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Estratto del documento

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE(SCRIMINANTI):

Le cause di giustificazione, cosiddette scriminanti(le stesse nel diritto penale). Spesso la stessa condotta può

risultare sia reato sia comportare un risarcimento, se c'è una responsabilità penale c'è sempre una

responsabilità civile, ma non è vero il contrario.

 scriminanti: Sono delle circostanze in presenza delle quali l'antigiuridicità della condotta è esclusa.

Non c'è un fatto illecito o reato quando il soggetto commette quell'azione che provoca il danno ma la

commette per: legittima difesa(necessità di difendermi perché vengo aggredita), o stato di

necessità(guido un bus, per evitare un incidente sterzo e uno dei passeggeri cade e si fa male), o forza

maggiore, o esercizio di un diritto(esercizio del diritto di cronaca del giornalista e ci può essere la

lesione dell'onore, reputazione, privacy.), o adempimento di un dovere (poliziotto che spara).

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA:

Si fa riferimento ad un a macro-categoria che è accomunata da casi di responsabilità senza colpa o quasi

senza colpa.

Esistono casi di responsabilità oggettiva nel nostro ordinamento? Il 2043 sembrerebbe farci

rispondere di no perché menziona dolo e colpa facendo riferimento alla responsabilità soggettiva, ma le

norme dal 2049 al 2054 trattano ipotesi in cui la responsabilità viene imputata ad un soggetto non perché

sia colpevole di qualcosa, ma viene imputata e viene chiamata a rispondere in virtù di un fatto oggettivo,

della posizione che ha o dell'attività che svolge.

Questa è una differenza profonda con il diritto penale nel quale non può esistere responsabilità senza colpa

“nullum crimen sine culpa”,la responsabilità penale è sempre soggettiva, se manca il dolo o la

colpa(elemento psicologico ma anche elemento strutturale dell'illecito penale) non c'è reato.

Criteri di valutazione soggettivi (dolo e colpa) e quelli oggettivi sono sullo stesso piano.

Una volta si riteneva che l'illecito civile avesse la stessa funzione di quella penale, ma questa concezione è

tramontata:

 La concezione della responsabilità penale: sanzionare, punire e riabilitare.

 La concezione della responsabilità civile: riparare,compensare un danno(e di allocare il costo degli

 incidenti su tutta la collettività (assicurazione).

Art 2049-responsabilità di padroni e committenti: responsabilità d'impresa, l'imprenditore risponde dei danni

cagionati dai suoi dipendenti. Responsabilità oggettiva pura, non c'è prova liberatoria.

 Art 2050 - esercizio di attività pericolose. Responsabilità presunta per il solo fatto che si svolge

un'attività pericolosa. Prova liberatoria molto difficile da dare.

 Art 2051 - danno cagionato da cose in custodia. caso delle buche stradali, ponte Morandi...

 art 2052 - danno cagionato da animali

 art 2053 - rovina di edificio, risponde il proprietario dell'immobile

 art 2054 - circolazione dei veicoli.

Sono dei casi in cui c'è l'inversione dell'onore della prova: non devo provare la colpa del soggetto

responsabile, ma in molti casi la colpa nemmeno c'è.

DANNO E RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (2) 13/11/19

Distinzione tra:

 responsabilità contrattuale: presenta di un contratto che non viene adempiuto. Qui esiste un preciso

preesistente, un vinculum iuris/ un contratto tra i due soggetti contraenti. L'oggetto è il bene o la

prestazione dedotta, prevista dal contratto.

 responsabilità extracontrattuale/aquiliana/civile/da fatto illecito: non c'è nessun rapporto tra i

soggetti, è il fatto illecito che cagiona un fatto ingiusto a creare un legame. Qui non c'è il vincolo

giuridico, l'obbligo di risarcire il danno sorge perché è stato violato il principio generale del neminem

leadere. L'oggetto dell'obbligazione è:

1. risarcimento in forma specifica(art 2058) ovvero ripristinare lo status quo ante, non sempre questo

possibile come nel caso della lesione della salute,

2. risarcimento equivalente,una somma di denaro che va compensare quanto possibile( quando non è

possibile il risarcimento in forme specifica

Queste differenze strutturali si ripercuotono sulla disciplina applicabile a queste due responsabilità, disciplina

che trova applicazione in giudizio. Queste differenza si ripercuotono anche sul diverso regime probatorio,

cioè il modo in cui la legge stabilisce l'onere della prova.

 Nel caso della responsabilità contrattuale l'onere della prova è semplice perché il creditore deve

fornire la fonte dell'obbligazione e deve dire che non è stato adempiuto, sarà il debitore che dovrà

fornire la prova contraria,ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. L'onere

della prova ricade cosi sul debitore che viene citato in giudizio.

Il termine di prescrizione è quello ordinario cioè decennale, l'azione si prescrive in 10 anni.

La garanzia posta a carico del debitore è più ampia, se il debitore per adempiere la prestazione ha

deciso di avvalersi di ausiliari,risponderà anche degli ausiliari. Questa regola si trova all'art1228

 Nella responsabilità extracontrattuale l'onere probatorio del danneggiato è più articolato, in quanto

deve provare tutto: la condotta, il danno ingiusto, il nesso causale tra condotta e danno e se si tratta

dell'articolo 2043 deve provare anche il dolo o la colpa. Il termine di prescrizione è quinquennale dal

giorno in cui si è verificato il fatto illecito.

Il soggetto autore del danno risponde del fatto illecito commesso da terzi solo se si tratta di persone a

lui legate da un preciso vincolo di subordinazione(dipendenti),art2049-responsabilità dei padroni e

committenti.

Da un po di tempo questa distinzione tra le due responsabilità, chiara e netta in linea teoria, tende a sfumare

nella prassi. Nel campo della responsabilità extracontrattuale i giudici rendendosi conto che molti casi l'onere

della prova addossato alla vittima è particolarmente gravoso, tendono ad alleggerirlo attraverso varie tecniche.

Esempio: viene allungato il termine di prescrizione, il soggetto deve avere contezza di tutti gli elementi

dell'illecito.

Il nesso di causa deve essere provato dal danneggiato,spesso vengono realizzare delle tecniche in inversione

della prova, come il principio della vicinanza della prova applicato dalla cassazione.

Art 2055 “Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata

dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Tale norma prevede

l'ipotesi della pluralità dei responsabili, il fatto dannoso è imputabile a più persone. Il legislatore sancisce la

regola della responsabilità solidale, se più persone sono responsabile del danno, tutte sono obbligate al

risarcimento. Colui che paga il risarcimento avrà a sua volta nei confronti degli altri corresponsabili azione di

regresso. Come viene suddivisa nei rapporti interni l'obbligazione? Lo spiega la norma, viene suddivisa in

proporzione alle corrispettive responsabilità. Il terzo comma afferma che nel dubbio se singole colpe si

presumono uguali.

DANNO RISARCIBILE:

Il nostro ordinamento giuridico conosce e disciplina 2 categorie di danno:

1. danno patrimoniale: art 2043-risarcimento per fatto illecito. Si tratta del danno suscettibile di

valutazione economica, in maniera oggettiva, perché si tratta di beni con un preciso valore oggettivo di

mercato.

2. danno non patrimoniale: art 2059-danni non patrimoniali. Tale danno riguarda la lesione di tutti quei

beni/interessi/valori che per definizione non sono suscettibile di una valutazione di mercato, per

esempio la lesione della salute.

Come quantificare i danni non patrimoniali? Il problema precedente è quando si può risarcire il danno non

patrimoniale? Risulta importante conoscere la storia,il danno patrimoniale è frutto di una elaborazione

incessante tuttora aperta, dei tre formanti del diritto: il legislatore(con interventi settoriali), la dottrina e la

giurisprudenza.

Prima del codice civile, si dava attenzione soltanto ai beni patrimoniali,c'era una visione dell'avere e non

dell'essere. La valorizzazione dell'individuo comincia dopo la seconda guerra mondiale, con la costituzione e

si sviluppa sempre di più. Quando un soggetto subiva la lesione della salute, il risarcimento che poteva avere

era legato esclusivamente alla sua capacità di lavoro, di produrre reddito. Si tratta di una visione meramente

produttivistica dell'uomo, il bene protetto non era la salute in sé ma la sua efficienza, l'uomo valeva per quanto

produceva. È nota la regola del calzolaio elaborata da Melchiorre Gioia “un calzolaio confeziona due scarpe al

giorno. A seguito di un danno ingiusto confeziona una sola scarpa al giorno. L’entità del risarcimento dovrà essere

La logica si basava sul

calcolata moltiplicando il valore di una scarpa per i giorni lavorativi che gli restano”.

produrre ricchezza, in questo modo erano escluse tutta una serie di categorie, disoccupati, bambini.

CASO STORICO:

 Caso Gennarino del 1970, la visione produttivistica tendeva a sfumare, la vittima ferita alla mano

perse le dita, era un bambino figlio di un operaio. I genitori chiesero il risarcimento per danno

patrimoniale(spese mediche). Si tenta di trasformare in patrimoniale ciò che patrimoniale non era. Per

quantificare questa perdita patrimoniale entra in gioco l'aspettativa di lavoro, essendo figlio di un

operaio i giudici guardarono il lavoro del padre per quantificare il danno, escludendo cosi qualsiasi

ascesa sociale. Il bene da protegge non è l'organismo,ma la sua efficienza.

Tale visione inizia ad essere vista profondamente ingiusta, si deve al coraggio di alcuni giudici di

merito(Tribunale di Genova e Tribunale di Pisa) per la recezioni dei nuovi principi da parte della cassazione.

Si afferma cosi il principio che il danno alla salute va risarcito in sé a prescindere dalla capacità di produrre

reddito, perché si tratta di un danno alla persona. Non si parla nell'ordinamento del danno alla salute fino al

2001.

Tornando al danno non patrimoniale, la norma 2059 ci dice quando non è risarcibile,”Il danno non

patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. Questa norma ci fa capire che il

danno non patrimoniale non è sempre risarcibile, ci può essere ma non è detto che sia risarcibile,pone un

principio di tipi

Dettagli
A.A. 2018-2019
62 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silighetti1234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Fiordalisi Franco.