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Responsabilità del debitore e garanzia del creditore
La responsabilità patrimoniale del debitore implica che egli risponda dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740). Questo significa che tutti i suoi beni costituiscono una garanzia per il creditore.
Il rapporto tra debito e responsabilità, e tra credito e garanzia, si manifesta in varie fasi del rapporto obbligatorio:
- Se si tratta di obbligazioni da contratto, si manifesta nella fase costitutiva del rapporto obbligatorio.
- Si manifesta poi nella fase estintiva del rapporto.
obbligatorio;− si manifesta inoltre nella fase intermedia fra il momento costitutivo del rapporto obbligatorio e il tempodell’adempimento.
Nel caso in cui il debitore non esegua la prestazione dovuta, il creditore potrà procedere all’esecuzione forzata:
- in forma generica, se il suo credito ha per oggetto una somma di denaro, che egli realizzerà coattivamente sulpatrimonio del debitore (facendo eseguire, ad esempio, il pignoramento e la vendita forzata di un suo bene e, quindi,soddisfacendo il suo credito col ricavato della vendita);
- in forma specifica, se si tratta di credito con oggetto diverso dal danaro, con cui può ottenere, per provvedimento delgiudice, la prestazione che il debitore non ha eseguito spontaneamente. Un terzo incaricato dal giudice preleveràpresso il debitore le cose che questi si è rifiutato di consegnare e le consegnerà al debitore (oppure, con spese a caricodel debitore, eseguirà la
- Il pegno o l'ipoteca conferiscono al creditore un duplice diritto:
- Il diritto di procedere all'esecuzione forzata sul bene anche nei confronti del terzo acquirente. Infatti, pegno o ipoteca seguono la cosa in tutti i suoi successivi passaggi di proprietà (diritto di seguito).
- Il diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori del medesimo debitore (cosiddetto diritto di prelazione).
- Se il credito ammonta ad esempio a un milione, e la cosa data in pegno o in ipoteca consente, in sede di vendita forzata, di realizzare il prezzo di un milione o un prezzo inferiore, l'intera somma andrà al creditore pignoratizio o ipotecario, con totale esclusione degli altri eventuali creditori.
- La cosa data in pegno o ipoteca può avere un valore superiore all'ammontare del credito che garantisce, ma di questo maggior valore il creditore non può
profittare: è nullo, infatti, il cosiddetto patto commissorio, ossia il patto con il quale creditore edebitore convengano che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno o ipoteca passi in proprietà del creditore (questo viene spesso eluso con la vendita a scopo di garanzia, che è, infatti, fra i contratti in frode alla legge).
IL PEGNO: Il pegno si costituisce per contratto, che deve risultare da atto scritto.
- quando si tratta di cose mobili è un contratto reale, che si perfeziona solo con la consegna della cosa dal proprietario al creditore o ad un terzo designato dalle parti;
- quando si tratta di pegno di crediti è un contratto che si perfeziona solo con la notificazione del pegno al debitore del credito dato in pegno oppure con l’accettazione da parte di questo.
Il pegno di cose si può acquistare a titolo originario, da non proprietario, mediante il possesso in buona fede. Se il debitore paga, il credito garantito da
Pegno su cosa mobile: il creditore dovrà restituirgli la cosa. Se, invece, non paga, il creditore, dopo avergli intimato di pagare, può far vendere la cosa da un mediatore autorizzato o chiedere al giudice che essa gli venga assegnata in proprietà. Nel caso di pegno di crediti, invece, il creditore pignoratizio è tenuto, alla scadenza, a riscuotere il credito: tratterà quanto a lui dovuto e, quindi, verserà l'eventuale eccedenza al proprio debitore. Perciò il pegno di crediti implica un mandato a riscuotere il credito del proprio debitore. Si parla di pegno irregolare quando la cosa data in pegno è una somma di danaro o altre quantità di cose fungibili non individuate o delle quali è stata conferita al creditore la facoltà di disporre. Le cose date in pegno passano in proprietà al creditore, che dovrà restituire l'equivalente al momento dell'adempimento o, in caso di inadempimento.dovrà restituire la parte che ecceda l'ammontare dei credi garantiti.
L'IPOTECA:
La costituzione dell'ipoteca richiede una specifica formalità, cioè l'iscrizione in pubblici registri (che è pubblicità costitutiva):
L'ipoteca può avere tre diverse fonti:
- ipoteca volontaria: si basa su un contratto fra il debitore o terzo datore di ipoteca e creditore o su un atto unilaterale del debitore o del terzo datore di ipoteca. In entrambi i casi è richiesta la forma scritta a pena di nullità;
- ipoteca giudiziale: si basa su una sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro o all'adempimento di un'altra obbligazione o al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente;
- ipoteca legale: può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore, nei casi espressamente previsti dalla legge, come quello della alienazione di un bene che non sia stato pagato.
compera un bene gravato da ipoteca, e si trasmette agli eredi, si trasmette gravato da ipoteca. Perciò, alla scadenza del credito, a garanzia del quale l'ipoteca è stata costituita, il creditore non pagato ha diritto di promuovere la vendita forzata del bene anche in confronto del terzo acquirente. Quest'ultimo, per evitare la vendita forzata del proprio bene ha tre possibilità:
- o paga lui stesso il creditore o i creditori ipotecari;
- o effettua il rilascio del bene ipotecario, ossia rinuncia alla sua proprietà;
- o libera il bene dall'ipoteca (purgazione d'ipoteca), offrendo al creditore (o i creditori) una somma pari al prezzo d'acquisto del bene.
L'ipoteca è retta dai principi:
- di specialità grava solo su beni specificamente indicati e solo per una somma determinata;
- di indivisibilità grava, per intero, su tutti i beni ipotecati e su ogni loro parte.
L'ipoteca si estingue con la cancellazione.
dal registro. Per la cancellazione dal registro occorre un titolo: o l'estinzione dell'obbligazione garantita dall'ipoteca, o la rinuncia del creditore all'ipoteca, o la vendita forzata della cosa ipotecata, o il compimento della cosa stessa o lo spirare del termine ventennale. Il conservatore dei registri non può procedere d'ufficio alla cancellazione: occorre, infatti, o la domanda della parte interessata, oppure una sentenza.LE GARANZIE PERSONALI
Qui una persona garantisce, con il proprio patrimonio, l'adempimento di una obbligazione altrui.
LA FIDEIUSSIONE :(art. 1936)
La fideiussione è il contratto con il quale una persona, fideiussore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore. Al contratto il debitore è estraneo: la fideiussione è, anzi, efficace anche se il debitore non ne fosse neppure a conoscenza. Quindi, il creditore trova garanzia del proprio credito, oltre che nel
ore può richiedere il pagamento del debito sia al debitore principale che al fideiussore, senza dover attendere il fallimento o l'insolvenza del debitore principale. La fideiussione può essere prestata sia da persone fisiche che da persone giuridiche. Nel caso di fideiussione prestata da una persona fisica, il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio presente e futuro. Nel caso di fideiussione prestata da una persona giuridica, il fideiussore risponde con il proprio patrimonio sociale. È importante sottolineare che la fideiussione può essere limitata ad un importo massimo o ad un periodo di tempo determinato. In questo caso, il fideiussore sarà responsabile solo fino all'importo massimo o per il periodo di tempo stabilito. In conclusione, la fideiussione è uno strumento molto utilizzato nel mondo finanziario e commerciale per garantire il pagamento di un debito. Essa comporta una responsabilità solidale del debitore principale e del fideiussore nei confronti del creditore.