Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
CAPITOLO 42. GLI EFFETTI DEL CONTRATTO
Il vincolo contrattuale: fino al momento della conclusione del contratto le
parti sono libere di concludere o meno il contratto stesso, una volta concluso
però, le parti sono vincolate a dargli esecuzione. Secondo l'art 1372 il
contratto ha forza di legge tra le parti. Il vincolo contrattuale si scioglie
per mutuo consenso delle parti, oppure attraverso il recesso convenzionale, cioè
quella facoltà riconosciuta ad una delle parti, di liberarsi dal vincolo
mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'altra parte. Il recesso
deve avere la stessa forma del contratto da cui si intende recedere e può essere
esercitato finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Le
parti possono inoltre stabilire che in caso di recesso, il recedente sia tenuto
a pagare un corrispettivo all'altra parte che può consistere in una somma di
denaro che il recedente si impegna a pagare al momento del recesso (multa
penitenziale) con la conseguenza che in caso di mancato pagamento il recesso è
privo di effetti.
Gli effetti del contratto tra le parti: il contratto vincola le parti non solo
per quanto riguarda ciò che è espresso al suo interno, ma anche a tutte le
conseguenze (tutti gli effetti) che ne derivano secondo la legge. Se in una
compravendita le parti non hanno stabilito il momento del pagamento del prezzo,
si applicherà una norma dispositiva (emanata cioè dalla legge, le parti che
hanno stipulato questo contratto non avendo stabilito il momento del pagamento
del prezzo dovranno rimettersi al volere legislativo). In alcuni casi però non
si assiste ad un semplice meccanismo di integrazione del volere contrattuale,
quanto, piuttosto, si ha che la legge si sostituisce in via diretta ed immediata
alla volontà delle parti (inserzione automatica di clausole).
I contratti ad effetti reali: nei contratti diretti al trasferimento di diritti
(contratti ad effetti reali), la legge si preoccupa di stabilire, in mancanza di
una specifica determinazione contrattuale delle parti, quando si produce la
traslazione delle proprietà o di altri diritti reali (minori). Qualora il
contratto abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti
reali su una cosa determinata (appartamento) oppure una determinata massa di
cose, oppure ancora il trasferimento di un altro diritto, la proprietà si
trasferisce per effetto del solo consenso legittimamente manifestato. Se ad
esempio si tratti di un bene immobile, è sufficiente che le parti abbiano
concluso il contratto in forma scritta, senza necessità di immissione nel
possesso del bene; mentre, se si tratta di un bene mobile, sarà sufficiente un
accordo anche fatto oralmente, senza che occorra la consegna della cosa. Può
accadere però, che lo stesso diritto su una cosa determinata venga concesso
dallo stesso titolare a due o più persone differenti con due o più diversi e
successivi contratti. In questa ipotesi dovrebbe ritenersi che tra i due
acquirenti, prevalga colui al quale per primo il diritto è stato attribuito. La
priorità temporale però, non è il giusto mezzo per attribuire il diritto ad un
acquirente piuttosto che ad un altro. La legge, pertanto, stabilisce specifici
criteri per determinare quale degli acquirenti in conflitto debba essere
preferito. Qualora qualcuno con successivi contratti aliena a più persone un
bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è
preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. Inoltre,
qualora qualcuno con successivi contratti abbia alienato lo stesso bene immobile
o mobile registrato, troveranno applicazione le norme in materia di trascrizione
(prevale l'alienazione di quell'acquirente che pur avendo acquistato
successivamente il bene immobile o mobile registrato, ha trascritto per primo ha
trascritto il suo titolo). Quando invece, il conflitto si pone fra più diritti
personali di godimento (lo stesso appartamento viene locato sia a Tizio che a
Caio) l'art 1380 prevede che il godimento della cosa spetta al contraente che
per primo lo ha conseguito e, qualora nessuno dei contraenti ha conseguito il
godimento, è preferito nella controversia quello che il titolo di data certa
anteriore.
Effetti ed esecuzione del contratto: gli effetti contrattuali sono dunque
l'insieme delle situazioni giuridiche soggettive (diritti e doveri) che nascono
dal contratto. E' possibile distinguere gli effetti contrattuali dall'esecuzione
del contratto: il contratto, una volta concluso, dà vita ad un rapporto
giuridico tra due o più parti, cioè ad un insieme di situazioni giuridiche
soggettive (effetti contrattuali); in alcuni casi queste situazioni giuridiche
soggettive richiedono il compimento di determinati comportamenti materiali
(esecuzione del contratto) affiché si realizzi il soddisfacimento degli
interessi perseguiti dalle parti. Non tutti i contratti però necessitano di
un'attività esecutiva del programma contrattuale per soddisfare gli interessi
delle parti. Per i contratti rientranti nella categoria dei negozi sull'effetto
giuridico l'interesse per il quale il contratto è stato concluso si realizza
immediatamente ed automaticamente. Diverso è invece il discorso per i contratti
caratterizzati da un tipo di efficacia obbligatoria-strumentale, perchè per
questa serie di contratti, l'obbligazione che nasce dal contratto, non soddisfa
alcun interesse se non quello volto a garantire un'attività esecutiva del
programma contrattuale.
Distinzione tra contratti ad esecuzione istantanea e contratti di durata: nei
primi, l'attuazione dell'interesse delle parti si verifica non appena si ha
l'attività esecutiva, si pensi ad esempio al contratto che il cliente conclude
con un taxista. Per i contratti di durata, invece, il soddisfacimento
dell'interesse delle parti richiede il compimento di un'attività esecutiva che
deve protrarsi nel tempo; ed essi a loro volta si suddividono in contratti ad
esecuzione continuata (contratto di lavoro subordinato) o periodica
(somministrazione). Una regola particolarmente importante in tema di esecuzione
del contratto è posta dall'art 1375, secondo il quale il contratto deve essere
eseguito secondo buona fede. Questa prescrizione di legge pone quindi un
criterio di condotta alla quale le parti devono attenersi durante la fase
esecutiva.
La clausola penale e la caparra: la clausola penale è una determinazione
contrattuale accessoria (che le parti possono dunque liberamente apporre al
contratto), con la quale si prevede che, nel caso di mancata esecuzione del
contratto, l'inadempiente è obbligato ad eseguire una certa prestazione
(consistente o meno nel pagamento di una somma di denaro) per ristorare la
controparte dei danni sofferti per la mancata esecuzione del contratto. La
clausola penale riveste una duplice funzione: in primo luogo, rafforza il
vincolo contrattuale, perchè induce le parti a dare esecuzione del contratto;
inoltre, comporta una liquidazione anticipata del danno, perchè è diretta a
stabilire preventivamente l'ammontare del danno da parte dell'inadempiente. Il
danno risarcibile è costituito dalla somma o dalla prestazione indicata nella
clausola penale, il cui ammontare, se eccessivo potrà essere equamente ridotto
dal giudice. Dalla clausola penale si differenzia la caparra confirmatoria.
Questa, si usa normalmente in sede di contratto preliminare: la parte
promissaria acquirente versa alla parte promittente alienante una somma di
denaro a titolo di caparra confirmatoria. Questa somma di denaro può
rappresentare il pagamento di una parte dell'intero corrispettivo dovuto; nel
caso di inadempimento del contratto, la parte non inadempiente può recedere dal
contratto tenendo la caparra ricevuta, se invece è inadempiente chi ha ricevuto
la caparra, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della
caparra. Il terzo comma dell'art 1385 afferma che: qualora la parte non
inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto,
il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
Effetti del contratto nei riguardi dei terzi: è principio generale quello
secondo il quale gli effetti del contratto sono limitati alle parti. Se, dunque,
Tizio promette a Caio, dietro corrispettivo che Mevio (terzo), proprietario di
un edificio limitrofo ad un suolo in proprietà di Caio, consentirà a quest
ultimo di costruire in aderenza, Mevio è naturalmente libero o meno di
consentire la costruzione in aderenza. Qualora il terzo (Mevio) non si
comporti conformemente alla promessa, il promittente Tizio, sarà obbligato a
corrispondere al promissario Caio, una somma di denaro corrispondente al valore
dell'utilità non conseguita dallo stesso promissario. L'art 1381 dispone infatti
che, colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto ad
indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie
il fatto promesso. Allo stesso principio è ispirata la regola posta dall'art
1379, secondo la quale il divieto di alienazione stabilito per contratto ha
effetto solo tra le parti. Il patto con il quale una delle parti si impegna a
non alienare i beni di sua proprietà a terzi, ha efficacia obbligatoria e la
violazione dell'impegno comporta, a carico dell'inadempiente (colui che ha
alienato il bene) soltanto l'obbligo di risarcire il danno alla controparte, ma
non impedisce che il terzo acquisti validamente il diritto.
Il contratto a favore di terzi: il terzo può acquistare diritti derivanti da un
contratto qualora vi sia una specifica determinazione volitiva dei contraenti.
L'art 1411 considera valida la stipulazione a favore di un terzo purché la
prestazione che viene richiesta dallo stipulante alla controparte (promittente)
vada a vantaggio di un terzo. In queste ipotesi, il terzo acquista il diritto
(ad ottenere la prestazione) contro il promittente per effetto della
stipulazione. Viene comunque concessa la possibilità al terzo di rifiutare una
certa prestazione a suo vantaggio, così come questa può essere revocata o
modificata dallo stipulante fino al momento in cui il terzo non dichiara di
volerne profittare. Figure negoziali tipiche di contratto a favore di terzi sono
il contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo, l'accollo esterno
(art 1273) e la rendita vitalizia a favore del terzo.
La cessione del contratto:
gli attori della vicenda contrattuale:
cedente: è colui che cede il contratto
cessionario: è la