LEZIONE 2 03
SETTEMBRE 2014
Nella lezione precedente abbiamo iniziato la classificazione dei negozi giuridici.
La distinzione a contratti ad efficacia obbligatoria e contratti consensuali reali.
Questa distinzione dei contratti consensuali o reali guarda al momento di perfezionamento del contratto: l’ art
1321:” l contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto
giuridico patrimoniale.”
Quindi tra gli elementi essenziali vi è la volontà che si esplica nel consenso, quindi quando parliamo di
contratto il consenso c’è sempre, ora c’è da capire se questo è sufficiente al suo perfezionamento oppure se è
necessario altro e da qui nasce la differenza. I contratti consensuali sono quelli che si perfezionano con la
semplice manifestazione del consenso legittimamente manifestato e sono presi in considerazione dal art
1376: “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata , la
costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il
diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.”, questo
articolo considera i contratti traslativi come contratti consensuali ma i contratti consensuali non sono
necessariamente traslativi, come il preliminare che è un contratto consensuale obbligatorio e non traslativo.
Nei contratti reali non basta ai fini del perfezionamento la manifestazione del consenso ma è necessaria la
cosiddetta datio rei cioè la consegna della cosa, un esempio di contratto reale è il mutuo che non si
perfeziona fin quando non viene materialmente consegnata la quantità di cose fungibili o la somma di
denaro.
L’altra classificazione è contratti a efficacia traslativi o reali e efficacia obbligatoria, distinzione che
guarda la natura deli effetti che il contratto è idoneo a produrre.
Se il contratto ha come effetto principale il trasferimento di proprietà di cosa specifica, la costituzione o
modificazione o estinzione di altro diritto reale o il trasferimento di altro diritto, questi contratti vengono
definiti contratti a efficacia traslativi o reali, quindi il contratto che ha come oggetto il trasferimento di diritti
è quello a efficacia traslativa, l’esempio tipico è la compravendita perchè nel momento in cui è raggiunto il
consenso tra le parti si ha il trasferimento della proprietà.
Questi contratti sono soggetti al cosiddetto al principio consensualistico (art 1376).
I contratti a efficacia obbligatoria sono quei contratti che producono come effetto principale l’obbligazioni
cioè il contratto ha come effetto principale la nascita di obbligazioni es è il contratto preliminare. In realtà
anche dal contratto a effetto reale nasce un obbligazione (vedi vendita) ma questo tipo di obbligazione non è
l’ effetto principale del contratto perchè l ‘effetto principale è il trasferimento di proprietà.
Ad esempio la vendita di cosa specifica ha efficacia obbligatoria però ci sono delle ipotesi di vendita come la
vendita di cosa altrui, o di cosa futura che al momento della manifestazione del consenso non si produce
immediatamente l’ effetto reale, ma questo si produce in dipendenza di un altro avvenimento.
es nel caso di una vendita di cosa futura: cioè la vendita di un bene che non è ancora presente in rerum
natura, in questo caso poichè il bene non esiste ancora al momento della vendita il trasferimento della
proprietà si produce nel momento in cui la cosa viene ad esistenza.
Un altro esempio è la vendita di cosa altrui: io vendo una cosa che al momento in cui la vendo non mi
appartiene ancora e la legge prevede che le effetto reale cioè il trasferimento di proprietà in capo
all’acquirente , si verifica nel momento in cui il venditore acquista la proprietà del bene venduto e quindi in
questo esempio l’ acquirente acquista la casa nel momento in cui io acquisto la casa, l’effetto è automatico. A
riguardo poichè l’ effetto reale non si produce immediatamente ma si producono una serie di obbligazioni
quali nell’esempio di cosa altrui il venditore è obbligato a procurare all’acquirente la proprietà della cosa e
quindi alcuni hanno parlato di vendite obbligatorie proprio perchè l’effetto reale non si produce
immediatamente. Questa ipotesi è stata più volte ostacolata perche in questa ipotesi non si può parlare di
vendite obbligatorie ma di vendite a effetti reali differiti: cioè l’effetto reale non si produce immediatamente
con la manifestazione del consenso ma è differito nel tempo, si produce in un momento successivo alla
stipula dell’accordo in conseguenza ad un evento.
non vi sia differenza tra contratti obbligatori e ad efficacia reale, e in effetti le differenza non è netta, poiché
entrambi hanno oggetto diritti, ma nei contratti obbligatori non vi è automatica realizzazione del diritto
poiché il soggetto si obbliga a tenere un prestazione, e solo nell'esecuzione della prestazione si realizzerà il
diritto del creditore.
L'oggetto dei contratti ad efficacia reale, invece, sta proprio nel fatto di costituire (modificare o estinguere)
diritti, anche di credito.
Un’altra distinzione è negozi solenni e non solenni a seconda che per la validità del contratto la legge
prescriva una forma determinata. L’esempio più frequente di contratto solenne è sicuramente la donazione,
perché per la validità della donazione la legge prescrive una forma solenne cioè l’atto pubblico cioè erogato
dal notaio alla presenze di due testimoni. In generale tutti i contratti ad effetto reale avente ad oggetto beni
immobili sono oggetto di una forma determinata detta forma ab substantiam e per questi contratto l art
1350 ” Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di
superficie , il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto
di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri
diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri
precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.”
Quindi se vogliamo vendere una cosa è necessario stipulare per iscritto, in quanto in forma orale è un
contratto nullo.
Nel nostro ordinamento esiste il principio di libertà delle forme e quindi i negozi solenni sono una deroga al
principio generale, in quanto il principio generale è appunto quello delle libertà delle forme, quindi salvo che
la legge prescriva forme determinata i contraenti sono liberi di dare al contratto la forma che preferiscono,
come quella orale.
I negozi non solenni quindi sono quelli per cui la legge non prescriva una forma determinata ai fini della
validità.
Un’altra distinzione fondamentale è tra negozi unilaterali, bilaterali e plurilaterali. Distinzione distinta da
i contratti unilaterali, bilaterali e plurilaterali.
I negozi unilaterali e contratti unilaterali non sono la stessa cosa.
I negozi unilaterali guarda al numero di parti che prendono parte al negozio. La parte non è la persona
ma il centro d’ imputazione di interessi, quindi una parte può essere semplice quando coincide con una
singola persona ma anche complessa laddove invece è costituita da più persone. Es il contratto di vendita ci
sono due parti, acquirente e venditore, ora nel caso in cui la cosa appartiene a più soggetti, cioè tizio e caio
sono comproprietari di un bene immobile e intendono venderlo a sempronio, avremo la parte acquirente
semplice perché è solo sempronio, ma la parte venditrice complessa perchè c’è bisogno del consenso di
entrambi i comproprietari.
Il negozio unilaterali si ha quando esiste una sola parte, e quindi una sola dichiarazione di volontà
Negozio bilaterali quando vi sono due parti e quindi due dichiarazioni di volontà.
Negozi plurilaterali quando abbiamo più parti e quindi più dichiarazioni di volontà.
IL contratto è un negozio bilaterale o plurilaterale essendo l’accordo tra due o più parti quindi è sempre
necessaria la presenza di almeno due parti per parlare di contratto, ecco perche quando parliamo di contratto
unilaterale non possiamo mai farlo coincidere con un negozio unilaterale perche un contratto in quanto tale è
sempre un negozio bilaterale.
Per la distinzione tra contratto unilaterali, bilaterali e plurilaterali si va a guardare le obbligazioni che
nascono dal contratto.
Il contratto unilaterale è quel contratto da cui scaturiscono obbligazioni a carico di una sola parte.
Contratto bilaterale quando nascono obbligazioni in capo ad entrambe le parti
Contratto plurilaterale quando nascono obbligazioni a carico i piu parti.
Nell’ambito dei contratti bilaterali si distingue ancora tra contratti bilaterali imperfetti e contratti
sinallagmatici o prestazioni corrispettive.
Questa distinzione riguarda le obbligazioni e i rapporti che riguardano queste obbligazioni.
Si definiscono contratti sinallagmaticI quando tra le prestazioni esiste un nesso di interdipendenza tale per
cui intanto esiste una prestazione e ha ragion d essere in quanto esiste l’altra, quini una prestazione trova
giustificazione nell’altra prestazione. Il sinallagma è un nesso di interdipendenza tra le prestazioni, cioè
intanto esiste una e quindi una parte è tenuta all’adempimento di una prestazione perchè esiste l’altra
prestazione e quindi ha diritto di riceverla. Es la vendita è un contratto bilaterale ed è un contratto anche
sinallagmantico perchè tra la prestazione che nascono dal contratto di vendita esiste questo nesso di
interdipendenza perchè nel momento in cui una prestazione rimane inadempiuta o diviene impossibile o
eccessivamente onerosa la parte che aveva diritto a quella prestazione può chiedere la risoluzione del
contratto e liberarsi da quella prestazione, cioè abbiamo due prestazioni reciproche, quindi abbiamo sia
l’obbligo di eseguire quella prestazione e sia il diritto di ottenere l’esecuzione della controprestazione sia in
capo all’una che in capo all’altra.
Quando una delle prestazioni viene meno colei che aveva diritto a quella prestazione può ottenere la
risoluzione del contratto e liberarsi dall’obbligo che aveva di eseguire quella prestazione.
Nei contratti bilaterali imperfetti questo nesso di interdipendenza manca. E quindi sebbene esistano
comunque prestazione reciproche in capo alle parti manca questo nesso per cui insieme stanno insieme
cadono presente nei contratti sinallagmatici.
Secondo i più un esempio di contratto bilaterale imperfetto è il mandato in quanto mentre il trabucchi è uno
di quegli autori che colloca il mandato come contratto unilaterale, i più oggi credono che sia bilaterale
imperfetto in quanto si creano obbligazioni non solo in capo al mandatario ma anche in capo al mandante,
perchè se il mandatario è obbligato ad eseguire l’incarico, dall’altra parte il mandante è tenuto a tenere
indenne il mandatario dei costi e dei danni che questi ha subito nelle esecuzione dell’incarico, quindi
obbligazione del mandante sarebbe quello di fornire al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione
dell’incarico. Queste prestazioni pero non sono in rapporto di interdipendenza.
Un’altra distinzione è tra negozi recettizi e non recettizi. Distinzione che riguarda negozi unilaterali, si
definiscono recettizi quei negozi che producono i loro effetti solo quando la volontà de dichiarante venga
portata a conoscenza del destinatario quindi intanto il negozio produce gli effetti quando la dichiarazione
giunge a conoscenza del destinatario invece sono non recettizi quei negozi che producono effetti
indipendentemente dalla conoscenza che il destinatario abbia della prestazione.
L’ultima distinzione è tra negozi commutativi e aleatori. Aleatori sono quei negozi in cui al momento della
conclusione le parti non sono in grado di stabilire anticipatamente l’entità della loro prestazione, perchè
quell’entità dipende da eventi non controllabili, un esempio è il contratto di assicurazione perchè
l’assicuratore non è in grado anticipatamente di stabilire l’entità della propria prestazione, commutativi sono
tutti gli altri, quindi quelli in cui fin dall’inizio le parti sono a conoscenza dell’entità della prestazione.
Esempio negozio non recettizio è il testamento.
ELEMENTI ESSENZALI DEL NEGOZIO GIURIDICO E PATOLOGIA DEL CONTRATTO
Gli elementi essenziali sono quegli elementi per cui il negozio è nullo, per cui un negozio è valido in quanto
presenta tutti gli elementi essenziali che sono i soggetti, la volontà, la forma quando è prescritta a pena di
nullità ab substantiam, la causa e per il contratto anche l’oggetto.
Quando parliamo di elementi del negozio vi sono anche gli accidentali che sono quelli che incidono sugli
effetti del contratto e non sull’esistenza, sono accidentali perchè l‘esistenza degli stessi non è legata alla
validità del contratto per cui i contraenti possono anche non inserirli nell’ambito della loro autonomia
negoziale/contrattuale, tuttavia una volta inseriti diventano obbligatori, cioè se le parti pongono una
condizione in una clausola contrattuale, questa condizione non incide ma diventa obbligatoria per le parti.
I SOGGETTI
Distinguiamo una Parte in senso formale e parte in senso sostanziale. La parte formale è quella che
materialmente compie e prende parte al negozio
La parte sostanziale invece è la parte titolare dell’interesse che quel negozio persegue.
Normalmente parte in senso formale e sostanziale coincidono. Vi sono delle ipotesi in cui questo non accade,
questa scissione la vediamo nella rappresentanza.
La rappresentanza è l’istituto attraverso il quale ad un soggetto detto rappresentante è riconosciuto il
potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto detto rappresentato , potere riconosciuto in
base ad un negozio unilaterale quale la procura conferita dal rappresentato medesimo.
Scissione della due parti perchè la parte in senso sostanziale è il rappresentato e la parte di senso formale è il
rappresentante.
Si distingue rappresentanza volontaria e legale, la legale è quella del tutore, dell’amministratore di
sostegno e quella dei genitori rispetto ai minori, legale perchè la fonte della rappresentanza è nella legge,
rappresentanza definita necessaria perché i soggetti che vengono rappresentati non possono farne a meno.
La rappresentanza volontaria perché si fonda su una procura che è un atto negoziale che perviene dalla parte
interessata.
Altra distinzione è tra rappresentanza diretta e indiretta.
La rappresentanza diretta si colloca per la contemplatio domini o spendita del nome perchè il rappresentante
agisce non solo per conto ma anche in nome del rappresentato. Nella rappresentanza indiretta invece manca
la spendita del nome e quindi il rappresentate agisce solo per conto ovvero nell’interesse del rappre