Diritto privato
Indice
- Capitolo 1 – L'ordinamento giuridico
- Capitolo 2 – Il diritto privato e le sue fonti
- Capitolo 3 – Efficacia temporale delle leggi
- Capitolo 4 – Interpretazione della legge
- Capitolo 5 - Fonti del diritto straniero e del diritto internazionale uniforme
- Capitolo 6 - Situazioni giuridiche soggettive
- Capitolo 7 – Diritti della personalità
- Capitolo 8 – Diritti reali
- Capitolo 9 – Proprietà e possesso
- Capitolo 10 – Diritti reali di godimento
- Capitolo 11 – Diritti relativi
- Capitolo 12 – Estinzione dei diritti
- Capitolo 13 – Il soggetto del rapporto giuridico – Persona fisica
- Capitolo 14 – Il soggetto del rapporto giuridico – Enti
- Capitolo 15 – La famiglia
- Capitolo 16 – Regime patrimoniale della famiglia
- Capitolo 17 – Altri strumenti di circolazione della ricchezza familiare
- Capitolo 18 – Le successioni
- Capitolo 19 – Successioni testamentarie
- Capitolo 20 – Le obbligazioni
- Capitolo 21 – Modificazione lato attivo obbligazione
- Capitolo 22 – Modificazione lato passivo obbligazione
- Capitolo 23 – Adempimento e altri metodi di estinzione delle obbligazioni
- Capitolo 24 – Mora e inadempimento dell'obbligazione
- Capitolo 25 – Responsabilità extracontrattuale (aquiliana)
- Capitolo 26 – Danno non patrimoniale
- Capitolo 27 – Responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie
- Capitolo 28 – Fatti giuridici e rappresentanza
- Capitolo 29 – Il contratto
- Capitolo 30 – Interpretazione del contratto
- Capitolo 31 – Effetti del contratto
- Capitolo 32 – Contratti di fiducia e apparenza
- Capitolo 33 – Patologie del contratto e rimedi
- Capitolo 34 – Rescissione e risoluzione del contratto
Capitolo 1 – L'ordinamento giuridico
Il diritto è una necessità ed è presente nella vita reale che ci circonda. Ogni rapporto (es: amici, lavoro, Stato) è regolato dall'ordinamento. Bastano due soggetti per avere bisogno del diritto. Il diritto mira a risolvere i conflitti, mentre quando è ben fatto li può anche prevenire.
Ordinamento giuridico
L'ordinamento giuridico è la pluralità di regole (norme giuridiche), che formano un sistema unitario e ordinato, che regola la vita di una comunità (ordo ordinans e ordo ordinatus).
Esso è composto da tre elementi:
- Plurisoggettività = presenza di più soggetti;
- Normazione = esistenza di norme volte a disciplinare l'azione dei soggetti;
- Organizzazione = struttura con il compito di porre in essere le norme e di garantirne il rispetto e l'efficacia.
L'ordinamento di una collettività costituisce il diritto in senso:
- Oggettivo = sistema di regole che organizzano la vita sociale;
- Soggettivo = situazione giuridica appartenente ad un determinato individuo (es: diritto di proprietà di un bene).
Un ordinamento giuridico si dice originario quando la sua organizzazione non è soggetta ad un controllo di validità da parte di un'altra entità (es: Stato, Chiesa, Comunità europea).
Norma giuridica
L'ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole chiamate norme. Poiché questo sistema di regole rappresenta il diritto, in senso oggettivo, di quella società, ciascuna di tali norme si dice giuridica. La giuridicità di una norma dipende dal fatto che essa è dotata di “autorità”, in quanto è inserita nel sistema giuridico ed è perciò vincolante nei confronti di tutti i consociati. Ciò avviene quando una certa regola trova origine in un atto o fatto, che sia idoneo a porsi come fonte di norme giuridiche.
Norma morale = è autonoma, in quanto obbliga solamente l'individuo che, riconoscendone il valore, decide di rispettarla.
Norma giuridica = è eteronoma, in quanto è imposta al singolo da un'autorità a lui esterna, la quale è capace di coercizione.
I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano fonti. Solitamente, tranne nel caso delle consuetudini, la norma è espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare le regole dell'ordinamento giuridico. Essa è il risultato di un atto normativo, da cui deriva un testo normativo che viene scritto in un documento normativo (es: carta costituzionale, legge, regolamento). Il significato del testo normativo della regola che esso impone è chiamato precetto, ed è il risultato dell'operazione di interpretazione del testo medesimo.
Fattispecie
Una norma si articola nella formulazione di una ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza o effetto giuridico, che può consistere:
- Nell’acquisto di un diritto;
- Nell’estinzione o modificazione di un diritto;
- Nell’insorgenza di un’obbligazione;
- Nell’applicazione di una conseguenza afflittiva (pena detentiva).
La parte della norma che descrive l’evento che intende regolare si definisce fattispecie, la quale può essere:
- Astratta = fatto descritto ipoteticamente da una norma ad indicare quanto deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza giuridica;
- Concreta = fatto realmente verificatosi, rispetto al quale la norma descrive gli effetti giuridici che ne derivano;
- Semplice = è costituita da un unico fatto;
- Complessa = è costituita da una pluralità di fatti giuridici.
Caratteri della norma giuridica
I caratteri di una norma giuridica sono:
- Prescrittività = esprime un comando (lo impone);
- Generalità = rivolta a tutti i soggetti o a classi generiche di essi (es: commercianti e studenti);
- Astrattezza = descrive un fattispecie astratta, che quando si verifica diviene fattispecie concreta;
- Coercibilità = assistita da una sanzione ed è suscettibile ad attuazione forzata;
- È scritta = nel testo normativo.
Nella formulazione della norma giuridica va rispettato il principio di eguaglianza (art. 3 Cost), la quale può essere:
- Formale = tutti i cittadini (anche gli stranieri) hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge. Il controllo del rispetto di tale principio è affidato alla Corte costituzionale;
- Sostanziale = lo Stato deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Bisogna anche rispettare il principio di imparzialità, ossia l’obbligo di applicare le leggi in modo eguale, senza differenziazioni di trattamento a favore o a danno dei singoli interessati.
Diritto positivo e diritto naturale
Il diritto positivo è il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico di una società. Il diritto naturale, invece, è inteso come:
- Matrice dei singoli diritti positivi;
- Criterio di valutazione degli ordinamenti;
- Complesso di princìpi interni ed universali;
- Legato a concezioni religiose circa la natura dell’uomo.
Il diritto naturale cerca di ancorare il diritto positivo, frutto degli atti degli organi dotati di potere legislativo, ad un fondamento valoriale obiettivo, universale e stabile, che elimini il rischio di elevare al rango di norma giuridica qualsiasi contenuto approvato da chi detiene il potere.
Civil law e common law
La civil law e la common law sono due sistemi giuridici che hanno una diversa origine, struttura, ruolo e ripartizione delle funzioni tra i poteri dello Stato.
Nei sistemi di civil law, la principale fonte del diritto è la legge, la quale viene fatta dallo Stato (es: parlamento e governo). I giudici, nello svolgimento del loro lavoro, non tengono conto del precedente giudiziale.
Nei sistemi di common law, la fonte del diritto è il giudice, il quale crea la regola e la applica se non esiste un precedente giudiziale.
Ultimamente si sta verificando un avvicinamento dei due sistemi.
Capitolo 2 – Il diritto privato e le sue fonti
Diritto pubblico e diritto privato
Il diritto pubblico è l'insieme di norme che:
- Disciplinano l’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici;
- Regolano l’attività di soggetti portatori di interessi di carattere generale;
- Regolano le relazioni tra soggetti pubblici e privati, nelle quali i primi operano nell’esercizio di poteri autoritativi.
Il diritto privato è l’insieme di norme che disciplinano le relazioni dei soggetti singoli e degli enti privati, che operano su un piano di eguaglianza come portatori di interessi individuali, lasciando all’iniziativa personale anche l’attuazione delle singole norme e l’esercizio dei diritti attribuitigli.
Norme inderogabili e derogabili
Le norme giuridiche possono essere suddivise, dal punto di vista dell’efficacia, in due tipi:
- Inderogabili:
- In senso stretto = non possono essere derogate dal privato, ma non entrano nel merito dell’operazione privata;
- Imperative = pongono limiti al contenuto dell’atto privato per motivi di interesse generale. Può avvenire tramite due tecniche:
- Ponendo un perimetro esterno;
- Dettando il contenuto vincolante di determinate pattuizioni;
- Derogabili = l’applicazione di tali norme può essere evitata mediante un accordo tra gli interessati. Sono tipiche del diritto privato e si distinguono in:
- Suppletive = i privati non hanno disciplinato un certo aspetto dell’operazione economica, per questo la lacuna viene colmata dalle norme previste dall’ordinamento;
- Dispositive = il legislatore detta una regola che vige nei limiti in cui non sia stata dettata dai privati una regola difforme.
Fonti delle norme giuridiche
Fonte del diritto è ogni atto o fatto da cui sorge diritto, il quale è, perciò, capace di produrre o estinguere norme giuridiche. Le fonti possono, come detto, consistere in un:
- Atto = le fonti create da organi o autorità (parlamento, governo), che hanno il potere di produrre norme (costituzione, trattati, leggi). Sono fonti tipiche;
- Fatto = norme derivanti da una consuetudine. Sono fonti atipiche.
Le fonti del diritto operano su tre livelli:
- Fonti del diritto interno;
- Fonti del diritto Europeo;
- Fonti del diritto internazionale.
Si parla perciò di fonti multilivello.
Fonti del diritto interno
Le fonti del diritto italiano si distinguono in fonti:
- Di produzione = atti e fatti capaci di produrre norme giuridiche;
- Sulla produzione = norme che definiscono i soggetti ed i procedimenti idonei a produrre norme giuridiche;
- Di cognizione = documenti che forniscono la conoscibilità delle norme (es: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).
Le fonti di produzione sono ordinate secondo una gerarchia delle fonti (interne), la quale identifica la norma applicabile in caso di contrasto tra norme provenienti da fonti diverse.
La gerarchia è così costituita:
- Costituzione = è la fonte delle fonti, da cui derivano:
- Principi supremi (fondamentali) = ne derivano i diritti inviolabili;
- Carta costituzionale;
- Leggi di rango costituzionale;
- Leggi statali = ordinarie, decreti legislativi, decreti legge;
- Regolamenti = governativi e delle autorità indipendenti;
- Consuetudini = usi, fonti fatto.
Nella seguente gerarchia, con il tempo sono state inserite le leggi regionali e le norme comunitarie (UE).
Costituzione
Dopo il referendum del 2 Giugno 1946, che ha dato esito positivo per la creazione della Repubblica italiana, nel dicembre del 1947 è stata approvata la Costituzione ed è entrata in vigore l’1 gennaio 1948. La Costituzione è incentrata sull’essere e sulla tutela della persona ed assolve la funzione di norma sulla produzione giuridica. Essa stabilisce, regolando il procedimento di formazione delle leggi, la disciplina degli atti normativi e pone, soprattutto, regole e princìpi che si atteggiano a limiti sostanziali all’attività del legislatore.
La Costituzione è:
- Rigida = non può essere modificata da una legge ordinaria;
- Lunga = contiene disposizioni che regolano molti settori;
- Aperta = vengono affermati una pluralità di valori, alle volte in contrapposizione fra loro;
- Pluralista = frutto di ideologie diverse fra loro.
L’interprete ha l’obbligo di interpretare qualsiasi norma dell’ordinamento in modo conforme alla costituzione.
Corte costituzionale
La Costituzione è rigida, in quanto una legge ordinaria dello Stato non può:
- Modificare la Costituzione o le leggi di rango costituzionale;
- Contenere disposizioni in contrasto con norme costituzionali.
Il compito di controllare se le disposizioni di una legge ordinaria sono in conflitto con norme costituzionali, è affidato alla Corte costituzionale.
Il controllo di legittimità costituzionale può avvenire in via:
- Incidentale = se un giudice, chiamato a decidere su una specifica controversia, ritiene di dover applicare una norma di legge e quella norma gli appare di sospetta incostituzionalità, egli deve segnalarlo alla Corte costituzionale affinché essa decida al riguardo;
- Principale = può essere promosso dal Governo, contro le leggi regionali che eccedano la competenza legislativa delle Regioni, o da una Regione contro le leggi dello Stato o di un’altra Regione che ledano la sua sfera di competenza.
Non è consentito ai singoli privati di rivolgersi direttamente alla Corte costituzionale per denunciare l’illegittimità di una legge. Se la Corte ritiene illegittima la norma sottoposta al suo esame, quest’ultima cesserà di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di incostituzionalità.
Leggi di rango costituzionale
Tra le leggi di rango costituzionale si trovano:
- Leggi di revisione costituzionale = modificano, aggiungono o abrogano, mediante emendamento, parte del testo della Costituzione;
- Leggi costituzionali = sono sia quelle espressamente richiamate da singole disposizioni della Costituzione, per integrare la disciplina di determinate materie, sia quelle che, tenuto conto dell’importanza della materia, il Parlamento decide di affiancar al testo della Costituzione, pur non facendone parte;
- Norme del diritto internazionale consuetudinario = norme di ambito internazionale, formatesi in seguito ad accordi tra Nazioni, le quali entrano a far parte dell’ordinamento senza la necessità di una legge di ratifica da parte del parlamento. Non possono essere modificate o contraddette da una legge ordinaria.
Leggi dello Stato e leggi regionali
Le leggi statali ordinarie sono quelle approvate dal parlamento con procedura disciplinata dalla Costituzione. Alle leggi statali sono equiparati sia i decreti legislativi delegati, sia i decreti legge di urgenza, cioè provvedimenti aventi forza di legge emanati dal Governo e non dal Parlamento.
L’art. 117 Cost. regola i rapporti tra leggi dello Stato e leggi regionali, definendo le rispettive competenze. Lo Stato ha potestà legislativa esclusiva su un insieme di materie elencate dall’art. 117 Cost. (giurisdizione e norme processuali, giustizia civile e penale).
Esistono poi materie di legislazione concorrente tra Stato e regione (elencate dell’art. 117 Cost.): in tali materie la potestà legislativa compete alle regioni, mentre compete allo Stato la determinazione dei princìpi fondamentali, ai quali la legge regionale si deve attenere. Infine, è attribuita alle regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Il criterio su cui si ispirano i rapporti tra legge statale e regionale non è quello della gerarchia, bensì quello della competenza.
Regolamenti
I regolamenti sono fonti secondarie, sottordinate alla legge, che vengono emanate dal Governo, dai ministri e da altre autorità amministrative (es: autorità indipendenti come la Consob). I regolamenti regolano specifiche materie in forza di una delega o autorizzazione contenuta in una legge. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. Qualora un giudice rilevi l’esistenza di un contrasto tra norma regolamentare e norma di legge, è tenuto a disapplicare la prima.
Quando un regolamento è impugnato davanti ad un giudice amministrativo, che valuterà la legittimità dell’atto, egli, a differenza del giudice civile, potrà annullare il regolamento.
Annullamento = l’atto non avrà più efficacia e non sarà più applicabile, nemmeno per casi diversi da quello che ha dato origine all’impugnazione.
Disapplicazione = l’atto viene disapplicato per lo specifico processo, ma rimane in vigore e, perciò, potrà essere applicato in altri casi.
Consuetudine
La consuetudine (uso) sussiste al concorrere di due elementi:
- Oggettivo = reiterarsi di un certo comportamento da parte di una determinata comunità sociale (es: commercianti e locatori), per un tempo adeguatamente protratto;
- Soggettivo = convincimento, da parte della collettività, che si tratti di un comportamento dovuto.
La consuetudine costituisce fonte del diritto in virtù di una disposizione di rango legislativo (art. 1 disp. prel. C.C.), dunque è fonte strutturalmente subordinata alla legge e può operare solo nei limiti in cui la legge lo consente. La consuetudine può essere di tre tipi:
- Contro la legge = consuetudini in contrasto con la legge (d
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