Le obbligazioni
Diritti di credito
Le obbligazioni
Art. 1218 CC
(1)Il debitore che non esegue esattamente(2) la prestazione
dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova(3) che
l'inadempimento o il ritardo(4) è stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 2740 CC
Il debitore risponde dell'adempimento delle
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilità non sono
ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
Le obbligazioni
Obbligazione civile Obbligazione naturale
Obbligazione naturale
Obbligazione naturale
Obbligazione naturale atipiche
tipiche Art 2034 CC
Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente
(1) prestato (2) in esecuzione di doveri morali o sociali (3), salvo
che la prestazione sia stata eseguita da un incapace (4) (5).
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la
legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è
stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti .
Art 1173 CC
Le obbligazioni derivano da contratto(1),
da fatto illecito(2), o da ogni altro atto o
fatto idoneo [2043] a produrle in
conformità dell'ordinamento giuridico.
Art 1178 CC
Quando l'obbligazione ha per oggetto
la prestazione di cose determinate Obbligazione generica
soltanto nel genere(1), il debitore deve
prestare cose di qualità non inferiore
alla media. Obbligazione specifica
Art 1177 CC
L'obbligazione di consegnare una cosa
determinata include quella di custodirla
fino alla consegna. Obbligazioni di
Obbligazioni di risultato
mezzi Art. 1174 CC
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione(1) deve
essere suscettibile di valutazione economica(2) e deve
corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale(3), del
creditore.
Art. 2 Costituzione
La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
Art. 1337 Codice civile
Le parti, nello svolgimento delle trattative e
nella formazione del contratto(1), devono
comportarsi secondo buona fede. rt. 1374 Codice civile
Il contratto obbliga le parti non solo a
quanto è nel medesimo espresso, ma
anche a tutte le conseguenze che ne
derivano secondo la legge(1), o, in
mancanza, secondo gli usi e l'equità(2).
Art. 1176 Codice civile
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la
diligenza del buon padre di famiglia(1).
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio
di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi
con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Art. 1181 Codice civile
Il creditore può rifiutare un adempimento
parziale anche se la prestazione è divisibile
[1384](1), salvo che la legge o gli usi
dispongano diversamente.
Art. 1182 Codice civile
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere
eseguita non è determinato dalla convenzione, o
dagli usi e non può desumersi dalla natura della
prestazione [1174] o da altre circostanze, si
osservano le norme che seguono [159](1).
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e
determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui
si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta
[1510, 1774].
L'obbligazione avente per oggetto una somma di
danaro(2) deve essere adempiuta al domicilio che il
creditore ha al tempo della scadenza(3). Se tale
domicilio è diverso da quello che il creditore aveva
quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più
gravoso l'adempimento, il debitore, previa
dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il
pagamento al proprio domicilio [1219 n. 3].
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta
al domicilio che il debitore ha al tempo della
scadenza Art. 1183 Codice civile
(1)Se non è determinato il tempo in cui la
prestazione deve essere eseguita, il creditore può
esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù
degli usi o per la natura della prestazione ovvero
per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia
necessario un termine, questo, in mancanza di
accordo delle parti, è stabilito dal giudice 1185.
Se il termine per l'adempimento è rimesso alla
volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice
di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso
alla volontà del creditore, il termine può essere
fissato su istanza del debitore che intende
liberarsi .
Art. 1184 Codice civile
Se per l'adempimento è fissato un termine [1219,
1347](1), questo si presume a favore del debitore
[1186, 1771](2), qualora non risulti stabilito a favore
del creditore(3) o di entrambi
Art. 1185 Codice civile
Il creditore non può esigere la prestazione prima della
scadenza [1206], salvo che il termine sia stabilito
esclusivamente a suo favore [1184, 1208 n. 4](1).
Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato
anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del
termine [2033](2). In questo caso però egli può ripetere,
nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è
arricchito per effetto del pagamento anticipato.
Art. 1186 Codice civile
Quantunque il termine sia stabilito a favore del
debitore [1184], il creditore può esigere
immediatamente la prestazione se il debitore è
divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto
proprio(1), le garanzie che aveva date [2743, 2813]
o non ha dato le garanzie che aveva promesse(2). Art. 1187 Codice civile
Il termine fissato per l'adempimento delle
obbligazioni è computato secondo le disposizioni
dell'articolo 2963.
La disposizione relativa alla proroga del termine
che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono
usi diversi.
È salva in ogni caso una diversa pattuizione.
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Art. 1191 Codice civile
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può
impugnare il pagamento a causa della propria incapacità .
Art. 1180 Codice civile
L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo,
anche contro la volontà del creditore, se questi
non ha interesse a che il debitore esegua
personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento
offertogli dal terzo, se il debitore gli ha
manifestato la sua opposizione.
Art. 1188 Codice civile
Il pagamento deve essere fatto al creditore [1189, 1190]
(1) o al suo rappresentante, ovvero alla persona
indicata dal creditore o autorizzata dalla legge(2) o dal
giudice(3) a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo
libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha
approfittato.
Art. 1189 Codice civil
Il debitore che esegue il pagamento a chi appare
legittimato a riceverlo in base a circostanze
univoche(1), è liberato(2) se prova di essere stato in
buona fede(3)
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione
verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la
ripetizione dell'indebito [2033 ss.].
Art. 1190 Codice civil
Il pagamento fatto al creditore incapace di
riceverlo(1) non libera il debitore, se questi non
prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a
vantaggio dell'incapace(2).
Datio in solutum Art. 1197 Codice civile
Il debitore non può liberarsi eseguendo una
prestazione diversa da quella dovuta, anche
se di valore uguale o maggiore, salvo che il
creditore consenta(1). In questo caso
l'obbligazione si estingue quando la diversa
prestazione è eseguita [1198; 67 n. 2](2).
Se la prestazione consiste nel trasferimento
della proprietà o di un altro diritto, il
debitore è tenuto alla garanzia per
l'evizione e per i vizi della cosa secondo le
norme della vendita [1470], salvo che il
creditore preferisca esigere la prestazione
originaria e il risarcimento del danno(3).
In ogni caso non rivivono le garanzie
prestate dai terzi.
Art. 1198 Codice civile
Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un
credito, l'obbligazione si estingue con la
riscossione del credito [2928], se non risulta una
diversa volontà delle parti(1).
È salvo quanto è disposto dal secondo comma
dell'articolo.
Art. 1192 Codice civile
Il debitore non può impugnare il pagamento
eseguito con cose di cui non poteva disporre(1)
[1478], salvo che offra di eseguire la prestazione
dovuta con cose di cui può disporre.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona
fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento
del danno.
Art. 1193 Codice civile
Chi ha più debiti della medesima specie(1) verso la
stessa persona(2) può dichiarare, quando paga,
quale debito intende soddisfare(3).
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento
deve essere imputato al debito scaduto; tra più
debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più
debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il
debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più
antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione
è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
Art. 1194 Codice civile
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che
agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere
imputato prima agli interessi.
Art. 1199 Codice civile
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a
spese del debitore, rilasciare quietanza [1195, 1196](1) e
farne annotazione sul titolo(2), se questo non è restituito al
debitore [2213 comma 2, 2704, 2726].
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il
pagamento degli interessi.
Obbligazione solidale
Obbligazione parziaria
Obbligazione solidale
L’offerta consiste nella dichiarazione del debitore di voler effettuare
la prestazione dovuta e così liberarsi dalla propria obbligazione.
Solenne se
compiuta da
Art. 1209 Codice civile
Se l'obbligazione ha per oggetto danaro un pubblico
[1277 ss.], titoli di credito ovvero cose ufficiale
mobili da consegnare al domicilio del
creditore, l'offerta deve essere reale [73,
74](1).
Se si tratta invece di cose mobili da
consegnare in luogo diverso [1182,
1510], l'offerta consiste nell'intimazione
al creditore di riceverle [1210, 1211], È necessario che
fatta mediante atto a lui notificato nelle porti i beni con se nel
forme prescritte per gli atti di citazione. caso che il creditore
accetti e possa essere
eseguito il
pagamento
In ogni caso per
essere idonea
l’offerta deve
contenere la totalità
della prestazione
dovuta
art. 1217 Codice civile
Se la prestazione consiste in un
fare, il creditore è costituito in
mora mediante l'intimazione di
ricevere la prestazione o di
compiere gli atti che sono da
parte sua necessari per renderla
possibile(1).
L'intimazione può essere fatta
nelle forme d'uso [80]. rt. 1214 Codice civile
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso(1) anziché in quelle prescritte
dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il
deposito a norma dell'articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato
valido con sentenza passata in giudicato(2).
Art. 1207 Codice civile
Quando il creditore è in mora [1206], è a suo carico
l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per
causa non imputabile al debitore(1). Non sono più
dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano
stati percepiti dal debitore(2).
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati
dalla sua mora(3) e a sostenere le spese per la
custodia [1211] e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno
dell'offerta [1208, 1216, 1217], se questa è
successivamente dichiarata valida con sentenza
passata in giudicato o se è accettata dal creditore(4). Art. 1210 Codice civile
Se il creditore rifiuta di accettare
l'offerta reale o non si presenta per
ricevere le cose offertegli mediante
intimazione, il debitore può eseguire
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