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ELEMENTI ESSENZALI DEL NEGOZIO GIURIDICO E PATOLOGIA DEL CONTRATTO

Gli elementi essenziali sono quegli elementi per cui il negozio è nullo, per cui un negozio è valido in quanto

presenta tutti gli elementi essenziali che sono i soggetti, la volontà, la forma quando è prescritta a pena di

nullità ab substantiam, la causa e per il contratto anche l’oggetto.

Quando parliamo di elementi del negozio vi sono anche gli accidentali che sono quelli che incidono sugli

effetti del contratto e non sull’esistenza, sono accidentali perchè l‘esistenza degli stessi non è legata alla

validità del contratto per cui i contraenti possono anche non inserirli nell’ambito della loro autonomia

negoziale/contrattuale, tuttavia una volta inseriti diventano obbligatori, cioè se le parti pongono una

condizione in una clausola contrattuale, questa condizione non incide ma diventa obbligatoria per le parti.

I SOGGETTI

Distinguiamo una Parte in senso formale e parte in senso sostanziale. La parte formale è quella che

materialmente compie e prende parte al negozio

La parte sostanziale invece è la parte titolare dell’interesse che quel negozio persegue.

Normalmente parte in senso formale e sostanziale coincidono. Vi sono delle ipotesi in cui questo non accade,

questa scissione la vediamo nella rappresentanza.

La rappresentanza è l’istituto attraverso il quale ad un soggetto detto rappresentante è riconosciuto il

potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto detto rappresentato , potere riconosciuto in

base ad un negozio unilaterale quale la procura conferita dal rappresentato medesimo.

Scissione della due parti perchè la parte in senso sostanziale è il rappresentato e la parte di senso formale è il

rappresentante.

Si distingue rappresentanza volontaria e legale, la legale è quella del tutore, dell’amministratore di

sostegno e quella dei genitori rispetto ai minori, legale perchè la fonte della rappresentanza è nella legge,

rappresentanza definita necessaria perché i soggetti che vengono rappresentati non possono farne a meno.

La rappresentanza volontaria perché si fonda su una procura che è un atto negoziale che perviene dalla parte

interessata.

Altra distinzione è tra rappresentanza diretta e indiretta.

La rappresentanza diretta si colloca per la contemplatio domini o spendita del nome perchè il rappresentante

agisce non solo per conto ma anche in nome del rappresentato. Nella rappresentanza indiretta invece manca

la spendita del nome e quindi il rappresentate agisce solo per conto ovvero nell’interesse del rappresentato

ma non per il suo nome. La differenza è fondamentale perchè nella diretta in forza della contemplatio domini

gli effetti degli atti si producono automaticamente nella sfera giuridica del rappresentato, nella

rappresentanza indiretta e quindi nel mandato (perché quando parliamo di rappresentanza indiretta parliamo

sempre di mandato), il mandatario che compie attività giuridica per conto del mandante, poichè manca la

contemplatio domini gli effetti non si producono automaticamente nella sfera del mandante ma sarà

necessario un ulteriore atto che trasferisca di quegli effetti nella sfera giuridica del mandante, quindi abbiamo

un doppio passaggio.

La procura è un negozio unilaterale attributivo del potere rappresentativo, che in forza di questa, il

destinatario cioè il rappresentante ha il potere di spendere in nome del rappresentato quando compie attività

giuridica nel suo interesse. La procura in quanto negozio unilaterale attributivo di un potere non genere

nessun obbligo, ed è questo il motivo per cui normalmente alla procura si accompagna il mandato che è un

vero e proprio contratto, tra mandante e mandatario e quindi rappresentante e rappresentato da cui nascono

tutta una serie di obbligazioni tra cui quella in capo al rappresentante/mandatario di svolgere l’incarico che è

stato definito dal rappresentante.

In altre parole se il rappresentato vuole assicurarsi lo svolgimento dell’ incarico secondo la diligenza del

buon padre di famiglia alla procura dovrà accompagnare anche il mandato perchè dalla procura non sorge

nessuna obbligazione in capo al rappresentante, affinchè sorgano degli obblighi quindi dei vincoli giuridici è

necessario accompagnare la procura da un contratto di mandato. In questi casi si parla di mandato con

rappresentanza.

La procura può essere generale o speciale a seconda se conferita per generali atti giuridici oppure per

specifici atti.

DOMANDA D’ESAME: riguardo alla capacità di agire, si guarda a quella del rappresentante o del

rappresentato?

RISPOSTA: In merito alla capacità, in capo al rappresentante è necessaria e sufficiente la capacità di

intendere e di volere in quanto la capacità di agire deve sussistere in capo al rappresentato perché se abbiamo

detto che gli effetti giuridici dell’attività giuridica compiuta dal rappresentante si producono immediatamente

nella sfera giuridica del rappresentato è necessario che questi abbia capacità di agire.

Invece i vizi della volontà e gli stati soggettivi, quindi malafede e buona fede si guardano avendo presente la

persona del rappresentante, quindi se dobbiamo indagare lo stato di buona o mala fede o stabilire la

sussistenza dei vizi della volontà si guarda al rappresentante salvo che gli elementi del negozio siano stati

interamente predeterminati dal rappresentato, in questo caso si guarda al rappresentato.

Art 1389: “Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato , per la validità del contratto concluso dal

rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere avuto riguardo alla natura e al

contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.

In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia

vietato al rappresentato.

Art 1390: “Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio

riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà

di questo.

Art 1391:” Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di

determinate circostanze , si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi

predeterminati dal rappresentato.

In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del

rappresentante.”

La rappresentanza senza poteri. ci sono due ipotesi:

1 manca totalmente la procura non vi è stato alcun conferimento del potere rappresentativo

2 quando si travalicano i poteri conferiti cioè eccesso di potere rappresentativo, cioè quando si

esercitano poteri diversi da quelli conferiti

In entrambi i casi si parla di falsus procurator o falso procuratore.

DOMANDA D’ESAME: Com’è il contratto concluso da falsus procurator?

RISPOSTA: Il contratto è inefficace per difetto di legittimazione. Inefficace significa che il negozio

stipulato è improduttivo di effetti ne nei confronti del falsus procurator ne nei confronti del falsus

rappresentato. Non produce effetti per il falsus procurator perché questo non si è impegnato in proprio nome

ma per un altro soggetto, non è efficace nei confronti del falsus rappresentato perché questo non ha conferito

alcun potere e quindi non può essere vincolato ad un contratto al quale comunque non è stato espresso alcun

consenso. La conseguenza immediata è che il terzo cioè colui che ha stipulato con il falsus procurator non

potrà pretendere l’esecuzione del contratto ne dal falso rappresentato e nemmeno dal falsus procurator, la

conseguenza giuridica si riversa sul piano della responsabilità patrimoniale perché il terzo che si è trovato a

stipulare un contratto con un soggetto che non aveva la legittimazione a stipulare può agire solo per il

risarcimento del danno. Risarcimento del danno che si fonda su una responsabilità precontrattuale.

Il terzo cioè come tutela non può chiedere la risoluzione del contratto ma solo il risarcimento del danno che

ha subito per essere stato coinvolto in una contrattazione improduttiva di effetti. La responsabilità che può

essere extra contrattuale, contrattuale, precontrattuale, in questo caso è precontrattuale perchè vi è una

lezione della libertà a contrarre, cioè il terzo ha subito un danno per essere stato coinvolto in trattative

infruttuose e quindi per aver stipulato con un falsus procurator magari ha perso un occasione che poteva

essere fruttuosa. Il terzo avrà il diritto al risarcimento del danno nei limiti dell’interesse negativo e cioè il

risarcimento dei costi e delle spese da lui sostenute nel corso delle trattative nonché il danno subito per

l’effetto delle trattative sfavorevoli.

Tuttavia il falso appresentato può rendere efficace il contratto concluso dal falsus procurator e appropriarsi

degli effetti relativi, tutto questo tramite la ratifica e non rettifica e non convalida.

La Ratifica è un negozio unilaterale che il falsus rappresentante usa per sanare i difetti di

legittimazione del falsus prcurator ,con cui attribuisce efficacia al contratto e si appropria dei relativi

effetti. Secondo alcuni la ratifica è una sorta di procura successiva.

IPOTESI DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA: IL mandatario può eccedere i limiti

dell’incarico e quindi del mandato.

In questo caso poichè il mandatario si obbliga in proprio nome con il terzo, il contratto concluso dal

mandatario eccedendo i limiti del mandato resta a carico del mandatario. Questa significa che il terzo può

esigere l’esecuzione del contratto e quindi dell’intera prestazione.

Abbiamo una forma di tutela completamente diversa rispetto alla precedente, perché come abbiamo visto nel

caso del falsus procurator il terzo può pretendere solo il risarcimento del danno ma non può pretendere

l’esecuzione del contratto in quanto il contratto è inefficace e quindi non vincola ne il falsus procurator ne il

falsus rappresentato, nel caso di mandato senza rappresentanza indiretta poiché non c’è la spendita del nome

e poichè la rappresentanza è indiretta, il terzo può esigere l’esecuzione del contratto da parte del mandatario.

Quindi il terzo ha una tutela più forte.

L’ABUSO DEL POTERE RAPPRESENTATIVO

Questo abuso Presuppone a monte l’esistenza del potere e il conferimento di detto potere. Questo si verifica

in due ipotesi

1 c

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gimmyboyd di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Caprioli Raffaele.