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DIRITTO PRIVATO

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Ogni forma di aggregazione sociale è indissolubilmente legata all’esistenza ed all’osservanza di

regole che ne disciplinano il buon funzionamento, nonché di organi preposti alla loro conservazione

ed applicazione. Pertanto le associazioni umane per affermare e conservare la propria esistenza

necessitano di un’organizzazione che imponga ai consociati determinate condotte e nel contempo,

disciplini i loro rapporti, attribuendo a ciascuno una determinata posizione. Così nell’associazione

denominata Stato l’organizzazione è definita ordinamento giuridico e i comandi che da essa

derivano sono le norme giuridiche, i rapporti disciplinati vengono denominati rapporti giuridici e le

situazioni tra i consociati sono situazioni giuridiche soggettive.

Il diritto privato disciplina la realtà sociale ed è formato da un complesso di regole, le norme, che

hanno lo scopo di disciplinare i rapporti tra i privati. Ognuno di noi, nel suo operare, si muove in

modo tale da raggiungere un interesse, ma nel seguirlo si può entrare in rapporti con altre persone.

Possiamo anche dire che l’ordinamento giuridico è composto da un insieme di norme di condotta.

La norma è anche uno strumento di valutazione ed un controllo di conformità all’ordinamento

giuridico stesso. L’esigenza di un ordinamento giuridico nasce col fatto che quando c’è una

relazione tra due o più soggetti è necessario regolamentare i loro rapporti e quindi avere un

ordinamento giuridico.

Gli individui sono inseriti in comunità delle quali la più importante è la comunità statale. Ogni

comunità ha il suo ordinamento, per la nazione c’è l’Ordinamento Statale.

Ci sono anche comunità intermedie, come la famiglia che ha le sue regole, quindi il suo

ordinamento. Le regole impongono comandi ai soggetti che fanno parte di un determinato territorio.

I rapporti tra gli individui sono regolati anche da altre regole che hanno una funzione sociale come

le norme morali ed etiche.

Con l’avvento della civiltà industrializzata e con la nascita del socialismo scientifico, nasce

l’esigenza di controllare e regolare i rapporti sociali.

I principi fondamentali della Costituzione Italiana rappresentano un patto molto importante tra il

legislatore e il popolo che contiene principi fondamentali diretti essenzialmente al legislatore.

Il nostro è un sistema di diritto codificato, cioè le norme sono generalmente scritte. Tutti gli

ordinamenti codificati rappresentano sistemi di (diritti civili), tipici della maggior parte dei

civil law

paesi europei. Invece gli U.S.A. (esclusi alcuni stati che hanno subito l’influenza francese, e non

inglese, tra cui la Luisiana che invece ha un sistema a codificazione), Canada, Gran Bretagna ed i

Commonwealth, tra cui l’India, l’Australia hanno ordinamenti (interessi

paesi del common law

comuni) cioè non hanno una legislazione codificata.

In questi paesi esiste un sistema di entity che è l’insieme dei provvedimenti del cancelliere del re,

una specie di diritto scritto. Un altro fenomeno che completa il sistema è il che è il corpo

statute law

che più si avvicina alla codificazione, in quanto sono delle leggi scritte approvate dai parlamenti di

questi stati. In sintesi, nei paesi il sistema giurisprudenziale prevalente, è integrato da

common law,

1

un sistema codificato di e di

equity statute law.

In Inghilterra la legge idealmente non scritta (common in contrasto con la legge scritta (statute

law)

è perciò il diritto consuetudinario, che qui impegna un complesso vastissimo di consuetudini

law);

giuridiche, in parte date per iscritto attraverso le elaborazioni tradizionali dei commentari giuridici,

in parte fondate sulla giurisprudenza delle corti e sulla dottrina. In senso più ristretto common law si

contrappone a per designare il diritto che era una volta amministrato nelle tre corti superiori

equity

1 Uguaglianza tra le decisioni dello stesso caso. 1

TÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx

di Westminster, mentre la giurisdizione dell'equity era riservata alla Court of Chancery; finché con i

(1873-1917) common law ed furono fuse in unico sistema, con una comune

Judicature Acts equity

procedura, e affidate alla High Court of Justice. L'importanza della common law nella vita

costituzionale e morale dell'Inghilterra moderna è straordinaria; ed essa è divenuta attraverso i

classici di Blackstone, il simbolo della storia inglese.

Commentaries TIPOLOGIA DEI DIRITTI

diritto positivo

Il rappresenta il complesso delle norme vigenti da cui è costituito ciascun

ordinamento giuridico.

diritto naturale

Il è un complesso di norme del contesto sociale relative essenzialmente all’etica.

Ma l’etica regola solo l’attività della coscienza, infatti per l’etica conta solo l’intenzione.

Si parla di diritto naturale anche quando si avverte la necessità di un cambiamento nell’assetto

sociale. Per alcuni il diritto naturale consiste in quei diritti che spettano all’uomo,

indipendentemente dal fatto che lo stato li riconosca o meno, in sintesi si identifica con il diritto

divino: diritto alla vita, la libertà individuale ecc.

Il diritto si divide in oggettivo e soggettivo.

diritto oggettivo

Il è l’insieme delle norme dell’ordinamento giuridico. La norma è vista come

comando, e disciplina in astratto i comportamenti dei soggetti.

norma agendi,

In relazione alle varie situazioni che possono sorgere dai rapporti giuridici, il diritto può essere

trasferito (ad esempio una compravendita). Infatti il diritto può essere acquistato:

A titolo originario, non derivando da un altro soggetto;

• A titolo derivativo, quando il diritto si trasferisce da un soggetto all’altro tramite la

• traslazione.

diritto soggettivo

Il è il potere attribuito dalla norma ad un soggetto per la tutela dei suoi interessi.

Dal punto di vista attivo del diritto riconosciamo:

Le facoltà, cioè elementi accessori del diritto;

• Le aspettative, cioè posizioni di attesa che il cittadino ha nell’acquistare un diritto.

Dal punto di vista passivo del diritto sta ad indicare il concetto di status, cioè le qualità del soggetto

legate all’appartenenza ad un gruppo determinato (ad esempio la cittadinanza).

Concetto di persone fisiche e giuridiche.

Per le persone fisiche, la nascita di una persona determina il sorgere della capacità giuridica. Invece

per capacità di agire si intende l’idoneità del soggetto a porre in essere atti di cui è direttamente

responsabile, questa si acquista con la maggiore età.

Le persone giuridiche sono invece quelle associazioni espressamente previste dal codice civile. Le

associazioni hanno la caratteristica della pluralità dei soggetti che si aggregano per perseguire uno

scopo lecito, possibile e determinato.

Da questo concetto deriva anche, il concetto di impresa che è l’attività esercitata dall’imprenditore

finalizzata al lucro. L’azienda, invece, è l’insieme dei beni destinati all’esercizio dell’impresa. I

beni costituiscono l’oggetto di un rapporto, Un bene giuridico non è qualunque cosa, ma è qualsiasi

cosa che ha bisogno di legittimazione.

LA NORMA

Sono norme giuridiche tutte le regole, scritte e non, che fanno parte dell’ordinamento giuridico

La norma è diretta a tutelare interessi, per esempio, sono norme gli articoli del codice

dello Stato.

civile.

Se fa parte del complesso di regole che costituiscono il diritto di una società, la norma si dice

giuridica, cioè pertinente o riconducibile al diritto o fondato, riconosciuto o tutelato nell’ambito del

diritto; dal latino iuridìcus, composto di “diritto” e del tema di dicère “dire”.

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TÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx

In altre parole sono norme giuridiche tutte le regole, scritte e non, che fanno parte dell’ordinamento

giuridico di una Stato. La norma giuridica non è una norma etica che è una regola di buona condotta

che non ha sanzione e non ha validità legalmente riconosciuta.

Fondamentale per la norma giuridica è il principio di uguaglianza espressamente previsto dall’art. 3

Cost. E’ diviso in due profili uno formale ed uno sostanziale.

Il profilo formale è dettato dall’art. 3 Cost. – comma 1 – “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale

e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di

Sta a significare che l’individuazione delle

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

categorie di soggetti cui ciascuna norma è destinata deve avvenire in modo non arbitrario, con

criteri che evitano di trattare situazioni omogenee in modo differenziato, ovvero situazioni

disomogenee in modo eguale.

Il profilo sostanziale è dettato dall’art. 3 Cost. – comma 2 – La Repubblica si impegna a “rimuovere

gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i

lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”.

Indica che lo spirito delle norme deve essere quello di attenuare le differenze di fatto, economiche e

sociali, che discriminano i singoli.

La norme giuridiche possono essere:

Precettive sono le norme che esprimono un comando o impongono un comportamento (per

• esempio l’art. 433 c.c.).

Proibitive le norme che esprimono un divieto (per esempio l’art. 1471 c.c.).

• Permissive le norme che contengono delle facoltà, cioè la norma attribuisce delle facoltà al

• titolare del diritto. Un esempio è quello che avviene con l’art. 832 (della proprietà – contenuto del

diritto – Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo,

La categoria

entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico).

delle norme permissive e derogabili sono all’opposto delle norme cogenti.

Cogenti inderogabili)

(o sono le norme imperative o di ordine pubblico, perché

l’applicazione di queste norme prescinde dalla volontà del soggetto, quindi impongo un

determinato comportamento. Ad es. le norme penali.

Derogabili relative)

(o sono le norme la cui applicazione non è di ordine pubblico, quindi

l’applicazione è rimessa alla volontà del soggetto. Ne fanno parte le norme dispositive e le

suppletive:

Dispositive regolano un rapporto, ma lasciano libere le parti di disciplinare quel rapporto

o in modo diverso o anche disapplicare la norma e scegliere un regolamento diverso.

Suppletive invece suppliscono alla mancanza di volontà della parte. Quindi regolano un

o rapporto in mancanza della volontà delle parti.

Eccezionali se il legislatore emana una norma per regolamentare fattispecie di carattere

• eccezionale, legate ad un evento straordinario. Queste norme hanno una particolare caratteristica

che è quella di disciplinare l’eccezionale fattispecie per cui sono state create ed hanno una durata

legata al tempo necessario ad affrontare o a risolvere l’evento eccezionale, pertanto cessata la

situazione contingente vengono disattivate. Le norme eccezionali, a differenza di quelle ordinarie,

sono quelle che derogano, in virtù di particolari esigenze, dai principi della materia o, in generale

dall’ordinamento.

Speciali sono norme particolari che si contrappongono alla norme comuni e possono riguardare

• determinati soggetti o determinate fattispecie. Nell’ipotesi di conflitto fra norma generale e norma

speciale è quest’ultima quella che prevale. Sono quelle che, per soddisfare particolari esigenze, si

applicano solo in alcune materie (es. pesca), in alcune circostanze (es. il tempo di guerra), o per

alcune categorie di soggetti (es. gli imprenditori commerciali).

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TÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx

Interpretative sono norme che hanno lo scopo di chiarire norme dal contenuto oscuro, quindi il

• legislatore interviene con una nuova legge al solo fine di chiarire la norma già esistente.

Eccezionalmente, in questo caso la funzione interpretativa è svolta dallo stesso legislatore ed in

questo caso la nuova legge diventa retroattiva, cioè si applica da quando è entrata in vigore la

precedente. Il motivo della sua retroattività è appunto perché la norma che va ad interpretare è già

in vigore. In questo caso l’interpretazione è detta autentica perché è fatta dallo stesso legislatore.

Primarie sono le norme che pongono un precetto (ad esempio l’art. 1343 c.c.) e si distinguono

• dalle norme che pongono solo una sanzione. La norma che pone la sanzione si chiama

secondaria. Quindi il comando è e la sanzione Talvolta una norma può

primario secondaria.

contenere sia il comando che la sanzione.

precetto sanzione

Il è il comando o l’ordine. La è la reazione che l’ordinamento prevede a carico

del soggetto che non ha osservato il comando. Le sanzioni possono essere dirette o indirette:

Dirette,

sono quelle che realizzano il comando della norma in modo diretto come, ad

esempio l’esecuzione forzata degli obblighi di non fare - art. 2933 c.c.: “Se non è adempiuto

un obbligo di non fare, l’avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell’obbligato,

ciò che è stato fatto in violazione dell’obbligo. Non può essere ordinata la distruzione della

cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della

Cioè la norma sanziona la violazione della

cosa è di pregiudizio all’economia nazionale”.

norma stessa, indicandone espressamente le modalità.

Indirette,

sono quelle che realizzano il comando della norma in modo equivalente. E’ il

caso dei risarcimento danni dell’auto a seguito di incidente stradale. Può essere riparata la

vettura o rimborsato al proprietario un corrispettivo pari al valore del danno subito. Cioè la

norma non obbliga ad un risarcimento diretto, e quindi non ne indica le modalità, ma ad un

risarcimento equivalente al valore del danno cagionato; questo perché il precetto normativo

che obbliga il risarcimento raggiunge indirettamente il fine prefissato, in quanto il ripristino

del patrimonio del danneggiato avviene solo indirettamente e cioè attraverso il pagamento di

una somma di denaro.

I caratteri della norma.

I caratteri della norma giuridica sono:

Astrattezza – La norma deve essere concepita per fatti astratti che si possono concretizzare in

• futuro, cioè per situazioni individuate ipoteticamente. Non deve essere riferita a specifiche

situazioni concrete.

Generalità – La norma è destinata a tutti i soggetti che fanno parte della collettività e non per

• singoli individui.

Coercibilità o obbligatorietà – La norma è obbligatoria per i soggetti a cui si riferisce.

• Statualità – Caratteristica di secondo piano che indica che le norme sono emanate dallo stato.

• Oggi le norme possono essere emanate anche da altri soggetti come le regioni ed alcune

province autonome.

Intersubbiettività o alterità (termine filosofico che risale ai di Platone, in cui indica il

Dialoghi

• contrario di identità. Ripreso da Hegel nella sua definizione, vuol dire essere capace di capire

l’altro in tutta la pienezza della sua dignità, dei suoi diritti e, soprattutto, della sua diversità) –

Cioè la norma regola i rapporti tra i soggetti dell’ordinamento.

Vi è da dire che il carattere della generalità è cambiato nel corso degli ultimi anni, in quanto il

legislatore ha emanato norme c.d. ad personam. Lo stesso è accaduto per il carattere

dell’astrattezza; anche in questo caso il legislatore ha emanato norme per specifiche situazioni.

Generalmente le norme hanno una prescrizione, o un comando, ed una sanzione. Quando una norma

perfetta.

ha la prescrizione e la sanzione è qualificata Un esempio è l’art. 2043 - Risarcimento del

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TÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx

fatto illecito – “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga

colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. imperfetta,

Quando una norma NON è munita di sanzione è qualificata perché prevede un

comando senza una corrispondente sanzione.

meno che perfetta

La norma può anche essere (minus quando l’atto prescritto

quam perfectae)

dalla norma è a pena di nullità; cioè la norma non contiene una sanzione, ma il mancato

adempimento del comando, annulla l’atto. Ad esempio l’art. 2936: “è nullo ogni patto diretto a

modificare la disciplina legale della prescrizione”; annulla l’atto, ma non lo sanziona.

efficace.

La norma per poter operare deve essere Per essere efficace nel tempo e nello spazio deve

entrare in vigore. Questo è un concetto normativo previsto dall’art. 10 delle Preleggi - Inizio

dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti - Le leggi e i regolamenti diventano obbligatori

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Parente Fernando.
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