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PATOLOGIA DEL CONTRATTO

INVALIDITA’ DEL CONTRATTO: è una categoria dottrinale, il codice non ne parla, che raggruppa sia la

nullità, sia l’annullabilità, secondo alcuni anche la rescissione.

La caratteristica dell’invalidità è che esprime una giudizio di disvalore espresso dall’ordinamento

giuridico con riguardo a negozi difformi dal paradigma legale che fissano limiti all’autonomia

negoziale a presidio di interessi generali nullità o particolari annullabilità.

La caratteristica dell’invalidità è che guardano l’atto, sono genetiche e guardano l’atto più che il rapporto.

Sotto questo profilo si distinguono dalle impugnative negoziali quali le azione di risoluzione e rescissione. In

questi casi si guarda al rapporto e al suo malfunzionamento.

Secondo alcuni la rescissione rientra in entrambe le categorie perchè guarda sia alla genesi del contratto

come la nullità e l’annullabilità e guarda al rapporto dello squilibrio tra le prestazioni, in una sorta di

posizione intermedia.

La prof olivieri è concorde nella rescissione come impugnativa negoziale.

INEFFICACIA: si configura ogni qualvolta il contratto non produce effetto. Non va confusa con l’invalidità

perchè un contratto invalido può essere inefficace e in quel caso si ha una sovrapposizione tra invalidità e

inefficacia come accade nella nullità, ma un contratto invalido può anche essere efficace come anche nella

annullabilità, perché il contratto annullabile produce effetti fin quando non viene emanata la sentenza di

annullamento.

Si può aver anche un contratto valido ma inefficace come quello stipulato dal falsus procurator, in questo

caso il contratto è valido ma inefficace per difetto di legittimazione.

Altro esempio è il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine iniziale, perchè per l’effetto di

tale elementi si impedisce fino alla verificazione dell’evento, la produzione di effetti si avrà solo quando gli

eventi si verificheranno.

La nullità è la patologia più grave che può colpire un negozio giuridico in quanto ne provoca l'assoluta

mancanza di efficacia., perché il contratto nullo è improduttivo di effetti ab origine

voluta dall'ordinamento in seguito ad un vizio particolarmente grave che colpisce un negozio giuridico; tale

vizio può consistere nella mancanza di un elemento essenziale, nella illiceità del negozio, della causa o dei

motivi o infine per mancanza dei requisiti relativi all'oggetto. La nullità può essere anche prevista in altri casi

previsti dalla legge.

Conseguenza della nullità sarà inefficacia del negozio giuridico

le cause di nullità sono indicate all’art 1418 “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative,

salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della

causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti

stabiliti dall'articolo 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

In base alla fonte distinguiamo nullità strutturale (1418 comma 2,), nullità testuale (comma 3), nullità

virtuale (comma 1).

La strutturale si verifica quando manca un elemento essenziale o quando anche se presenti, uno di questi non

presenta i requisiti previsti dalla legge. Es. un contratto privo di causa, privo di forma ab substantiam, privo

di oggetto, oppure li presenta ma la causa è illecita.

La testuale si ha quando vi è un espressa norma di legge che prevede espressamente la nullità del contratto:

es. il divieto dl patto commissorio art 1344 , divieto dei patti successori.

La virtuale consiste nella contrarietà di un atto ad una qualsiasi norma imperativa ne comporterà

automaticamente la nullità.

Stabilendo in generale la nullità degli atti contrari a norme imperative, il legislatore ha inteso comminare

questa sanzione anche quando la nullità dell'atto non sia espressamente prevista da una norma. È chiaro che

per poter applicare adeguatamente il precetto contenuto dell'articolo 1418 c.c. sarà necessario verificare se la

norma violata dall'atto sia o meno imperativa.

Le norme imperative sono norme inderogabili e in quanto tali le parti nella stipula del contratto devono

assolutamente rispettarli a pena di nullità del contratto.

La giurisprudenza ha chiarito che la nullità virtuale si ha ogni volta che il negozio è stato stipulato quando

una norma imperativa implicitamente ne vietava la stipula.

Distinguiamo ancora:

nullità totale quando investe l'intero negozio

quando investe parti o clausole del negozio. In questo caso il negozio è nullo solo se i

nullità parziale contraenti non l'avrebbero concluso senza quella parte o clausola colpita da nullità

Art 1419:” La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero

contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è

colpita dalla nullità.

La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di

diritto da norme imperative.

Questo secondo comma prevede un meccanismo particolare perché è il meccanismo di sostituzione

automatico della clausole previsto dall’art 1339

Art 1339:” Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto,

anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti..

Il contratto nullo è efficace ab origine cioè improduttivo di effetti fin dalla sua nascita, ciò comporta che la

sentenza del giudice che accetta la nullità del contratto è di carattere dichiarativo cioè di accertamento.

Tuttavia nonostante l’inefficacia del contratto la legge ricollega alcuni effetti. Ad esempio nel caso di

conversione del contratto nullo, cioè il contratto nullo è inefficace e insanabile, tuttavia è previsto questo

istituto che non è un atto di parte ma un istituto che consente di far si che dal contratto nullo si possa

enucleare un altro contratto valido produttivo di effetti, questa è un operazione e interpretazione del giudice,

che ha il potere di convertire il contratto nullo sempre che vi sia un rapporto di continenza con il nuovo

contratto, cioè che il contratto nullo contiene in se i requisiti di sostanza e di forma di un diverso negozio

valido e se le parti lo avrebbero comunque voluto s avessero conosciuto la causa di nullità del negozio

invalido.

La nullità è a legittimazione assoluta cioè può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse salvo

deroghe stabilite dalla legge. Queste deroghe sono ipotesi di nullità relative, espressamente previste dalla

legge , che prevede che solo una parte è legittimata a far valere la nullità. Un esempio lo troviamo nella

disciplina (contratti) dei consumatori laddove tali contratti conclusi da consumatori e professionista e

contenuta una clausola vessatoria. La nullità di codesta clausola può essere fatta valere solo dal consumatore.

La nullità è anche rilevabile d’ufficio, quindi anche se le parti non l’hanno fatta valere il giudice se dagli atti

si rende conto che quel contratto è nullo, può rilevare la nullità, ciò accade quando si agisce in giudizio per l’

esecuzione del contratto oppure per la sua risoluzione.

L’azione di nullità è imprescrittibile salvo il caso degli effetti dell’usucapione e salvo la prescrizione della

ripetizione della domanda di indebito. Questo significa che la nullità del contratto può essere fatta valere in

ogni tempo però è anche vero che normalmente accade che il contratto sebbene nullo venga eseguito. Ad

esempio si stipula un contratto di vendita di un bene immobile per via orale, il contratto è nullo per difetto di

forma, ciò non toglie che le parti possano eseguire il contratto e quindi vuol dire che la parte può aver

consegnato l’immobile oppure che l’altra parte può aver pagato il prezzo. Quando si va in giudizio e si fa

valere la nullità del contratto si apre la strada della restituzione cioè se il contratto è nullo vuol dire che

quelle prestazioni non hanno una causa, perchè se io ho pagato il prezzo l’ho fatto in forza del contratto di

vendita, ma se il contratto è nullo e la nullità è dichiarata dal giudice, quella somma di denaro diventa sine

causa senza causa, e quindi io posso ottenere la restituzione del prezzo e si parla di restituzione dell’indebito.

Succede che mentre l’ azione di nullità è imprescrittibile e quindi può essere fatta valere in qualsiasi tempo,

l’azione di restituzione ha termine di prescrizione decennale, questo vuol dire che se io voglio ottenere la

restituzione del prezzo o dell’immobile devo farla valere nei 10 anni.

Per quanto riguarda l’usucapione cioè un modo di acquisto della proprietà a titolo originario per effetto dl

possesso del bene per un determinato lasso di tempo, questo vuol dire che , fermo restano l’imprescrittibilità

della domanda di nullità, tuttavia nel caso d vendita nulla se l’acquirente è entrato nel possesso del bene e ha

posseduto per il termine necessario ad usucapire, nel momento in cui si va falere la nullità l’acquirente non è

tenuto a restituire il bene perchè nel frattempo la usucapito ed è divenuto proprietario.

L’ANNULLABILITA’: è una forma di invalidità meno grave, essenzialmente scatta in caso di vizi della

volontà, di incapacità dei uno dei contraenti, in caso di conflitto di interessi e negli altri casi previsti dalla

legge.

È sempre tassativa e testuale.

Il contratto annullabile è un contratto efficace fin quando non interviene la sentenza di annullamento, quegli

effetti possono essere rimossi dalla sentenza che annulla il contratto.

Per l’annullabilità è prevista la legittimazione relativa e quindi non tutti soggetti interessati possono far

valere l’annullabilità , ma l’annullabilità può essere richiesta solo dalla parte nel cui interesse è prevista

l’annullabilità in quanto questa è a presidio di una delle parti, cioè tutela una delle due parti come quella che

ha subito il vizio o a protezione dell’incapa

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gimmyboyd di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Caprioli Raffaele.