Prima lezione corso settembre
Argomenti trattati
- Soggetti di diritto
- Capacità giuridica
- Capacità di agire
- Persone fisiche/giuridiche
- Enti di fatto
- Istituti a tutela degli incapaci
- Personalità giuridica
- Distinzione tra enti di fatto e persone giuridiche collegato ad associazioni riconosciute e non
- Nozioni sul negozio giuridico (fatto, atto, negozio, classificazione dei negozi e contratti)
Soggetti di diritto
Quando parliamo di soggetti di diritto (persone fisiche) parliamo di soggetti titolari di situazioni giuridiche. La nozione di soggetti di diritto o soggettività giuridica fa capo alle persone fisiche, persone giuridiche (associazioni, fondazioni, società di capitali), enti di fatto (ovvero enti privi di personalità giuridica: associazioni non riconosciute, comitati, società di persone).
Quando si parla di soggetti di diritto la mente va direttamente alla capacità giuridica. Il codice all’articolo 1 non definisce la capacità giuridica ma ci dice semplicemente quando essa si acquista. Infatti, se si legge il primo comma dell’articolo 1 si ritrova scritto “la capacità giuridica si acquista al momento della nascita”. La definizione di capacità giuridica non viene data dal legislatore del '42 ma è stata elaborata dalla dottrina, secondo la quale la capacità giuridica può definirsi come l’attitudine di un soggetto nato ad essere titolare di diritti e di doveri. Quindi si acquista con la nascita ed è un concetto di recente acquisizione in quanto, se si guarda al passato, si riscontrano soggetti che erano privi di capacità giuridica.
Ad esempio: gli schiavi, le donne che avevano una limitata capacità di agire. Oggi la capacità giuridica è riconosciuta a tutte le persone ed è presidiata da una norma costituzionale (articolo 22) che afferma che per nessun motivo è possibile privare un soggetto della propria capacità giuridica.
Ovviamente se la capacità giuridica si acquista con la nascita e per nessun motivo un soggetto può essere privato della propria capacità, è evidente che la capacità giuridica si perde con la morte. Dire che la capacità giuridica si acquista con la nascita vuol dire che il soggetto deve nascere e in quel momento diviene titolare dei diritti e dei doveri che la legge riconosce al soggetto stesso. Il comma 2 dell’articolo 1 del Codice Civile però prende in considerazione il cosiddetto concepito nascituro, ossia quel soggetto che non è ancora nato ma concepito.
Concepito nascituro
Perché viene preso in considerazione il concepito nascituro? Perché essenzialmente, se noi sfogliamo il c.c. e andiamo a guardare soprattutto alle norme di riconoscimento di figlio naturale, norme in tema di successione testamentaria, donazione, troviamo essenzialmente una serie di norme che riconoscono una serie di diritti non al nato ma bensì al concepito. Da qui si è posto il problema di stabilire se il concepito sia stato o meno soggetto di diritto.
Questa è una questione della quale si è occupata sia la dottrina che la giurisprudenza. Ma il problema qual è? Il problema è che se il primo comma presuppone la nascita ai fini dell’acquisto della capacità, è chiaro che sembra una contraddizione il fatto che la legge stabilisca una serie di diritti a un soggetto che non è ancora nato e che tecnicamente non ha acquistato ancora la capacità giuridica.
Semplificando giungiamo subito a quello che è l’orientamento prevalente e si è detto che a ben vedere il secondo comma dell’articolo 1 non presuppone che il concepito sia un soggetto di diritto perché semplicemente stabilisce che i diritti che la legge stabilisce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita. Ciò cosa vuol dire? Questi diritti sono sospensivamente condizionati all’evento nascita. Intanto il concepito acquisterà questi diritti in quanto nascerà. E quindi si è detto in realtà, il concepito non è soggetto di diritto perché la soggettività giuridica presuppone la capacità giuridica (anzi alcuni dicono che si hanno due concetti che si sovrappongono ove soggettività giuridica = capacità giuridica; ragion per cui affermano che il concepito non è soggetto di diritto in quanto oggetto di tutela da parte dell’ordinamento —> orientamento prevalente sia in dottrina che giurisprudenza).
Capacità di agire
Quando parliamo di capacità giuridica abbiamo detto si parla di attitudine ad essere, a divenire titolare di diritti e di doveri, però per esercitare tali diritti, per poterne disporre è necessario che il soggetto sia dotato anche di una certa maturità psico/fisica per il semplice motivo che il soggetto deve essere in grado di rendersi conto dell’entità e delle ripercussioni sulla propria sfera patrimoniale e non degli atti giuridici che va a compiere. Per questa ragione la legge richiede per il valido compimento degli atti giuridici che il soggetto non solo sia dotato di capacità giuridica ma che abbia anche capacità d’agire e la capacità d’agire è contemplata nell’articolo 2 c.c.
L’articolo 2 ci dice semplicemente quando si acquista e la capacità di agire, secondo quella che può essere considerata una sorta di presunzione dell’ordinamento, si acquista col 18° anno di età, quindi con la maggiore età poiché si presume che a tale età il soggetto teoricamente debba essere maturo per disporre dei diritti e doveri di cui è titolare. Se la maggiore età è la regola generale vi sono però dei casi in cui la legge consente in date condizioni anche ad un soggetto che abbia un’età inferiore ai 18 anni di compiere determinati atti.
Emancipazione
Esempio: minore che a 16 anni è autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio il quale viene considerato minore emancipato e con l’emancipazione acquista una limitata capacità d’agire. Infatti, l’emancipato che come disciplina viene equiparato all’inabilitato ha una limitata capacità d’agire perché può compiere tutti gli atti ordinaria amministrazione (volti alla gestione e conservazione del proprio matrimonio) mentre per gli atti di straordinaria amministrazione (quelli che modificano l’entità del patrimonio, il valore capitale) necessita dell’assistenza del curatore salvo che venga autorizzato dal tribunale all’esercizio dell’impresa, in quel caso potrà compiere anche atti di straordinaria amministrazione senza l’assistenza del curatore.
Ricapitolando: l’emancipazione si acquista automaticamente quando il minore 16enne è autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio. Con l’emancipazione il minore emancipato acquista una limitata capacità di agire perché può compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione ossia di gestione e amministrazione del proprio patrimonio; mentre per gli atti di straordinaria amministrazione ossia quelli che vanno a modificare l’entità patrimoniale necessita dell’assistenza del curatore salvo che venga autorizzato dal tribunale all’esercizio dell’impresa commerciale, in questo ultimo caso potrà compiere atti di straordinaria amministrazione anche senza l’assistenza del curatore.
Istituti a protezione di soggetti incapaci
Una volta definita la capacità giuridica come l’attitudine ad essere titolari di diritti e di doveri, la capacità di agire come l’idoneità a compiere e a ricevere atti giuridici, passiamo a quelli che sono gli istituti a protezione di soggetti incapaci o comunque privi in tutto o in parte d’autonomia. Quando si parla d’incapacità, parliamo di incapacità di agire perché, come abbiamo detto prima, un soggetto nato è sempre giuridicamente capace, è dotato di capacità giuridica. Quindi, quando parliamo di incapacità, parliamo di incapacità di agire che distinguiamo in:
- Assoluta: si ha quando il soggetto non può compiere nessun atto giuridico né di ordinaria né di straordinaria amministrazione, né personale né patrimoniale salvo limitate eccezioni; sono tendenzialmente incapaci di agire in via assoluta i minori (non emancipati) e gli interdetti.
- Relativa: quando l’incapacità di agire sussiste solo rispetto a taluni atti giuridici (normalmente solo rispetto a quelli di straordinaria amministrazione) e normalmente sono relativamente incapaci di agire i minori emancipati, gli inabilitati e il beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
L’amministrazione di sostegno è una misura a protezione di soggetti in tutto e parte privi di autonomia che è stata introdotta recentemente con la legge 6 del 2004 perché il c.c. contemplava originariamente esclusivamente interdizione e inabilitazione. Questa riforma normativa ha una ratio particolare perché fondamentalmente gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione erano originariamente concepiti non tanto come istituti a protezione del soggetto considerato incapace quanto piuttosto istituti volti a proteggere coloro che, soprattutto i familiari di questi soggetti, dai pregiudizi essenzialmente patrimoniali che poteva derivare il patrimonio familiare da atti compiuti senza la necessaria avvedutezza da parte di soggetti che non sono appunto nel pieno delle loro capacità.
L’attenzione prima era focalizzata non tanto sul soggetto incapace quanto piuttosto sulla cerchia familiare di questi soggetti. Oggi la situazione è ribaltata in quanto l’attenzione si è spostata proprio su tali soggetti tanto che il legislatore del 2004 è intervenuto introducendo appunto l’amministrazione di sostegno che è un istituto caratterizzato dalla particolare elasticità e che è essenzialmente ispirato da una ratio che è quella di limitare quanto meno possibile la capacità dei soggetti che beneficiano dell’amministrazione di sostegno perché, quando vedremo l’interdizione in particolare, vedremo che essa comporta un’incapacità assoluta del soggetto quindi estremamente limitativa per se stesso; l’intenzione del legislatore invece è quella di limitare al minimo la capacità del soggetto e solo se sia strettamente necessario.
Motivo per il quale l’interdizione viene definita l’estrema ratio, una misura alla quale il giudice deve ricorrere solo quando l’amministrazione di sostegno si riveli in una misura inidonea a proteggere adeguatamente il soggetto incapace. Inoltre, la particolarità dell’amministrazione di sostegno è anche nei presupposti, infatti per l’interdizione il presupposto è la grave ed abituale infermità di mente parlando dunque di soggetti essenzialmente incapaci di intendere e di volere (non si rendono conto della portata delle conseguenze giuridiche degli atti che vanno a compiere), per l’inabilitazione invece i presupposti sono quattro: infermità di mente non così grave da comportare interdizione, prodigalità, sordomutismo dalla nascita in caso di mancata ed adeguata educazione ed infine soggetti che fanno uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti.
L’amministrazione di sostegno presuppone invece o l’infermità di mente o esclusivamente fisica perché se noi andiamo a prendere l’articolo 404, esso stabilisce che una persona per effetto di un’infermità ovvero, di una menomazione fisica o psichica si trova nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare ecc. Quindi la particolarità sta nel fatto che possono beneficiare dell’amministrazione di sostegno non necessariamente i soggetti incapaci di intendere e volere ma anche soggetti che sono anche temporaneamente o parzialmente impossibilitati di attendere personalmente ai propri interessi. Quindi anche soggetti che non hanno infermità mentale e quindi incapaci di intendere e volere ma anche semplicemente soggetti che siano affetti da una menomazione fisica quindi che sono capaci di intendere e di volere ma che tuttavia per un impedimento fisico non possono attendere ai propri interessi.
La duttilità dell'amministrazione di sostegno
Dove si vede la duttilità dell’istituto? Oltre che nei presupposti, in quanto gode di una portata più ampia rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, si vede anche nella circostanza che mentre per l’interdizione vedremo che l’interdetto non può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, l’inabilitato non può compiere da solo atti di straordinaria amministrazione, non possiamo dire a priori quali sono gli atti che il beneficiario dell’amministrazione non può compiere.
Domanda d’esame
Quali sono gli atti che può compiere o meno da solo il beneficiario dell’amministrazione di sostegno? Spesso si fa l’errore di dire atti di ordinario o straordinaria amministrazione. In realtà non lo si può dire a priori perché poiché l’amministrazione di sostegno è stata concepita come una misura estremamente duttile, elastica che deve adattarsi alle esigenze del singolo caso concreto il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno conterrà un elenco di tutti gli atti che l’amministratore di sostegno è chiamato a compiere come rappresentante del beneficiario o tutti gli atti a cui non deve necessariamente sostituirmi ma a cui però necessariamente assisterlo. Tanto è vero che si parla di amministrazione rappresentativa o sostitutiva quando l’amministratore di sostegno è chiamato a sostituire (rappresentare) il beneficiario oppure si parla di amministrazione assistenziale quando invece l’amministratore di sostegno è chiamato semplicemente ad assistere il beneficiario nel compimento di determinati atti.
Quindi in sede d’esame quando verrà posta questa domanda bisognerà rispondere che sono quegli atti che il giudice tutelare ha indicato nel decreto di nomina dell’amministratore. Quindi non possiamo dire atti di ordinaria o straordinaria perché questa distinzione può valere per interdizione e inabilitazione mentre per l’amministrazione di sostegno è il giudice a stabilire caso per caso, tenendo conto delle esigenze e della situazione in cui versa il soggetto beneficiario, quali sono gli atti che necessitano di rappresentanza o assistenza dell’amministratore di sostegno. (Passaggio fondamentale).
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