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Parte I: Diritto, ordinamento giuridico e Stato

Capitolo I: Il diritto, norma e ordinamento giuridico

Il diritto si presenta come un insieme di regole dirette a disciplinare il comportamento dell’uomo nella società.

  • Le norme sociali sono regole del dover essere, le leggi naturali sono regole dell’essere (descrivono quello che è).
  • Il diritto dello Stato, proprio per la sua maggior forza dovuta all’autorità preminente dell’ente sociale che lo esprime, è il fenomeno giuridico più rilevante e prevalente.
  • Le funzioni del diritto sono:
    • Diritto penale: Repressione dei comportamenti socialmente dannosi.
    • Diritto civile: Allocazione di beni e servizi a favore degli individui e della società.
    • Diritto processuale: Disciplina delle istituzioni e delle distribuzione dei poteri (allocazione dei poteri pubblici).

Caratteri della norma giuridica:

  • Generalità: Applicabile a tutti coloro che si trovino nella situazione disciplinata dalla norma;
  • Astrattezza: Esprime una volontà preliminare disciplina situazioni che potranno verificarsi;
  • Novità: Deve innovare l’ordinamento, o disciplinando situazioni prima non considerate o modificando una precedente disciplina;
  • Exteriorità: Oggetto della sua disciplina è l’azione esterna del soggetto (il suo agire);
  • Interdipendenza: Crea un'interdipendenza tra posizioni di vantaggio e di svantaggio;
  • Imperatività: Contiene un precetto la cui attuazione è garantita da un meccanismo sanzionatorio.

Teoria "normativa": Nell’ordinamento giuridico dalla norma fondamentale si giunge al comando concreto in una disposizione gradualistica di rigorosa correlazione tra norme sopra e sottoordinate (Scuola viennese).

Teoria "istituzionale": Un ordinamento non si risolve solo di norme: il diritto è innanzitutto assetto della collettività e la norma è solo la manifestazione di tale assetto.

Alle due teorie si preferisce la tesi secondo cui l’organizzazione sociale traduce nelle norme e nell’ordinamento le proprie finalità e le scelte che compie di fronte a problemi storici.

Esistono una pluralità di ordinamenti giuridici, dati dalla pluralità degli Stati. Ma per accertare la reale esistenza di un ordinamento si deve verificare l’effettività, ovvero la vigenza delle norme da esso poste.

Diritto privato: Il diritto degli interessi particolari, che sono trattati come bisogni, esigenze, finalità, valori dei quali gli stessi interessati possono decidere, in certi limiti, se e come cercare la soddisfazione o accettare il sacrificio.

Diritto pubblico: Il diritto degli interessi generali, e quindi sono sia da un singolo interessato che da un gruppo di interessati essi riguardano infatti tutta la collettività e perciò la loro concreta realizzazione sono affidati alla pubblica autorità.

Il diritto pubblico si divide in diritto interno e internazionale.

Il diritto pubblico interno si distingue in diritto costituzionale, amministrativo, penale, processuale (civile, penale e amministrativo), ecclesiastico, tributario, dell’economia, ecc.

Capitolo II: Le fonti del diritto

Sezione I: Le fonti del diritto in generale

La norma giuridica è prodotta da atti o fatti considerati idonei a porre regole di comportamento, costitutive delle fonti del diritto.

Le fonti-fatto sono collegate alla ripetitività di comportamenti o all’assunzione di determinati accadimenti o situazioni quali fatti idonei a determinare regole di comportamento obbligatori e per tutti i consociati, dando vita a un diritto non volontario appunto perché derivante da fatti e non da atti.

Le fonti-atto, invece, sono manifestazioni volontarie dei soggetti cui è riconosciuta la competenza a dettare regole di comportamento e in quanto tali si traducono in documenti, produttivi di norme giuridiche che, adottati secondo le procedure prescritte, hanno la forza ad essi attribuita dall’ordinamento.

Ogni ordinamento riconosce le proprie fonti legali.

Le fonti-fatto:

  • Consuetudine: Perché una consuetudine si formi si richiede un comportamento ripetuto nel tempo tali da indicare una relativa stabilità e uniformità (condizione oggettiva), e che tali comportamenti siano tenuti dai soggetti con il convincimento di conformarsi a una regola giuridica (condizione soggettiva). Solitamente la consuetudine regole materia non disciplinata dal diritto scritto, oppure funge da “conferma” del diritto scritto esistente.
  • Necessità: Si richiede una necessità straordinaria da non poter essere soddisfatta con le procedure formali, di situazioni non prevedibili e non disciplinabili a priori, che trovano nella necessità straordinaria la loro giustificazione e la loro fonte (stato d’assedio, eventi bellici..).
  • Rinvio a fonti di altri ordinamenti: Perché l’efficacia delle norme internazionale si dispieghi anche nell’ordinamento interno, è necessario un atto di esecuzione da parte dello Stato oppure un rinvio alla fonte internazionale, che può essere rinvio mobile (efficacia anche alle disposizioni che nel tempo la norma produrrà) oppure rinvio recettizio (efficacia alla sola legge).

Le fonti-atto nell’ordinamento italiano, secondo la disposizione gerarchica:

  • Costituzione e leggi equiparate (leggi di revisione cost. e leggi costituzionali).
  • Legge ordinaria e atti equiparati (decreti legislativi, decreti legge, referendum abrogativo).
  • Regolamenti interni degli organi costituzionali (due Camere, presidenza Repub., Corte costituz.).
  • Regolamenti statali (decreti del presidente della Repubblica o decreti ministeriali).
  • Fonti di ordinamenti territoriali minori: leggi regionali, regolamenti regionali, statuti.
  • Disposizioni normative della Comunità Europea abilitate ad operare nel nostro ordinamento.

I problemi di antinomia tra le fonti possono essere risolti attraverso due criteri:

  • Criterio gerarchico: Non tutte le norme hanno la stessa forza giuridica, essendovene alcune sovraordinate. In certi casi va combinato con il criterio di competenza.
  • Criterio cronologico: Si fonda sul principio che tra più fonti o norme pariordinate prevale, in caso di contrasto, quella più recente.

Riserva di legge: Stabilita dalla Costituzione. Una certa materia può essere regolata solo dalla legge o da atto di grado pari o sovraordinato: può essere assoluta (l’intera materia regolata dalla legge) o relativa (la disciplina ulteriore può essere posta da fonti subordinate).

Preferenza di legge: Se la legge disciplina anche materie non coperte dalla legge, essa prevale su qualsiasi disciplina subordinata già eventualmente esistente e preclude l’adozione di disposizioni secondarie in contrasto con la disciplina legislativa.

Principio di legalità: L’esercizio di autorità amministrativa deve trovare sia il proprio limite negativo sia il proprio fondamento positivo in una previa norma di legge.

Le fonti di produzione pongono le norme di comportamento costitutive del diritto oggettivo.

Le fonti sulla produzione disciplinano i procedimenti delle fonti di produzione, indicando chi è competente ad adottarle e i modi della loro adozione.

Sezione II: Formazione ed efficacia delle fonti

Le fonti entrano in vigore dopo la promulgazione o emanazione seguita dalla pubblicazione nelle forme previste dall’ordinamento e dal decorso di un periodo di tempo definito alla cui scadenza l’atto normativo diverrà obbligatorio. Le leggi e gli ordinamenti divengono infatti obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. Con l’entrata in vigore la legge acquista efficacia.

Efficacia in relazione al tempo: La legge non dispone che per l’avvenire e dunque non può avere di regola efficacia retroattiva.

Efficacia in relazione allo spazio: Può variare in relazione all’ente al quale le fonti appartengono.

Efficacia in relazione ai soggetti: La legge è applicabile a tutti coloro che sono soggetti alla sovranità dello stato, o che sono residenti sul territorio o cittadini dello Stato.

Leggi eccezionali: Disposizioni dettate per disciplinare situazioni che derogano alla generalità della disciplina e in termini che non ammettono ripetitivit

Sezione III: L’interpretazione delle fonti

Per interpretare le norme giuridiche si ricorre a:

  • Interpretazione letterale: Deve risultare dalla rilevanza testuale dei vocaboli e dalla loro connessione che può modificarne la dinamica.
  • Interpretazione sistematica: Si mira a ricostruire non tanto la volontà del legislatore, quanto la “volontà della legge”, che si è oggettivata nel testo normativo e va interpretata per quello che è, ma partendo dal presupposto che sia conforme al sistema giuridico. Spesso, collegandole alla presumibile volontà della legge, si effettuano interpretazioni estensive o restrittive.
  • Analogia legis: Si basa sul principio logico che se il legislatore avesse dovuto regolare una data fattispecie nata successivamente all’adozione di una certa disposizione normativa, lo avrebbe fatto basandosi sulle stesse idee che lo avevano spinto a disciplinare casi analoghi o simili.
  • Analogia iuris: Quando non si può ricorrere ai casi analoghi, è possibile far riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Sezione IV: L’abrogazione della legge

La legge è destinata a produrre norme giuridiche fino a che resti efficace. L’efficacia può cessare per scadenza del termine (legge ad tempus), per dichiarazione di illegittimità costituzionale, o per abrogazione finalizzata a far cessare l’efficacia della legge precedente.

Secondo l’art. 15 delle “Preleggi” può esserci:

  • Abrogazione esplicita: Espressamente dichiarata dalla dichiarazione posteriore che fa venir meno la vigenza e l’efficacia della legge anteriore. È indispensabile per leggi speciali;
  • Abrogazione implicita: Per l’incompatibilità tra le disposizioni nuove e le precedenti o perché la nuova legge disciplina interamente la materia regolata da legge anteriore.

Capitolo III: Stato e i suoi elementi costitutivi

Sezione I: Concetti generali

Lo Stato, ordinamento giuridico più rilevante, può essere costituito da una collettività stabilmente stanziata su un territorio e fornito di una sovranità (difesa all’esterno e ordine interno).

È il solo ente ad essere contemporaneamente ente politico, territoriale, sovrano.

Stato come ente politico: Può assumere a contenuto della propria azione tutte le finalità che storicamente ritenga opportuno assumere (politicità = libertà dei fini).

Tutti gli Stati hanno in generale il fine comune di sopravvivere, e ogni Stato ha poi finalità particolari: il punto che differenzia la politicità degli enti territoriali infrastatali dalla Stato è che quest’ultimo è sovrano dunque originario, mentre gli altri enti sono derivati dunque solo autonomi.

Sezione II: Gli elementi costitutivi dello Stato

Elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità.

Popolo

Del popolo fanno parte soltanto coloro che hanno con lo Stato un rapporto di cittadinanza, che conferisce alla persona diritti e doveri.

La cittadinanza si può acquistare:

  • Al momento della nascita:
    • Jus sanguinis: Per discendenza da genitore/i cittadini (usato in Italia).
    • Jus soli: Per nascita sul territorio dello Stato da genitori ignoti o apolidi (utilizzato in Italia in via sussidiaria).
  • Successivamente alla nascita: Per il verificarsi di situazioni previste dalla legge.
    • Juris communicatio: Per l’esistenza di particolari condizioni, come in caso di matrimonio, straniero adottato da italiano, ecc.
    • Naturalizzazione: Per concessione da parte dello Stato, come in caso di straniero da 10 anni in Italia, apolide da 5 anni in Italia, cittadino della CE da 4 anni in Italia, ecc.

Il riacquisto della cittadinanza è precluso per chi la abbia perduta per indegnità e cioè per chi abbia servito senza esservi obbligato uno Stato estero in guerra con l’Italia.

La cittadinanza italiana può essere perduta:

  • Per volontà del cittadino: Ad es. quando egli si sia stabilito all’estero.
  • Per statuizione di legge: Ad es. per indegnità.

È escluso che la perdita di cittadinanza possa essere determinata da motivi politici.

Cittadinanza europea secondo il trattato di Maastricht chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro possiede anche la cittadinanza dell’Unione europea.

Popolazione (≠ da popolo): Complesso delle persone che si trovano stabilmente sul territorio dello Stato, indipendentemente dal possesso della cittadinanza. Sono compresi stranieri e apolidi residenti, sono esclusi i cittadini residenti all’estero.

Nazione (≠ da popolo): Collettività che si caratterizza per la comunanza di lingua, tradizioni, religione, cultura e simili, indipendentemente dall’appartenenza a uno Stato. Le minoranze nazionali sono ampiamente tutelate.

Non sempre nazione e popolo coincidono: esistono casi di Stati plurinazionali (come lo Stato elvetico, i cui cittadini hanno almeno 3 nazionalità, italiana, francese e tedesca) e nazioni divise fra più Stati (come la Jugoslavia, dove i cittadini hanno nazionalità serba, croata, slovena, macedone e albanese).

Il possesso della cittadinanza non è legato alla residenza sul territorio dal 1989 esiste una anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E).

Territorio

Il territorio è quella parte della superficie terrestre che entra a costituire un certo Stato storico e gli è coessenziale costituendone sia lo spazio indispensabile sia la sfera di validità e di efficacia del proprio ordinamento e del proprio imperio.

Elementi costitutivi del territorio:

  • Terraferma: Porzione di superficie terrestre che è delimitata dai confini, siano naturali (fiumi, mari, catene montuose, ecc.), siano stabiliti mediante accordi internazionali.
  • Mare territoriale: È costituito dalla fascia di mare lungo le coste che corrisponde alle esigenza di vita e di difesa della comunità statale e sulla quale lo Stato esercita la propria sovranità (tra le 3 e le 12 miglia marine). Al di là dei limiti del mare territoriale il mare è considerato libero (principio della libertà dei mari) sul quale ogni Stato ha lo stesso diritto a trarne tutte le utilità che il mare può offrire.
  • Piattaforma continentale: È il sottosuolo marino attiguo alla terraferma, ma fuori del mare territoriale, sul quale gli Stati costieri rivendicano la propria sovranità ai fini di sfruttamento.
  • Zona economica esclusiva: Zona nella quale tutte le risorse economiche della zona, fino al limite di 200 miglia marine dalla costa, sono di pertinenza dello Stato costiero, rimanendo salvo il diritto degli altri Stati di navigazione, di sorvolo, di posa di cavi sottomarini e di oleodotti e di quant’altro consentito dai legittimi usi internazionali.
  • Soprasuolo: Lo spazio aereo soprastante il territorio statale, comprendendo sia la terraferma sia il mare territoriale. La sovranità sul soprasuolo si estende fino al limite max di utilizzazione.
  • Sottosuolo: Anche per le profondità, la sovranità si estende fino al limite max di utilizzazione nei confini terrestri e del mare territoriale.

Extraterritorialità: Vengono sottratte alla potestà di impero delle Stato una o più porzioni, per lo più di limitatissima estensione, della terraferma costituente il territorio statale (ad esempio la Santa Sede, le sedi diplomatiche, veicoli situati nello Stato che battono bandiera).

Ultraterritorialità: Lo Stato può esercitare potere di imperio su porzioni di terraferma siti al di fuori del proprio territorio (reciproco della extraterritorialità).

Sovranità

La sovranità è la supremazia nei confronti di ogni altro ente esterno, che si concreta nell’affermazione dell’originarietà dell’ordinamento giuridico e della sua indipendenza.

Originarietà: È una caratteristica giuridica, nel senso che ogni ordinamento statale, in quanto sovrano, si autolegittima, cioè trova in sé medesimo la giustificazione giuridica della sua esistenza e del suo potere.

Indipendenza: Significa che ogni Stato, in quanto sovrano, non può essere subordinato ad altri ordinamenti e, nel suo ambito, gode del diritto di esclusione degli altri.

La sovranità dello Stato può tuttavia spettare allo Stato inteso come Stato-governo e in Italia, Stato repubblicano, secondo l’art. 1 della Cost., “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione” (non solo nel titolo, ma anche nell’esercizio) esercizio delle scelte politiche del corpo elettorale attraverso la forma rappresentativa. Le scelte del corpo elettorale sono la forma di gran lunga oggi prevalente nell’esercizio della sovranità.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.
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