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Estratto del documento

Questo perché? Perché abbiamo un proprietario che ha la titolarità del

bene, ma può succedere che se ne disinteressi; dall'altra parte invece

abbiamo un soggetto, tutt'altro che disinteressato perché possiede quel

bene lo possiede e ci svolge l'attività che porrebbe in essere il

proprietario. Siccome le cose fruttifere sono fatte per generare i frutti, e i

frutti sono fatti affinché qualcuno ne goda, nel conflitto fra proprietario

che se ne disinteressa e un soggetto che invece possiede, l'ordinamento

preferisce quest'ultimo. E' un discorso anche economico , perché se

vincessero i proprietari che si disinteressano delle proprie cose,

l'economia non ne beneficerebbe. Le regole sul possesso sono sempre

regole di conflitto, di soluzione di conflitti tra titolarità del diritto e

situazione di fatto. La rilevanza del possesso emerge proprio laddove

l'ordinamento considera maggiormente meritevole di protezione le

istanze di chi di fatto ha un potere su una cosa. Questa regola vale per il

possesso di buona fede.

Art. 1150: il possessore di buona fede acquista i frutti, al contrario di

quello di mala fede, che però ha diritto al rimborso delle spese fatte per

le riparazioni straordinarie. Ha anche diritto ad un'indennità per i

miglioramenti arrecati alla cosa, purché sussistano al momento della

restituzione. Diciamo che le riparazioni sono pur sempre riparazioni e

che quindi si giustifica una logica di rimborso.

2) Regola "Possesso vale titolo". Si tratta di un modo di acquisto

originario della proprietà, con tutto quello che ha con sé da questa

catalogazione. Cosa significa questa regola? Possesso sta per

possesso, titolo sta per titolo di proprietà: il possesso vale a far

acquistare il titolo di proprietà, quindi vale come mezzo di acquisto della

proprietà. Questa regola è subordinata alla presenza di alcuni

presupposti, che sono elencati nell'art. 1153: nelle situazioni che

pienamente coincidono con l'art. 1153, può funzionare la regola

"Possesso vale titolo". La regola "Possesso vale titolo" riguarda beni

mobili, non vale per gli immobili, e presuppone un'alienazione che sta

appunto ad indicare il trasferimento della proprietà. Quindi abbiamo un

bene mobile che viene alienato ad un soggetto (c'è quindi un atto di

trasferimento della proprietà, come ad esempio la compravendita) da

parte di un altro soggetto che afferma di esserne proprietario, ma che in

realtà non lo è. Il soggetto al quale il bene viene alienato ne acquista la

proprietà mediante il possesso (un soggetto che ha acquistato a non

domino, ossia un soggetto che acquista un bene mobile da un Tizio che

non ne è il proprietario, ne diventa lui stesso il proprietario mediante il

possesso, cioè quando acquista il potere materiale sulla cosa che gli è

stato consegnata. Quindi la consegna del bene mobile oggetto

dell'alienazione è l'atto mediante cui il soggetto acquirente diventa

possessore, acquistando il potere sulla cosa, purché sia in buona fede al

momento della consegna, ossia che sia ignaro del fatto che il bene che

gli viene alienato non sia del soggetto che glielo ha venduto. C'è un

ultimo elemento da tenere presente: se non vi fosse stato quel vizio

originario, cioè il fatto che il contratto è intervenuto con un soggetto che

non era proprietario e che quindi non aveva nessuna possibilità di

trasferire il diritto,il contratto sarebbe stato perfettamente idoneo a

realizzare l'effetto traslativo. Ecco, dunque, perché quell'alienazione

deve essersi realizzata alla base di un titolo che è astrattamente idoneo

al trasferimento della proprietà). In presenza di tutte queste circostanze

si realizza, attraverso il possesso, il trasferimento della proprietà di un

bene: il possessore diventa proprietario di un bene anche se, a rigor di

logica, non avrebbe dovuto diventare proprietario, poiché chi gli ha

trasferito quel bene non ne aveva titolo. Il proprietario avrà la possibilità

di andare da chi il bene gliel'ha sottratto e fare un'azione per danni, ma

non potrà tornare ad esserne proprietario, perché ormai la proprietà è

stata trasferita a titolo originario in capo al soggetto al quale era stato

alienato.

Ci sono poi altre regole di contorno attorno all'art. 1153 ("Nello stesso

modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno).

USUCAPIONE (artt. 1158, 1161, 1159, 1164)

3)

Viene catalogata tra i modi di acquisto a titolo originario della proprietà.

Funziona attraverso il possesso, così come la regola "Possesso vale

titolo", che potrebbe anche essa essere individuata come regola

"Possesso vale titolo" perché, appunto, attraverso il possesso si può

arrivare alla proprietà. Un tempo si definiva l'usucapione attraverso

un'espressione che adesso non si usa più, ossia la prescrizione, che è

un modo di estinzione del diritto (si estingue perché il proprietario non lo

fa valere, non se ne serve). Anzi, c'era chi definiva l'usucapione una

prescrizione acquisitiva, faceva cioè una distinzione tra la prescrizione

estintiva e la prescrizione acquisitiva: la prescrizione ordinariamente

estingue il diritto per tutti (prescrizione estintiva); l'usucapione sarebbe

invece una prescrizione acquisitiva perché il diritto viene perduto dal

soggetto che lo aveva e viene invece acquistato da un altro soggetto,

quindi non si perde in assoluto. Anche qui abbiamo in ballo un diritto,

che è quello di proprietà di un soggetto, su di un bene che può essere

sia mobile che immobile. Se la regola "Possesso vale titolo" è la regola

esclusivamente riferibile ai beni mobili, la regola dell'usucapione

funziona ad ampio spettro (beni mobili ed immobili), e funziona sia per il

possesso di buona fede, sia per il possesso di mala fede. Questa regola

si basa sul possesso che del bene oggetto di proprietà di cui sopra ha

un soggetto diverso dal proprietario. Quindi abbiamo un proprietario di

un bene che ha la titolarità del diritto di proprietà, e che, per un certo

periodo di tempo, "tollera" che un altro soggetto possieda il suo bene in

modo indisturbato, pacifico, evidente, e manifesto (il più delle volte), che

potrebbe, a rigor di logica, riprendersi il bene per goderne e possederne

lui stesso, ma che, invece, dimostra di non avere interesse: è un

proprietario che, nonostante sia tale, lascia che altri possiedano per un

certo periodo di tempo. Abbiamo quindi da un lato un proprietario

disinteressato a riprendersi il bene e a far sì che il suo titolo di proprietà

si ricongiunga al possesso, dall'altro invece abbiamo un soggetto che

non è proprietario, che può essere anche un possessore di mala fede

(anche il ladro!), il quale invece possiede il bene (art. 1140), con

l'intenzione di compiere rispetto a quel bene tutte le attività che porrebbe

in essere il proprietario. Se questo possesso è pacifico, ininterrotto,

indisturbato, per un certo periodo di tempo, il possessore riesce ad

ottenere la proprietà di quel bene. Quindi la proprietà passa dal soggetto

disinteressato al possessore attivo e dinamico. Pertanto questa è la

logica che c'è dietro l'usucapione: quando c'è un proprietario inerte che

si disinteressa del bene, evidentemente il nostro ordinamento prende

migliore considerazione invece che l'interesse di chi, pur non avendo un

titolo di quel bene, tuttavia lo possiede dimostrando, appunto, interesse.

Il possesso del soggetto attivo non solo viene "tollerato" dal proprietario,

ma può anche cedergli la proprietà: prescrizione acquisitiva (la proprietà

si perde da parte del titolare inerte e viene acquistata dal possessore).

POSSESSO DI COSE MOBILI E POSSESSO DI COSE IMMOBILI

° Se il bene è un bene mobile, ai sensi dell'articolo 1161, la proprietà o il

diritto reale di godimento sul bene, si acquista in virtù del possesso

continuato per dieci anni. Se il possesso è stato acquistato in buona

fede. Il tempo si allunga e diventa di venti anni se il possesso è di mala

fede.

° Se il bene è un bene immobile, la proprietà si acquista dopo venti anni,

tranne le ipotesi che vengono individuate nell'articolo 1159, di

usucapione speciale (usucapione che richiede meno tempo).

Art. 1164: Interversione del possesso. Se ho un possesso che, ad

esempio, è a titolo di usufrutto, non posso pensare che col possesso

continuato di poter diventare proprietario, perché il mio possesso non

era corrispondente al diritto di proprietà, però ho la possibilità di

interversione, per l'appunto: c'è la possibilità che il precedente titolo di

possesso (es: usufrutto), si trasformi in possesso valido ai fini di

usucapione della proprietà. Questo quando c'è la causa proveniente da

un terzo o l'opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario; a

questo punto probabilmente il proprietario rivendicherà il bene per

evitare che maturi il tempo necessario per il mutamento del titolo, dopo

la domanda dell'altro soggetto. Questo vale anche per un terzo che si

"spaccia" per proprietario.

AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO (artt. 1168, 1170)

Sono azioni che al contrario di quelle della proprietà sono esperite, in via

d'urgenza riescono a raggiungere una tutela efficace, e sappiamo che il

tempo è un fattore importante nella tutela: una tutela può dirsi efficace

quando interviene a ridosso dell'evento che ha determinato l'esigenza

delle tutela. Quindi alla base di queste azioni possessorie c'è questo

dato: dal punto di vista del rito, quindi delle regole del processo, sono

azioni che funzionano attraverso un iter molto semplificato, si basano

cioè su un accertamento molto sommario, non su una cognizione piena

(il giudice verifica, ma sulla base di un accertamento sommario di come

stanno le cose e, sulla base di quest'accertamento sommario, dà

immediatamente un provvedimento, il quale poi è seguito da una fase di

merito). Il provvedimento viene quindi concesso in tempi rapidi e questo

è fondamentale. Tali azioni non difendono il diritto, sono azioni a difesa

del possesso e quindi il legittimato ad agire è il possessore che, in alcuni

casi, può anche essere il proprietario. Basta che ci sia una situazione di

fatto violata. il possessore può anche intentare un'azione possessori

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Smartina28 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Grisi Giuseppe.