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DISCIPLINA DELLE ECCEZIONI

Secondo la disciplina delle eccezioni, se la delegazione è pura non si può opporre eccezione alcuna. Nella delegazione titolata, dove vengono richiamati i rapporti sottostanti (di provvista o di valuta), si potranno opporre tutte le eccezioni che riguardano questi rapporti.

Esiste un'eccezione per il richiamo delle eccezioni nel caso della delegazione pura: caso della nullità della doppia causa, cioè quando si scopre che sono nulli sia il rapporto di valuta, sia il rapporto di provvista. Nel caso risulta nullo solo uno dei due rapporti, allora questo caso non vale.

Espromissione (art. 1272 C.C.)

Si ha quando un terzo (espromittente), estraneo al rapporto obbligatorio e senza delegazione del debitore, assume il debito nei confronti del creditore (espromissario). Si realizza tramite un contratto tra il terzo (espromittente) ed il creditore (espromissario).

Ne esistono due tipologie di espromissione:

  • Cumulativa = l'espromittente è...

obbligato in solido con il debitore originario (non vengono liberati);

Liberatoria = il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore originario.

Debitore espromesso (A)

Rapporto di provvista Rapporto di valuta

Espromittente Creditore(B) espromissario (C) 96

DISCIPLINA DELLE ECCEZIONI

L'espromittente non può opporre al creditore le eccezioni relative ai rapporti che ha con il debitore originario (espromesso), salvo patto contrario.

L'espromittente, però, può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, cioè quelle relative al rapporto di valuta, salvo le eccezioni:

Personali;

Derivanti da fatti successivi al espromissione;

Di compensazione.

L'espromittente che paga il creditore può avere un diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario sulla base precedente rapporto contrattuale.

Accollo (art. 1273 C.C.)

L'accollo è un contratto tra il debitore (accollato) ed un

terzo (accollante). Si distingue in accollo:

  • Interno (o semplice) = è un fatto che rimane interno, il creditore non lo viene a sapere
  • Esterno = il creditore aderisce alla convenzione e con l'accettazione rende irrevocabile la stipulazione a suo favore.

Tale tipo di accollo può essere:

  • Cumulativo = quando il creditore, all'atto di aderire alla convenzione, non dichiara espressamente di liberare il debitore originario, il quale rimane obbligato in solido con il terzo che si è accollato il debito.
  • Liberatorio = quando il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore.

Debitore accollato (A) Creditore Accollante (B) accollatario (C)

DISCIPLINA DELLE ECCEZIONI

Il terzo può opporre al creditore le eccezioni:

  • Fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta, ossia quelle concernenti l'invalidità o la risoluzione del contratto di accollo, ma non quelle relative ad altri rapporti intercorsi con il debitore.

originario;

Relative al rapporto tra il debitore originario ed il creditore, ossia quelle relative al rapporto divaluta. 97

CAPITOLO 23 – ADEMPIMENTO e ALTRI METODI DI ESTINZIONE DELLEOBBLIGAZIONI

ADEMPIMENTO (Capo II C.C.)

L’adempimento consiste nell’esatta esecuzione della prestazione, dovuta dal debitore al creditore, che estingue sia l’obbligo del debitore che il diritto del creditore.

L’adempimento dell’obbligazione comporta tre effetti:

  • Liberazione del debitore;
  • Soddisfazione dell’interesse del creditore;
  • Estinzione dell’obbligazione.

L’esatto adempimento è la forma naturale (tipica) di estinzione dell’obbligazione.

ESATTEZZA DELL’ADEMPIMENTO

L’adempimento, per liberare il debitore dall’obbligazione, deve essere esatto sotto una pluralità di profili, aspetti e criteri:

  • Modalità di esecuzione;
  • Persona destinataria dell’adempimento;
  • Persona autrice.

dell'adempimento;

Luogo di adempimento;

Tempo di adempimento;

Integralità dell'adempimento.

Diligenza nell'adempimento (art. 1176 C.C.)

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Con questo si intende che bisogna fare riferimento ad un impegno di livello medio, cioè quello di un uomo normale (leale, onesto, che si prende cura e si impegna).

Questa è una regola decisiva al fine di valutare se l'adempimento è stato esatto, e quindi per valutare se c'è stato un adempimento o un inadempimento. Da quest'ultimo sorgerà una responsabilità.

Nell'adempimento di prestazioni tecniche, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Se la prestazione tecnica è di particolare difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave (art. 2236 C.C.).

DISTINZIONE IN BASE AL CRITERIO DELLA DILIGENZA

Il grado di diligenza nell'adempimento si differenzia a seconda della tipologia di obbligazione, la quale può essere di:

  • Mezzi = quando l'oggetto dell'obbligazione è un comportamento diligente, cioè l'impiego diligente di mezzi idonei a realizzare un risultato, e non il conseguimento del risultato stesso. Il debitore è esente da responsabilità se ha agito con la dovuta diligenza;
  • Risultato = quando l'oggetto dell'obbligazione non è costituito dall'attività, ma dal risultato della stessa. L'adempimento coincide con la piena realizzazione dello scopo perseguito dal creditore.

Persona che esegue la prestazione

Il debitore è il soggetto tenuto ad eseguire la prestazione. L'adempimento è valido anche se effettuato da un incapace, perché non è un atto libero e quindi non c'è bisogno che ci sia la

capacità giuridica. Essa è necessaria solo nel momento in cui sorge l'obbligazione.

Adempimento del terzo (art. 1180 C.C.)

Il nostro ordinamento consente che la prestazione sia effettuata da un terzo quando si tratta di una prestazione fungibile (es: denaro).

In questo caso, il terzo può adempiere l'obbligazione altrui anche contro la volontà del creditore, se questo non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, come nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una prestazione di fare avente carattere personale.

L'adempimento del terzo si configura come un atto libero (e non dovuto).

Luogo dell'adempimento (art. 1182 C.C.)

I due soggetti si devono accordare sul luogo nel quale l'obbligazione deve essere eseguita.

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla volontà delle parti o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da

altre circostanze obiettive, il codice stabilisce che quando si tratta di: - Cose certe e determinate, l'obbligazione di consegnare deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta. - Somme di danaro, l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Viene detta obbligazione portable. - Casi diversi da quelli precedenti, l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. Viene detta obbligazione querable. Tempo dell'adempimento (art. 1183 C.C.) Il termine di scadenza dell'obbligazione può essere stabilito dalle parti, ma in mancanza di accordo, il creditore può esigere immediatamente la prestazione. Se un termine è indicato, questo si presume a favore del debitore, con la conseguenza che il creditore non può pretendere la prestazione prima della scadenza, mentre il debitore, volendo,può adempiere prima della scadenza. Le parti possono stabilire anche un termine a favore del creditore, perciò il creditore potrà chiedere l'adempimento anche prima della scadenza del termine. Termine di efficacia = riguarda la produzione degli effetti del rapporto. Le parti possono stabilire un termine in cui avrà inizio il periodo di produzione di efficacia e un termine in cui finirà tale periodo. Esso è diverso dal termine dell'adempimento. Destinatario dell'adempimento (art. 1188 C.C.) Il destinatario dell'adempimento è il creditore. Il giudice, la legge, o lo stesso creditore possono indicare un rappresentante. Se il pagamento viene effettuato in favore di un soggetto che non era legittimato a riceverlo, il debitore è liberato dall'obbligazione se il creditore ratifica il pagamento o se quest'ultimo ne ha approfittato. In caso contrario il debitore non sarà liberato. Pagamento = molte volteviene inteso come "adempimento", ma non è sempre la stessa cosa. Se il debitore paga un soggetto che sembra essere il creditore (creditore apparente) ma invece non lo è, il debitore viene liberato dall'obbligazione se prova che il pagamento è stato effettuato in buona fede, cioè che l'adempimento dell'obbligazione è stato effettuato in una situazione che ha fatto credere al debitore di aver adempiuto il suo obbligo con il vero creditore. Il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebitamente, cioè il creditore apparente, è tenuto a restituire il pagamento al vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito. Il pagamento effettuato al creditore incapace non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace. Integralità dell'adempimento (art. 1181 C.C.) Il creditore può rifiutare un adempimento parziale.

Anche se la prestazione è divisibile (es: denaro), salvoche la legge o gli usi dispongano diversamente.

Prestazione in luogo dell'adempimento

Il debitore si può liberare seguendo una prestazione diversa a quella voluta? No.

E se è di valore maggiore? No. Non può essere fatto di sua iniziativa ma lo si può fare se c'è il consenso del creditore.

Se la prestazione vale di più, il debitore non ha il diritto di ricevere indietro la differenza.

Quando al posto dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione resta in piedi finché il debitore del credito ceduto non ripaga il debito.

100 MODI DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO (Capo IV C.C.)

Il modo di estinzione tipico e naturale dell'obbligazione è l'esatto adempimento del debitore.

L'obbligazione può estinguersi anche in altri modi, classificati in due gruppi:

Satisfattori

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Publisher
A.A. 2021-2022
159 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stimoliandrea di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Bellisario Elena.