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Parte terza: le cose

Capitolo 23: le cose e i beni

"Sono beni, le cose che possono formare oggetto di diritti" (art 810 c.c). La "cosa" invece, non è definita dal codice, ed è qualunque porzione materiale del mondo della natura. Alcune cose, data la loro possibilità di consumo illimitato, come l'aria, non sono oggetto di dispute tra i soggetti e non sono quindi oggetto di diritti. "Cosa" in senso giuridico è la porzione del mondo naturale suscettibile di utilizzazione economica, in quanto soddisfa i bisogni e gli interessi umani, e la sua scarsità porta alla nascita di possibili controversie.

Il godimento e l'utilizzazione delle cose non è sempre esclusivo, ma spesso è diviso tra più soggetti. La stessa cosa può essere dunque oggetto delle utilizzazioni di più soggetti e ciascuna forma di utilizzazione corrisponde ad un diritto sulla cosa. Il punto di riferimento della tutela giuridica non è più la cosa nella sua sola materialità, ma è l'utilizzazione economica della cosa stessa, che corrisponde al diritto sulla cosa. Il bene è costituito dalla possibilità di utilizzazione economica, garantita giuridicamente. Il termine bene sta ad indicare non solo l'oggetto del diritto ("la cosa"), ma anche il diritto stesso; si pensi alla nozione di patrimonio come insieme dei beni e cioè dei diritti che spettano ad un soggetto.

L'oggetto della tutela giuridica non è riconducibile ad una generale categoria unitaria; la diversa natura dell'oggetto del diritto (dei beni) dà luogo a tutele giuridiche differenziate; così ad esempio, la proprietà può essere mobiliare o immobiliare a seconda della natura dell'oggetto del diritto, sia esso mobile o immobile e quindi soggetto ad una tutela giuridica differente dall'altro (la proprietà, poiché caratterizzata dal possesso di una cosa, è intesa come situazione di appartenenza delle cose, la tutela possessoria è propria dei diritti reali e di questi soltanto; la tutela giuridica reale ha per oggetto immediato la relazione del soggetto con la cosa e si realizza mediante la protezione della relazione materiale del soggetto con la cosa).

Art 812, sono beni immobili, "il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo". Secondo l'ultimo comma dell'art 812, "sono mobili tutti gli altri beni", vale a dire quelli che non possono ascriversi alla categoria dei beni immobili.

Gli immobili sono soggetti a regole di circolazione rigorose: il trasferimento della proprietà di tali beni, così come la costituzione ed il trasferimento di diritti reali di godimento sui stessi beni devono avvenire, pena di nullità, in forma scritta; gli atti di costituzione e di trasferimento di tali diritti sono soggetti a trascrizione; quei diritti si possono acquistare per usucapione con il decorso di 20 o 10 anni in caso di usucapione abbreviata.

Le regole di circolazione dei beni mobili sono invece improntate alla massima semplicità: il trasferimento della proprietà, così come la costituzione o il trasferimento di qualsiasi diritto su di essi avviene in forma libera, si può anche trasferire verbis, e cioè a parole, ed i relativi atti non sono soggetti a trascrizione. Anche i beni mobili sono soggetti all'usucapione, anche se questa ricorre di rado poiché per quanto riguarda la circolazione dei beni mobili, "possesso vale titolo", c.d "acquisto a non domino", in forza del quale l'acquisto di un bene mobile, in buona fede ed in base ad un titolo (astrattamente) idoneo al trasferimento della proprietà, accompagnato dal possesso è pienamente valido ed efficace, anche se a vendere non sia il proprietario, ma ad esempio un ladro.

Esiste inoltre una terza categoria di beni, intermedia tra beni immobili e mobili, quella dei beni mobili registrati. A questa categoria appartengono le automobili, le navi e gli aereomobili. Dal punto di vista giuridico vanno equiparati ai beni immobili, dal momento che la loro circolazione non è affatto libera. L'usucapione è di 3 o 10 anni, a seconda dei casi.

Parte della ricchezza odierna è rappresentata dagli strumenti finanziari, tra questi: azioni e obbligazioni emesse da società di capitali e titoli di Stato. Questi rappresentano una nuova e diversa categoria di beni.

Beni pubblici: demaniali e patrimoniali

I beni pubblici sono disciplinati dagli art. 822 e ss e si contrappongono ai beni privati, cioè quei beni che appartengono a soggetti, persone fisiche o enti privati. Esiste una doppia accezione di beni pubblici: in senso soggettivo ed in senso oggettivo. I beni pubblici in senso soggettivo sono i beni che appartengono agli enti pubblici (Stato, regioni, province). Sono beni pubblici in senso oggettivo quei beni che si trovano sotto uno speciale regime così da consentire il perseguimento delle finalità pubblico interesse a cui sono destinati i beni stessi.

I beni pubblici si dividono in beni demaniali e beni patrimoniali, a loro volta suddivisi in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili. I beni demaniali appartengono esclusivamente agli enti pubblici territoriali (Stato, regioni, province e comuni). Sono costituiti dal demanio marittimo, idrico, militare e stradale. Tutti i beni demaniali sono accomunati dallo stesso regime giuridico: sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, non sono suscettibili di possesso, né di usucapione. L'uso di questi beni può però formare oggetto di concessione ai privati, verso corrispettivo (concessione in uso di una spiaggia per la realizzazione e la gestione di uno stabilimento balneare).

I beni patrimoniali sono quei beni non demaniali che appartengono ad un ente pubblico. Il patrimonio si distingue in patrimonio disponibile e indisponibile.

  • Patrimonio indisponibile: è costituito dal patrimonio forestale, minerario, archeologico ed edilizio.
  • Patrimonio disponibile: è invece formato da beni (arredi, uffici), che non assolvono direttamente ad una finalità di pubblico interesse.

Le due categoria di beni patrimoniali, oltre che per la diversa composizione si distinguono, per il diverso regime giuridico: i beni patrimoniali indisponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalla legge, è quindi impresso ad essi un vincolo di destinazione; gli altri, quelli disponibili possono essere invece liberamente alienati.

Beni culturali e paesaggistici: La finalità è quella di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovere lo sviluppo della cultura. Per beni culturali si intendono cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico e archeologico. I beni paesaggistici sono invece le aree e gli immobili espressione dei valori storici, culturali e naturali del territorio.

Beni immateriali, cose fungibili, consumabili, divisibili, produttive e future

  • Immateriali: creazioni intellettuali o opere dell'ingegno (libro, film) sprovvisti della materialità. L'autore di un'opera dell'ingegno è sempre titolare del diritto morale d'autore, diritto personalissimo, inalienabile e perciò privo di valore patrimoniale. Il proprietario della res, potrà disporne a proprio piacimento.
  • Cose fungibili o generiche: quelle cose che si possono sostituire indifferentemente con altre della stessa quantità e qualità (denaro). Sono invece infungibili o di specie quelle cose contraddistinte da specifica individualità (quadro).
  • Consumabili: le cose che si distruggono con l'uso e che sono quindi suscettibili di una sola utilizzazione (bottiglia di vino). Sono invece inconsumabili le cose che si deteriorano con l'uso, ma che non vengono meno (vestito).
  • Divisibili: le cose che si possono dividere in parti senza che ciò pregiudichi l'uso e cioè la destinazione economica della cosa stessa.
  • Produttive: le cose che producono frutti, distinti in naturali e civili.
  • Future: le cose non ancora esistenti in natura, come ad esempio i frutti naturali. Le cose future non possono essere oggetto del diritto di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale, perché non è configurabile un rapporto immediato con la cosa.

Cose semplici e composte, pertinenze ed universalità

Cosa semplice è quella cosa fatta da elementi a tal punto fusi l'uno nell'altro da non potersi separare senza alterare o distruggere la fisionomia della cosa nella sua interezza (fiore). Cosa composta è invece quella cosa formata da elementi connessi tra loro ma che tuttavia possono essere separati in modo che ciascuno abbia un'esistenza (giuridica) autonoma ed un proprio valore economico (autovettura).

Le pertinenze sono le cose destinate in modo durevole a servizio di una cosa (garage) e ad ornamento di una cosa (quadro). La destinazione di una cosa, detta "accessoria", a servizio od ornamento di un'altra, detta "principale", può essere operata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale su di essa. Perché si abbia un rapporto pertinenziale è necessario l'elemento oggettivo, l'accessorietà di una cosa rispetto ad un'altra, e quello soggettivo, la volontà di destinare la prima a servizio od ornamento della seconda. I rapporti giuridici aventi ad oggetto la cosa principale, comprendono anche le pertinenze (se ad esempio si vende l'appartamento, la vendita, comprenderà anche la lavastoviglie). Le pertinenze possono anche formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici (si può vendere separatamente la lavastoviglie, senza necessariamente vendere anche l'appartamento, cioè la cosa "principale").

È universalità di mobili l'insieme di cose che appartengono ad una stessa persona e che hanno una destinazione unitaria (comune). L'elemento soggettivo è quello dell'appartenenza ad una sola persona, mentre quello oggettivo è la destinazione comune. I beni possono essere venduti insieme (vendita dell'intero gregge) oppure in modo separato (vendita di una sola pecora). Alle universalità non si applica il principio "possesso vale titolo".

L'azienda

Viene definita come "complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". Vengono a comporre l'azienda anche l'avviamento di essa, il personale, i crediti e i debiti del complesso aziendale. L'alienazione dell'azienda non è sottoposta a vincoli di forma, ma è necessario osservare le forme stabilite per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda. Per le imprese soggette a registrazione (imprese commerciali), il trasferimento dell'azienda deve risultare da forma scritta ad probationem (atto pubblico o scrittura privata).

Capitolo 24: la proprietà privata immobiliare

La proprietà delle cose (porzioni materiali del mondo della natura suscettibili di possesso) è soprattutto proprietà sulle cose immobili (proprietà immobiliare), disciplina che ha esclusivamente per oggetto beni immobili, a differenza della proprietà dei beni mobili, che può essere estesa a quelle ricchezze o utilità che "cose" non sono. Quando si parla di proprietà immobiliare, si parla di proprietà privata immobiliare, perché quella pubblica è disciplinata da particolari statuti.

L'art 42 della Costituzione dispone che: "la proprietà è pubblica o privata. (...) La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, espropriata per motivi di interesse generale". La proprietà è un diritto limitato nell'interesse sociale, perché nell'esercizio delle facoltà connesse al diritto del proprietario, ci si deve astenere dal pregiudicare lo stesso diritto del vicino o di qualsivoglia persona.

Il contenuto del diritto si bipartisce in due fondamentali facoltà: la facoltà di godere del bene (di godimento) e quella di disporre del bene (di disposizione), cioè di quel potere di compiere atti giuridici aventi ad oggetto il bene, come ad esempio alienare il bene oppure attribuendo a terzi diritti reali o personali su di esso. Caratteristiche del diritto di proprietà sono poi: l'imprescrittibilità del diritto (salva la possibilità che altri usucapisca il bene) e la perpetuità dello stesso, non è configurabile una proprietà ad tempus.

I limiti imposti alla proprietà privata riguardano l'edificazione e la circolazione dei beni stessi. Si distinguono due nozioni di limiti: esterno, legato cioè alla necessità di salvaguardare posizioni soggettive altrui (divieto di immissioni) ed interno, cioè quello che caratterizza la proprietà già dalla sua origine (divieto di costruire su un determinato terreno, anche se parte della proprietà, perché magari non edificabile).

La Costituzione ha riconosciuto la proprietà privata a condizione che ne venga garantita la funzione sociale. La proprietà privata potrà quindi essere sempre limitata qualora ciò sia funzionale alla realizzazione dell'utilità sociale. La proprietà, così come quella privata, non riguarda un solo tipo di proprietà, ad esempio proprietà di fondi edificabili; in realtà esistono più proprietà, caratterizzate tutte da una diversa disciplina.

La proprietà edilizia

La legge 28 gennaio 1977 detta anche "legge sulla edificabilità dei suoli" o Legge Bucalossi impose grandi limiti alle facoltà ed ai poteri del proprietario, aumentando quelli che erano i poteri dell'autorità amministrativa. La normativa in oggetto, introdusse per la prima volta la separazione tra diritto di proprietà e diritto di edificare, che doveva essere rilasciata da parte del sindaco. Ogni nuova edificazione avrebbe dovuto garantire alla collettività un corrispettivo destinato alla realizzazione dei servizi a questa indispensabili. La legge in esame, pur moderna e completa, non fu in grado di operare una completa eguaglianza tra i cittadini. Vi furono infatti arricchimenti in favore dei proprietari dei fondi edificabili, ed epauperamenti di quei terreni destinati ad esempio al verde pubblico (gli indennizzi dati al proprietario del terreno di cui veniva espropriato-avocazione- erano sensibilmente differenti).

Esiste una distinzione tra attività edilizia libera ed attività edilizia che richiede un titolo abilitativo. Nell'attività edilizia libera, cioè quell'attività edilizia che non richiede un titolo abilitativo, sono ricompresi: interventi di manutenzione ordinaria, interventi volti a eliminare barriere architettoniche, serre mobili stagionali. Inoltre rientrano nell'attività edilizia libera, previa comunicazione all'amministrazione comunale anche: interventi di straordinaria amministrazione, pannelli solari, aree ludiche senza fini di lucro.

Si è al di fuori dell'attività di edilizia libera quando la legge richiede un titolo abilitativo per l'intervento edilizio che si intende effettuare. I titoli abilitativi sono: il permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività.

Permesso di costruire

Provvedimento amministrativo che viene emesso dall'autorità comunale, che autorizza l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Tale permesso è necessario ogni qualvolta ci sono: interventi di nuova costruzione, interventi di ristrutturazione urbanistica, interventi di ristrutturazione edilizia. Il rilascio del permesso di costruire incide fortemente sulla commerciabilità dei beni. Sono infatti nulli gli atti giuridici aventi per oggetto trasferimento di diritti reali relativi ad edificio o loro parti dai quali non risulta alcun permesso di costruire antecedente alla costruzione o modifica dell'edificio oggetto del trasferimento.

La segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a)

È stata introdotta dall'art 49 nel 2010. La Scia permette di iniziare l'attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine. Alla Scia devono essere allegate le "attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati". La disciplina della Scia si applica alla materia edilizia mantenendo lo stesso campo di applicazione della Dia "dichiarazione di inizio attività".

Viene regolamentata anche l'installazione all'interno degli edifici di impianti. Il committente dei lavori per l'installazione degli impianti ha il diritto ad ottenere dall'impresa installatrice la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme.

La proprietà agraria

La legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata; fissa dei limiti alla sua estensione, promuove ed impone la bonifica delle terre, aiuta la media e piccola proprietà. La legislazione speciale adottata in materia ha inteso favorire la parte economicamente più debole, il coltivatore del fondo, limitando il profitto ed i poteri del proprietario non coltivatore.

L'espropriazione

L'espropriazione è prevista dalla Costituzione all'art 42, salvo indennizzo e per motivi di interesse generale.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trovich di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Lener Giorgio.
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