Anteprima
Vedrai una selezione di 17 pagine su 77
Riassunti completi diritto privato Pag. 1 Riassunti completi diritto privato Pag. 2
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti completi diritto privato Pag. 6
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti completi diritto privato Pag. 11
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti completi diritto privato Pag. 16
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti completi diritto privato Pag. 21
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti completi diritto privato Pag. 26
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti completi diritto privato Pag. 31
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti completi diritto privato Pag. 36
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti completi diritto privato Pag. 41
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti completi diritto privato Pag. 46
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti completi diritto privato Pag. 51
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti completi diritto privato Pag. 56
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti completi diritto privato Pag. 61
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti completi diritto privato Pag. 66
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti completi diritto privato Pag. 71
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti completi diritto privato Pag. 76
1 su 77
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CAPITOLO 42. GLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Il vincolo contrattuale: fino al momento della conclusione del contratto le

parti sono libere di concludere o meno il contratto stesso, una volta concluso

però, le parti sono vincolate a dargli esecuzione. Secondo l'art 1372 il

contratto ha forza di legge tra le parti. Il vincolo contrattuale si scioglie

per mutuo consenso delle parti, oppure attraverso il recesso convenzionale, cioè

quella facoltà riconosciuta ad una delle parti, di liberarsi dal vincolo

mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'altra parte. Il recesso

deve avere la stessa forma del contratto da cui si intende recedere e può essere

esercitato finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Le

parti possono inoltre stabilire che in caso di recesso, il recedente sia tenuto

a pagare un corrispettivo all'altra parte che può consistere in una somma di

denaro che il recedente si impegna a pagare al momento del recesso (multa

penitenziale) con la conseguenza che in caso di mancato pagamento il recesso è

privo di effetti.

Gli effetti del contratto tra le parti: il contratto vincola le parti non solo

per quanto riguarda ciò che è espresso al suo interno, ma anche a tutte le

conseguenze (tutti gli effetti) che ne derivano secondo la legge. Se in una

compravendita le parti non hanno stabilito il momento del pagamento del prezzo,

si applicherà una norma dispositiva (emanata cioè dalla legge, le parti che

hanno stipulato questo contratto non avendo stabilito il momento del pagamento

del prezzo dovranno rimettersi al volere legislativo). In alcuni casi però non

si assiste ad un semplice meccanismo di integrazione del volere contrattuale,

quanto, piuttosto, si ha che la legge si sostituisce in via diretta ed immediata

alla volontà delle parti (inserzione automatica di clausole).

I contratti ad effetti reali: nei contratti diretti al trasferimento di diritti

(contratti ad effetti reali), la legge si preoccupa di stabilire, in mancanza di

una specifica determinazione contrattuale delle parti, quando si produce la

traslazione delle proprietà o di altri diritti reali (minori). Qualora il

contratto abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti

reali su una cosa determinata (appartamento) oppure una determinata massa di

cose, oppure ancora il trasferimento di un altro diritto, la proprietà si

trasferisce per effetto del solo consenso legittimamente manifestato. Se ad

esempio si tratti di un bene immobile, è sufficiente che le parti abbiano

concluso il contratto in forma scritta, senza necessità di immissione nel

possesso del bene; mentre, se si tratta di un bene mobile, sarà sufficiente un

accordo anche fatto oralmente, senza che occorra la consegna della cosa. Può

accadere però, che lo stesso diritto su una cosa determinata venga concesso

dallo stesso titolare a due o più persone differenti con due o più diversi e

successivi contratti. In questa ipotesi dovrebbe ritenersi che tra i due

acquirenti, prevalga colui al quale per primo il diritto è stato attribuito. La

priorità temporale però, non è il giusto mezzo per attribuire il diritto ad un

acquirente piuttosto che ad un altro. La legge, pertanto, stabilisce specifici

criteri per determinare quale degli acquirenti in conflitto debba essere

preferito. Qualora qualcuno con successivi contratti aliena a più persone un

bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è

preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. Inoltre,

qualora qualcuno con successivi contratti abbia alienato lo stesso bene immobile

o mobile registrato, troveranno applicazione le norme in materia di trascrizione

(prevale l'alienazione di quell'acquirente che pur avendo acquistato

successivamente il bene immobile o mobile registrato, ha trascritto per primo ha

trascritto il suo titolo). Quando invece, il conflitto si pone fra più diritti

personali di godimento (lo stesso appartamento viene locato sia a Tizio che a

Caio) l'art 1380 prevede che il godimento della cosa spetta al contraente che

per primo lo ha conseguito e, qualora nessuno dei contraenti ha conseguito il

godimento, è preferito nella controversia quello che il titolo di data certa

anteriore.

Effetti ed esecuzione del contratto: gli effetti contrattuali sono dunque

l'insieme delle situazioni giuridiche soggettive (diritti e doveri) che nascono

dal contratto. E' possibile distinguere gli effetti contrattuali dall'esecuzione

del contratto: il contratto, una volta concluso, dà vita ad un rapporto

giuridico tra due o più parti, cioè ad un insieme di situazioni giuridiche

soggettive (effetti contrattuali); in alcuni casi queste situazioni giuridiche

soggettive richiedono il compimento di determinati comportamenti materiali

(esecuzione del contratto) affiché si realizzi il soddisfacimento degli

interessi perseguiti dalle parti. Non tutti i contratti però necessitano di

un'attività esecutiva del programma contrattuale per soddisfare gli interessi

delle parti. Per i contratti rientranti nella categoria dei negozi sull'effetto

giuridico l'interesse per il quale il contratto è stato concluso si realizza

immediatamente ed automaticamente. Diverso è invece il discorso per i contratti

caratterizzati da un tipo di efficacia obbligatoria-strumentale, perchè per

questa serie di contratti, l'obbligazione che nasce dal contratto, non soddisfa

alcun interesse se non quello volto a garantire un'attività esecutiva del

programma contrattuale.

Distinzione tra contratti ad esecuzione istantanea e contratti di durata: nei

primi, l'attuazione dell'interesse delle parti si verifica non appena si ha

l'attività esecutiva, si pensi ad esempio al contratto che il cliente conclude

con un taxista. Per i contratti di durata, invece, il soddisfacimento

dell'interesse delle parti richiede il compimento di un'attività esecutiva che

deve protrarsi nel tempo; ed essi a loro volta si suddividono in contratti ad

esecuzione continuata (contratto di lavoro subordinato) o periodica

(somministrazione). Una regola particolarmente importante in tema di esecuzione

del contratto è posta dall'art 1375, secondo il quale il contratto deve essere

eseguito secondo buona fede. Questa prescrizione di legge pone quindi un

criterio di condotta alla quale le parti devono attenersi durante la fase

esecutiva.

La clausola penale e la caparra: la clausola penale è una determinazione

contrattuale accessoria (che le parti possono dunque liberamente apporre al

contratto), con la quale si prevede che, nel caso di mancata esecuzione del

contratto, l'inadempiente è obbligato ad eseguire una certa prestazione

(consistente o meno nel pagamento di una somma di denaro) per ristorare la

controparte dei danni sofferti per la mancata esecuzione del contratto. La

clausola penale riveste una duplice funzione: in primo luogo, rafforza il

vincolo contrattuale, perchè induce le parti a dare esecuzione del contratto;

inoltre, comporta una liquidazione anticipata del danno, perchè è diretta a

stabilire preventivamente l'ammontare del danno da parte dell'inadempiente. Il

danno risarcibile è costituito dalla somma o dalla prestazione indicata nella

clausola penale, il cui ammontare, se eccessivo potrà essere equamente ridotto

dal giudice. Dalla clausola penale si differenzia la caparra confirmatoria.

Questa, si usa normalmente in sede di contratto preliminare: la parte

promissaria acquirente versa alla parte promittente alienante una somma di

denaro a titolo di caparra confirmatoria. Questa somma di denaro può

rappresentare il pagamento di una parte dell'intero corrispettivo dovuto; nel

caso di inadempimento del contratto, la parte non inadempiente può recedere dal

contratto tenendo la caparra ricevuta, se invece è inadempiente chi ha ricevuto

la caparra, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della

caparra. Il terzo comma dell'art 1385 afferma che: qualora la parte non

inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto,

il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

Effetti del contratto nei riguardi dei terzi: è principio generale quello

secondo il quale gli effetti del contratto sono limitati alle parti. Se, dunque,

Tizio promette a Caio, dietro corrispettivo che Mevio (terzo), proprietario di

un edificio limitrofo ad un suolo in proprietà di Caio, consentirà a quest

ultimo di costruire in aderenza, Mevio è naturalmente libero o meno di

consentire la costruzione in aderenza. Qualora il terzo (Mevio) non si

comporti conformemente alla promessa, il promittente Tizio, sarà obbligato a

corrispondere al promissario Caio, una somma di denaro corrispondente al valore

dell'utilità non conseguita dallo stesso promissario. L'art 1381 dispone infatti

che, colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto ad

indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie

il fatto promesso. Allo stesso principio è ispirata la regola posta dall'art

1379, secondo la quale il divieto di alienazione stabilito per contratto ha

effetto solo tra le parti. Il patto con il quale una delle parti si impegna a

non alienare i beni di sua proprietà a terzi, ha efficacia obbligatoria e la

violazione dell'impegno comporta, a carico dell'inadempiente (colui che ha

alienato il bene) soltanto l'obbligo di risarcire il danno alla controparte, ma

non impedisce che il terzo acquisti validamente il diritto.

Il contratto a favore di terzi: il terzo può acquistare diritti derivanti da un

contratto qualora vi sia una specifica determinazione volitiva dei contraenti.

L'art 1411 considera valida la stipulazione a favore di un terzo purché la

prestazione che viene richiesta dallo stipulante alla controparte (promittente)

vada a vantaggio di un terzo. In queste ipotesi, il terzo acquista il diritto

(ad ottenere la prestazione) contro il promittente per effetto della

stipulazione. Viene comunque concessa la possibilità al terzo di rifiutare una

certa prestazione a suo vantaggio, così come questa può essere revocata o

modificata dallo stipulante fino al momento in cui il terzo non dichiara di

volerne profittare. Figure negoziali tipiche di contratto a favore di terzi sono

il contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo, l'accollo esterno

(art 1273) e la rendita vitalizia a favore del terzo.

La cessione del contratto:

gli attori della vicenda contrattuale:

cedente: è colui che cede il contratto

cessionario: è la

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
77 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trovich di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Lener Giorgio.