e entro tre anni
dalla trascrizione del preliminare
Inadempimento e
mora del debitore
Inadempimento, responsabilità contrattuale e mora del debitore
Art. 1218 Co
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