3 LEZIONE DI RECUPERO 09.09.14
Lezioni scorse
Soggetti di diritto
Negozio giuridico in generale
CONTRATTO (va fatto benissimo)
Il negozio giuridico abbiamo detto che è una categoria dottrinale, perché qst locuzione è
sconosciuta nel cod civ (nel cod da nessuna parte c’è la parola negozio), perché il cod civ ha come
punto di riferimento il contratto.
Il CONTRATTO è definito dall’art 1321 come “l’accordo tra due o piu’ parti per costituire, regolare
estinguere tra loro rapporti giuridici patrimoniali”.
Da questa def (se ricordate cosa abbiamo detto del neg giur) capirete che il contratto è solo una
forma di negozio, perché nell’ambito del negozio giuridico vi rientrano anche
- i negozi unilaterali (che non sono accordi) perché nei negozi unilaterali c’è una sola parte e quindi
una dichiarazione di volonta)
-accordi che non hanno ad ogg rapporti patrimoniali (il matrimonio è un accordo ma non un
contratto, perché va a regolare rapporti personali e non patrimoniali)
Che il punto di riferimento nel cod civile sia il contratto, emerge dall’art 1324 che estende la
disciplina del contratto ai negozi unilaterali tra vivi, sempre che le norme dettate in tema di
contratto siano compatibili con la natura unilaterale del negozio.
Riprendo cio’ che ho detto la sett scorsa
Quando si parla di negozi si distingue tra n unilaterali, bilat e plur , qst distinzione riguarda il num di
parti:
- n unilaterali vi è una sola parte, dunque una sola dichiarazione di volontà
-n bil e plur vedono protagonisti 2 o piu’ parti.
Quando si parla di parte si parla di parte si parla non sogg come persona fisica o giuridica, ma
come centro di imputazione di interessi, quindi ben una parte puo’ essere formata da piu’ sogg
persone fisiche;
pensate l’es di 2 o piu’ comproprietari che intendono vendere- alienare il bene comune; in questo
caso la parte alienante è una parte complessa costituita da tutti i comproprietà le cui dichiarazioni
di volontà si fondono in una unica manifestazione di consenso.
Da questo emerge che il contratto essendo l’accordo tra 2 o piu’ parti è sempre un negozio bilat o
pluril a seconda che ci siano due o piu’ parti.
Se in sede d’ esame vi dovessero chiedere la differenza tra il negozio unilaterale e il contratto
unilaterale direte che la differenza è abbissale , perché
-il contratto è sempre un negozio bilaterale
La distinzione contratto unilaterale /bilaterale non guarda al num di parti ma alle obbligazioni che
sorgono dal contratto;
se le obbligazioni sorgono a carico di usa sola parte parliamo di contratto unilaterale;
se sorgono a carico di entrambe le parti parliamo di contratto bilaterale. (?)
(Tornando al contratto è il prototipo di negozio preso in considerazione dal cod. E rappresenta la
fonte principale delle obbligazioni.
Domani che entriamo nel mondo delle obbligazioni vedremo che tra le fonti enucleate dall’art 1173
la 1 fonte che viene in rilievo è il contratto).
Il contratto è “l’accordo tra due o piu’ parti per costituire, regolare estinguere tra loro rapporti
giuridici patrimoniali”, quindi si caratterizza x una duplicità di aspetti:
-Sotto il profilo sogg abbiamo visto che è sempre un negozio bilaterale, perchè se l’anima del
contratto è l’accordo è ovvio che per aversi un contratto vi devono essere necessariamente
almeno 2 parti, due dichiarazioni di volontà.
-Sotto il profilo oggettivo , il contratto ha ad ogg rapporti giuridici patrimoniali, quindi si tratta di
rapporti che sono suscettibili di valutazione economica.
Quando il rapporto giuridico difetta della caratteristica della patrimonialità non si parla di contratto
(tanto è vero che il matrimonio è un accordo ma non un contratto).
Il contratto rappresenta ancora (ma questo si puo’ dire anche del negozio in generale)
manifestazione dell’AUTONOMIA PRIVATA, detta anche autonomia negoziale, autonomia
contrattuale… e che cos’è? L’autonomia negoziale è lo spazio di libertà che l’ord riconosce ai
privati per regolare i loro interessi, purchè siano leciti e meritevoli di tutela.
La libertà contrattuale come si esplica? Innanzitutto nella libertà a contrarre, quindi
-nella libertà di stipulare o meno un contratto/un negozio in generale
-nella libertà di dare al contratto il contenuto che le parti ritengono piu’ idoneo a soddisfare i propri
interessi;
-la libertà di scegliere se avvalersi di un tipo legislativo, quindi di uno dei contratti previsti dalla
legge o di creare uno schema tipico o uno schema contrattuale atipico ai sensi dell’art 1322 2
comma .
-nella libertà di scegliere il contraente.
Poi quando piu’ avanti tratteremo dei negozi preparatori, vedremo che qst libertà sono variamente
incise /compresse da obbligo a contrarre , dall’obbligo di preferenze che nasce con la prelazione
ecc.
Pero’ torniamo un attimo sull’ACCORDO .
L’accordo è l’incontro della volontà delle parti.
Sul fondamento dell’accordo vi sono stato nel tempo in dottrina varie teorie:
-teoria della volontà
-teoria della dichiarazione
-teoria precettiva
perché si è discusso quando si parla di contratto o accordo a cosa si deve dare rilievo: se alla
volontà, alla dichiarazione o al contenuto del contratto.
Senza andare nello specifico vediamo che il legislatore del 42 ha accolto una tesi mediana tra la
teoria della volontà (che identifica l’accordo nella volontà delle parti, quindi cio’ che prevale è
sempre la volontà effettiva anche se non corrisponde alla dichiarazione);
questa teoria se ha il pregio di dare importanza alla reale volontà delle parti,
dell’altra parte ha il difetto di non tutelare adeguatamente i terzi, dare sempre rilievo alla volontà
vuol dire che in caso di divergenza tra quanto voluto e quanto dichiarato comporta una frustrazione
dell’affidamento della controparte.
-Da queste critiche nasce la TEORI DICHIARATIVA: cio’ che conta è cio’ che le parti dichiarano.
Questa teoria è stata pero’ criticata,perché fondamentalmente non da rilievo alla volonta’ delle
parti.
- Allora il legislatore ha accolto una tesi mediana tra la teoria della volontà e quella dichiarazione,
che si fonda essenzialmente sul principio di auto responsabilità e principio di affidamento dei terzi,
quindi cio’ che conta tendenzialmente è la volontà , ma bisogna sempre salvaguardare
l’affidamento della controparte. Quindi in caso di divergenza tra volontà e dichiarazione se la
controparte ha maturato un ragionevole affidamento sulla validità di quella dichiarazione, allora il
sogg che ha dichiarato un qualcosa che non corrisponde alla sua reale volontà, resta vincolato alla
propria dichiarazione.
Il principio di affidamento trova numerose applicazioni in tutta una serie di norme.
Ad es qnd la sett scorsa abbiamo visto il caso dell’incapacità naturale, ho detto che quando
l’incapace non dichiarato stipula un contratto, perché si possa annullare detto contratto non basta
la circostanza che il sogg fosse incapace, ma è necessario dimostrare anche la mala fede dell’altro
contraente, cioè la circostanza che il sogg era a conoscenza dello stato di incapacità.
Questo perché come vi dicevo l’altra volta: nel caso di incapacità naturale, quindi non dichiarata,
bisogna salvaguardare anche l’affidamento dell’altra parte, perché l’altra parte puo’ non rendersi
conto che la propria controparte veste in uno stato di incapacità temporanea di intendere e volere;
il 428 è una delle norme che fa applicazione del principio di affidamento.
Un altro es l’abbiamo visto la sett scorsa in tema di errore:
quando abbiamo studiato l’errore abbiamo visto che, perché la parte legittimata possa chiedere
l’annullamento per aver stipulato un contratto in errore, non è rilevante qualunque tipo di errore,
ma l’errore deve essere essenziale e riconoscibile, perché poiche l’errore non è indotto dalla
controparte ma è un fatto proprio del sogg errante, deve essere salvaguardato l’affidamento della
controparte che non si è reso conto che la controparte era in errore.
Ci sono tanti altri esempi.
Adesso andiamo a vedere la FORMAZIONE DEL CONTRATTO, cioè quand’è che il contratto puo’
dirsi concluso?
La regola generale è che il contratto si conclude con lo scambio di proposta e accettazione.
Pero’ la sett scorsa abbiamo visto una classificazione in relazione alle modalità di perfezionamento
del contratto , cioè in relazione a quando un contratto puo’ dirsi concluso e perfezionato. E
abbiamo distinto tra contratti consensuali e contratti reali.
Fermo restando che il consenso è elemento imprescindibile sempre bisogna stabilire se ai fini del
perfezionamento del contratto la manifestazione del consenso è condizione necessaria e suff per il
perfezionamento del contratto oppure se è necessario un quid pluris.
Da qui la distinzione tra contratti consensuali che sono quei contratti che si perfezionano con la
mera manifestazione del consenso delle parti.
i contratti reali sono quelli in cui il consenso è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del
perfezionamento, perchè affinchè possa dirsi perfezionato ad es un contratto di mutuo oltre alla
manifestazione del consenso è necessaria anche la consegna della res (nel caso di mutuo :
danaro o altri ben i fugibili).
Quindi quando diciamo che il contratto si conclude con lo scambio proposta accettazione cogliamo
solo un aspetto del fenomeno ,perché lo scambio proposta-accettazione è sufficiente nei contratti
consensuali, ma nei contratti reali lo scambio t
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