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Risoluzione per impossibilità sopravvenuta
(LEGGERE IN COMBINATO TUTTA QUESTA PARTE CON LA SENTENZA 13533 A SEZIONI UNITE CHE SI FONDA SUL 1453). Sul 1453 si dovrebbe ancorare il fondamento dell'azione all'adempimento (vedi lezioni precedenti). Così abbiamo completato gli strumenti di reazione al così detto inadempimento previsto dagli articoli 1453 ess. L'altra forma di risoluzione è costituita dalla risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Impossibilità sopravvenuta (1463 e ss). All'impossibilità sopravvenuta della prestazione - ovviamente non imputabile alla parte che la deve eseguire perché se fosse imputabile dove sarebbe la risoluzione da invocare? L'impossibilità imputabile è inadempimento, quando una impossibilità è imputabile al debitore quello è il prototipo dell'inadempimento definitivo, quindi l'impossibilità imputabile è inadempimento (come la mancata prestazione, la prestazione tardiva,
la prestazione inesatta) – quindi l’articolo 1463 si riferisce all’impossibilità sopravvenuta dellaprestazione per causa non imputabile al debitore.
Art 1463 Impossibilità totale.
Questo articolo consente alla controparte, la cui prestazione attesa divieneimpossibile per causa non imputabile alla parte che l’avrebbe dovuta effettuarla, di non effettuare laprestazione (se non l’ha già effettuata) o domandarne la restituzione (se già l’ha effettuata) secondo le regoledell’indebito oggettivo (2033 e ss). Anche qui la prestazione quando era stata effettuata era giustificata, maquesto contratto si scioglie a causa della rottura del sinallagma determinato dall’impossibilità non imputabile.
Quindi cosa ne ricaviamo? Questo articolo decreta che il venir meno della prestazione per causa nonimputabile alla parte che la deve eseguire determina una forma di risoluzione di diritto automatica delcontratto, tale per cui
la parte che non ha effettuato la prestazione ancora possibile è liberato dall'effettuarlae se l'ha già effettuata ne può domandare la ripetizione, perché il contratto è ancora valido ma lospostamento di ricchezza non è più giustificato in quanto la prestazione di una parte sia giustificata dalricevimento della prestazione di controparte che non si può ottenere.Quando non opera questa risoluzione di diritto? Quando c'è mora del creditore, ricordate che l'articolo 1207nel prevedere gli effetti della mora del creditore dice: quando il creditore è costituito in mora, è a suo caricol'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore. Se la mora del creditorevuole indurre il creditore in una pressione psicologica ad accettare la prestazione oppure a cooperare allaprestazione di controparte quando lui senza motivo legittimo si rifiuti, questaLa pressione psicologica deve essere esercitata da un effetto particolarmente gravoso che la costituzione in mora con l'offerta formale produrrà. Questo effetto non era pienamente chiaro perché non era calato nel contesto dei contratti con prestazioni corrispettive, infatti quando il creditore è costituito in mora se anche la prestazione di controparte dovesse diventare impossibile per causa a lui non imputabile, lui non sarebbe liberato ad eseguire la sua, dovrebbe prestare pur non ricevendo. Quindi la mora del creditore impedisce che si producano gli effetti della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il 1463 non opera soltanto nell'ipotesi in cui il contraente la cui prestazione è rimasta possibile sia stato costituito in mora (mora del creditore 1206 e ss) da controparte, in quel caso rimane obbligato a prestare anche se controparte non può più effettuare la prestazione per impossibilità.
dell'obbligo non è sufficiente a soddisfare i suoi interessi. Art. 1465 Impossibilità sopravvenuta. Secondo questo articolo, se l'impossibilità di eseguire la prestazione si verifica successivamente alla conclusione del contratto e per cause non imputabili al debitore, il contratto si scioglie automaticamente. In questo caso, entrambe le parti sono liberate dai rispettivi obblighi e devono restituire quanto eventualmente già ricevuto. Art. 1466 Impossibilità temporanea. L'articolo 1466 stabilisce che se l'impossibilità di eseguire la prestazione è temporanea, il debitore è sospeso dall'adempimento dell'obbligo per il periodo di impossibilità. Durante questo periodo, il creditore non può richiedere l'adempimento e il debitore non è responsabile per il ritardo nell'esecuzione. Art. 1467 Impossibilità sopravvenuta per colpa del debitore. Secondo questo articolo, se l'impossibilità di eseguire la prestazione è causata dalla colpa del debitore, quest'ultimo è responsabile per i danni causati al creditore. Il creditore ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'impossibilità di ottenere la prestazione pattuita. Art. 1468 Impossibilità sopravvenuta per colpa del creditore. Questo articolo stabilisce che se l'impossibilità di eseguire la prestazione è causata dalla colpa del creditore, quest'ultimo è responsabile per i danni causati al debitore. Il debitore ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'impossibilità di ottenere la controprestazione pattuita. Art. 1469 Impossibilità sopravvenuta per colpa di entrambe le parti. Secondo questo articolo, se l'impossibilità di eseguire la prestazione è causata dalla colpa di entrambe le parti, ciascuna è responsabile per i danni causati all'altra. Entrambe le parti hanno il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'impossibilità di ottenere la prestazione pattuita. Art. 1470 Impossibilità sopravvenuta per colpa di terzi. L'articolo 1470 stabilisce che se l'impossibilità di eseguire la prestazione è causata dalla colpa di terzi, il debitore è responsabile per i danni causati al creditore. Il creditore ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'impossibilità di ottenere la prestazione pattuita. Art. 1471 Effetti dell'impossibilità. Questo articolo stabilisce che l'impossibilità di eseguire la prestazione libera entrambe le parti dai rispettivi obblighi. Inoltre, se l'impossibilità è totale e non imputabile a nessuna delle parti, il contratto si scioglie automaticamente. Se l'impossibilità è parziale, la parte che non può eseguire la prestazione è liberata solo per quella parte impossibile, a meno che questa parte non sia essenziale per l'interesse dell'altra parte, che può recedere dal contratto.Non è per lui soddisfacente. Quindi l'impossibilità parziale: o non determina lo scioglimento del contratto e comporta che la parte la cui prestazione è divenuta parzialmente impossibile si liberi eseguendo il residuo; oppure conduce a recesso, cioè scioglimento unilaterale su richiesta della parte che reputa la prestazione parziale per lui insoddisfacente.
Art 1465 Contratto con effetti traslativi o costitutivi. Primo comma:
Adesso c'è una norma sull'impossibilità che concerne i contratti ad effetti reali. Il contratto ad effetti reali sono quei contratti che trasferiscono la proprietà o altri diritti reali su beni determinati oppure trasferiscono altri diritti determinati (ad esempio un credito già esistente). Sappiamo anche che questi contratti sono governati dal principio consensualistico e quindi il diritto transita dalla sfera giuridica del dante causa venditore alla sfera giuridica dell'acquirente avente causa con.
effettuato, ma il venditore non sarebbe responsabile per la perdita o il deterioramento del bene. Tuttavia, se il venditore fosse responsabile per la perdita o il deterioramento del bene, l'acquirente potrebbe richiedere un risarcimento o una riduzione del prezzo.ha effettuato il pagamento o qualora ha già pagato il prezzo potrebbe richiederne la ripetizione (applicazione del 1463), ma non è così, questa regola non si applica ma si applica il principio res perit domino, cioè il bene perisce nella sfera giuridica dell'acquirente [cioè del proprietario], detto in altri termini, il rischio del perimento fortuito del bene rientra nella sfera dei rischi che si accolla il titolare. Dopo che il contratto si è concluso il titolare chi è? L'acquirente e quindi paga senza ricevere. Nel contratto ad effetti reali la prestazione principale è il trasferimento del diritto o l'immissione nel possesso del bene? Il trasferimento del diritto; l'obbligazione di consegnare che grava sul venditore è accessorio, non è la prestazione principale, l'obbligazione accessoria nasce affinché la situazione di fatto si allinei alla situazione di diritto; trattandosi di una.obbligazioneaccessoria questa impossibilità non imputabile non esonera il compratore da dover pagare il prezzo o perderedefinitivamente la somma di denaro se già ha pagato il prezzo.
Secondo comma: la regola si applica nell'ipotesi in cui al contratto ad effetti reali sia posto un termine iniziale ed il perimento del bene si verifichi prima che il termine si sia compiuto. Tutto ciò perché secondo i principi, il perimento dovrebbe gravare sul venditore...
Ragionamento: il contratto ad effetto reali è stato perfezionato ma è sottoposto ad un termine iniziale, vuol dire che è inefficace fin tanto che il termine non si produce anche se il contratto è già stato concluso, quindi fin tanto che il termine non si compie chi è titolare? Il venditore perché se il contratto fosse efficace sin da subito sarebbe l'acquirente perché il contratto produce l'effetto ma visto che c'è il termine,
il diritto è ancora nella sfera giuridica del venditore fin tanto che il termine non si compia, se prima che il termine si sia compiuto si verifica il perimento fortuito, proprio applicando la res perit domino questo evento dovrebbe gravare sul venditore e non sull'acquirente e quindi quest'ultimo dovrebbe essere liberato dal pagamento del prezzo, ma non è così. Non è così perché il termine è un evento posticipato ma certo, formalmente il diritto è ancora nella sfera giuridica del venditore ma sostanzialmente è già nella sfera giuridica dell'acquirente perché quei effetti si produrranno sicuramente quando si verificherà il momento il temporale. Quindi la certezza del verificarsi del termine fa sì che anche se formalmente il venditore è ancora il titolare, sostanzialmente il titolare è l'acquirente e quindi la regola res perit domino condanna l'acquirente ilquale dovrà pagare il prezzo anche se il perimento fortuito si sia prodotto prima che il termine si compia, cioè prima che il diritto formalmente transiti nella sfera giuridica dell'acquirente. Terzo comma: Non vale la regola qualora il contratto ad effetti reali sia stato perfezionato ma è sottoposto a una condizione sospensiva. Tutto ciò perché la condizione sospensiva è un evento futuro ma incerto, non siamo sicuri che si verificherà. Se un perimento fortuito colpisce il bene prima che la condizione si sia verificata, la regola perit domino condanna il venditore perché il titolare è ancora formalmente e sostanzialmente il venditore. Fin tanto che la condizione non si verifica, anche se il contratto è già perfezionato e dal momento che la condizione è sospensiva ed il contratto non è ancora efficace, sia formalmente che sostanzialmente il titolare del diritto è ancora il venditore proprio.perché l'evento è incerto e quindi potrebbe anche non verificarsi mai. La regola che abbiamo appena enunciato non si applica o, per lo meno, si applica in un altro senso nel caso di contratti ad effetti reali che abbiano ad oggetto beni di genere. Se il bene è di genere, non si applica la