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Verifica della posa in essere di un momento intenzionale e degli effetti di un evento accidentale come termine di efficacia tentata

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità. (Art. 1191 Codice civile)

L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questo non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione. (Art. 1180 Codice civile)

Il pagamento deve essere fatto al creditore [1189, 1190] o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato. (Art. 1188 Codice civile)

1189 Codice civile

Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.

Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito [2033 ss.].

Art. 1190 Codice civile

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.

Datio in solutum Art. 1197 Codice civile

Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita [1198; 67 n. 2].

Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia.

perl'evizione e per i vizi della cosa secondo lenorme della vendita [1470], salvo che ilcreditore preferisca esigere la prestazioneoriginaria e il risarcimento del danno(3).In ogni caso non rivivono le garanzieprestate dai terzi.

Art. 1198 Codice civile
Quando in luogo dell'adempimento è ceduto uncredito, l'obbligazione si estingue con lariscossione del credito [2928], se non risulta unadiversa volontà delle parti(1).È salvo quanto è disposto dal secondo commadell'articolo.

Art. 1192 Codice civile
Il debitore non può impugnare il pagamentoeseguito con cose di cui non poteva disporre(1)[1478], salvo che offra di eseguire la prestazionedovuta con cose di cui può disporre.Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buonafede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimentodel danno.

Art. 1193 Codice civile
Chi ha più debiti della medesima specie(1) verso lastessa persona(2) può dichiarare, quando paga,quale

debito intende soddisfare(3). In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.

Art. 1194 Codice civile

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.

Art. 1199 Codice civile

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza [1195, 1196](1) e farne annotazione sul titolo(2), se questo non è restituito al debitore [2213 comma 2, 2704, 2726]. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli

interessi. Obbligazione solidale Obbligazione parziaria Obbligazione solidale L'offerta consiste nella dichiarazione del debitore di voler effettuare la prestazione dovuta e così liberarsi dalla propria obbligazione. Solenne se compiuta da Art. 1209 Codice civile. Se l'obbligazione ha per oggetto danaro un pubblico [1277 ss.], titoli di credito ovvero cose ufficiali mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale [73,74](1). Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso [1182,1510], l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle [1210, 1211]. È necessario che sia fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione. Nel caso che il creditore accetti e possa essere eseguito il pagamento. In ogni caso per essere idonea l'offerta deve contenere la totalità della prestazione dovuta art. 1217 Codice civile. Se la prestazione consiste in un fare, il creditore

è costituito inmora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile(1). L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso [80].

Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso(1) anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato(2).

Art. 1207 Codice civile

Quando il creditore è in mora [1206], è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore(1). Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore(2).

Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora(3) e a sostenere

le spese per lacustodia [1211] e la conservazione della cosa dovuta.

Gli effetti della mora si verificano dal giornodell'offerta [1208, 1216, 1217], se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore(4). Art. 1210 Codice civile

Se il creditore rifiuta di accettarel'offerta reale o non si presenta perricevere le cose offertegli medianteintimazione, il debitore può eseguire il deposito [1211 ss.; 77, 78](1).

Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata ingiudicato [324](2), il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla suaobbligazione.

Art. 1216 Codice civile

Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prendernepossesso. L'intimazione deve essere fatta nella formaprescritta dal secondo comma dell'articolo 1209 [73,75; 137 c.p.c](1).

Il debitore,

Formattazione del testo

dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario(2). In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.

Non vale a costituire in Es. mediante lettera, telegramma, ecc. ...mora il creditore l'offerta non formale. Vale semplicemente a devitare la mora debendi e a sottrarre il debitore dalle altre conseguenze negative che potrebbero derivargli se il ritardo fosse a lui imputabile.

Modi satisfattori Modi non satisfattori

Il creditore non vede soddisfatto il suo interesse Il creditore vede soddisfatto il suo interesse

  1. Compensazione
  2. Novazione oggettiva
  3. Confusione
  4. Impossibilità sopravvenuta della prestazione
  5. Datio in solutum
  6. Remissione del debito

Compensazione

Art. 1241 Codice civile

Quando due persone(1) sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

Art. 1243 Codice

La compensazione(1) si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere(2) e che sono egualmente liquid(3) ed esigibili(4). Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

Confusione

Art. 1253 Codice civile

Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono(1) nella stessa persona(2), l'obbligazione si estingue[1014 n. 2, 1072, 1303], e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati(3).

Novazione oggettiva

Art. 1230 Codice civile

La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione(1) con oggetto(2) o titolo(3) diverso [1231 ss., 1320].

volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo nonequivoco(4). Animus novandiAliquid noviCausa novandi Art. 1234 Codice civileLa novazione è senza effetto(1), se nonesisteva(2) l'obbligazione originaria.Qualora l'obbligazione originaria derivi da untitolo annullabile, la novazione è valida se ildebitore ha assunto validamente il nuovo debitoconoscendo il vizio del titolo originario(3).sostituisca un contratto di compravendita(1470 c.c.) con uno di somministrazione(1559 c.c.) quale fonte del dovere diconsegnare un bene.

Novazione oggettivaDatio in solutum Impossibilità sopravvenuta della prestazioneArt. 1256 Codice civileL'obbligazione si estingue quando,per una causa non imputabile aldebitore(1), la prestazionediventa(2) impossibile(3) [1218,1463].Se l'impossibilità è solotemporanea, il debitore finché essaperdura, non è responsabile delritardo nell'adempimento(4) [1219].Tuttavia

L'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione [13].

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
114 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonora.ma00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Falzone Giovanna.