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DONAZIONE

art. 769

La donazione, disciplinata dagli artt. 769 e successivi del codice civile, è un contratto per spirito di liberalità che arricchisce l'altra parte (donante) a titolo gratuito, trasferendo verso quest'ultima un suo diritto o assumendo verso quest'ultima un'obbligazione.

Il contratto di donazione richiede la piena capacità del donante di disporre e può avere ad oggetto qualunque bene che si trova nel patrimonio del donante, mentre è vietata la donazione di beni futuri e beni altrui.

La donazione è un atto pubblico, il contratto di donazione deve essere effettuato attraverso contesti testimoni, pena la nullità.

Possiamo distinguere diverse tipologie di donazioni:

  • Donazione Remuneratoria - è una donazione effettuata in segno di riconoscenza o dei meriti del donatario. Non è soggetta a revoca per ingratitudine e per sopravvenienza di figli. Il donatario non è tenuto agli alimenti a favore del donante.

Obnuziale- (è una donazione effettuata in vista di un futuromatrimonio, fra gli sposi, da altri a favore degli sposi o da altri a favore dei figlinascituri di questi. Non obbliga agli alimenti e non è revocabile)

Donazione Indiretta- (è una donazione effettuata con lo scopo di arricchireun’altra persona servendosi di atti che hanno una causa diversa da quelladella donazione).

ELEMENTI DEL CONTRATTO

Il contratto si inserisce entro la più ampia figura del negozio giuridico,Il contratto presenta gli elementi essenziali ed accessori.

Gli elementi essenziali non possono mancare, sono quelli che all’interno del contratto, altrimenti risulta invalido e inefficace.

Gli elementi accessori sono invece meramente eventuali, quindi le parti sono libere di inserirli o meno, senza che ciò pregiudichi la validità del contratto.

Elementi essenziali secondo l’art. 1325 del c.c. sono:

  • l’accordo
  • la causa
  • l’oggetto
  • la forma

accessori

Al contrario gli più comuni sono:

  • condizione
  • termine
  • il modo
  • il (o onere)

L'accordo è l'elemento essenziale definito dall'incontro delle manifestazioni di volontà dei contraenti, ovvero quella di chi propone il contratto e quella di chi accetta.

La causa è un altro elemento essenziale, ed è comunemente definita come la funzione economico-sociale del contratto.

In base alla causa è possibile distinguere:

  • contratti tipici (in cui l'operazione economica perseguita dai contraenti è disciplinata in un modello già previsto dalla legge)
  • contratti atipici (le parti sono libere di concludere in forza dell'autonomia contrattuale, pur con evidenti limiti) giudizio di meritevolezza

In pratica, la causa del contratto consiste in un da parte del legislatore, dell'ordinamento, che nei contratti è effettuato a priori dal mentreatipici giudice.

nei contratti è effettuato volta per volta

dalL'oggetto è l'elemento essenziale costituito dalla", "cosa dal "comportamento", dalla "promessa" o dal "conferimento" oggetto dello scambio.

Secondo l'art. 1346 c.c. l'oggetto del contratto dev'essere:

  • possibile- (se si tratta di una cosa deve esistere o comunque deve poteresistere, mentre se è un comportamento umano deve essere compatibile con le caratteristiche di chi è chiamato ad attuarlo)
  • lecito- (l'oggetto non dev'essere contrario a norme, ordine pubblico e buon costume)

La forma volontà negoziale è l'elemento essenziale con cui si manifesta la ed è fondamentale, in quanto ogni volontà non manifestata è giuridicamente irrilevante.

La volontà può manifestarsi in modo:

  • espresso- (mediante parole, scritti o qualsiasi altro mezzo)
  • tacito- (ovvero tramite un comportamento che sarebbe incompatibile con una volontà

Relativamente alla forma, il dichiarante può manifestare la volontà nella forma che preferisce, tuttavia in specifici casi la validità del contratto è limitata all'utilizzo della forma scritta.

La condizione futuro e incerto è un evento con cui le parti concordano l'efficacia o la cessazione degli effetti del contratto.

Si parlerà di condizione sospensiva quando il verificarsi dell'evento futuro e incerto determina l'efficacia del contratto.

Si parlerà di condizione risolutiva quando il verificarsi dell'evento futuro e incerto determina la cessazione degli effetti del contratto.

Ovviamente, l'evento in condizione dev'essere possibile e lecito, dal momento che la condizione illecita rende nullo il contratto.

Una volta verificatasi la condizione, la situazione giuridica diventa definitiva con efficacia retroattiva.

Il termine è un evento in cui le parti concordano l'efficacia o la cessazione degli effetti del contratto.

La cessazione degli effetti del contratto. Trattandosi di un avvenimento certo, il termine, a differenza della condizione, non mette in dubbio gli effetti del contratto ma li fa cessare in un momento successivo.

Il modo elemento accidentale atti di liberalità (o onere) è un relativo ai soli (istituzione di erede, legato, donazione). imposto al Viene definito modo o onere proprio perché si tratta di un peso destinatario dell'atto, allo scopo di limitarne gli effetti.

Con l'obbligo di ospitarvi i miei parenti ogni estate. Es. ti dono la casa L'impossibilità libera l'obbligato dall'obbligo. sopravvenuta del modo

RESPONSABILITÁ PRECONTRATTUALE

Quando parliamo di responsabilità precontrattuale, anche definita "per culpa in responsabilità contrahendo", ci riferiamo a quel tipo di che può sorgere nell'ambito fase antecedente conclusione del delle trattative, ossia nella a quella della contratto. Rudolf von

JheringIl termine nasce dal contributo del giurista tedesco che, nel“per culpa in contrahendo”.1861, sostenne per la prima volta la necessità dellaNel 1942 il legislatore riconosce per la prima volta tale necessità e ufficializzal’articolo 1337 del Codice Civile, rubricandolo “Trattative e responsabilitàprecontrattuale”.buona fedeLa rappresenta l'elemento fondamentale, che viene garantito attraversodoveri di condotta,una serie di tra i quali emergono:non recedere ingiustificatamente- Dovere di dalle trattative (l’eventualeviolazione si verifica quando una delle parti si ritira a trattativa ormaiprossima alla conclusione e senza un giustificato motivo).di informazione cause che invalidano il contratto- Dovere relativamente a (seuna delle parti conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contrattoma non ne dà notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno).non indurre la

controparte - Dovere a stipulare un contratto con l'inganno (se un soggetto induce un altro a stipulare un contratto traendolo in inganno, il contratto è annullabile e si è obbligati a risarcire la controparte).

non indurre la controparte contratto pregiudizievole - Dovere di a stipulare un (se il contratto è tecnicamente valido ma sono presenti condizioni oltre modo svantaggiose per la controparte, esso rimane valido, ma si è tenuti a risarcire la controparte).

CONTRATTO PRELIMINARE

le parti

Il contratto preliminare è un particolare tipo di contratto ove in causa si obbligano vicendevolmente contratto alla stipula di un futuro contratto, ovvero il definitivo.

Il contratto preliminare è spesso utilizzato per vincolare le parti alla stipula di contratti definitivi quali la vendita, la permuta o la locazione ed è ammesso per qualsiasi tipo di contratto fatta eccezione per la donazione.

vari motivi:

A tale tipo di contratto si ricorre per secondaria

importanza- le parti credono che gli elementi mancanti sono di osicuramente concordabili successivamente ulteriori controlli- si crede che per un accordo definitivo vi sia bisogno di everifiche determinato il contenuto essenzialeAll’interno del preliminare deve essere delaggiunte devono essere consensuali.contratto definitivo e le eventuali una solaIl contratto preliminare può vincolare ambedue le parti o (in tal caso siparlerà di promessa unilaterale).L’inadempimento responsabilitàdel contratto preliminare produce unarisarcimento danni sentenzacontrattuale, e oltre al è possibile ricorrere ad una ingrado di far realizzare gli effetti che avrebbe dovuto produrre il contratto.

VIZI DEL CONSENSO
La volontà che muove un soggetto a concludere un determinato contratto develibero e consapevole.formarsi in modo
Talvolta, invece, la volontà viene a formarsi in modo anomalo a causa di un errore,di un dolo, o di una violenza (secondo

L'art.1427 c.c. stabilisce che i vizi del consenso (anche chiamati vizi della volontà) non producono l'effetto grave della nullità del negozio, ma quello dell'annullabilità.

La violenza consiste nella minaccia di un male per cui il contraente è indotto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato (o che avrebbe stipulato in condizioni diverse).

L'errore si determina quando il contraente ignora situazioni che sono determinanti ai fini della decisione di stipulare o meno un contratto. L'errore può essere di 2 tipi:

- Errore vizio (è quello ordinario, consistente nella falsa rappresentazione della realtà appena citata).

- Errore ostativo (è quello che ricade sulla dichiarazione, cioè nel momento di esternazione della volontà. Per esempio dico 100 ma volevo dire 1000).

Il dolo si verifica quando un contraente è indotto a o inganni per stipulare un contratto che:

- Dolo determinante (non avrebbe)

stipulato (si parlerà di- dolo incidenteavrebbe stipulato in condizioni diverse (si parlerà di )- LE FORME DI INVALIDITÁANNULLAMENTO E NULLITÁforma minore di invalidità,L’annullabilità è la che si verifica quando il negozio sicontrasto con principi dell’ordinamento non fondamentali,pone in che sono dalmomento che tutelano interessi particolari.Le ipotesi di annullabilità fondamentali previste dal codice sono:incapacità di una delle parti o entrambe- errore- viole

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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federicazanchetta289 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Guglielmo Marconi di Roma o del prof Cioffi Carmine.