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Diritti relativi e diritti potestativi
Diritti relativi sono quei diritti la cui pretesa è esercitata da soggetti ben determinati. Il soggetto passivo è specificato e su di lui grava la situazione di obbligo. Ad esempio, il diritto di credito richiede un comportamento attivo nel soggetto passivo.
Al contrario, il diritto potestativo conferisce al titolare il potere di interferire nella sfera giuridica altrui senza che il soggetto che subisce questa pretesa possa reagire, né con un comportamento attivo (come potrebbe fare il debitore nell'obbligo) né con un comportamento passivo (soggetti che si trovano in una situazione di dovere).
Il diritto potestativo è quindi una situazione giuridica attiva.
La potestà, invece, è una situazione tale per cui il soggetto che ne è titolare ha sia poteri che doveri. Ad esempio, i genitori hanno il potere di rappresentare legalmente il minore, ma anche il dovere di assistenza, mantenimento, istruzione ed educazione. Si tratta quindi di una situazione bilaterale che si cumula sulla stessa persona.
L'aspettativa, infine, non è una figura
accolta come le altre in maniera sistematica, il termine stesso rende l'idea di un concetto ancora poco definito. Situazione incerta. Ci riferiamo ad una situazione di incertezza del soggetto che può essere titolare del diritto, e attende di vedere se può essere titolare di diritto assoluto o relativo. L'aspettativa di per sé non viene presa in considerazione dall'ordinamento, ma solo per esplicita norma. Si troveranno tutelate nelle materie delle obbligazioni e dei contratti. Attesa che, se presa in considerazione da singola norma, deve esserne tenuto conto. Interesse legittimo: particolare categoria, non appartiene al diritto privato quanto più al diritto pubblico, l'interesse/pretesa che il cittadino privato può vantare nei confronti dell'apparato pubblico affinché il suo interesse non venga leso/violato da un comportamento non conforme alla legge da parte della pubblica amministrazione. Il privato vuole che la Pubblica Amministrazione sicomporti secundum legem. Ciascun privato ha interesse affinché la P.A. rispetti la legge. Chi ha subito un atto che la P.A. ha emesso contra legem, può far valere i propri diritti davanti alla magistratura amministrativa (TAR e Consiglio di Stato). Adesso i privati possono essere risarciti nel caso in cui la P.A. sbagli. Con la sentenza 500 del 99 resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione viene sancita la risarcibilità del danno quando la P.A. non ha rispettato la legge. Fino al 1999 il rapporto tra privato e P.A. era sbilanciato a favore della P.A. Onere: situazione giuridica passiva, si distingue dall'obbligo e dal dovere, comportamento passivo che il soggetto passivo ha l'onere di tenere nel suo interesse. Non si ha davanti alcuna figura di situazione giuridica soggettiva attiva. Facoltà: benché sia elencata tra le situazioni giuridiche soggettive attive, essa è il modo in cui è esercitato il diritto. Si intendepropria (es. diritto di usufrutto). Il diritto di seguito è il diritto che spetta al titolare di un diritto reale su cosa altrui di rivendicare la cosa stessa qualora essa venga trasferita a terzi. Questo diritto si estingue solo con l'estinzione del diritto reale di cui è accessorio.altrui: diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia. Godimento: assicurando al loro titolare il godimento di un bene su cui essi sono costituiti. (USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE, ENFITEUSI, SERVITU PREUDIALE). Garanzia: assicurano al loro titolare la garanzia di essere soddisfatti nella pretesa creditoria con privilegio rispetto ad altri. (PEGNO ED IPOTECA). Art. 5 c.c. Vieta gli atti contrari all'integrità fisica di una persona. es. vendo rene. L'art. 32 della cost. Tutela il diritto della salute come diritto fondamentale del singolo e garantisce che la salute sia perseguita dallo stato come bene di interesse sociale. L'art. 2 cost. Repubblica in una visione più ampia può includere i diritti della personalità all'interno dei diritti fondamentali, oltre che la carta dei diritti fondamentali dell'uomo, convenzione di Nizza, trattato di lisbona. I diritti personalissimi sono indisponibili, non si possono negoziare o cedere. Alcunidiritti d'immagine possono però essere negoziati senza però violare norme imperative. Anche per quanto riguarda il diritto fisico si può derogare all'art. 5 c.c., ad esempio donazione di sangue o trapianti. Certo, nel caso in cui fosse a titolo oneroso, la norma imperativa di cui all'art. 5 lo vieterebbe. Il principio generale vuole che non si possano modificare parti essenziali del corpo, specie se a scopo di lucro.
Diritto alla riservatezza: originato dal caso della Principessa Soraya, si è poi evoluto ed è diventato tutela del diritto al trattamento dei dati personali. L'evoluzione è stata di grande rilievo in quanto si è passato da una legislazione speciale ad un vero e proprio codice che ora ci troviamo in ogni tipo di attività che svolgiamo ed è stata creata anche un'Autorità garante per una corretta applicazione del codice del 2003, Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
contiene unadisciplina assai dettagliata che ha recepito normative precedenti ed ha creato nuove norme. Il diritto alla riservatezza si è evoluto in diritto al trattamento non solo della persona, ma di ciascuno dei dati che contraddistinguono questa persona es. nome, data nascita, dati telematici della persona, dati in rapporto alla P.A. Ogni settore della vita del cittadino è regolato da queste norme. I dati sensibili si riferiscono ad alcuni dati della persona ad. Esempio quelli della salute, tendenze politiche o religiose. Basti pensare alle banche dati degli ospedali o a quelle di polizia.
I diritti delle persone sono riferibili senz'altro anche agli enti, sia persone giuridiche che enti non riconosciuti, ed altri sono riferibili anche al nascituro. Già il concepito ha dei diritti, tra cui il fondamentale è quello all'integrità fisica, che può far rivalere nei confronti dello Stato o nei confronti dei genitori. Il feto ha diritto a
Continuare la propria vita nel grembo materno se ha raggiunto i 3 mesi di vita, oltre i 3 mesi di gravidanza non è più possibile procedere all'interruzione della stessa. Il feto, passati 3 mesi dal suo insediamento, ha diritto alla vita. Importante caso giurisprudenziale che la Corte di Cassazione ha risolto su un caso particolare di un feto gravemente malformato e qui i giudici hanno riconosciuto il diritto del feto alla sua integrità fisica. Grazie alla legge 40 del 2004 quando un feto nasce in seguito alla procreazione medicalmente assistita quest'ultimo non può essere disconosciuto. Gli enti hanno alcuni diritti della persona, come ad esempio il diritto al nome, o meglio, nel caso degli enti alla denominazione.
Concetto di famiglia: nel codice del 1865 la famiglia veniva intesa come un agglomerato di persone tenute insieme da un rapporto di autorità che si poneva tra il genitore maschio ed il resto della famiglia. La moglie non era equiparata al marito.
essa non poteva disporre neanche dei suoi beni ma era tenuta a chiedere un'autorizzazione formale al marito. Nel nuovo codice del 1942 la legislazione non era cambiata, persisteva l'istituto della dote che veniva vista come risarcimento anticipato di un danno. La donna dunque aveva diritti anche ereditari molto limitati. Infine non esisteva il riconoscimento dei figli creati fuori dal matrimonio. La riforma di famiglia si ebbe nel 1975. Già dagli anni 60 la Corte Costituzionale con varie sentenze dichiarò l'illegittimità costituzionale di varie norme del codice del 42 in seguito all'entrata in vigore della Costituzione.
La famiglia si forma per effetto di un atto giuridico che è il matrimonio e trova parte della sua disciplina nei patti tra lo Stato Italiano e la Chiesa nei patti lateranensi del 29. Ci sono diverse ritualità, ciascuna con una sua peculiarità. Il matrimonio è un atto negoziale ( presuppone la partecipazione di
ufficiale di stato civile, la separazione, il divorzio e lo scioglimento del vincolo matrimoniale coincidono.sacerdote cessano solo gli effetti civili, non quelli canonici: è possibile chiedere separazione o divorzio, ma non lo scioglimento del vincolo. Un coniuge sposato in chiesa non può risposarsi in chiesa. L'unione matrimoniale viene considerata indissolubile dalla Chiesa cattolica.