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DECADENZA

E’ l’estinzione del diritto per mancato esercizio entro un dato tempo ma differisce dalla

prescrizione per funzione che consiste nel limitare entro un breve/brevissimo tempo lo stato di

incertezza delle situazioni giuridiche.ES: diritto di denunciare8 giorni dalla scoperta

Inoltre per questo motivo non ammette:

-interruzione

-sospensione

Inoltre a differenza della prescrizione può essere pattuita

TRASCRIZIONE

E’ un mezzo di pubblicità delle vicende dei beni immobili e mobili registrati.La sua funzione è

assicurare la conoscibilità di tali vicende e dirimere controversie tra più acquirenti dello stesso

dante-causa.

PRINCIPI

Principio di democraticità procedura di libero confronto di opinioni e con deliberazioni

prese dalla maggioranza senza dimenticare comunque i diritti della minoranza.E’anche il

rispetto reciproco.

Principio della divisione dei poteri/legalità lo stato previene un eventuale abuso di poteri

con la separazione tra :

potere legislativo parlamento

potere esecutivo Governo equilibrio e reciproco controllo

potere giudiziario Magistratura

Vi sono poi il pdr e la corte costituzionale che hanno il compito di dirimere il conflitto tra

poteri dello stato.

Principio di eguaglianza tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla

legge senza distinzione di sesso,razza ,lingua,religione,opinioni politiche ecc.

La Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di indici economico-sociale che limitano di fatto la

libertà e l’eguaglianza dei cittadini.

Dignita lavoro

Eguaglianza sostanziale stile interventista per tutelare salute,lavoro,istruzione

I CONTRATTI DI CREDITO

IL MUTUO

E’ il contratto con la quale una parte consegna all’altra parte una determinata quantità di

denaro e di altre cose fungibili e si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e

qualità.Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario.Si tratta quindi di un

contratto reale.E’ un contratto a forma libera,richiede la forma scritta solo per la validità del

patto sugli interessi.E’ un contratto oneroso:salvo patto contrario è tenuto a corrispondere

interessi e se superiori agli interessi legali devono essere determinati per iscritto e comunque

non può essere maggiore di determinate soglie ,se no è usura.

E’ un contratto di durata e deve prevedere un termine per la restituzione, che se non

fissato,viene deciso dal giudice.Il mutuatario può restituire prima il dovuto con diminuzione

dell’interesse dovuto anche se è prevista una penale.Se la restituzione è rateale,il mutuante

può chiedere l’immediata restituzione dell’intero se non pagata una rata.??

-determinato soglia di denaro/cosa fungibile

-passaggio di proprietà al mutuatario

µ) contratto oneroso(dovuti interessi salvo patto contrario)

ν) contratto di durata(termine)

Mutuo di scopo accanto al c.d mutuo ordinario vi sono quelli “speciali” e si caratterizzano

per la previsione della “clausola di destinazione e di rimpiego.”Infatti accanto alle tradizionali

obbligazioni di restituzione della somma e degli interessi vi è l’ulteriore obbligo di realizzare

lo scopo previsto con la somma erogata.

Credito al consumo si intende la concessione,nell’esercizio di un attività

commerciale/professionale,di credito sottoforma di dilazione di pagamento,di finanziamento e

di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi

estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta(consumatore).Tale

esercizio è riservato a:

A) banche

B ) Intermediari finanziari

C ) Ai soggetti autorizzati alle vendite dei beni/servii nel territorio della repubblica nella sola

forma di dilazione del pagamento del prezzo.

D ) A tutti i soggetti che si interpongono nell’attività di credito al consumo.

Per garantire trasparenza il legislatore detta una disciplina –quadro e stabilisce i criteri per la

determinazione del TAEG(tasso annuo effettivo globale) che rappresenta il costo complessivo

del credito a carico del consumatore comprensivo di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare

il credito.

I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

IL LEASING

E’ una figura contrattuale atipica che si articola in due modelli:

a) Operativo - figura che si avvicina allo schema della locazione

ο) in esso è marcata la finalità di godimento del bene oggetto

del contratto

b) Finanziario - figura del tutto atipica

-in esso è marcata la finalità del finanziamento dell’impresa utilizzatrice del

bene oggetto del contratto

Η− Leasing operativo Ha per oggetto il godimento di beni strumentali standardizzati e

di uso corrente che ne permettono, allo scadere del rapporto,una nuova

utilizzazione.

Il bene oggetto del leasig operativo viene fornito all’utilizzatore che paga un canone

periodico,direttamente dal produttore/distributore che assume l’obbligo di prestare

all’utilizzatore una serie di servizi collaterali(assistenza,manutenzione)

Il canone è commisurato al valore dell’uso del bene ed è comprensivo della remunerazione

per i servizi collaterali.Il canone è commisurato al valore dell’uso del bene ed è

comprensivo dei servizi collaterali.

Si tratta di solito di contratti a breve durata e in genere prevede la possibilità del recesso

dell’utilizzatore ,il quale alla scadenza potrà rinnovare il contratto,restituire bene o

acquistarlo.

Vantaggi -per chi lo utilizza(evitare rischi connessi alla proprietà e garantirsi servizi

collaterali)

π) per il concedente( possibilità di una maggiore commercializzazione dei propri prodotti)

b) Leasing Finanziario Con esso l’impresa di leasing(concedente) ,contro il pagamento di

un canone periodico,concede all’impresa utilizzatrice ,il godimento di un bene

mobile/immobile e che ha acquistato o fatto costruire su indicazione o scelta dell’utilizzatore

il quale,normalmente, ha contrattato direttamente il fornitore.

La durata x per beni mobili è di regola minore o uguale alla vita tecnico-economica di essi e il

canone è comprensivo di ammortamento interessi-spese-margine profitto.

Alla scadenza l’utilizzatore può:

-chiedere rinnovo leasing a canoni molto ridotti

-acquistare il bene(diritti di opzione)

-restituire il bene

I rischi gravano per l’aspetto imprenditoriale sull’impresa di leasing-concedente che può

subire insolvenza dell’utilizzatore, ma è un rischio limitato poiché ha la proprietà.

Tutti gli altri rischi gravano sull’utilizzatore(es:perimento del bene,vizi del bene ecc..).

L’utilizzatore tra l’altro non può recedere dal contratto.

LEASE-BACK è una variante del leasing finanziario; con esso prevede la vendita di un

bene dal proprietario ad un impresa di leasing che ne paga il prezzo e contestualmente

concede il suddetto bene in locazione finanziaria al venditore.La finalità per il proprietario è

reperire “denaro fresco” da immettere nella gestione economico-finanziaria senza ,nel

contempo,privarsi della materiale disponibilità del bene.L’utilizzatore quindi è anche

venditore del bene, e sul possibile nuovo acquirente qualora eserciti l’opzione di acquisto al

termine del rapporto di locazione finanziaria,mentre l’impresa concedente che paga il prezzo

dell’alienazione per poi concedere in leasing il bene acquistato,si vede costituire il prezzo

versato(il finanziamento) mediante il pagamento del canone da parte dell’utilizzatore.

I CONTRATTI DELL’IMPRESA

I CONTRATTI STRUMENTALI PER LA CIRCOLAZIONE DEI BENI NEL

MERCATO

LA VENDITA

Il contratto di compravendita ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il

trasferimento di un altro diritto da un soggetto ad un altro verso il corrispettivo di un prezzo.

Trasferimento della proprietà di una cosa materiale mobile e immobile

OGGETTO trasferimento di un altro diritto diverso dalla proprietà

Funzione: Si individua nello scambio tra il diritto oggetto del contratto ed il corrispettivo

pecuniario.E’ quindi un contratto a titolo oneroso in quanto l’acquirente a fronte del diritto

acquistato,è tenuto a pagare un prezzo.

E’ un contratto consensuale poiché si conclude al momento in cui è perfezionato l’accordo.

Il contratto produce effetti reali cioè determina il trasferimento della proprietà o di altro

diritto.

FORMA DEL CONTRATTO:

E’ libera salvo i casi previsti dalla legge ove in particolare è richiesta la forma scritta a pena di

nullità per la vendita di beni immobili nonché per la costituzione o il trasferimento verso

corrispettivo di diritti reali immobiliari.

(Ai fini probatori è consigliabile che i contraenti adottino la forma scritta per la vendita di

rilevante importo)

L’effetto traslativo può conseguire immediatamente dalla compravendita,salva la precisazione

di un termine iniziale o di una condizione sospensiva,oppure può essere differito ad un

momento successivo(efficacia obbligatoria):

1-vendite cose generiche il trasferimento della proprietà si verifica con l’individuazione del

bene

2- vendita alternativa il trasferimento della proprietà si verifica al momento della scelta

3-vendita di cosa futura il trasferimento della proprietà si verifica allorchè la cosa verrà ad

esistenza(es.grano?)

4-vendita di cosa altrui l’effetto traslativo si verificherà nel momento in cui il venditore

acquisterà il bene dal terzo.Il venditore si obbliga a procurare l’acquisto della proprietà della

cosa al compratore.Tale obbligo può essere adempiuto dal venditore:

o mediante l’acquisto della proprietà dela cosa dal titolare di essa ed in tal caso la proprietà

passerà automaticamente all’acquirente(senza un ulteriore effetto traslativo);

o mediante la vendita diretta della cosa stessa dal terzo al compratore.

Nel caso in cui il terzo non intende alienare il bene,l’acquirente di cosa altrui potrà chiedere la

risoluzione del contratto per inadempimento ed il risarcimento del danno.

5- vendita con riserva di proprietàart.1326- Tutti i contratti si concludono quando il

proponente sa dell’accettazione.Nella realtà alcuni contratti(vendite self-service e cash and

carry o contratti stipulati a mezzo di distributori automatici)sono caratterizzati dal fatto che

la conclusione del contratto prescinde da un formale scambiodi consensi cioè

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A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alce84 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Galli Marco.