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Responsabilità precontrattuale e buona fede

La responsabilità precontrattuale è volta a preservare l'insorgere di un vincolo obbligatorio, non solo nel contesto di un contratto come previsto dal codice civile.

Secondo l'articolo 1337, durante le trattative e la formazione del contratto, le parti devono comportarsi secondo buona fede.

Le trattative rappresentano la fase preliminare che precede la stipula di un contratto (anche se ci sono contratti senza trattative, come ad esempio la vendita alle macchinette). Durante questa fase, le parti devono agire in base alla buonafede oggettiva, al fine di evitare la responsabilità precontrattuale in caso di illecito precontrattuale.

Se il contratto non è ancora concluso, si avrà solo il risarcimento del danno. Al contrario, una volta concluso il contratto, si avrà il risarcimento maggiorato.

L'annullamento del contratto (conseguenza risarcitoria e caducatoria sul contratto)

Art.1338 Conoscenza delle cause d'invalidità

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

Tale articolo può essere considerato la species (specificazione) dell'Art.1337 (genus), che esplicita una delle condotte che possono generare responsabilità precontrattuale.

In particolare, conoscere le cause di invalidità e tacere è una causa peculiare di malafede oggettiva; in questo caso la legge equipara colui che conosce ma tace (pertanto agisce con dolo) con colui che dovrebbe conoscere la causa d'invalidità ma non ne è al corrente (pertanto agisce con colpa).

Il risarcimento avviene a causa del danno

risentito dalla parte vittima per aver confidato nella validità del contratto (perdita e mancato guadagno) – danno a cui ci si riferisce con l'espressione interesse negativo. I tre illeciti (pre-, extra- e contrattuale) presentano una diversa disciplina per quanto concerne il risarcimento del danno (ex. a chi grava l'onere probatorio; la natura del danno; modalità e termine dell'inadempimento). Il risarcimento è più facile da ottenere qualora si abbia un illecito contrattuale. In questo caso alla base si ha un rapporto obbligatorio e pertanto il creditore o la parte danneggiata diviene un soggetto tradito. Per essere precisi il cc tratta due discipline: l'illecito contrattuale ed extracontrattuale, quello precontrattuale non ne ha nessuna, ma l'idea più moderna è che si applichi la disciplina di quello contrattuale: ciò perché le parti non sono sconosciute e una fa affidamento sull'altra.facilità deriva dal fatto che:
  1. Il creditore ha 10 anni di tempo per richiedere il risarcimento, mentre per l'illecito extracontrattuale la prescrizione ha effetto dopo 5 anni e, se si tratta di illecito connesso alla circolazione stradale, il tempo si riduce ulteriormente a 2 anni (sebbene i meccanismi assicurativi causino la variazione di tale termine)
  2. In caso di responsabilità contrattuale la colpa dell'inadempimento si presume; ciò significa che il creditore danneggiato non dovrà provare nulla (l'onere della prova ricade totalmente sul debitore).
Indebito/pagamento non dovuto Art.2033 ss. Indebito oggettivo nessuno è debitore - rapporto bilaterale M Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. - colui che paga si chiama solvens indebiti - 3° fallito a risolvere l'adempimento, ha pagato un debito che non esiste, non risolve un'obbligazione, ha eseguito un pagamentodovuto da nessuno- colui che riceve si chiama accipiens indebiti - non ha un credito verso nessuno, non ha diritto di essere pagato, viene arricchito in modo assoluto Sussiste indebito oggettivo quando:
  1. Paga colui che non è debitore
  2. Riceve colui che non è creditore
  3. Paga colui che è debitore a colui che non è creditore
Perché ci sia indebito oggettivo, non rileva l'errore del debitore Quando chi paga adempie un debito che assolutamente non esiste (non dovuto dal debitore né da altri) oppure paga un debito cui è tenuto ma ad una persona che non ha diritto a ricevere il pagamento (indebito ex persona creditoris) Art.2036 Indebito soggettivo Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. [...] Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha

pagato subentra nei diritti del creditore. Uno si presenta al creditore come debitore, sbagliando. Se si tratta di un errore scusabile, il solvens ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, l'accipiens andrà a chiedere l'adempimento al debitore. Se si tratta di un errore doloso, grossolano, non scusabile - fattispecie trilaterale, il solvens non ha diritto di ripetere, il creditore si tiene ciò che ha ricevuto. Il solvens potrà avvalersi del debitore effettivo. Il vincolo obbligatorio tra creditore e debitore si estingue. Quando chi paga - che non è debitore - paga ad un creditore quanto a costui è dovuto da un terzo (quindi il credito esiste ma non viene adempiuto dal debitore bensì da un terzo). Si ha indebito soggettivo quando colui che non è debitore paga a colui che è creditore di un terzo. L'accipiens è creditore di un'obbligazione: non c'è arricchimento assoluto. Siccome il

Il pagamento del debito di un terzo è ammissibile per l'ordinamento, perché ci sia indebito soggettivo colui che ha effettuato il pagamento deve:

  1. Essere in errore (ovvero convinto di essere debitore)
  2. L'errore deve essere scusabile (ovvero non evitabile con la diligenza del buon padre di famiglia o con la diligenza qualificata)

Azione di ripetizione dell'indebito

In entrambi i casi di pagamento dell'indebito può essere esperita l'azione di ripetizione dell'indebito per eliminare gli effetti lesivi prodotti (restituzione in natura di quanto è stato dato o corrispondente all'equivalente)

L'azione di ripetizione dell'indebito produce effetti diversi se l'indebito è oggettivo o soggettivo.

Oggettivo: ripetizione dovuta

Soggettivo: ripetizione dovuta, salvo in caso l'accipiens si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.

Allora in quel caso il solvens non potrà rifarsi

sul creditore, ma potrà rivalersi sul debitore effettivo. La ripetizione non è ammessa se: - si tratta di obbligazione naturale - Sono trascorsi 10 anni dal pagamento (prescrizione) - La prestazione non dovuta che costituiva il titolo giuridico per il pagamento è contraria al buon costume (art.2035) Donazione indiretta donazione: mancanza di corrispettivo Un terzo paga il creditore al posto del debitore. - per familiarità - per pubblicità - non affossare quella persona per stringere un rapporto commerciale (interesse patrimoniale) Art.1188 Pagamento al terzo Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato. La regola generale prevede che il pagamento di un debito debba essere fatto al creditore. L’art.1188 tuttavia

Ammette la possibilità che il pagamento venga effettuato anche nei confronti di una persona diversa:

  1. Se indicato dal creditore e al soggetto da questi indicato (procuratore, rappresentante...)
  2. Se previsto come obbligo dalla legge o da un giudice (genitori del minore, tutore dell'incapace...)

Pagamento all'estraneo

Può capitare che il debitore paghi a colui che non era legittimato a ricevere il pagamento. In generale, il debitore non è liberato dal pagamento al non legittimato e dovrà adempiere nuovamente, salvo diritto alla restituzione nei confronti di chi, pur se non legittimato, ha ricevuto il pagamento (art.2033, indebito oggettivo).

Tuttavia, il pagamento può produrre l'effetto estintivo del vincolo obbligatorio (e quindi liberare il debitore) se:

A. Il creditore ratifica il pagamento effettuato nei confronti del soggetto non legittimato

B. Il creditore abbia tratto profitto dal pagamento così come avvenuto

Ratifica del pagamento Consiste nell'atto con cui un soggetto conferisce efficacia ad un atto (ex. il pagamento) compiuto da un altro soggetto, facendone propri gli effetti. Dichiarazione di approvazione dell'operato del debitore da parte del creditore - il creditore attesta che il comportamento tenuto dal debitore è stato accettato. Conseguenze: il pagamento perde la qualifica di non dovuto e pertanto non sarà ripetibile. Approfittamento Si producono gli effetti estintivi del vincolo obbligatorio anche qualora, nonostante il debitore abbia effettuato il pagamento nei confronti di colui che non era legittimato a riceverlo, la somma dovuta a titolo di debito sia comunque entrata nel patrimonio del creditore effettivo. Esempio: Se il debitore paga ad un creditore del proprio creditore, quest'ultimo ne trarrà profitto dal momento che conseguirà un'utilità economica data dalla liberazione dal suo debito. Onere della prova

ratifica del creditore o il fatto che questi abbia tratto profitto dal pagamento, liberano il debitore dal vincolo obbligatorio, però devono essere dimostrate da chi ha interesse che ricorrano tali cause estintive (ossia la parte che ha sopportato il sacrificio patrimoniale).

Tale regola è derogabile contrattualmente dalle parti.

Art.1189 Pagamento al creditore apparente

Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.

Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.

Pagamento al creditore apparente

Può accadere che il debitore esegua la prestazione nei confronti di colui che ritenga essere il vero creditore ma che tale non è.

Il pagamento avrà efficacia liberatoria per il debitore (che conserverà il diritto alla controprestazione da parte

e il credito fosse effettivamente legittimato a farlo. In tal caso, il debitore non potrà opporsi al pagamento del credito, ma potrà agire in seguito nei confronti del creditore per ottenere il rimborso delle somme pagate. Il debitore potrà invece opporsi al pagamento del credito se può dimostrare che il credito è illegittimo o non dovuto. In questo caso, il debitore dovrà proporre un'azione giudiziaria per ottenere l'annullamento del credito o la sua riduzione. In conclusione, il debitore ha il diritto di opporsi al pagamento di un credito se può dimostrare che il credito è illegittimo o non dovuto. Tuttavia, se il creditore ha agito in buona fede, il debitore non potrà opporsi al pagamento del credito, ma potrà agire in seguito per ottenere il rimborso delle somme pagate.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
25 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Zhi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Abatangelo Chiara.