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L'appalto

Art. 1655: contratto di appalto

Il contratto di appalto è un accordo mediante il quale l'appaltatore si obbliga verso il committente, dietro corrispettivo in denaro, a compiere un’opera o un servizio, con propria organizzazione dei mezzi e con gestione a proprio rischio. È un contratto commutativo, poiché la misura delle prestazioni non dipende dal verificarsi di un evento incerto, all'opposto di quanto accade nel contratto aleatorio.

I rischi dell'appaltatore

  • Non riuscire a coprire i costi di produzione/esecuzione dell’opera/servizio: se i costi sono aumentati dopo la conclusione del contratto oltre il 10% del corrispettivo pattuito, le parti possono chiedere una revisione del corrispettivo.
  • Non ricevere dal committente alcun corrispettivo se, nonostante l’attività svolta, non riesce:
    • A realizzare l’opera, salvo che l’esecuzione non sia diventata impossibile per causa imputabile al committente: in questo caso questi gli deve corrispondere la quota per la parte di opera già compiuta in proporzione al prezzo pattuito (1672).
    • A realizzarla secondo il progetto convenuto.
    • Perisce prima della consegna per causa non imputabile alle parti.

Obbligazioni dell'appaltatore (obbligazione di risultato)

  • Deve fornire la materia necessaria a compiere l'opera (art. 1658 c.c.).
  • Non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate (art. 1659).
  • È tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita (art. 1663 c.c.).
  • Se si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, è responsabile per la rovina o per il pericolo di rovina dello stesso per 10 anni dal compimento dell'opera (art. 1669 c.c.).
  • È tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore (1667 c.c.). In caso di vizi o difformità dell'opera può chiedere che siano eliminati o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto (art. 1668 c.c.).

Inadempienza dell'appaltatore

  • Non realizza l’opera o non esegue il servizio.
  • L’opera realizzata sia difforme dal progetto convenuto o presenti vizi: il committente ha 60 giorni (1 anno per gli immobili) per denunciare difformità e vizi e invocare la garanzia dell’appaltatore. La garanzia non è dovuta dall’appaltatore se il committente aveva accettato l’opera e le difformità o vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili con l’ordinaria diligenza.

Le obbligazioni del committente

  • Solo lui può autorizzare per iscritto variazioni dell'opera. Se le variazioni sono necessarie per compiere l'opera a regola d'arte e superano 1/6 del prezzo convenuto, questo dovrà essere modificato anche con l'intervento del giudice in caso di disaccordo (artt. 1659-1660 c.c.).
  • Ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato (art. 1662 c.c.).
  • Prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta (1665 c.c.).

Recesso del committente

Il committente può recedere anche se è già iniziata l’opera, ma deve rimborsare l’appaltatore delle spese sostenute e del mancato guadagno.

Corrispettivo

Il corrispettivo è dovuto dal committente (salvo acconti) solo quando l’opera è stata da lui verificata e accettata (collaudo). Se l’opera è da eseguire per partite (più edifici di complesso residenziale), l’appaltatore può domandare il collaudo e il pagamento delle singole partite. Se il corrispettivo non è determinato né determinabile, esso si calcola con riferimento alle tariffe esistenti, agli usi o dal giudice.

Subappalto

L'appaltatore può anche subappaltare il lavoro solo se è stato autorizzato dal committente, ma è sempre direttamente responsabile nei suoi confronti. Può agire in via di regresso nei confronti dei subappaltatori se gli ha comunicato la denunzia del committente entro 60 giorni dal ricevimento.

Normativa per l'appalto privato e pubblico

La normativa vale per l’appalto privato, in quanto quello pubblico segue una normativa e delle garanzie diverse e molto più stringenti, con lo scopo di:

  • Tutelare la libera concorrenza nel settore.
  • Definire ulteriormente la normativa sui sub-appalti.
  • Garantire il risultato finale.
  • Valutare l’economicità del progetto.
  • Verificare l’onorabilità dell’appaltatore (godimento diritti civili).
  • Il bando di gara si svolge pubblicamente.

Il trasporto

Art. 1678: contratto di trasporto

Il contratto di trasporto è un accordo con il quale il vettore si obbliga, dietro corrispettivo, a trasferire cose o persone da un luogo a un altro. È un’obbligazione di risultato in quanto il vettore si obbliga a portare a destinazione le persone incolumi e le cose intatte nel tempo stabilito.

Responsabilità del vettore

La responsabilità (contrattuale ed extra-contrattuale) del vettore si verifica quando è inadempiente e responsabile del danno per:

  • Mancata esecuzione o ritardo del trasporto salvo impossibilità sopravvenuta.
  • Sinistro che le persone o le cose hanno subito durante il trasporto se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angila945 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Cattaneo Alberto.
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