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DECADENZA
E’ l’estinzione del diritto per mancato esercizio entro un dato tempo ma differisce dalla
prescrizione per funzione che consiste nel limitare entro un breve/brevissimo tempo lo stato di
incertezza delle situazioni giuridiche.ES: diritto di denunciare8 giorni dalla scoperta
Inoltre per questo motivo non ammette:
-interruzione
-sospensione
Inoltre a differenza della prescrizione può essere pattuita
TRASCRIZIONE
E’ un mezzo di pubblicità delle vicende dei beni immobili e mobili registrati.La sua funzione è
assicurare la conoscibilità di tali vicende e dirimere controversie tra più acquirenti dello stesso
dante-causa.
PRINCIPI
Principio di democraticità procedura di libero confronto di opinioni e con deliberazioni
prese dalla maggioranza senza dimenticare comunque i diritti della minoranza.E’anche il
rispetto reciproco.
Principio della divisione dei poteri/legalità lo stato previene un eventuale abuso di poteri
con la separazione tra :
potere legislativo parlamento
potere esecutivo Governo equilibrio e reciproco controllo
potere giudiziario Magistratura
Vi sono poi il pdr e la corte costituzionale che hanno il compito di dirimere il conflitto tra
poteri dello stato.
Principio di eguaglianza tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge senza distinzione di sesso,razza ,lingua,religione,opinioni politiche ecc.
La Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di indici economico-sociale che limitano di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini.
Dignita lavoro
Eguaglianza sostanziale stile interventista per tutelare salute,lavoro,istruzione
I CONTRATTI DI CREDITO
IL MUTUO
E’ il contratto con la quale una parte consegna all’altra parte una determinata quantità di
denaro e di altre cose fungibili e si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e
qualità.Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario.Si tratta quindi di un
contratto reale.E’ un contratto a forma libera,richiede la forma scritta solo per la validità del
patto sugli interessi.E’ un contratto oneroso:salvo patto contrario è tenuto a corrispondere
interessi e se superiori agli interessi legali devono essere determinati per iscritto e comunque
non può essere maggiore di determinate soglie ,se no è usura.
E’ un contratto di durata e deve prevedere un termine per la restituzione, che se non
fissato,viene deciso dal giudice.Il mutuatario può restituire prima il dovuto con diminuzione
dell’interesse dovuto anche se è prevista una penale.Se la restituzione è rateale,il mutuante
può chiedere l’immediata restituzione dell’intero se non pagata una rata.??
-determinato soglia di denaro/cosa fungibile
-passaggio di proprietà al mutuatario
µ) contratto oneroso(dovuti interessi salvo patto contrario)
ν) contratto di durata(termine)
Mutuo di scopo accanto al c.d mutuo ordinario vi sono quelli “speciali” e si caratterizzano
per la previsione della “clausola di destinazione e di rimpiego.”Infatti accanto alle tradizionali
obbligazioni di restituzione della somma e degli interessi vi è l’ulteriore obbligo di realizzare
lo scopo previsto con la somma erogata.
Credito al consumo si intende la concessione,nell’esercizio di un attività
commerciale/professionale,di credito sottoforma di dilazione di pagamento,di finanziamento e
di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi
estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta(consumatore).Tale
esercizio è riservato a:
A) banche
B ) Intermediari finanziari
C ) Ai soggetti autorizzati alle vendite dei beni/servii nel territorio della repubblica nella sola
forma di dilazione del pagamento del prezzo.
D ) A tutti i soggetti che si interpongono nell’attività di credito al consumo.
Per garantire trasparenza il legislatore detta una disciplina –quadro e stabilisce i criteri per la
determinazione del TAEG(tasso annuo effettivo globale) che rappresenta il costo complessivo
del credito a carico del consumatore comprensivo di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare
il credito.
I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
IL LEASING
E’ una figura contrattuale atipica che si articola in due modelli:
a) Operativo - figura che si avvicina allo schema della locazione
ο) in esso è marcata la finalità di godimento del bene oggetto
del contratto
b) Finanziario - figura del tutto atipica
-in esso è marcata la finalità del finanziamento dell’impresa utilizzatrice del
bene oggetto del contratto
Η− Leasing operativo Ha per oggetto il godimento di beni strumentali standardizzati e
di uso corrente che ne permettono, allo scadere del rapporto,una nuova
utilizzazione.
Il bene oggetto del leasig operativo viene fornito all’utilizzatore che paga un canone
periodico,direttamente dal produttore/distributore che assume l’obbligo di prestare
all’utilizzatore una serie di servizi collaterali(assistenza,manutenzione)
Il canone è commisurato al valore dell’uso del bene ed è comprensivo della remunerazione
per i servizi collaterali.Il canone è commisurato al valore dell’uso del bene ed è
comprensivo dei servizi collaterali.
Si tratta di solito di contratti a breve durata e in genere prevede la possibilità del recesso
dell’utilizzatore ,il quale alla scadenza potrà rinnovare il contratto,restituire bene o
acquistarlo.
Vantaggi -per chi lo utilizza(evitare rischi connessi alla proprietà e garantirsi servizi
collaterali)
π) per il concedente( possibilità di una maggiore commercializzazione dei propri prodotti)
b) Leasing Finanziario Con esso l’impresa di leasing(concedente) ,contro il pagamento di
un canone periodico,concede all’impresa utilizzatrice ,il godimento di un bene
mobile/immobile e che ha acquistato o fatto costruire su indicazione o scelta dell’utilizzatore
il quale,normalmente, ha contrattato direttamente il fornitore.
La durata x per beni mobili è di regola minore o uguale alla vita tecnico-economica di essi e il
canone è comprensivo di ammortamento interessi-spese-margine profitto.
Alla scadenza l’utilizzatore può:
-chiedere rinnovo leasing a canoni molto ridotti
-acquistare il bene(diritti di opzione)
-restituire il bene
I rischi gravano per l’aspetto imprenditoriale sull’impresa di leasing-concedente che può
subire insolvenza dell’utilizzatore, ma è un rischio limitato poiché ha la proprietà.
Tutti gli altri rischi gravano sull’utilizzatore(es:perimento del bene,vizi del bene ecc..).
L’utilizzatore tra l’altro non può recedere dal contratto.
LEASE-BACK è una variante del leasing finanziario; con esso prevede la vendita di un
bene dal proprietario ad un impresa di leasing che ne paga il prezzo e contestualmente
concede il suddetto bene in locazione finanziaria al venditore.La finalità per il proprietario è
reperire “denaro fresco” da immettere nella gestione economico-finanziaria senza ,nel
contempo,privarsi della materiale disponibilità del bene.L’utilizzatore quindi è anche
venditore del bene, e sul possibile nuovo acquirente qualora eserciti l’opzione di acquisto al
termine del rapporto di locazione finanziaria,mentre l’impresa concedente che paga il prezzo
dell’alienazione per poi concedere in leasing il bene acquistato,si vede costituire il prezzo
versato(il finanziamento) mediante il pagamento del canone da parte dell’utilizzatore.
I CONTRATTI DELL’IMPRESA
I CONTRATTI STRUMENTALI PER LA CIRCOLAZIONE DEI BENI NEL
MERCATO
LA VENDITA
Il contratto di compravendita ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il
trasferimento di un altro diritto da un soggetto ad un altro verso il corrispettivo di un prezzo.
Trasferimento della proprietà di una cosa materiale mobile e immobile
OGGETTO trasferimento di un altro diritto diverso dalla proprietà
Funzione: Si individua nello scambio tra il diritto oggetto del contratto ed il corrispettivo
pecuniario.E’ quindi un contratto a titolo oneroso in quanto l’acquirente a fronte del diritto
acquistato,è tenuto a pagare un prezzo.
E’ un contratto consensuale poiché si conclude al momento in cui è perfezionato l’accordo.
Il contratto produce effetti reali cioè determina il trasferimento della proprietà o di altro
diritto.
FORMA DEL CONTRATTO:
E’ libera salvo i casi previsti dalla legge ove in particolare è richiesta la forma scritta a pena di
nullità per la vendita di beni immobili nonché per la costituzione o il trasferimento verso
corrispettivo di diritti reali immobiliari.
(Ai fini probatori è consigliabile che i contraenti adottino la forma scritta per la vendita di
rilevante importo)
L’effetto traslativo può conseguire immediatamente dalla compravendita,salva la precisazione
di un termine iniziale o di una condizione sospensiva,oppure può essere differito ad un
momento successivo(efficacia obbligatoria):
1-vendite cose generiche il trasferimento della proprietà si verifica con l’individuazione del
bene
2- vendita alternativa il trasferimento della proprietà si verifica al momento della scelta
3-vendita di cosa futura il trasferimento della proprietà si verifica allorchè la cosa verrà ad
esistenza(es.grano?)
4-vendita di cosa altrui l’effetto traslativo si verificherà nel momento in cui il venditore
acquisterà il bene dal terzo.Il venditore si obbliga a procurare l’acquisto della proprietà della
cosa al compratore.Tale obbligo può essere adempiuto dal venditore:
o mediante l’acquisto della proprietà dela cosa dal titolare di essa ed in tal caso la proprietà
passerà automaticamente all’acquirente(senza un ulteriore effetto traslativo);
o mediante la vendita diretta della cosa stessa dal terzo al compratore.
Nel caso in cui il terzo non intende alienare il bene,l’acquirente di cosa altrui potrà chiedere la
risoluzione del contratto per inadempimento ed il risarcimento del danno.
5- vendita con riserva di proprietàart.1326- Tutti i contratti si concludono quando il
proponente sa dell’accettazione.Nella realtà alcuni contratti(vendite self-service e cash and
carry o contratti stipulati a mezzo di distributori automatici)sono caratterizzati dal fatto che
la conclusione del contratto prescinde da un formale scambiodi consensi cioè