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DIRITTI E DOVERI CHE DERIVANO DAL MATRIMONIO
La nostra legislazione dà piena attuazione al principio di uguaglianza dei coniugi per questo si
stabilisce che i diritti e i doveri che derivano dal matrimonio sono esattamente gli stessi per il
marito e per la moglie.
Essi sono:
fedeltà: astenersi da rapporti sessuali con persone diverse dai coniugi
assistenza morale e materiale: dovere di provvedere la mantenimento
collaborazione all’interesse della famiglia: è il dovere di contribuire a tutto ciò che occorre allo
svolgimento organizzato alla vita familiare
il dovere reciproco alla coabitazione: viene meno per giusta causa ossia in circostanze che
rendono intollerabili la convivenza
Entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole. A questo dovere è
preordinata la potestà dei genitori spettanti sui figli minori. Ma i genitori debbono nell’istruirli e
nell‘educarli tener conto delle capacità e dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I figli a loro volta debbono rispettare i genitori e, se conviventi, contribuire al mantenimento della
famiglia con le proprie eventuali sostanze e con il proprio eventuale reddito. Non possono 62
abbandonare la casa dei genitori e se si allontanano senza il loro consenso i genitori possono
ricorrere al giudice tutelare.
I coniugi fissano di comune accordo la residenza. In caso di disaccordo ciascuno di essi può
rivolgersi al giudice adottando la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell’unità e della
vita familiare.
La moglie aggiunge al proprio cognome il cognome del marito e lo conserva anche se vedova fino
a che passi a nuove nozze, lo perde in caso di divorzio.
LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
La separazione personale è un istituto il cui scopo originario era quello di rimediare a gravi
situazioni di conflitti che si fossero venute a creare tra i coniugi.
Esso prevedeva l’allontanamento dei due coniugi lasciando tuttavia la strada aperta a una loro
riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi non fa venire meno il vincolo matrimoniale ma determina la
fine della convivenza trasformando o estinguendo anche gli altri diritti e doveri che nascono dal
matrimonio.
Si definisce legale la separazione personale che ha luogo nei modi disciplinati dalla legge. Se ne
distinguono due tipi:
• quella consensuale
• quella giudiziale
Diversa è la separazione di fatto cioè quella che ha luogo senza seguire la formalità previste dalla
legge. Essa in genere non è rilevante per il diritto.
LA SEPARAZIONE CONSENSUALE
La separazione consensuale presuppone che i coniugi siano d’accordo sulle condizioni che la
regolano : in particolare è necessario che essi si accordino sul versamento di un assegno da parte
di un coniuge all’altro, sull’affidamento dei figli minori, sull’assegnazione della casa familiare.
Raggiunto l’accordo esso deve essere approvato dal tribunale. L’approvazione può essere negata
soltanto se gli accordi presi dai coniugi siano in contrasto con l’interesse dei figli.
LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE
La separazione giudiziale presuppone che i coniugi non abbiano trovato un accordo sulle
condizioni della separazione che verranno allora decise dal tribunale.
Con la sentenza che pronunzia la separazione il tribunale stabilisce se e a chi vada corrisposto
l’assegno di mantenimento che spetta al coniuge economicamente più debole e a quale genitore
vengano affidati i figli minori.
L’abitazione della casa familiare spetta di preferenza al coniuge cui sono affidati i figli.
Nel pronunciare la sentenza il giudice dichiara a quale dei coniugi la separazione sia addebitabile
in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Chi
subisce l’addebito non ha diritto al mantenimento ma solo agli alimenti se vi sono i presupposti. 63
La condizione della separazione consensuale e giudiziale possono essere modificate dal tribunale
su richiesta di un coniuge nel caso in cui con il passare del tempo le circostanze siano cambiate in
modo significative.
L’eventuale riconciliazione dei coniugi non richiede alcuna formalità e determina la cessazione
degli effetti della separazione.
LO SCOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
IL DIVORZIO
Il divorzio è lo scioglimento del vincolo matrimoniale che trova la sua giustificazione in fatti che si
siano verificati dopo la celebrazione delle nozze. Esso si distingue dall’invalidità che si fonda su
cause preesistenti o contemporanee alla celebrazione del matrimonio.
Il divorzio è pronunziato dal tribunale su richiesta di uno dei due coniugi nei casi previsti dalla
legge e sono:
• quando vi è separazione legale da almeno 3 anni
• quando l'altro coniuge è stato condannato a pene detentive particolarmente gravi
• quando l'altro coniuge cittadino straniero ha ottenuto all’estero l’annullamento del
matrimonio o il divorzio o sempre all’estero ha contratto un nuovo matrimonio
• quando il matrimonio non è stato consumato
• quando uno dei 2 coniugi ha cambiato sesso
Nelle ultime 4 ipotesi il divorzio può essere richiesto immediatamente anche se non c’è stata
separazione
Il giudice deve preliminarmente tentare di riconciliare i coniugi e deve inoltre accertare che la
comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il tribunale nel pronunciare il divorzio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio cattolico
stabilisce a quale dei coniugi debba essere affidata la prole basandosi sul criterio dell’interesse
morale e materiale dei figli e in quale misura l'altro coniuge debba provvedere al loro
mantenimento.
Può inoltre stabilire che uno di essi corrisponda all’altro un assegno periodico in proporzione alla
proprie sostanze .
I RAPPORTI PATRIMONIALI NELLA FAMIGLIA
COMUNIONE E SEPARAZIONE DI BENI
Il matrimonio non produce solo effetti di carattere personale ma anche importanti effetti di carattere
patrimoniale.
Tra i coniugi vi può essere comunione o separazione dei beni.
La comunione: la comunione legale dei beni tra i coniugi è automatica e comprende gli acquisti
effettuati dopo la celebrazione delle nozze e non comprende quindi i patrimoni di cui ciascuno era
già in precedenza proprietario. 64
Con la comunione i coniugi diventato contitolari per quote uguali di tutti i diritti acquistati da
ciascuno di essi sia congiuntamente che separatamente. Rientrano nella comunione anche le
aziende a condizione che esse siano gestite da entrambi i coniugi e siano state costituite durante il
regime di comunione legale.
Si definiscono beni personali quelli che nonostante il regime di comunione legale sono o
rimangono di proprietà esclusiva di un coniuge senza che l'altro possa mai vantare diritti su di essi.
Essi sono:
i beni di ciascuno dei coniugi: ne era già proprietario prima della celebrazione del matrimonio
i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione
i beni di uso strettamente personale
i beni che servono all'esercizio della professione
Per quanto riguarda l amministrazione del patrimonio in comunione legale occorre distinguere tra
atti di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione
Ordinaria amministrazione: ciascun coniuge può compiere liberamente tali atti anche senza il
consenso dell’altro.
Straordinaria amministrazione: invece è necessario che i coniugi agiscano congiuntamente .
LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIIONE
Per scioglimento della comunione si intende il venir meno del regime di comunione legale e di
conseguenza l’applicazione del regime di separazione.
Le cause di scioglimento della comunione sono:
• l’annullamento del matrimonio
• il divorzio
• la separazione
• il mutamento convenzionale del regime patrimoniale
L’ IMPRESA FAMILIARE
Con l’istituto dell’impresa familiare il legislatore ha voluto dare un riconoscimento giuridico ai
familiari che collaborano stabilmente all’attività produttiva di un loro congiunto. L’art 230 bis c.c.c.
definisce familiare l’impresa in cui prestano in modo continuativo attività di lavoro i familiari ,
ritenendosi tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e di affinità entro il secondo.
La collaborazione può essere fornita in 2 modi
• direttamente all’interno dell’impresa
• indirettamente contribuendo in famiglia allo svolgimento di quelle mansioni domestiche che
permettono agli altri componenti di dedicare maggior tempo ed energia all’attività familiare.
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Il codice prevede che il lavoro prestato continuativamente nella famiglia o nell’impresa familiare
attribuisca a ciascun familiare i seguenti diritti:
• di essere mantenuto secondo le condizioni patrimoniali della famiglia
• di partecipare agli utili dell’impresa, ai beni acquistati con essa nonché agli incrementi in
proporzione alle quantità e alle qualità del lavoro prestato
• di partecipare alla gestione straordinaria dell’impresa
LA FILIAZIONE
Con il termine filiazione si indica il rapporto giuridico che lega i genitori ai figli.
Il nostro ordinamento conosce tre tipi di filiazione
• legittima
• naturale
• adottiva
LA FILIAZIONE LEGITTIMA
Lo stato di figlio legittimo richiede :
• che il figlio sia stato concepito durante il matrimonio o in costanza di matrimonio ossia chi
sia nato dopo il 180esimo giorno dalla celebrazione delle nozze ed entro il 300esimo dalla
data dello scioglimento del matrimonio o di annullamento dello stesso. Se un soggetto è
nato in quel periodo si presume che l’autore del concepimento sia il marito della madre. La
presunzione ammette una prova contraria: il marito della madre o la madre stessa possono
esercitare l’azione di disconoscimento della paternità.
• la nascita in costanza di matrimonio
Lo stato di figlio legittimo si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile in
mancanza di esso basta la prova del possesso di stato che è costituito da un triplice ordine di fatti :
• avere il cognome del padre
• essere stato trattato da questo come figlio
• essere stato sempre considerato come suo figlio nella famiglia e nei rapporti sociali
LA FILIAZIONE NATURALE
Si definiscono naturali i figli di persone non sposate tra loro.
Il figlio naturale può essere: 66
• Riconosciuto: se uno dei due genitori o anche entrambi ha formalmente riconosciuto d
essere il padre o la madre
• Non riconosciuto: se nessuno dei genitori ha proceduto al riconoscimento .