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Le forme di governo e la teoria della separazione dei poteri

Le forme di governo indicano il diverso assetto che si instaura tra gli organi titolari della potestà suprema, esegnatamente tra capo dello Stato, Governo, Parlamento e ordine giudiziario.

Per lo studio delle forme di governo realizzate nello Stato moderno è importante la teoria della separazione dei poteri elaborata nella metà del '700 da Montesquieu (uno degli ispiratori della rivoluzione francese e del costituzionalismo postrivoluzionario) nel libro "Esprit des lois": egli mirava a fondare una formula di buon governo, ma soprattutto a garantire la libertà. "Perché non si abusi del potere bisogna che, per la stessa disposizione delle cose, il potere limiti il potere", cioè attribuire i poteri a organi portatori di principi politici diversi e potenzialmente contrastanti.

La novità introdotta da Montesquieu è che egli non si arresta alla constatazione

dell'esistenza di tre funzioni (come era già successo spesso in passato, come nel Medioevo), ma che le tre funzioni vengano attribuite a organi distinti, in potenziale contrapposizione dialettica fra loro. Le funzioni fondamentali dello Stato, fare leggi, darvi esecuzione, giudicare i crimini e le controversie, devono essere attribuite a organi distinti. La concentrazione dei poteri in un solo organo, come nei regimi assoluti, era la causa degli abusi dell'antico regime. Le forme di governo che si realizzano nello Stato moderno e contemporaneo di democrazia classica possono ridursi a quattro tipi principali: - Forma di governo costituzionale puro: caratterizzata da una rigida distinzione fra potere legislativo (parlamento), cui compete esclusivamente la formazione delle leggi, ed esecutivo (governo), cui compete solo, o quasi, l'attività amministrativa. Si presenta così la separazione dei poteri e anche la rigorosa indipendenza fra loro.

Sicché il governo non ha bisogno del consenso del parlamento per formarsi e sopravvivere, e il parlamento non può essere condizionato o influenzato dall'indirizzo politico del governo. Il monarca tuttavia può scegliere i ministri e sovrintende al loro operato (l'esecutivo risponde al sovrano), il parlamento introduce una cornice di leggi che il sovrano deve rispettare (governo dualista di re e parlamento).

Nella variante detta cancellariato, verso il monarca è responsabile solo il capo del governo (cancelliere), mentre i ministri sono responsabili verso quest'ultimo. Questa forma peculiare si è realizzata in Germania (1850-1918), resa possibile dalla forte personalità del cancelliere Bismark che domina la scena prussiana per quasi trent'anni (1861-1890).

Forma di governo convenzionale o assembleare: concentrazione di tutto il potere politico nell'assemblea elettiva, per un criterio astratto di maggior democrazia.

Realizza di fatto una confusione dei poteri che larende irrealizzabile al di là di situazioni particolari o limitate nel tempo. : la sua attuazione più riuscita si è avuta negli Stati Uniti d'America. La Costituzione americana (risale al 1787) separa nettamente, almeno in teoria, legislativo (Congresso = Camera dei rappresentanti + Senato) ed esecutivo (presidente federale e segretari di Stato) eletti entrambi dal popolo, evitando al massimo ogni forma di collegamento. L'esecutivo non ha neanche il potere di iniziativa legislativa in senso proprio. Il potere esecutivo non dipende dal Congresso né nel momento della nomina, né nel corso della sua attività, non essendo prevista alcuna interferenza formalmente rilevante del Congresso nell'esercizio del potere di governo. Al presidente è dato il potere di influire sulla legislazione con il veto delle leggi e con la possibilità disegnalarei provvedimenti che ritiene necessari e convenienti, ma anche il Congresso ha importanti strumenti di pressione sull'esecutivo, sia mediante l'approvazione degli stanziamenti di bilancio, sia mediante il consenso del Senato alla nomina degli alti funzionari e alla ratifica dei trattati internazionali, sia infine mediante la procedura dell'"impeachment", cioè della sottoposizione del presidente a giudizio penale. Semi-presidenzialismo: sistema di governo nel quale il presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e dispone di importanti prerogative, riconosciutegli dalla Costituzione a titolo personale (a metà tra presidenzialismo puro e parlamentarismo): Francia della V Repubblica, Austria, Finlandia, Islanda, Portogallo, Repubblica tedesca di Weimar (1925-1933). Si evidenziano ambiguità nel caso di conflitto (disaccordi) fra presidente e parlamento, caso che può portare alla paralisi del primo o allaespropriazione dei poteri parlamentari in Francia il sistema funziona solo per il fair play dei contendenti (Jospin e Chirac). Newaxe 9forma di governo parlamentare: si fonda più sulla collaborazione che non sulla contrapposizione dei poteri. Legislativo ed esecutivo sono affidati a corpi diversi, espressione di principi politici diversi, ma si condizionano reciprocamente attraverso la fiducia di cui l'esecutivo deve godere da parte del legislativo (con l'obbligo di dimettersi in caso di sfiducia), e attraverso il potere attribuito all'esecutivo (e per esso il capo dello Stato) di sciogliere il parlamento. Forma di governo in Italia: lo Statuto albertino non precisava la forma di governo adottata, ma fin da subito il governo si evolse in senso parlamentare, fino al periodo autoritario. Con la caduta del fascismo, dopo aver valutato di introdurre il sistema presidenziale, si adottò un nuovo sistema parlamentare, razionalizzato. I capisaldi del sistema

Le principali caratteristiche adottate nella Costituzione del 1948 sono:

  • La separazione dei poteri, intesa però non in termini rigoristici, come è confermato dalla possibilità che il Governo eserciti, come eccezione e con molte cautele, attività normativa di grado legislativo (decreti legge e decreti legislativi).
  • La responsabilità del governo di fronte alle Camere e la possibilità che queste costringano il governo alle dimissioni mediante apposita mozione di sfiducia (art. 94 della Cost.).
  • La facoltà di sciogliere le camere attribuita al Capo dello Stato in ipotesi non testualmente previste ma derivanti dalla logica del sistema.
  • Posizione di imparzialità assegnata al Capo dello Stato che esercita i suoi poteri non come capo dell'esecutivo ma in attuazione di un indirizzo costituzionale che non coincide, almeno necessariamente, con l'indirizzo di maggioranza.
  • L'indipendenza funzionale e organizzativa del potere giudiziario.

garantita da un organo apposito, il Consiglio• superiore della magistratura;il controllo di costituzionalità delle leggi, conseguente alla rigidità della Costituzione, attribuito a un nuovo• giudice speciale, la Corte costituzionale.

C 2APITOLOI PL ARLAMENTOS I: L SEZIONE A TRUTTURAParlamentoIl – espressione diretta della volontà e della sovranità popolare – si presenta in posizione di primatofra gli organi costituzionali dello Stato.

Nella scelta dell’organizzazione del Parlamento si è preferito il bicameralismo (scartando il monocameralismo). Unavolta scelto il bicameralismo doveva precisarsi il ruolo delle due Camere potendo ipotizzarsi parità di posizionebicameralismo perfetto bicameralismo imperfetto( ) o disparità, cioè preminenza di una delle due Camere ( ).

Nel nostro ordinamento si assiste al cosiddetto bicameralismo perfetto, in cui le due Camere hanno assolutaidentità di funzioni e di poteri,

seppure con qualche correttivo si è assistito a numerose critiche per le inutili duplicazioni delle Camere, che d'altra parte garantisce una maggiore ponderazione delle scelte legislative. Camera dei Deputati Senato della Nel nostro sistema vigente il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Entrambe le Camere sono elette, oggi, per 5 anni e tale periodo, intercorrente tra l'elezione di una Camera e il suo scioglimento (anche se anticipato) viene detto legislatura (art. 60 Cost.). La durata della legislatura può essere prorogata solo in caso di guerra e mediante legge formale, mentre la fine anticipata della legislatura può essere disposta dal Presidente della Repubblica mediante scioglimento delle Camere o di una sola di esse (art. 88 della Cost.). Camera dei Deputati La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto. È composta da 630 deputati. Sono eleggibili a deputati tutti i cittadini elettori che abbiano compiuto il 25° anno di

Età nel giorno delle elezioni; sono elettori della Camera coloro che hanno il diritto di voto (cioè tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età) ai sensi dell'art. 48 della Costituzione.

Per le elezioni della Camera, il territorio nazionale è attualmente diviso in 26 circoscrizioni. A ciascuna di esse è attribuito un numero di deputati determinato dividendo il numero degli abitanti della Repubblica (dato dall'ultimo censimento) per 630 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Senato della Repubblica

Il Senato è eletto, secondo la Costituzione, a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è 315.

Ogni Regione ha almeno 7 senatori, salvo il Molise che ne ha 2 e la Valle d'Aosta che ne ha 1.

Newaxe 10

La ripartizione fra i seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle singole Regioni (data

dall'ultimocensimento) sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Sono eleggibili a senatori tutti i cittadini elettori che abbiano compiuto nel giorno delle elezioni il 40° anno di età.

Sono elettori del Senato tutti i cittadini elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età.

Accanto ai senatorielettivi si hanno senatori di diritto e a vita, e senatori a vita nominati dal presidente della Repubblica.

senatori di diritto a vita

Sono coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Repubblica.

Il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimimeriti nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario.

Ineleggibilità: quando il candidato, attuale o potenziale, si trovi in una situazione, prevista dalla legge, per la quale non può essere eletto; qualora vi sia egualmente la candidatura, e il candidato venga eletto, l'elezione è invalida.

epriva di efficacia (art. 65 Cost.).

Cause di ineleggibilità nell’ordinamento

Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
56 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.