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DIRITTI E DOVERI CHE DERIVANO DAL MATRIMONIO

La nostra legislazione dà piena attuazione al principio di uguaglianza dei coniugi per questo si

stabilisce che i diritti e i doveri che derivano dal matrimonio sono esattamente gli stessi per il

marito e per la moglie.

Essi sono:

fedeltà: astenersi da rapporti sessuali con persone diverse dai coniugi

assistenza morale e materiale: dovere di provvedere la mantenimento

collaborazione all’interesse della famiglia: è il dovere di contribuire a tutto ciò che occorre allo

svolgimento organizzato alla vita familiare

il dovere reciproco alla coabitazione: viene meno per giusta causa ossia in circostanze che

rendono intollerabili la convivenza

Entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole. A questo dovere è

preordinata la potestà dei genitori spettanti sui figli minori. Ma i genitori debbono nell’istruirli e

nell‘educarli tener conto delle capacità e dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

I figli a loro volta debbono rispettare i genitori e, se conviventi, contribuire al mantenimento della

famiglia con le proprie eventuali sostanze e con il proprio eventuale reddito. Non possono 62

abbandonare la casa dei genitori e se si allontanano senza il loro consenso i genitori possono

ricorrere al giudice tutelare.

I coniugi fissano di comune accordo la residenza. In caso di disaccordo ciascuno di essi può

rivolgersi al giudice adottando la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell’unità e della

vita familiare.

La moglie aggiunge al proprio cognome il cognome del marito e lo conserva anche se vedova fino

a che passi a nuove nozze, lo perde in caso di divorzio.

LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

La separazione personale è un istituto il cui scopo originario era quello di rimediare a gravi

situazioni di conflitti che si fossero venute a creare tra i coniugi.

Esso prevedeva l’allontanamento dei due coniugi lasciando tuttavia la strada aperta a una loro

riconciliazione.

La separazione personale dei coniugi non fa venire meno il vincolo matrimoniale ma determina la

fine della convivenza trasformando o estinguendo anche gli altri diritti e doveri che nascono dal

matrimonio.

Si definisce legale la separazione personale che ha luogo nei modi disciplinati dalla legge. Se ne

distinguono due tipi:

• quella consensuale

• quella giudiziale

Diversa è la separazione di fatto cioè quella che ha luogo senza seguire la formalità previste dalla

legge. Essa in genere non è rilevante per il diritto.

LA SEPARAZIONE CONSENSUALE

La separazione consensuale presuppone che i coniugi siano d’accordo sulle condizioni che la

regolano : in particolare è necessario che essi si accordino sul versamento di un assegno da parte

di un coniuge all’altro, sull’affidamento dei figli minori, sull’assegnazione della casa familiare.

Raggiunto l’accordo esso deve essere approvato dal tribunale. L’approvazione può essere negata

soltanto se gli accordi presi dai coniugi siano in contrasto con l’interesse dei figli.

LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

La separazione giudiziale presuppone che i coniugi non abbiano trovato un accordo sulle

condizioni della separazione che verranno allora decise dal tribunale.

Con la sentenza che pronunzia la separazione il tribunale stabilisce se e a chi vada corrisposto

l’assegno di mantenimento che spetta al coniuge economicamente più debole e a quale genitore

vengano affidati i figli minori.

L’abitazione della casa familiare spetta di preferenza al coniuge cui sono affidati i figli.

Nel pronunciare la sentenza il giudice dichiara a quale dei coniugi la separazione sia addebitabile

in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Chi

subisce l’addebito non ha diritto al mantenimento ma solo agli alimenti se vi sono i presupposti. 63

La condizione della separazione consensuale e giudiziale possono essere modificate dal tribunale

su richiesta di un coniuge nel caso in cui con il passare del tempo le circostanze siano cambiate in

modo significative.

L’eventuale riconciliazione dei coniugi non richiede alcuna formalità e determina la cessazione

degli effetti della separazione.

LO SCOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

IL DIVORZIO

Il divorzio è lo scioglimento del vincolo matrimoniale che trova la sua giustificazione in fatti che si

siano verificati dopo la celebrazione delle nozze. Esso si distingue dall’invalidità che si fonda su

cause preesistenti o contemporanee alla celebrazione del matrimonio.

Il divorzio è pronunziato dal tribunale su richiesta di uno dei due coniugi nei casi previsti dalla

legge e sono:

• quando vi è separazione legale da almeno 3 anni

• quando l'altro coniuge è stato condannato a pene detentive particolarmente gravi

• quando l'altro coniuge cittadino straniero ha ottenuto all’estero l’annullamento del

matrimonio o il divorzio o sempre all’estero ha contratto un nuovo matrimonio

• quando il matrimonio non è stato consumato

• quando uno dei 2 coniugi ha cambiato sesso

Nelle ultime 4 ipotesi il divorzio può essere richiesto immediatamente anche se non c’è stata

separazione

Il giudice deve preliminarmente tentare di riconciliare i coniugi e deve inoltre accertare che la

comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.

Il tribunale nel pronunciare il divorzio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio cattolico

stabilisce a quale dei coniugi debba essere affidata la prole basandosi sul criterio dell’interesse

morale e materiale dei figli e in quale misura l'altro coniuge debba provvedere al loro

mantenimento.

Può inoltre stabilire che uno di essi corrisponda all’altro un assegno periodico in proporzione alla

proprie sostanze .

I RAPPORTI PATRIMONIALI NELLA FAMIGLIA

COMUNIONE E SEPARAZIONE DI BENI

Il matrimonio non produce solo effetti di carattere personale ma anche importanti effetti di carattere

patrimoniale.

Tra i coniugi vi può essere comunione o separazione dei beni.

La comunione: la comunione legale dei beni tra i coniugi è automatica e comprende gli acquisti

effettuati dopo la celebrazione delle nozze e non comprende quindi i patrimoni di cui ciascuno era

già in precedenza proprietario. 64

Con la comunione i coniugi diventato contitolari per quote uguali di tutti i diritti acquistati da

ciascuno di essi sia congiuntamente che separatamente. Rientrano nella comunione anche le

aziende a condizione che esse siano gestite da entrambi i coniugi e siano state costituite durante il

regime di comunione legale.

Si definiscono beni personali quelli che nonostante il regime di comunione legale sono o

rimangono di proprietà esclusiva di un coniuge senza che l'altro possa mai vantare diritti su di essi.

Essi sono:

i beni di ciascuno dei coniugi: ne era già proprietario prima della celebrazione del matrimonio

i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione

i beni di uso strettamente personale

i beni che servono all'esercizio della professione

Per quanto riguarda l amministrazione del patrimonio in comunione legale occorre distinguere tra

atti di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione

Ordinaria amministrazione: ciascun coniuge può compiere liberamente tali atti anche senza il

consenso dell’altro.

Straordinaria amministrazione: invece è necessario che i coniugi agiscano congiuntamente .

LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIIONE

Per scioglimento della comunione si intende il venir meno del regime di comunione legale e di

conseguenza l’applicazione del regime di separazione.

Le cause di scioglimento della comunione sono:

• l’annullamento del matrimonio

• il divorzio

• la separazione

• il mutamento convenzionale del regime patrimoniale

L’ IMPRESA FAMILIARE

Con l’istituto dell’impresa familiare il legislatore ha voluto dare un riconoscimento giuridico ai

familiari che collaborano stabilmente all’attività produttiva di un loro congiunto. L’art 230 bis c.c.c.

definisce familiare l’impresa in cui prestano in modo continuativo attività di lavoro i familiari ,

ritenendosi tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e di affinità entro il secondo.

La collaborazione può essere fornita in 2 modi

• direttamente all’interno dell’impresa

• indirettamente contribuendo in famiglia allo svolgimento di quelle mansioni domestiche che

permettono agli altri componenti di dedicare maggior tempo ed energia all’attività familiare.

65

Il codice prevede che il lavoro prestato continuativamente nella famiglia o nell’impresa familiare

attribuisca a ciascun familiare i seguenti diritti:

• di essere mantenuto secondo le condizioni patrimoniali della famiglia

• di partecipare agli utili dell’impresa, ai beni acquistati con essa nonché agli incrementi in

proporzione alle quantità e alle qualità del lavoro prestato

• di partecipare alla gestione straordinaria dell’impresa

LA FILIAZIONE

Con il termine filiazione si indica il rapporto giuridico che lega i genitori ai figli.

Il nostro ordinamento conosce tre tipi di filiazione

• legittima

• naturale

• adottiva

LA FILIAZIONE LEGITTIMA

Lo stato di figlio legittimo richiede :

• che il figlio sia stato concepito durante il matrimonio o in costanza di matrimonio ossia chi

sia nato dopo il 180esimo giorno dalla celebrazione delle nozze ed entro il 300esimo dalla

data dello scioglimento del matrimonio o di annullamento dello stesso. Se un soggetto è

nato in quel periodo si presume che l’autore del concepimento sia il marito della madre. La

presunzione ammette una prova contraria: il marito della madre o la madre stessa possono

esercitare l’azione di disconoscimento della paternità.

• la nascita in costanza di matrimonio

Lo stato di figlio legittimo si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile in

mancanza di esso basta la prova del possesso di stato che è costituito da un triplice ordine di fatti :

• avere il cognome del padre

• essere stato trattato da questo come figlio

• essere stato sempre considerato come suo figlio nella famiglia e nei rapporti sociali

LA FILIAZIONE NATURALE

Si definiscono naturali i figli di persone non sposate tra loro.

Il figlio naturale può essere: 66

• Riconosciuto: se uno dei due genitori o anche entrambi ha formalmente riconosciuto d

essere il padre o la madre

• Non riconosciuto: se nessuno dei genitori ha proceduto al riconoscimento .

Dettagli
A.A. 2012-2013
130 pagine
8 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stellanascente1962 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Carota Lisia.