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FONTI:
- Contratti
- Fonti illecite
- Altri atti o fatti
Il contratto: fonte di obbligazione volontaria.
Efficacia: contratto valido (solitamente) es. inefficace (temporalmente) ma valido -> o di termine (cambiale
con una condizione di termine di tempo) oppure condizione sospensiva (genitori acquistano la macchina al
figlio solo se ha la media del 25)
Contratto simulato: inefficace definitivamente
Assoluto: impresa vende merci ad un’altra ma l’altra impresa dichiara che non ha effetto
Art. 1321: accordo tra due o più parti (contratti plurilaterale) (no atti unilaterali) per costituire regolare o
estinguere un rapporto giuridico patrimoniale tra esse.
Tra esse, non a beneficio di un terzo.
Giuridico-patrimoniale: può avere per oggetto un bene (in senso giuridico) o una prestazione
suscettibile di valutazione economica.
Il contratto vincola le parti come legge (obbligatoriamente)
Prima libertà contrattuale negativa: non contrattare.
Prima libertà contrattuale positiva: Decidono di scegliere uno dei contratti.
1. Stipulare il contratto
2.Stabilire la tipologia
3.Riempire il contratto
Limiti all'autonomia contrattuale
1. Produzione in serie: contratti standard. Il contraente debole non ha la possibilità di contrattare, o accetta o
no. Es. servizi pubblici. Condizioni generali di contratto: art. 1341: si presumono conosciute, salvo prova
contraria. Se all'interno ci sono clausole vessatorie (troppo pesanti per una parte) devono essere
controfirmate.
2. Clausole imposte il governo entra nell'economia privata, viene lesa la liberta di entrambe le parti.
3.viene limitata la libertà della contraente più forte. Quando viene obbligato a stipulare. Es. Monopolio.
Contratto atipico -> 1322: autonomia contrattuale. Le parti possono scegliere un contratto non previsto dai
tipi, pur che siano indirizzati a tutelare interessi meritevoli secondo ordinamenti giuridici (nei limiti legali).
Funzione economica sociale -> avere una causa.
Contratti con disciplina generale: valida per tutti i contratti es. Che ci siano accordo, oggetto, forma e causa.
Disciplina particolare: speciale. es. Contratto di vendita..
Atti unilaterali: un mittente verso diversi destinatari pubblici non individuati.
Regole:
- sono contratti tipici, non atipici. Sono quindi un numero chiuso.
- Non hanno disciplina generale, hanno solo disciplina speciale.
I requisiti del contratto: art. 1325: quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (requisito
essenziale) volontà
1. Accordo: incontro tra due o più dichiarazione di . (Fenomeno in cui esprimo ciò che voglio.)
se manca l'accordo il contratto è nullo. La nullità è imprescrittibile. L'accordo manca = non volontà
Interdetto ha
(violenza fisica [mi alzano il braccio] non violenza psicologica [mia volontà sotto minacce]
la volontà, non fa cadere un contratto ma lo limita )
- Espresso: o in forma verbale o in forma scritta.
- Tacito: non ci sono dichiarazioni espresse ma ho comportamenti concludenti -> dà per inteso
la volontà. Es pago il pezzo di un bene -> accetto la compravendita.
Incontro tra proposta e accettazione: dichiarazione di volontà + effettiva volontá
-> Accordo in fasi successive -> accordo non simultaneo.
Accordo simultaneo -> non si vede la proposta e l'accettazione separate.
Contratto nullo -> violazione di norma imperativa
Quando ho un accordo? In quale momento sono obbligate le parti? Art. 1326: Quando il proponente
riceve la notizia dell'accettazione -> presunzione -> quando l'accettazione giunge al suo indirizzo.
(Raccomandata con avviso di ricevimento). Il proponente può provare che non è stato nella possibilità
di venirne a conoscenza senza sua colpa -> deve provare caso fortuito e forza maggiore.
Fonti dell'accordo:
- volontà delle parti,
- norme imperative (le parti devono comportarsi cosi) (norma dispositiva -> posso derogare),
- clausole imposte (governo pubblico dell'economia-> stabilisce dei minimi e dei massimi su beni di
largo consumo),
- usi/consuetudini (comportamento che le parti utilizzano, sentono obbligatorie come se fosse legge),
- equità (giudizio di fatto svolto dal giudice),
- usi contrattuali (abitudine dei contraenti)
Il contratto è nullo quando manca nell'accordo la volontà. Es. Violenza fisica.
2. Causa: funzione economico-sociale -> a cosa serve il contratto. Scambio di 1 cosa con i soldi,
moneta.
Motivi: elemento soggettivo delle parti, causa: elemento oggettivo -> causa = motivo oggettivo.
I motivi sono irrilevanti
Muovente soggettivo rileva solo quando:
- Motivo illecito: comporta nullità del contratto quando il motivo è essenziale e noto alle parti.
- Errore motivo (errore vizio) sui motivi di diritto: comporta annullabilità
Donazione: spirito di liberalità -> depauperamento di un patrimonio per l’arricchimento di un altro.
Forma scritta obbligatoria per i beni immobili
Beni mobili registrati: contratto a voce viene battuto da un contratto scritto -> per pubblicità dichiarativa
-> trascrizione nei pubblici registri.
Il contratto vincola le parti non i terzi.
Contratto a favore di terzo: es. Persona + assicurazione sulla vita -> in caso di morte il premio va a
favore del terzo (niente danneggiamento)
3. Oggetto: prestazione o bene suscettibili di valutazione economica. -> trasferisco diritti reali sui beni. ->
trasferisco diritti di credito per le prestazioni.
- Possibile: deve esistere o potenzialmente esistere (bene futuro*) materialmente, possibile
giuridicamente: possa formare oggetto di proprietà, valutazione economica, il bene si
commerciabile (in commercio dai privati)
*bene futuro = non esiste oggi materialmente ma è determinabile (non vige principio
consensualistico) su carta per il futuro. Il contratto si conclude (è perfezionato) al momento del
consenso. La proprietà viene conseguita nel momento In cui nascono effetti obbligatori -> fin
che non viene costruito, identificato l'oggetto. -> effetti reali. Da determinabile diventa
determinato. Il bene viene ad esistenza.
- Lecito: non deve essere contrario a norme imperative, l'ordine pubblico (valori fondamentali),
buon costume (moralità/ onestà)
Determinato/ determinabile: se è indeterminabile non ho un oggetto quindi il contratto è nullo.
4. Forma: regola generale (non è obbligatoria) -> libertà della forma -> quando risulta ed è prevista dalla
legge secondo pena di nullità.
La forma è una particolare formalità (forma scritta) forma ab sustanzia (se non è così è nulla) per
costituire, trasferire ed estinguere diritti reali sui beni immobili e locazione ultra novennali (di oltre 9
anni).
Scritture: ab sustanzia per la validità.
A. Scrittura privata semplice: redatta e certificata dalle parti. (Il contratto è valido)
B. Scrittura privata autenticata nelle firme: redatta dalle parte ma controllata dal pubblico
ufficiale. Le firme corrispondano effettivamente chi stipula. (Trascrizione pubblica -> il contratto
è opponibile)
C. Atto pubblico: il notaio redige l'atto e controlla le parti. (Trascrizione pubblica -> il contratto è
opponibile)
Richiede la forma solenne -> l'atto pubblico -> Es. donazione non di scarso valore (modico
valore: dipende dal patrimonio del donante - tradito brevi mano). (Causa donazione: spirito di
liberalità, arricchimento di un patrimonio altrui e diminuzione del patrimonio). Es. Atto costitutivo
di una società.
Scritture: ad provationem per la sua prova.
Specifici mezzi di prova:
A. Confessione
B. Giuramento.
Limitazioni alla prova. Es. Contratto di assicurazione (non può essere provato per testimonianza) ma è
valido.
Persone: accordo unilaterale -> no contratto -> es. procura.
Donazione: accettazione della donazione -> è un contratto
Testamento: accettazione dopo la morte -> non è un contratto. Non può accettare in vita la 2° persona
dato che il principio fondamentale è che fino a poco prima della morte il testamento p revocabile e
modificabile.
Contratto costitutivo: contratto plurilaterale -> costituzione di una società, un centro di interesse
(venditore) con + parti di compratori.
Rapporto giuridico (beni o prestazioni) – patrimoniale (suscettibile di valutazione economica) =
Economicità
Invalidità del contratto: un contratto invalido è inefficace un contatto inefficace non è detto che sia invalido.
(Nullo) atto
Annullabilità e nullità -> vizi genetici relativi all' non al rapporto.
• Nullità: se ho una violazione della norma imperativa il contratto è sempre nullo salvo diversa
disposizione.
Es. Contratto senza (manca) un elemento fondamentale.
A. Quando manca la volontà.
B. Illecita: è contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume.
- Oggetto illecito: o il bene o la prestazione.
- Causa illecita: quando la sua finalità è diversa da quella economico-sociale che è
scritta sul contratto. Frode alla legge = unica funzione è quella di violare la legge. Es. La
legge vieta il Patto commissorio = patto tra creditore e debitore -> se l'obbligazione non
viene adempita, l'oggetto dato in pegno acquisisce la proprietà del creditore e non più
del debitore.
Caso tipico: vendita con patto di riscatto -> tizio vende a Caio un bene per un dato
valore ma entro un determinato periodo di tempo c’è la possibilità di ritornare alla
situazione prima della vendita. Es. Contratto di finanziamento.
Il contratto simulato è valido. Non lo è se il fine del contratto è frodare la legge.
- Motivo illecito: Comporta nullità quando è essenziale (senza quel motivo non si
sarebbe stipulato il contratto) e quando è comune a entrambe le parti (sono consapevoli
del motivo del contratto)
• Annullabilità: é un'eccezione alla regola generale che deve essere specificatamente detto.É speciale (non é regola
generale) -> (salvo diversa disposizione) invece la nullità é la regola generale.
A sua volta é prevista specificatamente:
- Per tutti i contratti:
~ Incapacità dei contraenti:
> Legale: é stato dichiarato incapace da una sentenza o dalla legge (con carta d'identitá ->
minorenne) es. Interdetto, inabilitato, il minore, il minore emancipato.
• Interdetto giudiziale: non é in grado di intendere e di volere e vine richiesto l'interdizione
• Interdetto legale: pena maggiore di 5 anni, é una