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PATOLOGIA DEL CONTRATTO
INVALIDITA’ DEL CONTRATTO: è una categoria dottrinale, il codice non ne parla, che raggruppa sia la
nullità, sia l’annullabilità, secondo alcuni anche la rescissione.
La caratteristica dell’invalidità è che esprime una giudizio di disvalore espresso dall’ordinamento
giuridico con riguardo a negozi difformi dal paradigma legale che fissano limiti all’autonomia
negoziale a presidio di interessi generali nullità o particolari annullabilità.
La caratteristica dell’invalidità è che guardano l’atto, sono genetiche e guardano l’atto più che il rapporto.
Sotto questo profilo si distinguono dalle impugnative negoziali quali le azione di risoluzione e rescissione. In
questi casi si guarda al rapporto e al suo malfunzionamento.
Secondo alcuni la rescissione rientra in entrambe le categorie perchè guarda sia alla genesi del contratto
come la nullità e l’annullabilità e guarda al rapporto dello squilibrio tra le prestazioni, in una sorta di
posizione intermedia.
La prof olivieri è concorde nella rescissione come impugnativa negoziale.
INEFFICACIA: si configura ogni qualvolta il contratto non produce effetto. Non va confusa con l’invalidità
perchè un contratto invalido può essere inefficace e in quel caso si ha una sovrapposizione tra invalidità e
inefficacia come accade nella nullità, ma un contratto invalido può anche essere efficace come anche nella
annullabilità, perché il contratto annullabile produce effetti fin quando non viene emanata la sentenza di
annullamento.
Si può aver anche un contratto valido ma inefficace come quello stipulato dal falsus procurator, in questo
caso il contratto è valido ma inefficace per difetto di legittimazione.
Altro esempio è il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine iniziale, perchè per l’effetto di
tale elementi si impedisce fino alla verificazione dell’evento, la produzione di effetti si avrà solo quando gli
eventi si verificheranno.
La nullità è la patologia più grave che può colpire un negozio giuridico in quanto ne provoca l'assoluta
mancanza di efficacia., perché il contratto nullo è improduttivo di effetti ab origine
voluta dall'ordinamento in seguito ad un vizio particolarmente grave che colpisce un negozio giuridico; tale
vizio può consistere nella mancanza di un elemento essenziale, nella illiceità del negozio, della causa o dei
motivi o infine per mancanza dei requisiti relativi all'oggetto. La nullità può essere anche prevista in altri casi
previsti dalla legge.
Conseguenza della nullità sarà inefficacia del negozio giuridico
le cause di nullità sono indicate all’art 1418 “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative,
salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della
causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti
stabiliti dall'articolo 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.
In base alla fonte distinguiamo nullità strutturale (1418 comma 2,), nullità testuale (comma 3), nullità
virtuale (comma 1).
La strutturale si verifica quando manca un elemento essenziale o quando anche se presenti, uno di questi non
presenta i requisiti previsti dalla legge. Es. un contratto privo di causa, privo di forma ab substantiam, privo
di oggetto, oppure li presenta ma la causa è illecita.
La testuale si ha quando vi è un espressa norma di legge che prevede espressamente la nullità del contratto:
es. il divieto dl patto commissorio art 1344 , divieto dei patti successori.
La virtuale consiste nella contrarietà di un atto ad una qualsiasi norma imperativa ne comporterà
automaticamente la nullità.
Stabilendo in generale la nullità degli atti contrari a norme imperative, il legislatore ha inteso comminare
questa sanzione anche quando la nullità dell'atto non sia espressamente prevista da una norma. È chiaro che
per poter applicare adeguatamente il precetto contenuto dell'articolo 1418 c.c. sarà necessario verificare se la
norma violata dall'atto sia o meno imperativa.
Le norme imperative sono norme inderogabili e in quanto tali le parti nella stipula del contratto devono
assolutamente rispettarli a pena di nullità del contratto.
La giurisprudenza ha chiarito che la nullità virtuale si ha ogni volta che il negozio è stato stipulato quando
una norma imperativa implicitamente ne vietava la stipula.
Distinguiamo ancora:
nullità totale quando investe l'intero negozio
quando investe parti o clausole del negozio. In questo caso il negozio è nullo solo se i
nullità parziale contraenti non l'avrebbero concluso senza quella parte o clausola colpita da nullità
Art 1419:” La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero
contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è
colpita dalla nullità.
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di
diritto da norme imperative.
Questo secondo comma prevede un meccanismo particolare perché è il meccanismo di sostituzione
automatico della clausole previsto dall’art 1339
Art 1339:” Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto,
anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti..
Il contratto nullo è efficace ab origine cioè improduttivo di effetti fin dalla sua nascita, ciò comporta che la
sentenza del giudice che accetta la nullità del contratto è di carattere dichiarativo cioè di accertamento.
Tuttavia nonostante l’inefficacia del contratto la legge ricollega alcuni effetti. Ad esempio nel caso di
conversione del contratto nullo, cioè il contratto nullo è inefficace e insanabile, tuttavia è previsto questo
istituto che non è un atto di parte ma un istituto che consente di far si che dal contratto nullo si possa
enucleare un altro contratto valido produttivo di effetti, questa è un operazione e interpretazione del giudice,
che ha il potere di convertire il contratto nullo sempre che vi sia un rapporto di continenza con il nuovo
contratto, cioè che il contratto nullo contiene in se i requisiti di sostanza e di forma di un diverso negozio
valido e se le parti lo avrebbero comunque voluto s avessero conosciuto la causa di nullità del negozio
invalido.
La nullità è a legittimazione assoluta cioè può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse salvo
deroghe stabilite dalla legge. Queste deroghe sono ipotesi di nullità relative, espressamente previste dalla
legge , che prevede che solo una parte è legittimata a far valere la nullità. Un esempio lo troviamo nella
disciplina (contratti) dei consumatori laddove tali contratti conclusi da consumatori e professionista e
contenuta una clausola vessatoria. La nullità di codesta clausola può essere fatta valere solo dal consumatore.
La nullità è anche rilevabile d’ufficio, quindi anche se le parti non l’hanno fatta valere il giudice se dagli atti
si rende conto che quel contratto è nullo, può rilevare la nullità, ciò accade quando si agisce in giudizio per l’
esecuzione del contratto oppure per la sua risoluzione.
L’azione di nullità è imprescrittibile salvo il caso degli effetti dell’usucapione e salvo la prescrizione della
ripetizione della domanda di indebito. Questo significa che la nullità del contratto può essere fatta valere in
ogni tempo però è anche vero che normalmente accade che il contratto sebbene nullo venga eseguito. Ad
esempio si stipula un contratto di vendita di un bene immobile per via orale, il contratto è nullo per difetto di
forma, ciò non toglie che le parti possano eseguire il contratto e quindi vuol dire che la parte può aver
consegnato l’immobile oppure che l’altra parte può aver pagato il prezzo. Quando si va in giudizio e si fa
valere la nullità del contratto si apre la strada della restituzione cioè se il contratto è nullo vuol dire che
quelle prestazioni non hanno una causa, perchè se io ho pagato il prezzo l’ho fatto in forza del contratto di
vendita, ma se il contratto è nullo e la nullità è dichiarata dal giudice, quella somma di denaro diventa sine
causa senza causa, e quindi io posso ottenere la restituzione del prezzo e si parla di restituzione dell’indebito.
Succede che mentre l’ azione di nullità è imprescrittibile e quindi può essere fatta valere in qualsiasi tempo,
l’azione di restituzione ha termine di prescrizione decennale, questo vuol dire che se io voglio ottenere la
restituzione del prezzo o dell’immobile devo farla valere nei 10 anni.
Per quanto riguarda l’usucapione cioè un modo di acquisto della proprietà a titolo originario per effetto dl
possesso del bene per un determinato lasso di tempo, questo vuol dire che , fermo restano l’imprescrittibilità
della domanda di nullità, tuttavia nel caso d vendita nulla se l’acquirente è entrato nel possesso del bene e ha
posseduto per il termine necessario ad usucapire, nel momento in cui si va falere la nullità l’acquirente non è
tenuto a restituire il bene perchè nel frattempo la usucapito ed è divenuto proprietario.
L’ANNULLABILITA’: è una forma di invalidità meno grave, essenzialmente scatta in caso di vizi della
volontà, di incapacità dei uno dei contraenti, in caso di conflitto di interessi e negli altri casi previsti dalla
legge.
È sempre tassativa e testuale.
Il contratto annullabile è un contratto efficace fin quando non interviene la sentenza di annullamento, quegli
effetti possono essere rimossi dalla sentenza che annulla il contratto.
Per l’annullabilità è prevista la legittimazione relativa e quindi non tutti soggetti interessati possono far
valere l’annullabilità , ma l’annullabilità può essere richiesta solo dalla parte nel cui interesse è prevista
l’annullabilità in quanto questa è a presidio di una delle parti, cioè tutela una delle due parti come quella che
ha subito il vizio o a protezione dell’incapa