Istituzioni di diritto privato
Funzione legislativa del governo
In base all’ordinamento giuridico italiano, il Parlamento è il legislatore ordinario cui è demandata la funzione di elaborare nuove leggi (funzione legislativa). Il Parlamento è trattato dal Titolo I della parte seconda della costituzione, l’ordinamento della Repubblica. L’esercizio di tale funzione è riportato nell’Art.76, in base al quale l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Decreti legislativi/delegati dal Parlamento
La funzione può pertanto essere delegata al Governo con alcuni accorgimenti. Da ciò si evince come, nel diritto, non ci siano regole senza eccezioni, non ci sia qualcosa di assoluto, sempre vero.
Art.77 Il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Il Governo, unicamente qualora si verifichino casi straordinari di necessità e d’urgenza, può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge. L’organo esecutivo può pertanto esercitare la funzione legislativa/normativa al verificarsi di alcune fattispecie (ex. Covid-19). Devono essere convertiti in legge dalle Camere entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, pena perdita di efficacia ex tunc (da allora) ovvero vengono eliminati tutti gli effetti.
Fonti del diritto
Insieme di atti ufficiali dai quali si promana diritto oggettivo:
- Trattato di Lisbona (Costituzione Europea)
- Costituzione (1/1/1948)
- Leggi ordinarie (leggi emanate dal Parlamento)/decreti legge convertiti e decreti legislativi
- Leggi regionali (nelle materie di competenza delle Regioni)
- Regolamenti/fonti secondarie del diritto (atti delle Pubbliche Amministrazioni)
Elementi da non confondere
- Contratto: Strumento per eccellenza di risoluzione di un conflitto; è un regolatore di interessi e, più propriamente, il punto di incontro tra due o più parti contrapposte.
- Accordo: Elemento comune al contratto e al matrimonio, i quali si basano su di esso.
- Matrimonio: Condivide con il contratto la natura di accordo, ma non è un contratto, non dovrebbe avere scopo principale quello economico-patrimoniale, ma si tratta di un'unione personale, affettiva, spirituale. Di default si applica il Regime Patrimoniale di Famiglia che sancisce la comunione dei beni, quindi è un accordo.
Diritto oggettivo e soggettivo
Diritto oggettivo: insieme ordinato di norme, cioè di regole generali e astratte; non sono specifici per un individuo. Diritto soggettivo: Posizione giuridica soggettiva; rispetto al diritto oggettivo, è la posizione di un soggetto nella forma più piena per il riconoscimento di vantaggio. Modalità più forte che l’ordinamento giuridico riconosce a un soggetto di far valere un proprio interesse. Giuridicamente tutelata:
- Diritto
- Interesse
- Aspettativa
Norma (o regola o prescrizione)
Può essere:
- Individuale e concreta (non di diritto)
- Generale e astratta [fattispecie astratta + precetto (comando/obbligo/divieto/prescrizione) o sanzione]
Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito/responsabilità extracontrattuale (Aquiliana)
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. ⇾ (Fattispecie astratta situazione tipo descritta dalla norma, non un fatto concreto, serie indefinita di situazioni; sanzione o precetto [divieto od obbligo])
Tipica e unica sanzione civile, in quello penale vi è anche la sanzione pecuniaria e detentiva. Tale risarcimento, oltre che nella forma generale, può avvenire anche in forma specifica.
Fatto doloso: intenzionale
Fatto colposo: posto in essere per colpa (una forma di imprudenza, negligenza o imperizia). Imprudenza e negligenza appartengono all’uomo della strada, l’imperizia concerne il professionista. ex. Medico che opera in maniera inferiore allo standard dell’uomo medio.
< tutti i soggetti sono tenuti ad usare la normale diligenza e quando non lo fanno sono assoggettati a responsabilità civile per colpa, con nascita dell’obbligazione di risarcimento del danno >
Al diritto civile basta che il fatto doloso o colposo sia concausa adeguata per il danno ingiusto. Il fatto che sia giusto/ingiusto (antigiuridicità) si stabilisce caso per caso e lo decide il giudice comparando gli interessi in gioco, stabilendo quello prevalente. La responsabilità extracontrattuale è tra soggetti che non sono legati da una relazione obbligatoria.
ex. Circolazione stradale
ex. Art.927 Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile (tutto ciò che non è incorporato al suolo) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Situazioni giuridiche soggettive
Indicano la posizione in cui un soggetto di diritto si trova rispetto all’ordinamento giuridico, ossia in seguito all’applicazione di una norma. Si dividono in situazioni giuridiche soggettive di vantaggio/attive e in quelle di svantaggio/passive.
Situaizioni giuridiche soggettive passive
- Obbligo giuridico: Dovere di tenere un comportamento specifico per la soddisfazione di un interesse altrui, si divide in obbligo di dare, fare e obbligo di non fare (divieto). Nell’insieme obbligo, il quale sussiste tra la generalità dei consociati, esiste il sottoinsieme obbligazione, termine col quale s’intende il vincolo obbligatorio tra due soggetti determinati: il debitore (di cui ha l’obbligazione) e il creditore (soggetto nel cui confronti bisogna adempiere l’obbligazione). | Vincolo/rapporto giuridico tra due parti in virtù del quale il debitore ha il dovere giuridico verso il creditore di compiere una determinata prestazione a carattere patrimoniale per il soddisfacimento di un suo interesse, anche non patrimoniale. L’inadempimento è un fatto (evento “patologico” che il diritto sanziona) illecito cui il diritto civile risponde con una sanzione di natura patrimoniale.
- Onere: Comportamento non obbligatorio ma necessario per ottenere un certo vantaggio/risultato utile. ex. Art. 2697: Onere della prova Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi agisce è l’attore, il soggetto passivo verso ciò l’attore agisce è il convenuto. Sacrificio di un interesse proprio, imposto ad un soggetto in vista del raggiungimento di un determinato vantaggio giuridico: il soddisfacimento di un interesse è subordinato ad un comportamento, non obbligatorio ex. Art.2644: l’acquirente deve procedere all’onere della trascrizione del contratto di compravendita se vuole assicurarsi contro altre alienazioni del bene.
- Soggezione: Posizione giuridica soggettiva passiva in cui viene a trovarsi quel soggetto sottoposto al potere altrui/quel soggetto che, senza essere obbligato a un determinato comportamento, subisce le conseguenze dell’esercizio di un diritto potestativo altrui, senza poter in alcun modo sottrarvisi (ex. disdetta) ex. Responsabilità genitoriale: i figli minori non emancipati si trovano in stato di soggezione nei confronti dei genitori. ex. Rapporto lavoratore-datore: il dipendente è in rapporto di soggezione nei confronti del potere disciplinare del datore di lavoro. Alla soggezione corrisponde, dal lato attivo, un potere o diritto potestativo.
Situazioni giuridiche soggettive attive
- Diritto soggettivo: Si parla di diritto soggettivo quando la legge attribuisce ad un soggetto un potere per la tutela primaria e diretta del proprio interesse/potere di agire nel proprio interesse. Si tratta della più importante forma di protezione e vantaggio accordata dall’ordinamento ai soggetti: si manifesta come il potere di agire per il soddisfacimento di un interesse protetto dall’ordinamento giuridico.
- Potere della volontà
- Interesse giuridicamente tutelato
- Libertà
Classificazione dei diritti soggettivi
- Diritti patrimoniali e non patrimoniali:
- Patrimoniali: tutelano interessi economici, valutabili in denaro.
- Non patrimoniali: attuano interessi prevalentemente di natura morale.
- Diritti trasmissibili e intrasmissibili:
- Trasmissibili: possono essere trasferiti ad altri soggetti.
- Intrasmissibili: non trasferibili ad altri soggetti.
- Diritti reali e di obbligazione:
- Reali: diritti assoluti che hanno per oggetto immediato una cosa, valgono erga omnes, e attribuiscono al titolare una signoria piena o illimitata su un bene, imponendo a chiunque l’obbligo di rispettare l’esercizio. Potere immediato sulla cosa (senza interposizione di persone), erga omnes (verso tutti), tipicità.
- Di obbligazione: diritti relativi che attribuiscono un potere verso uno o più soggetti passivi determinati a cui si richiede un particolare comportamento (prestazione suscettibile di valutazione economica). Necessaria cooperazione del soggetto passivo, soggetto passivo determinato, prestazione determinata.
Diritti assoluti e relativi
La più importante distinzione all’interno dei diritti soggettivi è quella tra diritti assoluti e diritti relativi, alla quale si aggiunge poi la categoria dei diritti potestativi.
- Un diritto si definisce assoluto quando può essere fatto valere, esercitato, vantato verso chiunque (erga omnes), nei confronti di tutti gli altri cives (consociati). ex. tutti i diritti reali sono assoluti. Ad essi si aggiungono i diritti che proteggono la persona (diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome, all’immagine, alla vita privata etc.)
- Un diritto si definisce relativo quando può essere esercitato solo nei confronti di determinati soggetti. ex. il diritto di credito è il più importante diritto relativo di natura patrimoniale, che consiste nella pretesa a una “prestazione”, il creditore lo può far valere solo nei confronti del debitore.
Diritti potestativi
All’interno dei diritti relativi si può annoverare il diritto potestativo, potere riconosciuto a un soggetto di far valere un proprio interesse nei confronti di un determinato soggetto che non può far nulla per sottrarsi alle conseguenze giuridiche di tale atto che vengono create. ⇾ esso non deve passare attraverso la collaborazione del soggetto passivo, il quale si trova in soggezione. Presenta pertanto una costituzione giuridica maggiormente forte ed è più di vantaggio rispetto al diritto di credito. Consente al titolare di ottenere un risultato favorevole con la sola manifestazione della sua volontà diretta a produrre una modificazione nella sfera giuridica di un altro soggetto individuato (diritto relativo-relazione qualificata), il quale si trova in una posizione passiva (soggezione) non potendo in alcun modo opporsi al verificarsi della modificazione. ex. diritto di opzione (diritto dei soci attuali di venire preferiti a terzi nella sottoscrizione di aumento del capitale sociale) e il recesso dal contratto Art. 1373 (il quale è unilaterale e può essere esercitato unicamente qualora vi sia una clausola che lo preveda): è consentito al titolare del diritto di recesso di sciogliere unilateralmente il contratto e la controparte non dovrà collaborare né potrà opporsi allo scioglimento.
Art. 1372 Efficacia del contratto
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Come evidenziato anche dall’art. 1321, il contratto è un accordo tra parti, intendendo, con tale termine, persone sia fisiche che giuridiche, così come gruppi di persone e nasce per regolare pattiziamente/convenzionalmente un conflitto di interessi di natura patrimoniale. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Potestà
Potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di interessi che non fanno capo direttamente a lui: non sempre c’è coincidenza tra chi esercita il diritto e chi è titolare dell’interesse sotteso. Potere proprio di esercitare diritti altrui per:
- Legge (ex. potestà genitoriale)
- Volontà delle parti (ex. rappresentanza diretta)
Potere vincolato: il titolare di una potestà non è libero come quello di un diritto soggettivo ma è vincolato alla tutela e al perseguimento degli interessi per cui la potestà gli è stata attribuita, non potendo entrare in conflitto di interesse.
- Potere soggettivo: potere-libertà
- Potestà: potere-dovere
Aspettativa Art. 1356
Posizione di attesa cui l’ordinamento attribuisce rilevanza giuridica, favorendone la conservazione all’attitudine a trasformarsi in diritto soggettivo - Diritto soggettivo in itinere: la fattispecie attributiva di diritti si compone di vari elementi di cui solo alcuni sono già venuti ad esistenza. No tutela dell’aspettativa di fatto (mera speranza di un futuro diritto soggettivo).
- Provvisorietà
- Attribuisce poteri conservativi (ex. acquisizione di un bene)
Interesse legittimo
Situazione soggettiva attiva che si realizza non ad iniziativa del titolare ma solo in seguito all’esercizio da parte di un terzo di una potestà: realizza immediatamente l’interesse del terzo collegato alla potestà e indirettamente quello del titolare dell’interesse legittimo. Si realizza generalmente nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione: pretesa alla legittimità dell’azione amministrativa riconosciuta a un soggetto che si trova in una posizione differenziata. È presente anche nel diritto privato e si ravvisa nella posizione di chi è assoggettato al potere discrezionale di un altro soggetto: ex. interesse del debitore a liberarsi tempestivamente del debito attraverso l’adempimento.
Status
Situazione giuridica soggettiva che rappresenta la posizione di un soggetto nei confronti di altri soggetti nell’ambito della collettività organizzata. È fonte di altre situazioni giuridiche soggettive attive e passive.
- Elemento materiale: posizione del soggetto nella collettività organizzata
- Elemento formale: tutela autonoma accordata dall’ordinamento giuridico
1. Status di diritto pubblico (posti dalla legge) (ex. status di figlio)
2. Status di diritto privato (riconosciuti dalla legge) (ex. socio)
Le obbligazioni
Rapporto giuridico tra due parti in virtù della quale una (il debitore) ha il dovere giuridico di compiere una prestazione patrimoniale per soddisfare l’interesse dell’altra (il creditore).
- Elemento soggettivo: Devono esserci almeno 2 soggetti determinati o perlomeno determinabili in base a modalità individuate dalla legge o dal negozio (debitore e creditore).
- Debito e credito: Il debito è la posizione giuridica passiva del rapporto obbligatorio e ha come oggetto il dovere di eseguire la prestazione = obbligo giuridico. Il credito è la posizione giuridica attiva del rapporto obbligatorio e rappresenta il diritto del creditore all’adempimento di una determinata prestazione = diritto soggettivo - relativo poiché può essere fatto valere solo verso il debitore.
- Oggetto: Art. 1174, oggetto dell’obbligazione è la prestazione ossia il comportamento di dare, fare o non fare a cui è tenuto il debitore che deve essere:
- Patrimoniale: suscettibile di valutazione economica
- Corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore (ex. scientifico purché degno di tutela giuridica)
- Possibile
- Lecito
- Determinato o determinabile
Comportamento secondo correttezza
Art. 1175: Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Clausola di sistema espressione del generale principio della buona fede in senso oggettivo (dovere di comportarsi lealmente e onestamente) e del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Costituzione. Il debitore è tenuto ad eseguire quelle prestazioni accessorie o strumentali per realizzare l’interesse del creditore e il creditore è tenuto a cooperare per facilitare al debitore all’adempimento.
Diligenza nell'adempimento
Art. 1176: Il debitore, nell’adempiere l’obbligazione cui è tenuto, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Se si tratta di obbligazioni inerenti all’esercizio dell'attività professionale, la diligenza andrà valutata sulla base della natura dell’attività esercitata. La prestazione deve essere eseguita con tutto lo sforzo appropriato secondo criteri di normalità. Criterio di valutazione della responsabilità del debitore (art. 1218).
Tipi di obbligazioni
- Divisibili
- Indivisibili
- Cumulative
- Alternative
- Facoltative
- Parziarie
- Solidali (art. 1292) obbligazioni con più soggetti dal lato passivo o attivo, ciascuno dei quali è tenuto o ha diritto alla prestazione per l’intero ammontare.
- Attiva: quando ci sono più creditori, ciascuno ha diritto a chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione... il debitore che adempie verso uno dei creditori si libera verso tutti
- Passiva: quando ci sono più creditori, ciascuno ha diritto a chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione... il debitore che adempie verso uno dei creditori si libera verso tutti
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