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Interpretazione della legge

L'interpretazione è l'attività volta a chiarire e stabilire l'applicazione delle disposizioni in vista della loro applicazione nei casi concreti. L'Articolo 12 delle preleggi costituisce la norma cardine del cosiddetto "diritto dell'interpretazione generale", cioè quella classe di disposizioni che disciplinano l'attività interpretativa.

Interpretazione letterale

Si parla di interpretazione letterale quando, leggendo la norma, si attribuisce a ogni parola il suo preciso significato di contesto, giungendo quindi alla comprensione letterale della norma giuridica. Un significato più ampio si può avere quando l'interprete della disposizione normativa provvede all'interpretazione logica, ovvero all'analisi della disposizione in base alla ratio (ragione pratica) da cui tale norma è scaturita.

Tipi di interpretazione

L'interpretazione si distingue, sulla base di chi la compie, anche in:

  • Autentica - (quando è compiuta dal potere legislativo)
  • Giudiziale - (quando è compiuta dal giudice in un caso concreto)
  • Dottrinale - (quando è compiuta dai giuristi)
  • Ufficiale - (quando è compiuta da pubblici ufficiali che svolgono le proprie funzioni)

Caratteri della norma giuridica

Una norma giuridica indica un insieme di regole che concorrono a disciplinare i comportamenti degli individui all'interno della società. I caratteri fondamentali di una norma giuridica sono i seguenti:

  • Generalità - (in quanto non è riferita a un singolo soggetto ma si riferisce a una pluralità di soggetti, ovvero a tutti coloro che si trovano nella situazione disciplinata).
  • Astrattezza - (in quanto la norma fa riferimento a un'ipotesi astratta e non al singolo caso concreto).
  • Bilateralità - (in quanto la norma riconosce un diritto a un soggetto e in contrapposizione impone un dovere o un obbligo a un altro soggetto).
  • Relatività - (la norma giuridica è relativa perché varia nel tempo e nello spazio, cioè all'interno dello Stato stesso e da Stato a Stato. Il diritto di uno Stato infatti non è sempre uguale a sé stesso, ma si modifica nel corso del tempo per effetto delle trasformazioni della società).

Tali postulati, seppur non validi in assoluto, vanno tenuti presente alla luce dell’art.3 (comma 1) della Costituzione, che sancisce l’uguaglianza formale di tutti i cittadini di fronte alla legge, in modo tale che una legge che disponesse a favore o a danno di singoli individui sarebbe censurabile per incostituzionalità.

Fonti del diritto privato

Le fonti del diritto privato sono i fatti o gli atti emanati attraverso gli appositi procedimenti che, dall’avvento della Costituzione, sono articolati col seguente ordine gerarchico decrescente:

  • Costituzione e Leggi costituzionali
  • Regolamenti e Direttive dell’Unione Europea - (i regolamenti europei sono atti che contengono disposizioni direttamente applicabili dai giudici degli Stati membri. La Corte Costituzionale reputa che prevalgano sulle leggi ordinarie in ipotesi di conflitto. Le direttive sono invece rivolte agli organi legislativi degli Stati membri e, come tali, non sono in genere direttamente applicabili dai giudici nei rapporti tra i privati. Tutte queste limitazioni della sovranità dell’ordinamento giuridico italiano sono giustificate, facendo riferimento all’art. 11 della Costituzione).
  • Codice Civile - (costituito da 2969 articoli e pubblicato per la prima volta nel 1942)
  • Legge Ordinaria ed atti equiparabili per valore e forza - (decreti legislativi e decreti legge).
  • Leggi Regionali - (disciplinate dall’art. 117 della Costituzione).
  • Regolamenti - (governativi, ministeriali, regionali).
  • Usi normativi o Consuetudine - (si tratta di una fonte non scritta che consiste nella ripetizione generale e costante, in un certo ambiente, di un comportamento con la convinzione, da parte dell’ambiente sociale, che esso sia giuridicamente doveroso. Gli usi normativi sono quindi delle vere e proprie norme giuridiche che producono effetti a prescindere dalla loro effettiva conoscenza da parte degli interessati).

SituaZioni giuridiche soggettive

Una situazione giuridica soggettiva indica la posizione che assume un soggetto di diritto nell'ambito di un rapporto giuridico. Il soggetto al quale è attribuita una situazione giuridica soggettiva è detto titolare della stessa, mentre con titolarità si intende la relazione tra una situazione giuridica soggettiva e il suo titolare. Le situazioni giuridiche soggettive possono essere distinte in attive e passive, a seconda che comportino un vantaggio o uno svantaggio per il loro titolare.

La forma elementare di rapporto giuridico prevede, nella maggior parte dei casi, un soggetto attivo titolare di una situazione giuridica attiva, e dall'altra parte un soggetto passivo titolare di una situazione giuridica passiva.

SituaZioni giuridiche attive

Le situazioni giuridiche attive sono:

  • Diritto soggettivo - (riconoscimento di una pretesa, che implica un altrui obbligo di non fare o di fare).
  • Potere giuridico - (riconosce al soggetto la possibilità di soddisfare un interesse proprio o altrui giuridicamente rilevante).
  • Potestà - (consiste nell’assegnazione di un potere a un soggetto allo scopo di tutelare un interesse altrui).
  • Diritto potestativo - (consiste nell'attribuzione di un potere a un soggetto allo scopo di tutelare un suo interesse).
  • Facoltà - (consente al soggetto di diritto di tenere un determinato comportamento consentito dalla norma).
  • Aspettativa - (indica una posizione di attesa relativamente ad un effetto acquisitivo incerto).
  • Interesse legittimo - (è la pretesa di un privato affinché l'amministrazione eserciti un potere pubblico in modo da poter conseguire o conservare un'utilità)
  • Onere - (un soggetto è tenuto a mantenere un determinato comportamento nel proprio interesse).

SituaZioni giuridiche passive

Le situazioni giuridiche passive sono:

  • Dovere - (soggetto di diritto deve tenere un determinato comportamento imposto dalla norma).
  • Obbligo - (soggetto di diritto che deve tenere un certo comportamento imposto dalla norma nell'interesse di un altro soggetto).
  • Soggezione - (soggetto di diritto subisce gli effetti giuridici dell'esercizio del potere altrui).

Per alcune delle situazioni ora elencate, quali la potestà o l'onere, la classificazione tra le attive o passive non è netta, presentando le stesse sia un aspetto di vantaggio che uno di svantaggio per il titolare.

Diritti soggettivi assoluti e relativi

I diritti soggettivi riguardano il riconoscimento, da parte dell’ordinamento giuridico, di avanzare una pretesa che implica un altrui obbligo (di fare o non fare). Pertanto si distingueranno:

  • Diritti Soggettivi Assoluti - (che il titolare può far valere nei confronti di chiunque, erga omnes).
  • Diritti Soggettivi Relativi - (che il titolare può fare valere nei confronti di uno o più soggetti determinati, in personam).

Tra i Diritti Soggettivi Assoluti si distinguono:

  • Diritti della Personalità - (che sono tantissimi e tra i quali ricordiamo... alla vita, all'integrità fisica e alla salute, all'immagine, all'onore o integrità morale e alla privacy, al nome, all'identità personale e all'oblio, tutti quelli di libertà personale come pensiero, di religione, di associazione)
  • Diritti Patrimoniali - (ovvero quelli che hanno per oggetto i beni, fra i quali rientrano i diritti reali).

Tra i Diritti Soggettivi Relativi si distinguono:

  • Diritti di Credito - (pretesa di un soggetto, il creditore, nei confronti di un altro soggetto, il debitore, affinché quest'ultimo esegua una determinata prestazione).
  • Diritti di Famiglia - (che riguardano i rapporti che intercorrono tra i componenti del nucleo familiare).

Diritto potestativo

Il diritto potestativo è la situazione giuridica soggettiva che consiste nell'attribuzione di un potere a un soggetto allo scopo di tutelare un suo interesse. Si contrappone nettamente alla potestà, nella quale il potere è attribuito al soggetto a tutela di un interesse altrui. Un esempio di diritto potestativo si verifica quando un bene è di proprietà di più soggetti (cioè in comunione) e ognuno di loro può chiedere la divisione dello stesso senza che gli altri possano fare nulla per impedirlo. Abbiamo quindi, da una parte una posizione di "potere", mentre dall'altra una posizione di "soggezione".

Interesse legittimo

L’interesse legittimo consiste nella pretesa di un privato affinché l'amministrazione eserciti un potere pubblico in modo da poter conseguire o conservare un'utilità. L'interesse a conseguire un'utilità è detto pretensivo (ad es. vincere un concorso pubblico), mentre quello a conservarla è detto oppositivo (ad es. proteggere una proprietà da un'espropriazione).

Onere

L’onere è la situazione giuridica soggettiva di un soggetto che è tenuto a mantenere un determinato comportamento nel proprio interesse (poiché in mancanza non si produrrebbe un effetto giuridico a lui favorevole). Tuttavia, a differenza dell’obbligo o del dovere, il soggetto sul quale grava l'onere è libero di tenere o meno il comportamento (il mancato adempimento dell'onere non comporta alcuna sanzione ma il non realizzarsi dell'effetto giuridico favorevole). Questo ha portato a definire l'onere, con un apparente ossimoro, libero. L'esempio classico è rappresentato dall'onere della prova, enunciato dall'art. 2697 del Codice civile, secondo cui chi agisce in giudizio per far valere un diritto deve fornire la dimostrazione dei fatti su cui tale diritto si fonda, così come chi gli oppone un'eccezione deve dimostrare i fatti su cui essa si fonda; se la parte non assolve all'onere della prova, il giudice deciderà la causa in modo sfavorevole alla stessa.

Diritti reali

I diritti reali sono diritti soggettivi che conferiscono al titolare un potere assoluto e immediato su un bene. Le caratteristiche principali dei diritti reali sono le seguenti:

  • Tipicità - (sono ammessi solo i diritti elencati dal legislatore)
  • Immediatezza - (il titolare può soddisfare i propri interessi in maniera diretta)
  • Assolutezza - (il titolare può far valere il proprio diritto erga omnes)

I diritti reali si distinguono in 3 categorie fondamentali:

  • Diritto di Proprietà
  • Diritti Reali di Godimento
    • Superficie
    • Enfiteusi
    • Usufrutto
    • Uso
    • Abitazione
    • Servitù prediali
  • Diritti Reali di Garanzia
    • Pegno
    • Ipoteca

Superficie

La superficie è un diritto reale di godimento, disciplinato a partire dall'art. 952 fino all'art. 956 del codice civile, che permette di edificare una costruzione al di sopra o al di sotto di un fondo di proprietà altrui e di rivendicare la proprietà della costruzione o dell'opera. Tale diritto è in grado di sospendere il principio di accessione, secondo cui qualsiasi elemento appartiene al proprietario del fondo su cui giace tale elemento. Il diritto di superficie può essere a tempo determinato o indeterminato. E può costituirsi attraverso contratto (a titolo gratuito o oneroso) o testamento.

Enfiteusi

L’enfiteusi è un diritto reale di godimento, disciplinato a partire dall'art. 957 fino all'art. 977 del codice civile, che consiste nel cedere ad altri il pieno godimento di un fondo con l’obbligo per quest’ultimi di:

  • Migliorare - lo stesso fondo
  • Pagare al concedente un canone in denaro o con i frutti della terra
  • Pagare le imposte che gravano sul fondo

I soggetti implicati nel rapporto sono 2: il concedente, ossia colui che cede ad altri il fondo, e l’enfiteuta, ossia colui che riceve il fondo. L’enfiteusi è sottoposta ad una durata temporale minima di 20 anni, mentre non vi sono limiti massimi (può essere anche perpetua).

Usufrutto

L’usufrutto è un diritto reale di godimento, disciplinato a partire dall’art. 978 fino all’art. 1020 del codice civile, che permette ad un soggetto (usufruttuario) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario), ma con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica. Per fare un esempio di usufrutto, possiamo pensare a una madre malata che lascia la sua abitazione in eredità al figlio, con diritto di usufrutto per la nonna anziana. È evidente che una restrizione così importante non può durare in eterno... infatti l’usufrutto è sottoposto a una durata massima di 30 anni nel caso degli enti e della vita per le persone fisiche.

L’usufrutto si può costituire per:

  • Contratto - (il proprietario di un bene cede a un soggetto l’usufrutto oppure vende il bene riservando per sé l’usufrutto)
  • Testamento - (una persona riserva ad un’altra il diritto di usufrutto su di un bene che lascia ad altri in eredità)
  • Usucapione
  • Disposizione di legge - (è la legge a dettare le ipotesi di usufrutto).

Uso e abitazione

Uso e abitazione sono diritti reali di godimento, disciplinati a partire dall’art. 1021 fino all’art. 1026 del codice civile. L’Uso infatti è il diritto di godere di un bene altrui, limitatamente ai bisogni propri e della famiglia, mentre l’Abitazione è il diritto di abitare una casa altrui, limitatamente ai bisogni propri e della famiglia.

Il concetto di famiglia utilizzato dal legislatore è ampio e pertanto vanno incluse tutte le persone conviventi in quel nucleo familiare, quale può essere ad esempio un collaboratore domestico. L’uso è quindi una specie limitata di usufrutto, mente l’abitazione è a sua volta una specie particolare di uso.

Servitù prediali

Le servitù prediali sono diritti reali di godimento, disciplinate a partire dall’art. 1027 fino all’art. 1099, che consistono nel peso o limitazione imposto a un fondo (detto servente) per l'utilità di un altro fondo (detto dominante). Il peso può consistere nell’obbligo di tollerare una data attività oppure di non fare una certa attività. Presupposti di questo diritto sono l’esistenza di 2 fondi appartenenti a proprietari diversi, non necessariamente vicini, ma tali da risultare legati da un rapporto di utilità, anche futura.

Principio cardine dell’istituto è quello che il bisogno del fondo dominante deve essere soddisfatto con il minor aggravio possibile per il fondo servente.

Ecco alcune possibili classificazioni delle servitù prediali:

  • Servitù Coattive o Volontarie - (le prime vengono imposte anche contro la volontà, mentre le seconde si originano liberamente su base contrattuale).
  • Servitù Affirmative o Negative - (le prime consistono semplicemente in un lasciar fare, mentre le seconde consistono in un obbligo di non fare).
  • Servitù Permanenti o Temporanee - (le prime durano più di nove anni, le seconde ne durano al massimo nove).

Pegno e ipoteca

Il pegno e l’ipoteca sono diritti reali di garanzia, disciplinati a partire dall’art. 2784 fino all’art. 2899 del codice civile. L’ipoteca consente d’impegnare, come garanzia, un bene immobile in favore del creditore che, in caso d’inadempienza, può rivalersi sullo stesso. L’esempio più chiaro d’ipoteca è quello sulla casa. Bisogna specificare che anche quando un bene è ipotecato, il proprietario continua a usufruirne fino al suo eventuale esproprio.

Ci sono 3 tipi d’ipoteca:

  • Volontaria - (avviene tramite contratto tra debitore e creditore, e deve essere registrata in forma scritta, pena la nullità).
  • Giudiziale - (viene attuata per mezzo di una sentenza dal Tribunale).
  • Legale - (va esercitata contro la volontà del debitore).

Il pegno, a differenza dell’ipoteca, è un contratto reale che consente d’impegnare, come garanzia, un bene mobile in favore del creditore, il quale riceve subito l’oggetto e ne diventa proprietario. Questo avviene per 2 motivi fondamentali: evitare che il debitore danneggi il bene mobile ed evitare che il bene mobile venga ceduto a terzi.

Anche il creditore ha degli obblighi da rispettare, come la conservazione dell'oggetto fino al termine del pagamento, in quanto nel caso in cui il rimborso avvenisse, dovrebbe restituire l'oggetto dato in pegno al debitore. Tra gli oggetti su cui si può fare il pegno spiccano orologi, gioielli, collane, anelli, auto, smartphone, televisioni e, in genere, tutto ciò che può essere spostato.

Usucapione

L’usucapione, disciplinato a partire dall’art. 1158 del codice civile fino all’art. 1167 del codice civile, è una modalità di acquisto della proprietà mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo minimo determinato dalla legge. Esso rappresenta fondamentalmente il premio per chi si prende cura del bene per anni e anni di fronte all'inerzia ed al disinteresse del proprietario.

L’Usucapione ha possibilità di realizzazione purché vi siano i seguenti requisiti: possesso continuativo.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federicazanchetta289 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Guglielmo Marconi di Roma o del prof Cioffi Carmine.
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