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DIFFERENZA TRA COMITATI E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Questa
è una differenza inoltre rispetto i comitati che laddove non abbiano ottenuto il
riconoscimento e quindi sono ritenuti enti di fatto è previsto dall’art 40 che
dell’obbligazione contratto in nome e per conto del comitato sono responsabili non
solo coloro che abbiano agito in nome e per conto del comitato e tutti i
partecipanti.
Ricapitolando : nelle associazione non riconosciute che godono di autonomia
patrimoniale imperfetta delle obbligazione contratte per nome e per conto
dell’associazione risponde non solo l’associazione non riconosciuta ma anche
coloro i quali hanno agito in nome e per conto dell’associazione (persone fisiche).
Esempio: ci sono 10 associati e tizio e caio contraggono in nome
dell’associazione non riconosciuta una data obbligazione di 100, di quei cento
risponde non solo l’associazione col proprio patrimonio ma anche tizio e caio (solo
tizio e caio e non gli altri partecipanti).
Nei comitati la disciplina è diversa perché in caso di mancato riconoscimento
accade che dell’obbligazione contratta per nome e per conto del comitato non
risponde solo tizio e caio ma anche gli altri membri.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
Abbiamo visto che le associazioni e fondazioni sono il prototipo di
persone giuridiche, perché il codice contempla come persone giuridiche
oltre alle società di capitale queste altre due.
La caratteristica comune è che sono entrambe persone giuridiche (nel
caso delle associazioni quando esse sono riconosciute).
La differenza si apprezza due profili:
- Elemento personale (che prevale nelle associazioni)
- Elemento patrimoniale (che prevale nelle fondazioni)
Nelle associazioni tanto è vero che la volontà deve pervenire
perlomeno dagli associati mentre nella fondazione essenzialmente dal
fondatore.
Tale differenza si evidenzia nell’atto costitutivo,in quanto l’elemento
personalistico che prevale nelle associazioni emerge proprio dalla
circostanza che l’atto costitutivo delle associazioni è un contratto
plurilaterale con comunione di scopo ; mentre, l’elemento costitutivo
delle fondazioni non è necessariamente un contratto ma di norma è un
negozio unilaterale (negozio di fondazione) con cui un soggetto destina
il proprio patrimonio costituendo un soggetto di diritto autonomo che è
la fondazione, destinato al perseguimento di determinati scopi di
carattere altruistico e l’interesse perseguito è sempre estraneo agli
interessi del fondatore.
Qual è la forma richiesta per la costituzione dell’associazione e della
fondazione?
L’atto pubblico. Atto pubblico forma necessaria, solenne richiesta dalla
legge sia per la costituzione delle associazioni che delle fondazioni.
L’unica differenza è che le stesse fondazioni siano costituite anche per
testamento.
Quindi per l’associazione contratto unilaterale con comunione di scopo
redatto per atto pubblico.
Negozio di fondazioni è formalmente un negozio unilaterale che può
essere redatto per atto pubblico o contenuto in un testamento.
Sia le associazioni che le fondazioni sono dotate di propri organi, in
quanto essendo soggetti di diritto autonomi rispetto ai membri è
necessaria l’esistenza di organi che manifestano ai terzi la volontà della
persona giuridica.
Il potere decisionale nelle associazioni spetta all’assemblea mentre
nelle fondazioni essenzialmente al fondatore.
Il potere di gestione e anche quello di manifestazione esterna all’ente
normalmente spetta all’amministratore o amministratori. Gli
amministratori agiscono per nome e per conto della fondazione e
rispondono verso la stessa secondo le norme sul mandato.
Sia le associazioni che le fondazioni si estinguono essenzialmente per
le cause previste dall’atto costitutivo ove presenti oppure quando lo
scopo è divenuto impossibile o è stata raggiunto.
In particolare nel caso delle fondazioni che, sono soggette a particolari
controlli governativi, nel caso in cui lo scopo sia ritenuto impossibile il
patrimonio viene devoluto ad altre fondazioni che perseguono scopi
analoghi.
NEGOZIO GIURIDICO
(contratto e negozio FONDAMENTALI PER IL SUPERAMENTO
DELL’ESAME)
[All’esame verrà chiesta 1 domanda sui soggetti di diritto, 3/4 domande
tra negozio giuridico, contratto, obbligazioni, 1 domanda su diritti reali, 1
domanda sulle successioni.]
Gli argomenti più richiesti del negozio giuridico:
rappresentanza,simulazione, vizi della volontà, invalidità (nullità,
annullabilità, inefficacia), classificazioni dei negozi,trascrizione del
preliminare, trascrizione, obbligazioni solidali.
Prima di passare a definire il negozio giuridico è necessaria e
preliminare la distinzione tra fatto, atto e negozio. (DISTINZIONE
IMPORTANTE)
Fatto, atto e negozio sono categorie dottrinali, sul codice la distinzione
non è presente.
Diciamo che in via generale fatti, atti e negozi si pongono in via
generale in relazione a genus a species (comune a più specie) perché il
genus è fatti giuridici e i fatti giuridici possono intendersi come quegli
accadimenti umani o naturali ai quali la norma giuridica riconnette la
produzione di determinati effetti.
Quindi nell’ambito del genus di fatti giuridici ritroviamo:
- Fatti naturali (la morte)
- Fatti umani ( atti giuridici)
Gli atti giuridici a loro volta si distinguono in :
- leciti (condotte umane
- illeciti
Cosa sono gli atti giuridici?
Sono condotte umane, coscienti e volontarie, che si distinguono a loro
volta tra:
-meri atti giuridici o atti giuridici in senso stretto
-atti giuridici negoziali o negozi giuridici
Normalmente viene chiesta qual è la differenza tra atti giuridici in senso
stretto e atti giuridici negoziali.
Differenza :
-meri atti giuridici = condotto umana cosciente e volontaria alla quale il
diritto connette la produzione di effetti giuridici
indipendentemente dalla volontarietà di detti effetti.
Esempio: mora del debitore= se tizio è debitore di
caio di 100 e alla scadenza del termine
tizio, non paga a caio 100; caio creditore
costituisce in mora tizio, ciò vuol dire che la
mora (ritardo) una volta scaduto il termine
non vi è stato l’adempimento tempestivo,
questo inadempimento può essere
temporaneo (e ad esso può seguire un
adempimento tardivo) o a esso può seguire
un adempimento definitivo.
La mora si ha dunque quando il debitore
alla scadenza del termine non adempie alla
propria prestazione. Il creditore cosa fa?
Intima per iscritto il debitore il pagamento di
100 assegnando un termine (normalmente
10 gg) scaduto il quale si produrranno certi
effetti.
Quindi mero atto giuridico significa che alla
mora una volta costituito in mora il debitore
sostanzialmente la legge la produzione di
determinati effetti: interruzione del termine
di prescrizione del diritto di credito, una
volta costituito in mora il debitore vengono
a prodursi i cosiddetti interessi moratori e
infine il rischio di impossibilità sopravvenuta
della prestazione per causa non imputabile
al debitore non graverà più sul debitore ma
sul creditore stesso. Questi effetti si
producono automaticamente per volontà di
legge all’atto di costituzione in mora
indipendentemente dal fatto che il creditore
quando abbia costituto in mora il debitore
volesse o meno quegli effetti.
Ricapitolando quindi i meri atti giuridici sono
condotte umane e volontarie alle quali il
diritto connette la produzione di determinati
effetti a prescindere dal fatto che questi
effetti siano voluti da colui che ha compiuto
l’atto. Quindi la produzione degli effetti trova
la propria fonte direttamente nella legge e
non nella volontà di colui che ha compiuto
l’atto. ( anche se il soggetto non vuole
quegli effetti, quegli effetti si produrranno
ugualmente)
-negozi giuridici: condotte, atti umani coscienti e volontari, tuttavia
producono effetti rilevanti per il diritto se in quanto detti
effetti sono voluti da colui che pone in essere il negozio.
La volontà nel negozio giuridico si presenta come
elemento essenziale. Investe non solo la circostanza, la
volontà di compiere l’atto ma ha ad oggetto anche gli
effetti che da quell’atto si producono e intanto l’atto
produce effetti intanto quegli effetti sono voluti.
Il negozio giuridico è una dichiarazione di volontà volta alla costituzione,
regolazione, modificazione, estinzione di rapporti giuridici (patrimoniali o
non) e quindi di situazioni meritevoli di tutela secondo l’ordinamento.
Il negozio giuridico è una creazione di categoria dottrinale. Nel codice
non si ha una definizione di negozio giuridico. E’ una nozione eredita dal
passato, dai giuristi tedeschi (pandettisti) che hanno iniziato a parlare di
negozio giuridico.
Ma perché parlare di negozio giuridico e non di contratto? Perché
sostanzialmente è una categoria più ampia che ricomprende tutti quegli
atti,dichiarazioni negoziali che hanno in comune determinati elementi. In
altre parole la dottrina ha individuato, raggruppato attorno ad elementi
costanti che si rinvengono in tutte le fattispecie negoziali una serie di
regole giuridiche comuni che possono applicarsi a tutti i negozi
( unilaterali o contratti).
Il nostro codice si è un po’ allontanato da questa posizione in quanto non
contiene nessuna nozione di negozio giuridico. Il prototipo di negozio è
il contratto che l’art 1321 definisce come l’accordo tra due o più parti per
costituire modificare, estinguere tra loro rapporti giuridici patrimoniali.
Però questa definizione non abbraccia tutte queste manifestazioni di
volontà in quanto vi sono fattispecie negoziali che innanzitutto non
hanno ad oggetto profili patrimoniali ma essenzialmente profili personali
o familiari. Basti pensare al matrimonio, che è un negozio giuridico ma
non è un contratto in quanto non ha ad oggetto la regolamentazione di
un rapporto giuridico patrimoniale ma al contrario ha ad oggetto i rapporti
personali tra i due soggetti. Stesso vale il testamento che è un negozio
unilaterale a natura mista perché oltre alla natura essenzialmente
patrimoniale può contenere disposizioni di carattere non patrimoniali ( ad
esempio riconoscimento del figlio).
Quindi cosa ha fatto la dottrina?
Dato che il contratto non è idoneo ad abbracciare tutte queste
dichiarazioni di volontà allora si è elaborata una categoria più generale in
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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