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LE OBBLIGAZIONI
Art 1173 (Fonti delle obbligazioni). Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. Questa norma ci dice da dove derivano le obbligazioni, ci dice quali sono le fonti delle obbligazioni.
Il concetto di fonte qui torna non in riferimento a ciò da cui nasce il diritto (l'abbiamo visto in riferimento alla norma giuridica), torna per indicare ciò da cui nascono le obbligazioni. Questa norma dice che le fonti delle obbligazioni sono tre:
- contratto (titolo II del libro IV) - DAL CONTRATTO PUÒ DERIVARE QUALSIASI TIPO DI OBBLIGAZIONE, ANCHE UN'OBBLIGAZIONE RISARCITORIA, dipende da quello che le parti stabiliscono
- fatto illecito cioè la responsabilità civile (titolo IX) - il fatto illecito è per esempio l'incidente stradale o Tizio che da un pugno a Caio e da questi deriva un'obbligazione.
In caso del fatto illecito...
Si parla solo di una obbligazione che deriva da questo, cioè l'OBBLIGAZIONE RISARCITORIA: obbligo di risarcire il danno, cioè per esempio se Tizio dà un pugno a Caio (fatto illecito), da questo fatto illecito deriva un'azione risarcitoria del danno cagionato a Caio. DAL FATTO ILLECITO DERIVA SOLO UN TIPO DI OBBLIGAZIONE CHE È L'OBBLIGAZIONE RISARCITORIA - ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (le obbligazioni) secondo l'ordinamento giuridico (es. titolo di credito, arricchimento senza causa ecc) >>> QUESTI SONO GLI UNICI TRE CASI DA CUI DERIVANO OBBLIGAZIONI.
Oggetto dell'obbligazione. Quando abbiamo un'obbligazione dobbiamo capire quale sia l'oggetto. L'oggetto dell'obbligazione è la prestazione, che può avere come oggetto:
- OBBLIGAZIONE CONTRATTO
- PRESTAZIONE fare
- PRESTAZIONE dare
- PRESTAZIONE non fare
(questo schema si applicherà per tutte le fonti delle obbligazioni)
Prendiamo ad esempio il contratto che ha la fonte
più comune delle obbligazioni
Dal contratto deriva un obbligazione, perchè abbiamo detto che il contratto è una fonte oggettodelle obbligazioni. L’obbligazione ha per la prestazione. L’oggetto dellaprestazione può consistere nel:
- fare qualcosa
- non fare qualcosa
- dare qualcosa
es vado al bar e ordino un cappuccino, concludo un contratto di compravendita con il barista. Questo contratto è fonte di due obbligazioni:
- 1 obbligazione a carico del barista di consegnare il cappuccino
- 1 obbligazione a carico mio di pagare il prezzo del cappuccino
L’obbligazione del barista ha per oggetto una prestazione che ha per oggetto un fare cioè l’obbligo del barista consiste nel preparare e consegnare il cappuccino. La mia obbligazione che consiste nel pagamento del prezzo del cappuccino è un’obbligazione che ha per oggetto una prestazione di dare perchè la prestazione consiste nel pagare.
dare una somma di denaro. In questo esempio troviamo sia un contratto ad effetti reali perché è un contratto di compravendita, cioè nel momento in cui io e il barista abbiamo concluso il contratto, ho detto al barista di farmi il cappuccino e quello ha risposto "OK te lo faccio", il contratto di compravendita ha prodotto il suo effetto traslativo, cioè di trasferire la proprietà del cappuccino dal barista a me. A questi effetti reali si aggiungono, come tutti i contratti di vendita, gli effetti obbligatori, cioè l'obbligo del barista di fare il caffè e darmelo e mio di pagarlo. Ciò non toglie che la proprietà sia già passata a me per effetto della semplice conclusione del contratto. L'oggetto del contratto, in questo caso, è la somma di denaro finale. NB: non posso dire che oggetto del contratto è il pagamento di una somma di denaro. Tecnicamente è sbagliato perché il contratto haAd oggetto un’obbligazione che ha per oggetto una prestazione che consiste nel pagamento di una somma di denaro. Si può anche dire che l’oggetto del contratto è la somma di denaro perché l’oggetto di un contratto è il bene nale.
Art 1174 (Carattere patrimoniale della prestazione). La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
Vediamo che l’art 1174 ci fornisce un dettaglio sul carattere della prestazione, oggetto dell’obbligazione. Ci dice che la prestazione, oggetto dell’obbligazione, deve essere suscettibile di valutazione economica. Dettaglio importante che distingue le obbligazioni che trattiamo in questo libro IV del codice civile da altri tipi di obbligazioni.
>> IL CARATTERE PATRIMONIALE DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DI QUESTE OBLIGAZIONI LE DISTINGUE DA ALTRI TIPI DI
OBBLIGAZIONI. Parlare di obblighi, obbligazioni, doveri è la stessa cosa. Dobbiamo ricordare che l'obbligo (obbligazione) giuridicamente rilevante è quella che ha per oggetto una prestazione di carattere patrimoniale, cioè che può essere valutata economicamente. L'obbligo giuridico lo distinguiamo per esempio dall'obbligo sociale o morale che non hanno alcuna rilevanza sul piano giuridico. Ad esempio, se io ricevo un invito a cena in casa va da sé che io non mi presenti alla cena a mani vuote, con un dolce. Questo è un costume sociale, non è un obbligo giuridico e vuol dire che alla cena posso anche presentarmi a mani vuote (poi magari non mi inviteranno più), la differenza di questi tipi di obblighi la troviamo nella sanzione che è prevista in caso di violazione di questi obblighi. La violazione delle obbligazioni del libro IV comporta una sanzione (prescritta dal diritto, dal codice civile). L'obbligo sociale non ha una.La sanzione giuridica ha una sanzione sociale, cioè se mi presento a mani vuote, i padroni di casa non mi inviteranno più pensando che sono una gran maleducato. La stessa cosa vale per gli obblighi morali. LA DIFFERENZA CONSISTE PROPRIO IN QUESTO NELLA VALUTAZIONE ECONOMICA DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'OBBBLIGAZIONE. Questo tema lo ritroveremo nel diritto di famiglia, dove ci sono molti obblighi morali, ma in caso di inadempimento di questi obblighi che sono giuridicamente rilevanti, troviamo che hanno per oggetto una prestazione patrimonialmente rilevante ed è prevista una sanzione in caso di inadempimento (es. obbligo di mantenimento è sia un obbligo morale sia un obbligo giuridico per cui se i genitori non mantengono i minori, c'è una sanzione civile per cui il giudice ti obbliga a corrispondere il mantenimento, è una sanzione penale essendo un reato), l'ordinamento giuridico ha previsto anche in questo caso, nonostante sia un libro.
diverso da quello che stiamo studiando, determinate obbligazioni con carattere giuridico in quanto hanno per oggetto una prestazione valutabile sul piano economico.
L'art 1174 ci dice che ovviamente questa obbligazione viene assunta da una parte per soddisfare l'interesse di un'altra parte (creditore) > ma non necessaria patrimonialità dell'interesse del creditore.
PATRIMONIALITÀ DELLA PRESTAZIONE
NON NECESSARIA PATRIMONIALITÀ INTERESSE DEL CREDITORE
Siamo arrivati al caso dei diritti soggettivi relativi, avevamo detto che al diritto soggettivo di una parte corrisponde l'obbligazione di un'altra parte > es noi abbiamo il solito contratto di compravendita del cappuccino al bar, all'obbligazione mia di pagare 2 euro per il cappuccino, corrisponde il diritto soggettivo relativo del barista a ricevere questi 2 euro: laddove c'è l'obbligazione di una parte c'è dall'altra parte un diritto.
Il soggetto relativo ha il diritto soggettivo di ricevere l'obbligazione oggetto della prestazione. Questo diritto soggettivo si chiama relativo proprio perché è relativo al debitore, cioè è un diritto soggettivo esercitabile solo nei confronti del debitore, cioè di colui che ha nei miei confronti l'obbligazione.
Mentre il diritto soggettivo assoluto è così perché il titolare può farlo valere nei confronti di tutti, che deve essere rispettato da tutti.
Il diritto soggettivo relativo lo posso far valere solo nei confronti di quello che ha l'obbligazione.
L'obbligazione ha due parti:
- creditore: colui a favore del quale l'obbligo deve essere adempiuto
- debitore: colui che si è assunto l'obbligo, debitore dell'obbligo
In uno stesso contratto possiamo avere più obbligazioni (a carico di una parte e obbligazioni a carico dell'altra parte del contratto) di conseguenza tutte e due le parti del contratto.
possono essere debitore/creditore dell'altro. Barista > debitore del cappuccino / creditore dei due euro Io > debitore dei due euro / creditore del cappuccino Le situazioni giuridiche soggettive di debito e di credito possono coesistere nella stessa parte del contratto. Quando parliamo di debito parliamo di obbligazione. Quando parliamo di credito parliamo di un diritto soggettivo relativo (diritto di credito). Esiste anche quella che si chiama la tutela aquiliana del credito, tutela extracontrattuale del diritto di credito che è una tutela risarcitoria. Es. io sono creditore di 1M di euro che mi deve dare il mio debitore perché gli ho venduto un appartamento. Arriva un terzo che uccide il mio debitore, se ha ucciso il debitore ha ucciso il mio credito. Faccio una causa al terzo che ha sparato, chiaramente sarà una causa per accertare la responsabilità civile da fatto illecito, per ottenere il risarcimento del danno. Colui che ha ucciso il mio debitore, hal mio interesse personale, non necessariamente di natura economica.