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Lezione 2, 3 settembre 2014

Nella lezione precedente abbiamo iniziato la classificazione dei negozi giuridici. La distinzione a contratti ad efficacia obbligatoria e contratti consensuali reali. Questa distinzione dei contratti consensuali o reali guarda al momento di perfezionamento del contratto: l'art. 1321: "Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale."

Contratti consensuali e reali

Quindi tra gli elementi essenziali vi è la volontà che si esplica nel consenso, quindi quando parliamo di contratto il consenso c'è sempre. Ora c'è da capire se questo è sufficiente al suo perfezionamento oppure se è necessario altro e da qui nasce la differenza. I contratti consensuali sono quelli che si perfezionano con la semplice manifestazione del consenso legittimamente manifestato e sono presi in considerazione dall'art. 1376: "Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato." Questo articolo considera i contratti traslativi come contratti consensuali ma i contratti consensuali non sono necessariamente traslativi, come il preliminare che è un contratto consensuale obbligatorio e non traslativo.

Nei contratti reali non basta ai fini del perfezionamento la manifestazione del consenso ma è necessaria la cosiddetta datio rei cioè la consegna della cosa. Un esempio di contratto reale è il mutuo che non si perfeziona fin quando non viene materialmente consegnata la quantità di cose fungibili o la somma di denaro. L'altra classificazione è contratti a efficacia traslativi o reali e efficacia obbligatoria, distinzione che guarda la natura degli effetti che il contratto è idoneo a produrre.

Contratti a efficacia traslativa e obbligatoria

Se il contratto ha come effetto principale il trasferimento di proprietà di cosa specifica, la costituzione, modifica o estinzione di altro diritto reale o il trasferimento di altro diritto, questi contratti vengono definiti contratti a efficacia traslativi o reali. Quindi il contratto che ha come oggetto il trasferimento di diritti è quello a efficacia traslativa, l'esempio tipico è la compravendita perché nel momento in cui è raggiunto il consenso tra le parti si ha il trasferimento della proprietà. Questi contratti sono soggetti al cosiddetto principio consensualistico (art. 1376).

I contratti a efficacia obbligatoria sono quei contratti che producono come effetto principale l'obbligazione, cioè il contratto ha come effetto principale la nascita di obbligazioni, come il contratto preliminare. In realtà, anche dal contratto a effetto reale nasce un'obbligazione (vedi vendita) ma questo tipo di obbligazione non è l'effetto principale del contratto perché l'effetto principale è il trasferimento di proprietà.

Ad esempio, la vendita di cosa specifica ha efficacia obbligatoria però ci sono delle ipotesi di vendita come la vendita di cosa altrui, o di cosa futura che al momento della manifestazione del consenso non si produce immediatamente l'effetto reale, ma questo si produce in dipendenza di un altro avvenimento. Ad esempio, nel caso di una vendita di cosa futura: cioè la vendita di un bene che non è ancora presente in rerum natura, in questo caso poiché il bene non esiste ancora al momento della vendita il trasferimento della proprietà si produce nel momento in cui la cosa viene ad esistenza.

Un altro esempio è la vendita di cosa altrui: io vendo una cosa che al momento in cui la vendo non mi appartiene ancora e la legge prevede che l'effetto reale cioè il trasferimento di proprietà in capo all'acquirente, si verifica nel momento in cui il venditore acquista la proprietà del bene venduto e quindi in questo esempio l'acquirente acquista la casa nel momento in cui io acquisto la casa, l'effetto è automatico. A riguardo, poiché l'effetto reale non si produce immediatamente ma si producono una serie di obbligazioni quali nell'esempio di cosa altrui il venditore è obbligato a procurare all'acquirente la proprietà della cosa, e quindi alcuni hanno parlato di vendite obbligatorie proprio perché l'effetto reale non si produce immediatamente.

Questa ipotesi è stata più volte ostacolata perché in questa ipotesi non si può parlare di vendite obbligatorie ma di vendite a effetti reali differiti: cioè l'effetto reale non si produce immediatamente con la manifestazione del consenso ma è differito nel tempo, si produce in un momento successivo alla stipula dell'accordo in conseguenza ad un evento. Non vi sia differenza tra contratti obbligatori e ad efficacia reale, e in effetti la differenza non è netta, poiché entrambi hanno oggetto diritti, ma nei contratti obbligatori non vi è automatica realizzazione del diritto poiché il soggetto si obbliga a tenere una prestazione, e solo nell'esecuzione della prestazione si realizzerà il diritto del creditore.

Negozi solenni e non solenni

Un’altra distinzione è negozi solenni e non solenni a seconda che per la validità del contratto la legge prescriva una forma determinata. L’esempio più frequente di contratto solenne è sicuramente la donazione, perché per la validità della donazione la legge prescrive una forma solenne cioè l’atto pubblico cioè erogato dal notaio alla presenza di due testimoni. In generale, tutti i contratti ad effetto reale aventi ad oggetto beni immobili sono oggetto di una forma determinata detta forma ab substantiam e per questi contratti l'art. 1350 prescrive: “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

  • I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
  • I contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
  • I contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
  • I contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
  • Gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
  • I contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
  • I contratti di anticresi;
  • I contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
  • I contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
  • Gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
  • Gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
  • Le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
  • Gli altri atti specialmente indicati dalla legge.

Quindi se vogliamo vendere una cosa è necessario stipulare per iscritto, in quanto in forma orale è un contratto nullo.

Negozi unilaterali, bilaterali e plurilaterali

Nel nostro ordinamento esiste il principio di libertà delle forme e quindi i negozi solenni sono una deroga al principio generale, in quanto il principio generale è appunto quello delle libertà delle forme, quindi salvo che la legge prescriva forme determinate i contraenti sono liberi di dare al contratto la forma che preferiscono, come quella orale. I negozi non solenni quindi sono quelli per cui la legge non prescrive una forma determinata ai fini della validità.

Un’altra distinzione fondamentale è tra negozi unilaterali, bilaterali e plurilaterali. Distinzione distinta dai contratti unilaterali, bilaterali e plurilaterali. I negozi unilaterali e contratti unilaterali non sono la stessa cosa. I negozi unilaterali guardano al numero di parti che prendono parte al negozio. La parte non è la persona ma il centro d’imputazione di interessi, quindi una parte può essere semplice quando coincide con una singola persona ma anche complessa laddove invece è costituita da più persone.

Ad esempio, il contratto di vendita ci sono due parti, acquirente e venditore, ora nel caso in cui la cosa appartiene a più soggetti, cioè Tizio e Caio sono comproprietari di un bene immobile e intendono venderlo a Sempronio, avremo la parte acquirente semplice perché è solo Sempronio, ma la parte venditrice complessa perché c’è bisogno del consenso di entrambi i comproprietari.

Il negozio unilaterale si ha quando esiste una sola parte, e quindi una sola dichiarazione di volontà. Negozio bilaterale quando vi sono due parti e quindi due dichiarazioni di volontà. Negozi plurilaterali quando abbiamo più parti e quindi più dichiarazioni di volontà.

Il contratto è un negozio bilaterale o plurilaterale essendo l’accordo tra due o più parti quindi è sempre necessaria la presenza di almeno due parti per parlare di contratto, ecco perché quando parliamo di contratto unilaterale non possiamo mai farlo coincidere con un negozio unilaterale perché un contratto in quanto tale è sempre un negozio bilaterale.

Per la distinzione tra contratto unilaterali, bilaterali e plurilaterali si va a guardare le obbligazioni che nascono dal contratto. Il contratto unilaterale è quel contratto da cui scaturiscono obbligazioni a carico di una sola parte. Contratto bilaterale quando nascono obbligazioni in capo ad entrambe le parti. Contratto plurilaterale quando nascono obbligazioni a carico di più parti.

Contratti bilaterali imperfetti e sinallagmatici

Nell’ambito dei contratti bilaterali si distingue ancora tra contratti bilaterali imperfetti e contratti sinallagmatici o prestazioni corrispettive. Questa distinzione riguarda le obbligazioni e i rapporti che riguardano queste obbligazioni. Si definiscono contratti sinallagmatici quando tra le prestazioni esiste un nesso di interdipendenza tale per cui intanto esiste una prestazione e ha ragion d’essere in quanto esiste l’altra, quindi una prestazione trova giustificazione nell’altra prestazione. Il sinallagma è un nesso di interdipendenza tra le prestazioni, cioè intanto esiste una e quindi una parte è tenuta all’adempimento di una prestazione perché esiste l’altra prestazione e quindi ha diritto di riceverla.

Ad esempio, la vendita è un contratto bilaterale ed è un contratto anche sinallagmatico perché tra la prestazione che nascono dal contratto di vendita esiste questo nesso di interdipendenza perché nel momento in cui una prestazione rimane inadempiuta o diviene impossibile o eccessivamente onerosa la parte che aveva diritto a quella prestazione può chiedere la risoluzione del contratto e liberarsi da quella prestazione, cioè abbiamo due prestazioni reciproche, quindi abbiamo sia l’obbligo di eseguire quella prestazione e sia il diritto di ottenere l’esecuzione della controprestazione sia in capo all’una che in capo all’altra. Quando una delle prestazioni viene meno, colei che aveva diritto a quella prestazione può ottenere la risoluzione del contratto e liberarsi dall’obbligo che aveva di eseguire quella prestazione.

Nei contratti bilaterali imperfetti questo nesso di interdipendenza manca. E quindi, sebbene esistano comunque prestazioni reciproche in capo alle parti, manca questo nesso per cui insieme stanno insieme cadono presente nei contratti sinallagmatici. Secondo i più, un esempio di contratto bilaterale imperfetto è il mandato in quanto, mentre il Trabucchi è uno di quegli autori che colloca il mandato come contratto unilaterale, i più oggi credono che sia bilaterale imperfetto in quanto si creano obbligazioni non solo in capo al mandatario ma anche in capo al mandante, perché se il mandatario è obbligato ad eseguire l’incarico, dall’altra parte il mandante è tenuto a tenere indenne il mandatario dei costi e dei danni che questi ha subito nell’esecuzione dell’incarico, quindi l’obbligazione del mandante sarebbe quella di fornire al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione dell’incarico. Queste prestazioni però non sono in rapporto di interdipendenza.

Negozi recettizi e non recettizi

Un’altra distinzione è tra negozi recettizi e non recettizi. Distinzione che riguarda negozi unilaterali. Si definiscono recettizi quei negozi che producono i loro effetti solo quando la volontà del dichiarante viene portata a conoscenza del destinatario. Quindi intanto il negozio produce gli effetti quando la dichiarazione giunge a conoscenza del destinatario. Invece sono non recettizi quei negozi che producono effetti indipendentemente dalla conoscenza che il destinatario abbia della prestazione.

Negozi commutativi e aleatori

L’ultima distinzione è tra negozi commutativi e aleatori. Aleatori sono quei negozi in cui al momento della conclusione le parti non sono in grado di stabilire anticipatamente l’entità della loro prestazione, perché quell’entità dipende da eventi non controllabili. Un esempio è il contratto di assicurazione perché l’assicuratore non è in grado anticipatamente di stabilire l’entità della propria prestazione. Commutativi sono tutti gli altri, quindi quelli in cui fin dall’inizio le parti sono a conoscenza dell’entità della prestazione. Esempio negozio non recettizio è il testamento.

Elementi essenziali del negozio giuridico e patologia del contratto

Gli elementi essenziali sono quegli elementi per cui il negozio è nullo, per cui un negozio è valido in quanto presenta tutti gli elementi essenziali che sono i soggetti, la volontà, la forma quando è prescritta a pena di nullità ab substantiam, la causa e per il contratto anche l’oggetto. Quando parliamo di elementi del negozio vi sono anche gli accidentali che sono quelli che incidono sugli effetti del contratto e non sull’esistenza, sono accidentali perché l’esistenza degli stessi non è legata alla validità del contratto per cui i contraenti possono anche non inserirli nell’ambito della loro autonomia negoziale/contrattuale, tuttavia una volta inseriti diventano obbligatori, cioè se le parti pongono una condizione in una clausola contrattuale, questa condizione non incide ma diventa obbligatoria per le parti.

I soggetti

Distinguiamo una parte in senso formale e parte in senso sostanziale. La parte formale è quella che materialmente compie e prende parte al negozio. La parte sostanziale invece è la parte titolare dell’interesse che quel negozio persegue. Normalmente parte in senso formale e sostanziale coincidono. Vi sono delle ipotesi in cui questo non accade, questa scissione la vediamo nella rappresentanza.

La rappresentanza è l’istituto attraverso il quale ad un soggetto detto rappresentante è riconosciuto il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto detto rappresentato, potere riconosciuto in base ad un negozio unilaterale quale la procura conferita dal rappresentato medesimo. Scissione delle due parti perché la parte in senso sostanziale è il rappresentato e la parte di senso formale è il rappresentante. Si distingue rappresentanza volontaria e legale, la legale è quella del tutore, dell’amministratore di sostegno e quella dei genitori rispetto ai minori, legale perché la fonte della rappresentanza è nella legge, rappresentanza definita necessaria perché i soggetti che vengono rappresentati non possono farne a meno. La rappresentanza volontaria perché si fonda su una procura che è un atto negoziale che perviene dalla parte interessata.

Altra distinzione è tra rappresentanza diretta e indiretta. La rappresentanza diretta si colloca per la contemplatio domini o spendita del nome perché il rappresentante agisce non solo per conto ma anche in nome del rappresentato. Nella rappresentanza indiretta invece manca la spendita del nome e quindi il rappresentante agisce solo per conto ovvero nell’interesse del rappresentato.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gimmyboyd di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Caprioli Raffaele.
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