Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 7
contratti tipici (diritto privato) Pag. 1 contratti tipici (diritto privato) Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 7.
Scarica il documento per vederlo tutto.
contratti tipici (diritto privato) Pag. 6
1 su 7
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

IL DEPOSITO

Art.1776: contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di

restituirla in natura.

È un contratto reale in quanto si perfeziona con la consegna della cosa al depositario. Il contratto si presume gratuito, salvo che il

depositario non eserciti professionalmente l’attività dedotta in contratto (1767)

Obbligazioni del depositario:

• Deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.)

• Non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante (art. 1770 c.c.)

• Deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine

• Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di in terzo che ha comunicato tale circostanza alle parti, il depositario non

può restituirla al depositante senza il consenso del terzo (art. 1773 c.c.)

• Deve restituire i frutti della cosa

Obbligazioni del depositante:

• Deve pagare il compenso, se pattuito, al depositario e rimborsargli le spese che quest'ultimo ha sostenuto per la custodia

(art. 1781 c.c.)

• Deve riprendersi la cosa nel luogo in cui doveva essere custodita e sopportare le spese per la restituzione (art. 1774)

DEPOSITO IRREGOLARE Deposito avente per oggetto denaro o altre cose fungibili delle quali il depositario ne diventa proprietario

e ha facoltà di servirsene. A scadenza deve restituirne altrettante della stessa specie e qualità. (Mutuo)

DEPOSITO IN ALBERGO: l’albergatore risponde della sottrazione, perdita o deterioramento delle cose portate dai clienti nell’albergo

(anche a lui non consegnate) fino a un limite massimo pari a cento volte il prezzo dell’alloggio giornaliero in albergo.

La sua responsabilità è illimitata quando (1784):

• Le cose gli sono date in custodia

• Si è rifiutato di ricevere le cose che aveva l’obbligo di accettare

• La sottrazione, perdita o deterioramento sono dovute per sua colpa o dei suoi ausiliari

DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI: se il deposito avviene nei magazzini generali, questi sono responsabili della

conservazione delle merci depositate. (Art. 1787 c.c.). A richiesta del cliente questi possono rilasciare titoli di credito rappresentativi

di merci, quali la fede di deposito e la nota di pegno.

I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

Art.1882: contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga ad assicurare l’assicurato, entro i limiti

convenuti, dei danni prodotti da un sinistro o a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

I CONTRATTI PER IL COMPIMENTO O LA PROMOZIONARE DI AFFARE

IL MANDATO

Art.1703: il mandato è il contratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra

(mandante). Distinguiamo:

Mandato con rappresentanza: art. 1704 c.c.

• Il mandatario agisce in nome e per conto del mandante

• Gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario ricadono nella sfera giuridica del mandante

• Oltre al mandato c'è il conferimento di una procura

Mandato senza rappresentanza: art. 1705 c.c.

• Il mandatario agisce in nome proprio, per conto (ma non in nome) del mandante

• Il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi

• Gli effetti giuridici degli atti compiuti non ricadono nella sfera giuridica del mandante, ma il mandatario ha l'obbligo di

trasmetterli nella sfera giuridica del mandante

Il mandato può essere:

• Generale : compiere atti di ordinaria amministrazione; per quelli di straordinaria amministrazione devono essere menzionati

nel contratto

• Speciale : compimento di uno o più atti giuridici specifici.

Causa: il contratto può essere a titolo oneroso o gratuito (1709)

Obbligazioni del mandatario:

• È tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.), ma se gratuito la responsabilità

per colpa è valutata con minor rigore

• Non può farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico se non autorizzato (art. 1717 c.c.)

• Non può eccedere i limiti fissati nel mandato né discostarsi dalle istruzioni del mandante (art. 1711 c.c.)

• È tenuto a comunicare senza ritardo al mandante l'esecuzione del mandato e deve presentare un rendiconto

• Deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i suoi diritti verso il

vettore (art. 1718 c.c.)

• Ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi (art. 1721 c.c.)

Obbligazioni del mandante:

• Deve somministrare al mandatario i mezzi necessari per consentirgli l'esecuzione del mandato (art. 1719 c.c.)

• Deve rimborsare al mandatario le anticipazioni e pagargli il compenso che gli spetta (art. 1720 c.c.)

• Deve risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico (art. 1720 c.c.)

Revoca del contratto: Il mandato può essere revocato in ogni momento dal mandante, risarcendo i danni al mandatario se i trattava

di mandato a titolo oneroso. È richiesta la revoca per giusta causa qualora il mandato è qualificato come:

• Irrevocabile

• Conferito anche nell’interesse del mandatario

Il mandatario può rinunciare al mandato risarcendo dei danni derivanti dal suo recesso salvo ricorra una giusta causa di rinuncia

Estinzione: 1722 c.c.

• Scadenza del termine o compimento dell'affare

• Revoca del mandante

• Rinunzia del mandatario

• Morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario

LA COMMISSIONE

Art. 1731 c.c.: il contratto di commissione è un mandato (senza rappresentanza) che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni

per conto del committente e in nome del commissionario. Committente è, quindi, il mandante, mentre commissionario è il

mandatario.

Obbligazioni del committente:

• Può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso

• È tenuto a pagare la provvigione al commissionario

• Ha gli altri obblighi e poteri del mandante

Obbligazioni del commissionario:

• Deve ricevere la provvigione dal committente

• In caso di revoca della commissione gli spetta una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese

sostenute e dell'opera prestata (art. 1734 c.c.)

• Ha gli altri obblighi e poteri del mandatario LA SPEDIZIONE

1737 c.c.: il contratto di spedizione è un mandato (senza rappresentanza) col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere,

in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie

Obbligazioni dello spedizioniere:

• È tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo

• La sua retribuzione si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli

usi del luogo in cui avviene la spedizione (art. 1740 c.c.)

• Quando con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore

• Non è tenuto ad assicurare le cose spedite

• Ha diritti ed obblighi del mandatario

Obbligazioni del committente:

• Può revocare l'ordine di spedizione, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto (art. 1738 c.c.)

• Deve retribuire lo spedizioniere

• Ha diritti ed obblighi del mandante L’AGENZIA

Art. 1742 c.c.: col contratto di agenzia una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra

(preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto e

ogni parte deve ottenerne copia. Tale diritto è irrinunciabile (può essere con o senza rappresentanza)

Obbligazioni dell’agente:

• Nell’esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede e attenersi

alle sue istruzioni (art. 1746 c.c.)

• Ha diritto di esclusiva nella zone assegnatagli (art. 1743 c.c.)

• Ha diritto alla provvigione per tutti gli affari che ha fatto concludere al preponente per effetto del suo intervento (art. 1748

c.c.)

• La provvigione spetta dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione

in base al contratto concluso con il terzo

• Non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia

• Deve essere iscritto presso un apposito ruolo presso la camera di commercio

Obbligazioni del proponente:

• Nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede e fornire all'agente tutte le informazioni necessarie per

l'esecuzione del contratto (art. 1749 c.c.)

• Non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività (art. 1743 c.c.)

• Deve corrispondere una indennità all'agente alla cessazione del rapporto (art.1751 c.c.)

• Dopo lo scioglimento del rapporto può stipulare un patto che limiti la concorrenza da parte dell'agente (art. 1751 bis c.c.)

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra

entro un termine stabilito (art. 1750 c.c.).

Ricordiamo la legge 3 maggio 1985 n. 204 che ha istituito i ruoli degli agenti presso le camere di commercio, e, ancora, ricordiamo

che gli accordi economici collettivi stipulati con le associazioni di imprenditori preponenti.

LA MEDIAZIONE

Art. 1754 c.c.: è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna

di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza

Obbligazioni del mediatore:

• Ha il diritto di ottenere la provvigione da ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.)

• Se vi sono più mediatori ognuno ha diritto ad una quota della provvigione (art. 1758 c.c.)

• Ha uno specifico obbligo di comunicazione alle parti sull'affare

• Ha diritto ad essere rimborsato delle spese da chi gli ha conferito l'incarico (art. 1756 c.c.)

I CONTRATTI DI PRESTITO

IL COMODATO

Art.1803: contratto con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile/immobile affinché se ne

serva per un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituirla.

Caratteristiche:

• È un contratto reale con solo effetti obbligatori

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angila945 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Cattaneo Alberto.