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IN SEDE D’ESAME QUESTE CARATTERISTICHE DEVONO ESSERE SPIEGATE.
Omogenei vuol dire che la prestazione abbia un oggetto fungibile, ovvero sostituibile. Liquidi vuol
dire che i debiti devo essere certi e determinati nel loro ammontare. Esigibile vuol dire che i debiti
non devono essere sottoposti a termine o condizione, quindi devono essere pronti per
l’adempimento. In presenza di questi presupposti la compensazione opera di diritto senza che sia
necessario una sentenza costitutiva del giudice ne’ tantomeno una dichiarazione di volontà delle
parti.
La compensazione si definisce giudiziale quando essa avviene in forza di una sentenza giudiziale,
quindi vi è l’intervento del giudice che, accertati i presupposti, dichiara che i debiti sono
compensati. Questo accade quando difetta di uno dei requisiti richiesti, ovvero quando i due debiti
sono omogenei ed esigibili ma non liquidi ma di pronta e facile di liquidazione.
La compensazione è volontaria quando opera un’espressa manifestazione di volontà di creditore e
debitore. Quando mancano tutti i requisiti previsti, i debiti possono essere compensati in base ad
un accordo delle parti.
Domanda in sede di esame: MA QUANDO SI VERIFICA L’EFFETTO ESTINTIVO NELLA
COMPENSAZIONE LEGALE? Nella compensazione legale l‘effetto estintivo si verifica quando i
due debiti vengono a coesistenza: non è detto che i due debiti nascano contemporaneamente, può
benissimo sorgere prima l’uno e poi l’altro. Quindi, nel momento in cui sorge il secondo debito (in
presenza dei tre requisiti), opererà la compensazione legale e l’effetto estintivo opererà ipso iure.
Però, se uno dei debitori-creditori (una delle parti) chiama in giudizio l’altro per ottenere
l’esecuzione coattiva della prestazione, l’altro deve eccepire la compensazione quindi
paralizzare la pretesa dell’attore adducendo che, in forza della compensazione, l’obbligazione è
estinta. Che vuol dire deve essere sempre eccepita? Vuol dire che il giudice non può rilevarla
d’ufficio. Quindi se la controparte non eccepisce la compensazione il giudice, accertata l’esistenza
del debito, dovrà condannare la controparte, ovvero debitore. Quindi il debitore se non vuole
soccombere ed essere condannato all’esecuzione della prestazione deve paralizzare la pretesa
della controparte, eccependo quindi facendo presente che l’obbligazione si è estinta per
compensazione. Se non fa ciò il giudice non può rilevarla d’ufficio, anche se si rendesse conto
dagli atti che i debiti sono liquidi omogenei ed esigibili, condanna ugualmente la parte
all’adempimento perché la compensazione deve essere eccepita dalla parte e non può essere
rilevata d’ufficio.
La confusione si verifica quando in uno stesso soggetto di riuniscono le qualità di creditore e di
debitore. Cosa accade? Che un soggetto si viene a trovare nello stesso momento nella posizione
di debitore e di creditore. Ovvio che nessuno può essere debitore di se stesso, ragion per cui
quando le quando le qualità si appuntano sulla stessa persona, l’obbligazione si estingue.
Un esempio può essere nel caso di successione mortis causa. L’erede era debitore del de cuius,
una volta apertasi la successione e il debitore acquista la qualità di erede con l’accettazione
dell’eredità sic et sempliciter, il debito che aveva nei confronti del del cuius si estingue perché,
essendovi la confusione dei patrimoni, la posizione di debitore e di creditore si appunta sull’erede
medesimo. Quindi il presupposto è che ci sia accettazione sic et sempliciter (pura e semplice) e
quindi la confusione dei patrimoni.
C’è un caso in cui questo meccanismo non opera: nonostante l’erede fosse un debitore o anche
un creditore del de cuius non opera la confusione. Accade quando l’erede ha accettato con
benefico di inventario perché tale accettazione preclude la confusione tra il patrimonio dell’erede e
quello ereditario. Poiché non vi è confusione dei patrimoni, debiti e crediti rimangono distinti e
l’obbligazione non si estingue. Questa è una peculiarità solo della successione ereditaria quando vi
è accettazione con beneficio di inventario.
Anche la confusione opera automaticamente e l’effetto estintivo si produce nel momento in cui le
due qualità di creditore e di debitore, si riuniscono sullo stesso soggetto.
Adesso vediamo la novazione, modo di estinzione a carattere non satisfattorio (tra i modi a
carattere satisfattorio resta la datio in solutum che trattiamo dopo per tirare le dovute differenze)
La novazione si attua per effetto di accordo, quindi di un contratto ad effetto estintivo-costituivo, in
base al quale le parti sostituiscono alla vecchia obbligazione che si estingue, una nuova
obbligazione diversa per titolo o per oggetto. Questo contratto produce effetto estintivo- costitutivo:
estintivo perché con l’effetto del consenso e quindi il raggiungimento dell’accordo, si estingue
l’obbligazione precedente. Allo stesso tempo da quell’accordo sorge una nuova obbligazione,
diversa dalla precedente o per oggetto o per titolo.
Quali sono i tre presupposti della novazione? L’obligatio novanda, l’aliquid novi e l’animus novandi.
L’obbligazio novanda: intanto è possibile la nuova obbligazione quando esiste un vecchia
obbligazione valida. L’aliquid novi vuol dire la nuova obbligazione deve essere diversa rispetto alla
prima o per l’oggetto ( ti dovevo dare una somma di danaro, ti do un cavallo) o per il titolo ( ti
dovevo 100 a titolo di prezzo per una compravendita, adesso ti devo 100 a titolo di mutuo).
Anumus novandi: deve risultare dall’accordo in maniera espressa la volontà di novare, cioè di
estinguere la precedente obbligazione e di sostituirla con una nuova. L’animus novandi è
indefettibile perché in mancanza di questa espressa dichiarazione, accade che la nuova
obbligazione va ad aggiungersi alla vecchia obbligazione quindi non si verifica alcun affetto
estintivo ma semplicemente il debitore si obbliga per una nuova obbligazione che si aggiunge alla
vecchia.
L’obbligazione originaria deve essere esistente e valida ma cosa accade se l’obbligazione
originaria deriva da un contratto annullabile?
Il debitore legittimato all’azione di annullamento, se era a conoscenza del vizio e ciò nonostante ha
novato l’obbligazione, comparta una convalida tacita dell’obbligazione originaria.
Se l’obbligazione originaria è un’obbligazione NATURALE si può novare?
C’è chi dice sì e chi dice no. L’orientamento prevalente è che l’obbligazione naturale, essendo
un’obbligazione non giuridica non è suscettibile di novazione.
Quand’è che si verifica l’effetto estintivo nella novazione?
Si verifica quando le parti raggiungono l’accordo, con la mera manifestazione del consenso si
produce l’effetto estintivo.
Questa è la prima grande differenza con la datio in solutum anche detta dazione in pagamento.
La d. i. s. è sempre un accordo tra le parti in cui si prevede che il debitore si libera
dell’obbligazione effettuando una prestazione diversa. Qual è la differenza? L’effetto estintivo della
datio in solutum non si produce con il mero accordo ma solo quando il debitore esegue la
prestazione diversa. Questa è anche la ragione per la quale la novazione è un modo di
estinzione a carattere non satisfattorio e la datio in solutum è un modo di estinzione a carattere
satisfattorio, perché l’interesse del creditore viene soddisfatto attraverso l’esecuzione della
prestazione diversa. Quindi nella novazione noi abbiamo la sostituzione di un’obbligazione
precedente con un’obbligazione diversa ma l’effetto istintivo non si verifica con l’esecuzione di
una nuova prestazione, ma si ha nel momento in cui le parti raggiungono un accordo. Nella
datio in solutum non è sufficiente l’accordo per l’esecuzione di una diversa prestazione ma è
necessario, affinché il debitore sia liberato e quindi si possa considerare estinta la pregressa
obbligazione, l’esecuzione quindi il pagamento della prestazione diversa: ecco perché ha
carattere satisfattorio.
Questo principio tuttavia subisce un deroga solo quando la diversa prestazione consiste nella
cessione di un credito. In quel caso si dice che la cessione viene effettuata pro solvendo e non pro
soluto. Se era pattuito che io dovevo fornire al creditore 100 bottiglie d’acqua e se ci accordiamo
che, il luogo di queste, io effettuo in una prestazione diversa che consiste nella cessione al mio
creditore di un credito che io vanto nei confronti di un altro soggetto, ovvero il mio debitore, in quel
caso l’estinzione dell’obbligazione originaria (forniture delle 100 bottiglie) si verifica non con la
cessione del credito (contratto consensuale ad effetti reali con cui un soggetto cede un credito
che vanta nei confronti di altri) ma solo quando il creditore riscuote il credito. Si dice che la
cessione avviane pro solvendo e non pro soluto, perché? Perché la liberazione del debitore non si
ha con la cessione del credito, quindi con il raggiungimento dell’accordo con cui il debitore
trasferisce il credito al creditore ma solo quando il creditore cessionario riscuote il credito dal terzo.
(questo concetto vi sarà più chiaro quando vedremo la cessione del credito).
Con la remissione del debito il creditore dichiara di rimettere il debitore e di liberarlo
dall’obbligazione. Si tratta di una rinuncia da parte del creditore al proprio diritto di credito. La
remissione può essere espressa, quando vi è una dichiarazione espressa del creditore e si ritiene
che la remissione del debito sia un negozio unilaterale rifiutabile, peraltro dal debitore. Perché il
debitore può rifiutare la liberazione. La remissione tacita si verifica quando il creditore rilascia al
debitore l’originale del documento cui risulta l’esistenza del credito, tale rilascio implica una
remissione del debito. Si discute sulla natura della remissione: secondo alcuni è un negozio a
causa variabile, vuol dire che può avere cause differenti. Può avere causa donandi: può essere un
liberalità indiretta, causa solvendi: mettiamo il caso che il creditore rimetta il debito del debitore
perché a sua volta ha contratto un debito con il creditore medesimo. QUANDO SI CHIEDE LA
REMISSIONE DEL DEBITO ESSENSIALMENTE VOGLIONO SAPERE L’INQUADRAMENTO
QUINDI CHE è UN MODO DI ESTINZIONE A CARATTERE NON SATSFATTORIO, CHE Cos’è,
LE FORME (ESPRESSA O TACITA)
L’impossibilità sopravven