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DIFFERENZA TRA COMITATI E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Questa

è una differenza inoltre rispetto i comitati che laddove non abbiano ottenuto il

riconoscimento e quindi sono ritenuti enti di fatto è previsto dall’art 40 che

dell’obbligazione contratto in nome e per conto del comitato sono responsabili non

solo coloro che abbiano agito in nome e per conto del comitato e tutti i

partecipanti.

Ricapitolando : nelle associazione non riconosciute che godono di autonomia

patrimoniale imperfetta delle obbligazione contratte per nome e per conto

dell’associazione risponde non solo l’associazione non riconosciuta ma anche

coloro i quali hanno agito in nome e per conto dell’associazione (persone fisiche).

Esempio: ci sono 10 associati e tizio e caio contraggono in nome

dell’associazione non riconosciuta una data obbligazione di 100, di quei cento

risponde non solo l’associazione col proprio patrimonio ma anche tizio e caio (solo

tizio e caio e non gli altri partecipanti).

Nei comitati la disciplina è diversa perché in caso di mancato riconoscimento

accade che dell’obbligazione contratta per nome e per conto del comitato non

risponde solo tizio e caio ma anche gli altri membri.

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Abbiamo visto che le associazioni e fondazioni sono il prototipo di

persone giuridiche, perché il codice contempla come persone giuridiche

oltre alle società di capitale queste altre due.

La caratteristica comune è che sono entrambe persone giuridiche (nel

caso delle associazioni quando esse sono riconosciute).

La differenza si apprezza due profili:

- Elemento personale (che prevale nelle associazioni)

- Elemento patrimoniale (che prevale nelle fondazioni)

Nelle associazioni tanto è vero che la volontà deve pervenire

perlomeno dagli associati mentre nella fondazione essenzialmente dal

fondatore.

Tale differenza si evidenzia nell’atto costitutivo,in quanto l’elemento

personalistico che prevale nelle associazioni emerge proprio dalla

circostanza che l’atto costitutivo delle associazioni è un contratto

plurilaterale con comunione di scopo ; mentre, l’elemento costitutivo

delle fondazioni non è necessariamente un contratto ma di norma è un

negozio unilaterale (negozio di fondazione) con cui un soggetto destina

il proprio patrimonio costituendo un soggetto di diritto autonomo che è

la fondazione, destinato al perseguimento di determinati scopi di

carattere altruistico e l’interesse perseguito è sempre estraneo agli

interessi del fondatore.

Qual è la forma richiesta per la costituzione dell’associazione e della

fondazione?

L’atto pubblico. Atto pubblico forma necessaria, solenne richiesta dalla

legge sia per la costituzione delle associazioni che delle fondazioni.

L’unica differenza è che le stesse fondazioni siano costituite anche per

testamento.

Quindi per l’associazione contratto unilaterale con comunione di scopo

redatto per atto pubblico.

Negozio di fondazioni è formalmente un negozio unilaterale che può

essere redatto per atto pubblico o contenuto in un testamento.

Sia le associazioni che le fondazioni sono dotate di propri organi, in

quanto essendo soggetti di diritto autonomi rispetto ai membri è

necessaria l’esistenza di organi che manifestano ai terzi la volontà della

persona giuridica.

Il potere decisionale nelle associazioni spetta all’assemblea mentre

nelle fondazioni essenzialmente al fondatore.

Il potere di gestione e anche quello di manifestazione esterna all’ente

normalmente spetta all’amministratore o amministratori. Gli

amministratori agiscono per nome e per conto della fondazione e

rispondono verso la stessa secondo le norme sul mandato.

Sia le associazioni che le fondazioni si estinguono essenzialmente per

le cause previste dall’atto costitutivo ove presenti oppure quando lo

scopo è divenuto impossibile o è stata raggiunto.

In particolare nel caso delle fondazioni che, sono soggette a particolari

controlli governativi, nel caso in cui lo scopo sia ritenuto impossibile il

patrimonio viene devoluto ad altre fondazioni che perseguono scopi

analoghi.

NEGOZIO GIURIDICO

(contratto e negozio FONDAMENTALI PER IL SUPERAMENTO

DELL’ESAME)

[All’esame verrà chiesta 1 domanda sui soggetti di diritto, 3/4 domande

tra negozio giuridico, contratto, obbligazioni, 1 domanda su diritti reali, 1

domanda sulle successioni.]

Gli argomenti più richiesti del negozio giuridico:

rappresentanza,simulazione, vizi della volontà, invalidità (nullità,

annullabilità, inefficacia), classificazioni dei negozi,trascrizione del

preliminare, trascrizione, obbligazioni solidali.

Prima di passare a definire il negozio giuridico è necessaria e

preliminare la distinzione tra fatto, atto e negozio. (DISTINZIONE

IMPORTANTE)

Fatto, atto e negozio sono categorie dottrinali, sul codice la distinzione

non è presente.

Diciamo che in via generale fatti, atti e negozi si pongono in via

generale in relazione a genus a species (comune a più specie) perché il

genus è fatti giuridici e i fatti giuridici possono intendersi come quegli

accadimenti umani o naturali ai quali la norma giuridica riconnette la

produzione di determinati effetti.

Quindi nell’ambito del genus di fatti giuridici ritroviamo:

- Fatti naturali (la morte)

- Fatti umani ( atti giuridici)

Gli atti giuridici a loro volta si distinguono in :

- leciti (condotte umane

- illeciti

Cosa sono gli atti giuridici?

Sono condotte umane, coscienti e volontarie, che si distinguono a loro

volta tra:

-meri atti giuridici o atti giuridici in senso stretto

-atti giuridici negoziali o negozi giuridici

Normalmente viene chiesta qual è la differenza tra atti giuridici in senso

stretto e atti giuridici negoziali.

Differenza :

-meri atti giuridici = condotto umana cosciente e volontaria alla quale il

diritto connette la produzione di effetti giuridici

indipendentemente dalla volontarietà di detti effetti.

Esempio: mora del debitore= se tizio è debitore di

caio di 100 e alla scadenza del termine

tizio, non paga a caio 100; caio creditore

costituisce in mora tizio, ciò vuol dire che la

mora (ritardo) una volta scaduto il termine

non vi è stato l’adempimento tempestivo,

questo inadempimento può essere

temporaneo (e ad esso può seguire un

adempimento tardivo) o a esso può seguire

un adempimento definitivo.

La mora si ha dunque quando il debitore

alla scadenza del termine non adempie alla

propria prestazione. Il creditore cosa fa?

Intima per iscritto il debitore il pagamento di

100 assegnando un termine (normalmente

10 gg) scaduto il quale si produrranno certi

effetti.

Quindi mero atto giuridico significa che alla

mora una volta costituito in mora il debitore

sostanzialmente la legge la produzione di

determinati effetti: interruzione del termine

di prescrizione del diritto di credito, una

volta costituito in mora il debitore vengono

a prodursi i cosiddetti interessi moratori e

infine il rischio di impossibilità sopravvenuta

della prestazione per causa non imputabile

al debitore non graverà più sul debitore ma

sul creditore stesso. Questi effetti si

producono automaticamente per volontà di

legge all’atto di costituzione in mora

indipendentemente dal fatto che il creditore

quando abbia costituto in mora il debitore

volesse o meno quegli effetti.

Ricapitolando quindi i meri atti giuridici sono

condotte umane e volontarie alle quali il

diritto connette la produzione di determinati

effetti a prescindere dal fatto che questi

effetti siano voluti da colui che ha compiuto

l’atto. Quindi la produzione degli effetti trova

la propria fonte direttamente nella legge e

non nella volontà di colui che ha compiuto

l’atto. ( anche se il soggetto non vuole

quegli effetti, quegli effetti si produrranno

ugualmente)

-negozi giuridici: condotte, atti umani coscienti e volontari, tuttavia

producono effetti rilevanti per il diritto se in quanto detti

effetti sono voluti da colui che pone in essere il negozio.

La volontà nel negozio giuridico si presenta come

elemento essenziale. Investe non solo la circostanza, la

volontà di compiere l’atto ma ha ad oggetto anche gli

effetti che da quell’atto si producono e intanto l’atto

produce effetti intanto quegli effetti sono voluti.

Il negozio giuridico è una dichiarazione di volontà volta alla costituzione,

regolazione, modificazione, estinzione di rapporti giuridici (patrimoniali o

non) e quindi di situazioni meritevoli di tutela secondo l’ordinamento.

Il negozio giuridico è una creazione di categoria dottrinale. Nel codice

non si ha una definizione di negozio giuridico. E’ una nozione eredita dal

passato, dai giuristi tedeschi (pandettisti) che hanno iniziato a parlare di

negozio giuridico.

Ma perché parlare di negozio giuridico e non di contratto? Perché

sostanzialmente è una categoria più ampia che ricomprende tutti quegli

atti,dichiarazioni negoziali che hanno in comune determinati elementi. In

altre parole la dottrina ha individuato, raggruppato attorno ad elementi

costanti che si rinvengono in tutte le fattispecie negoziali una serie di

regole giuridiche comuni che possono applicarsi a tutti i negozi

( unilaterali o contratti).

Il nostro codice si è un po’ allontanato da questa posizione in quanto non

contiene nessuna nozione di negozio giuridico. Il prototipo di negozio è

il contratto che l’art 1321 definisce come l’accordo tra due o più parti per

costituire modificare, estinguere tra loro rapporti giuridici patrimoniali.

Però questa definizione non abbraccia tutte queste manifestazioni di

volontà in quanto vi sono fattispecie negoziali che innanzitutto non

hanno ad oggetto profili patrimoniali ma essenzialmente profili personali

o familiari. Basti pensare al matrimonio, che è un negozio giuridico ma

non è un contratto in quanto non ha ad oggetto la regolamentazione di

un rapporto giuridico patrimoniale ma al contrario ha ad oggetto i rapporti

personali tra i due soggetti. Stesso vale il testamento che è un negozio

unilaterale a natura mista perché oltre alla natura essenzialmente

patrimoniale può contenere disposizioni di carattere non patrimoniali ( ad

esempio riconoscimento del figlio).

Quindi cosa ha fatto la dottrina?

Dato che il contratto non è idoneo ad abbracciare tutte queste

dichiarazioni di volontà allora si è elaborata una categoria più generale in

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gimmyboyd di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Caprioli Raffaele.