Lezione di recupero 09.09.14
Lezioni scorse
Soggetti di diritto
Negozio giuridico in generale
Contratto
Il negozio giuridico è una categoria dottrinale, perché questa locuzione è sconosciuta nel codice civile (nel codice da nessuna parte c’è la parola negozio), poiché il codice civile ha come punto di riferimento il contratto.
Il contratto è definito dall’art 1321 come “l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare estinguere tra loro rapporti giuridici patrimoniali”. Da questa definizione (se ricordate cosa abbiamo detto del negozio giuridico) capirete che il contratto è solo una forma di negozio, perché nell’ambito del negozio giuridico vi rientrano anche:
- Negozi unilaterali (che non sono accordi) perché nei negozi unilaterali c’è una sola parte e quindi una dichiarazione di volontà.
- Accordi che non hanno ad oggi rapporti patrimoniali (il matrimonio è un accordo ma non un contratto, perché va a regolare rapporti personali e non patrimoniali).
Che il punto di riferimento nel codice civile sia il contratto, emerge dall’art 1324 che estende la disciplina del contratto ai negozi unilaterali tra vivi, sempre che le norme dettate in tema di contratto siano compatibili con la natura unilaterale del negozio.
Quando si parla di negozi si distingue tra negozi unilaterali, bilaterali e plurilaterali. Questa distinzione riguarda il numero di parti:
- Negozi unilaterali: vi è una sola parte, dunque una sola dichiarazione di volontà.
- Negozi bilaterali e plurilaterali: vedono protagonisti due o più parti.
Quando si parla di parte si intende non il soggetto come persona fisica o giuridica, ma come centro di imputazione di interessi, quindi ben una parte può essere formata da più soggetti persone fisiche; pensate all’esempio di due o più comproprietari che intendono vendere - alienare il bene comune; in questo caso la parte alienante è una parte complessa costituita da tutti i comproprietari le cui dichiarazioni di volontà si fondono in una unica manifestazione di consenso.
Da questo emerge che il contratto, essendo l’accordo tra due o più parti, è sempre un negozio bilaterale o plurilaterale a seconda che ci siano due o più parti.
Se in sede d’esame vi dovessero chiedere la differenza tra il negozio unilaterale e il contratto unilaterale direte che la differenza è abbissale, perché:
- Il contratto è sempre un negozio bilaterale.
La distinzione contratto unilaterale/bilaterale non guarda al numero di parti ma alle obbligazioni che sorgono dal contratto; se le obbligazioni sorgono a carico di una sola parte parliamo di contratto unilaterale; se sorgono a carico di entrambe le parti parliamo di contratto bilaterale.
Tornando al contratto, è il prototipo di negozio preso in considerazione dal codice e rappresenta la fonte principale delle obbligazioni. Domani che entriamo nel mondo delle obbligazioni vedremo che tra le fonti enucleate dall’art 1173 la prima fonte che viene in rilievo è il contratto.
Il contratto è “l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare estinguere tra loro rapporti giuridici patrimoniali”, quindi si caratterizza per una duplicità di aspetti:
- Sotto il profilo soggettivo, abbiamo visto che è sempre un negozio bilaterale, perché se l’anima del contratto è l’accordo è ovvio che per aversi un contratto vi devono essere necessariamente almeno due parti, due dichiarazioni di volontà.
- Sotto il profilo oggettivo, il contratto ha ad oggetto rapporti giuridici patrimoniali, quindi si tratta di rapporti che sono suscettibili di valutazione economica. Quando il rapporto giuridico difetta della caratteristica della patrimonialità non si parla di contratto (tanto è vero che il matrimonio è un accordo ma non un contratto).
Il contratto rappresenta ancora (ma questo si può dire anche del negozio in generale) manifestazione dell’autonomia privata, detta anche autonomia negoziale, autonomia contrattuale. E che cos’è? L'autonomia negoziale è lo spazio di libertà che l’ordine riconosce ai privati per regolare i loro interessi, purché siano leciti e meritevoli di tutela.
La libertà contrattuale come si esplica? Innanzitutto nella libertà a contrarre, quindi:
- Nella libertà di stipulare o meno un contratto/un negozio in generale
- Nella libertà di dare al contratto il contenuto che le parti ritengono più idoneo a soddisfare i propri interessi;
- La libertà di scegliere se avvalersi di un tipo legislativo, quindi di uno dei contratti previsti dalla legge o di creare uno schema tipico o uno schema contrattuale atipico ai sensi dell’art 1322 2 comma.
- Nella libertà di scegliere il contraente.
Poi quando più avanti tratteremo dei negozi preparatori, vedremo che queste libertà sono variamente incise/compresse da obbligo a contrarre, dall’obbligo di preferenza che nasce con la prelazione ecc.
Però torniamo un attimo sull’accordo. L’accordo è l’incontro della volontà delle parti. Sul fondamento dell’accordo vi sono state nel tempo in dottrina varie teorie:
- Teoria della volontà
- Teoria della dichiarazione
- Teoria precettiva
Perché si è discusso quando si parla di contratto o accordo a cosa si deve dare rilievo: se alla volontà, alla dichiarazione o al contenuto del contratto. Senza andare nello specifico vediamo che il legislatore del ’42 ha accolto una tesi mediana tra la teoria della volontà (che identifica l’accordo nella volontà delle parti, quindi ciò che prevale è sempre la volontà effettiva anche se non corrisponde alla dichiarazione).
Questa teoria se ha il pregio di dare importanza alla reale volontà delle parti, dall’altra parte ha il difetto di non tutelare adeguatamente i terzi, dare sempre rilievo alla volontà vuol dire che in caso di divergenza tra quanto voluto e quanto dichiarato comporta una frustrazione dell’affidamento della controparte.
Da queste critiche nasce la teoria dichiarativa: ciò che conta è ciò che le parti dichiarano. Questa teoria è stata però criticata, perché fondamentalmente non dà rilievo alla volontà delle parti.
Allora il legislatore ha accolto una tesi mediana tra la teoria della volontà e quella dichiarazione, che si fonda essenzialmente sul principio di auto responsabilità e principio di affidamento dei terzi, quindi ciò che conta tendenzialmente è la volontà, ma bisogna sempre salvaguardare l’affidamento della controparte. Quindi in caso di divergenza tra volontà e dichiarazione se la controparte ha maturato un ragionevole affidamento sulla validità di quella dichiarazione, allora il soggetto che ha dichiarato un qualcosa che non corrisponde alla sua reale volontà, resta vincolato alla propria dichiarazione.
Il principio di affidamento trova numerose applicazioni in tutta una serie di norme. Ad esempio quando la settimana scorsa abbiamo visto il caso dell’incapacità naturale, ho detto che quando l’incapace non dichiarato stipula un contratto, perché si possa annullare detto contratto non basta la circostanza che il soggetto fosse incapace, ma è necessario dimostrare anche la mala fede dell’altro contraente, cioè la circostanza che il soggetto era a conoscenza dello stato di incapacità.
Questo perché come vi dicevo l’altra volta: nel caso di incapacità naturale, quindi non dichiarata, bisogna salvaguardare anche l’affidamento dell’altra parte, perché l’altra parte può non rendersi conto che la propria controparte veste in uno stato di incapacità temporanea di intendere e volere; il 428 è una delle norme che fa applicazione del principio di affidamento.
Un altro esempio l’abbiamo visto la settimana scorsa in tema di errore: quando abbiamo studiato l’errore abbiamo visto che, perché la parte legittimata possa chiedere l’annullamento per aver stipulato un contratto in errore, non è rilevante qualunque tipo di errore, ma l’errore deve essere essenziale e riconoscibile, perché poiché l’errore non è indotto dalla controparte ma è un fatto proprio del soggetto errante, deve essere salvaguardato l’affidamento della controparte che non si è resa conto che la controparte era in errore.
Ci sono tanti altri esempi.
Formazione del contratto
Adesso andiamo a vedere la formazione del contratto, cioè quand’è che il contratto può dirsi concluso? La regola generale è che il contratto si conclude con lo scambio di proposta e accettazione.
Però la settimana scorsa abbiamo visto una classificazione in relazione alle modalità di perfezionamento del contratto, cioè in relazione a quando un contratto può dirsi concluso e perfezionato. E abbiamo distinto tra contratti consensuali e contratti reali.
Fermo restando che il consenso è elemento imprescindibile, sempre bisogna stabilire se ai fini del perfezionamento del contratto la manifestazione del consenso è condizione necessaria e sufficiente per il perfezionamento del contratto oppure se è necessario un quid pluris.
Da qui la distinzione tra:
- Contratti consensuali: sono quei contratti che si perfezionano con la mera manifestazione del consenso delle parti.
- Contratti reali: sono quelli in cui il consenso è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del perfezionamento, perché affinché possa dirsi perfezionato ad esempio un contratto di mutuo oltre alla manifestazione del consenso è necessaria anche la consegna della res (nel caso di mutuo: denaro o altri beni fungibili).
Quindi quando diciamo che il contratto si conclude con lo scambio proposta-accettazione cogliamo solo un aspetto del fenomeno, perché lo scambio proposta-accettazione è sufficiente nei contratti consensuali, ma nei contratti reali lo scambio.
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