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Responsabilità del debitore e garanzia del creditore

La responsabilità patrimoniale del debitore implica che egli risponda dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740). Questo significa che tutti i suoi beni costituiscono una garanzia per il creditore.

Il rapporto tra debito e responsabilità, e tra credito e garanzia, si manifesta in varie fasi del rapporto obbligatorio:

  • Se si tratta di obbligazioni da contratto, si manifesta nella fase costitutiva del rapporto obbligatorio.
  • Si manifesta poi nella fase estintiva del rapporto.

obbligatorio;− si manifesta inoltre nella fase intermedia fra il momento costitutivo del rapporto obbligatorio e il tempodell’adempimento.

Nel caso in cui il debitore non esegua la prestazione dovuta, il creditore potrà procedere all’esecuzione forzata:

  • in forma generica, se il suo credito ha per oggetto una somma di denaro, che egli realizzerà coattivamente sulpatrimonio del debitore (facendo eseguire, ad esempio, il pignoramento e la vendita forzata di un suo bene e, quindi,soddisfacendo il suo credito col ricavato della vendita);
  • in forma specifica, se si tratta di credito con oggetto diverso dal danaro, con cui può ottenere, per provvedimento delgiudice, la prestazione che il debitore non ha eseguito spontaneamente. Un terzo incaricato dal giudice preleveràpresso il debitore le cose che questi si è rifiutato di consegnare e le consegnerà al debitore (oppure, con spese a caricodel debitore, eseguirà la
le cose costituite in violazione dell'obbligazione di non fare). Ma, se l'esecuzione in forma specifica non è possibile, si procederà con l'esecuzione in forma generica, ottenendo una somma di denaro dal debitore pari al danno che il suo inadempimento ha causato. Può succedere, inoltre, che il patrimonio del debitore subisca una riduzione significativa, per diverse ragioni, rispetto al momento costitutivo del debito e ciò può pregiudicare la garanzia del creditore. Per questo motivo il creditore è legittimato ad esperire diverse misure di tutela preventiva del credito, come la decadenza del beneficio del termine e i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (l'azione surrogatoria e l'azione revocatoria). LE GARANZIE REALI Il patrimonio del debitore è la garanzia del creditore, ma è solo una garanzia generica: il creditore, come si è già detto,non hala certezza di potersi soddisfare, in caso di inadempimento, su un dato bene del debitore. Una garanzia specifica, che dia al creditore la certezza è, invece, rappresentata dalla costituzione del pegno o dell'ipoteca. Pegno e ipoteca hanno tra loro in comune la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito: il bene può essere dello stesso debitore oppure di un terzo (detto terzo datore di pegno o di ipoteca), che acconsenta di garantire per un debito altrui. Il pegno si costituisce su: - cose mobili (o su universalità di mobili); - diritti di credito. L'ipoteca si costituisce su: - beni immobili; - beni mobili registrati; - diritti reali su cose immobili. Pegno e ipoteca sono diritti reali di garanzia e, in particolare, sono diritti reali su cosa altrui. Il bene resta di proprietà di chi, debitore o terzo, lo ha dato in pegno o ipoteca, e può essere dal proprietario liberamente alienato. Il creditore pignoratizio (nel caso di pegno) o ipotecario (nel caso di ipoteca) ha il diritto di soddisfarsi sul bene dato in garanzia in caso di inadempimento del debitore.
  1. Il pegno o l'ipoteca conferiscono al creditore un duplice diritto:
    • Il diritto di procedere all'esecuzione forzata sul bene anche nei confronti del terzo acquirente. Infatti, pegno o ipoteca seguono la cosa in tutti i suoi successivi passaggi di proprietà (diritto di seguito).
    • Il diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene con preferenza rispetto agli altri eventuali creditori del medesimo debitore (cosiddetto diritto di prelazione).
  2. Se il credito ammonta ad esempio a un milione, e la cosa data in pegno o in ipoteca consente, in sede di vendita forzata, di realizzare il prezzo di un milione o un prezzo inferiore, l'intera somma andrà al creditore pignoratizio o ipotecario, con totale esclusione degli altri eventuali creditori.
  3. La cosa data in pegno o ipoteca può avere un valore superiore all'ammontare del credito che garantisce, ma di questo maggior valore il creditore non può

profittare: è nullo, infatti, il cosiddetto patto commissorio, ossia il patto con il quale creditore edebitore convengano che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno o ipoteca passi in proprietà del creditore (questo viene spesso eluso con la vendita a scopo di garanzia, che è, infatti, fra i contratti in frode alla legge).

IL PEGNO: Il pegno si costituisce per contratto, che deve risultare da atto scritto.

  • quando si tratta di cose mobili è un contratto reale, che si perfeziona solo con la consegna della cosa dal proprietario al creditore o ad un terzo designato dalle parti;
  • quando si tratta di pegno di crediti è un contratto che si perfeziona solo con la notificazione del pegno al debitore del credito dato in pegno oppure con l’accettazione da parte di questo.

Il pegno di cose si può acquistare a titolo originario, da non proprietario, mediante il possesso in buona fede. Se il debitore paga, il credito garantito da

Pegno su cosa mobile: il creditore dovrà restituirgli la cosa. Se, invece, non paga, il creditore, dopo avergli intimato di pagare, può far vendere la cosa da un mediatore autorizzato o chiedere al giudice che essa gli venga assegnata in proprietà. Nel caso di pegno di crediti, invece, il creditore pignoratizio è tenuto, alla scadenza, a riscuotere il credito: tratterà quanto a lui dovuto e, quindi, verserà l'eventuale eccedenza al proprio debitore. Perciò il pegno di crediti implica un mandato a riscuotere il credito del proprio debitore. Si parla di pegno irregolare quando la cosa data in pegno è una somma di danaro o altre quantità di cose fungibili non individuate o delle quali è stata conferita al creditore la facoltà di disporre. Le cose date in pegno passano in proprietà al creditore, che dovrà restituire l'equivalente al momento dell'adempimento o, in caso di inadempimento.

dovrà restituire la parte che ecceda l'ammontare dei credi garantiti.

L'IPOTECA:

La costituzione dell'ipoteca richiede una specifica formalità, cioè l'iscrizione in pubblici registri (che è pubblicità costitutiva):

L'ipoteca può avere tre diverse fonti:

  1. ipoteca volontaria: si basa su un contratto fra il debitore o terzo datore di ipoteca e creditore o su un atto unilaterale del debitore o del terzo datore di ipoteca. In entrambi i casi è richiesta la forma scritta a pena di nullità;
  2. ipoteca giudiziale: si basa su una sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro o all'adempimento di un'altra obbligazione o al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente;
  3. ipoteca legale: può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore, nei casi espressamente previsti dalla legge, come quello della alienazione di un bene che non sia stato pagato.
dall'acquirente: in questo caso l'ipoteca si sostituisce sul bene alienato e garantisce il pagamento del prezzo. Su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche, a garanzia di crediti diversi. Ogni successiva ipoteca è, in ordine di tempo, contrassegnata da un numero, che prende il nome di grado. Se il bene ipotecato verrà sottoposto a vendita forzata, con il ricavato si soddisferà anzitutto il creditore con ipoteca di 1° grado e, se c'è un residuo, quello di 2° grado e così via... L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni, trascorsi i quali l'ipoteca si estingue, salvo che l'iscrizione non venga rinnovata prima della scadenza. Se la rinnovazione è richiesta dopo la scadenza, la rinnovazione equivarrà a nuova iscrizione: produrrà effetti e prenderà grado dalla nuova data. Il bene ipotecato, come con il pegno, può essere venduto, ma chi lo compra,

compera un bene gravato da ipoteca, e si trasmette agli eredi, si trasmette gravato da ipoteca. Perciò, alla scadenza del credito, a garanzia del quale l'ipoteca è stata costituita, il creditore non pagato ha diritto di promuovere la vendita forzata del bene anche in confronto del terzo acquirente. Quest'ultimo, per evitare la vendita forzata del proprio bene ha tre possibilità:

  1. o paga lui stesso il creditore o i creditori ipotecari;
  2. o effettua il rilascio del bene ipotecario, ossia rinuncia alla sua proprietà;
  3. o libera il bene dall'ipoteca (purgazione d'ipoteca), offrendo al creditore (o i creditori) una somma pari al prezzo d'acquisto del bene.

L'ipoteca è retta dai principi:

  • di specialità grava solo su beni specificamente indicati e solo per una somma determinata;
  • di indivisibilità grava, per intero, su tutti i beni ipotecati e su ogni loro parte.

L'ipoteca si estingue con la cancellazione.

dal registro. Per la cancellazione dal registro occorre un titolo: o l'estinzione dell'obbligazione garantita dall'ipoteca, o la rinuncia del creditore all'ipoteca, o la vendita forzata della cosa ipotecata, o il compimento della cosa stessa o lo spirare del termine ventennale. Il conservatore dei registri non può procedere d'ufficio alla cancellazione: occorre, infatti, o la domanda della parte interessata, oppure una sentenza.

LE GARANZIE PERSONALI

Qui una persona garantisce, con il proprio patrimonio, l'adempimento di una obbligazione altrui.

LA FIDEIUSSIONE :(art. 1936)

La fideiussione è il contratto con il quale una persona, fideiussore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore. Al contratto il debitore è estraneo: la fideiussione è, anzi, efficace anche se il debitore non ne fosse neppure a conoscenza. Quindi, il creditore trova garanzia del proprio credito, oltre che nel

ore può richiedere il pagamento del debito sia al debitore principale che al fideiussore, senza dover attendere il fallimento o l'insolvenza del debitore principale. La fideiussione può essere prestata sia da persone fisiche che da persone giuridiche. Nel caso di fideiussione prestata da una persona fisica, il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio presente e futuro. Nel caso di fideiussione prestata da una persona giuridica, il fideiussore risponde con il proprio patrimonio sociale. È importante sottolineare che la fideiussione può essere limitata ad un importo massimo o ad un periodo di tempo determinato. In questo caso, il fideiussore sarà responsabile solo fino all'importo massimo o per il periodo di tempo stabilito. In conclusione, la fideiussione è uno strumento molto utilizzato nel mondo finanziario e commerciale per garantire il pagamento di un debito. Essa comporta una responsabilità solidale del debitore principale e del fideiussore nei confronti del creditore.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
74 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jedistefy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zorzi Nadia.