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DISPORRECARATTERE FONDATIVO

La proprietà che si presenta come proprietà privata assume un carattere fondativo del sistema tale da affermare che non esiste società moderna senza proprietà privata, è costruita come proprietà individuale libera, legittimata in base al libero scambio e svincolata dalla posizione e dalle caratteristiche sociali e personali del proprietario; viene riconosciuta come un principio, quello di disporre dei beni e della ricchezza prodotta.

La proprietà è un diritto reale, per cui come dice l’articolo 832 il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti imposti dall’ordinamento.

Il diritto di godere: indica la facoltà del proprietario di utilizzare la cosa. Di usarla o non usarla, di come usarla, di trasformarla o distruggerla.

Per le cose fruttifere ha il diritto di fare propri i frutti della cosa. Solo con la separazione i frutti diventano cose a.

solo in caso di restrizioni o limitazioni previste dalla legge.quanto meno per il proprietario stesso. Il divieto di turbativa 834: il proprietario non può impedire o limitare l'esercizio dei diritti altrui, a meno che non vi sia un motivo legittimo. Il divieto di abuso del diritto 835: il proprietario non può utilizzare il suo diritto in modo contrario alla buona fede o per scopi diversi da quelli per cui è stato conferito. Inoltre, è importante sottolineare che i diritti di proprietà possono essere limitati da norme di interesse pubblico, come ad esempio quelle riguardanti la tutela dell'ambiente o la sicurezza pubblica. In conclusione, la proprietà privata comporta sia diritti che obblighi, e il proprietario deve rispettare i limiti imposti dall'ordinamento giuridico al fine di garantire una convivenza pacifica tra proprietari e tutelare gli interessi della collettività.un'utilità economica oggettivamente apprezzabile. Disciplina sulle immissioni 844: contiene due regole, la prima relativa ai rapporti tra i proprietari e i soggetti titolari del diritto di godimento del fondo che subisce le immissioni, per cui il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni se queste non superano la normale tolleranza avuto riguardo anche alle condizioni del luogo, e la seconda che si riferisce ai rapporti tra proprietari e soggetti che esercitano un'attività produttiva. L'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le esigenze della proprietà, dicendo che le immissioni che superano la normale tollerabilità sono lecite se provengono da un'attività produttiva. Ciò non toglie che il diritto alla salute non venga preservato, è addirittura garantito dall'articolo 32 della costituzione e in caso di sopravenuto atto che pregiudichi questo principio la parte lesa si

può appellare all'articolo 2043 per il risarcimento perfatto-atto illecito. Espropriazione per pubblica utilità 834 e 838: nessuno non può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata, e con pagamento di una giusta indennità 834. Il provvedimento di espropriazione riporta nella sfera pubblica un bene privato divenuto di pubblica utilità. Allo stesso tempo però come dice l'articolo 838 se il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale può farsi luogo l'espropriazione dei beni da parte dello stato dietro pagamento di giusta indennità. Secondo una sentenza della corte costituzionale, l'espropriazione non si ha soltanto nell'trasferimento coattivo del bene, ma devono essere equiparati tutti quegli atti amministrativi e normativi che incidono sul bene in modo tale

damodificarne o pregiudicarne il diritto dominicale (del proprietario). La creazione di un vincolo espropriativo in presenza alla presunta esistenza della garanzia costituzionale di un nucleo minimo inviolabile della proprietà, per cui l'indennizzo deve essere un giusto ristoro della perdita subita, in poche parole se un'area privata edificabile tramite un atto amministrativo diventa non edificabile per qualche ragione il titolare del diritto ha diritto ad un indennizzo pari alla perdita di valore della sua proprietà. La disciplina costituzionale divide il diritto di proprietà in proprietà in quanto tale e la proprietà terriera. L'articolo 42,2 cita che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge e terzo comma dice che la legge ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale (personale o produttiva) e di renderla accessibile a tutti. Nel processo di modernizzazione della

proprietà specificano due nuovi aspetti, la connessione tra proprietà-lavoro e tra proprietà e mercato, nel senso che il lavoro umano è merce che il lavoratore aliena in cambio di un prezzo.

Per quanto riguarda i beni immobiliari bisogna definire la rendita, che è il prezzo del consenso del proprietario all'altro uso del bene, legittima appropriazione della ricchezza non legate allo svolgimento diretto di un'attività produttiva, da qua può nascere una conflittualità sociale sulla destinazione d'uso di un terreno, classica quella della proprietà agraria e della proprietà urbana.

I conflitti nascono tra i proprietari e i soggetti pubblici per la tutela del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, per la creazione di aree protette, la limitazione o il blocco dell'attività edilizia a tutela dell'ambiente.

La soluzione di questi conflitti esce dalla sfera mercantile ed è affidata ad

Una serie d'interventi legislativi con la creazione di una speciale legislazione settoriale sulla proprietà fondiaria e quella urbana. La funzione sociale è intesa alla stregua di una clausola generale, una specificazione del principio di solidarietà sociale sancito dall'articolo 3,2 della costituzione, potenzialmente operativa ogniqualvolta sia possibile la valutazione di un certo comportamento proprietario da una pluralità di punti di vista: quella dei soggetti non proprietari, ma ugualmente interessati all'uso che il proprietario decida in ordine al bene, tutto teso a creare un sistema di controllo dell'uso privato della proprietà.

Diritto assoluto reale: il diritto sulla cosa tendenzialmente incondizionato e contraddistinto dall'opportunità di cedere ai terzi medesimo diritto. Esistono dei diritti reali minori, limitati o su cosa altrui: dell'usufrutto, è la facoltà di godere della cosa (senza però

cambiarne da destinazione economica) e la facoltà di fare propri i frutti della cosa, il proprietario resta nudo proprietario e conserva la facoltà di disporre della cosa per un tempo massimo equivalente alla durata della vita delle persona fisica o 30 anni se è una persona giuridica; l’usufrutto non si può passare agli eredi ma può essere ceduto con atto fra vivi, ma alla morte del primo usufruttuario questo diritto si estingue.

dell’uso abitazione, oggetto del diritto è una casa, consiste nel diritto di abitarci limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.

dell’enfiteusi, ha per oggetto un fondo rustico, è un diritto perpetuo o di durata non inferiore a 20 anni, può essere ceduto o trasmesso ad eredi. L’enfiteuta deve: 1° migliorare il fondo e 2° pagare un canone periodico. Egli ha diritto di affrancazione ossia pagare una somma per acquistare la proprietà, il concedente può chiedere

La devoluzione se l'enfiteuta non rispetta gli obblighi della superficie, è il diritto di edificare sul suolo o nel sottosuolo altrui una propria costruzione, il superficiario ha la proprietà superficiaria ossia la proprietà della costruzione e il diritto di costruzione; il diritto può essere perpetuo o a tempo determinato, in questo caso, scaduto il tempo, il proprietario del suolo diventa proprietario dell'edificio. Delle servitù prediali, sono un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Fondo servente - fondo dominante, possono essere acquistate per usucapione ma devono essere apparenti, possono essere destinati dal padre di famiglia: due fondi prima uniti e poi dati a 2 proprietari diversi, se c'era un rapporto di servizio tra i 2 fondi diventa servitù, possono essere volontarie o coattive; coattive: contro o indipendentemente dalla volontà del proprietario del fondo servente.

Il proprietario del fondo servente, stabilite con una sentenza dell'autorità giudiziaria, il proprietario del fondo servente riceverà un indennizzo per il danno cagionato. (es. acquedotto coattivo o il passaggio per un fondo intercluso) e dal 1998 tramite un decreto legislativo anche la multiproprietà sollecitato da una normativa comunitaria sull'acquisto dei diritti parziali di godimento.

Grazie a ciò il proprietario può scomporre il suo diritto "in parti" per attribuirle ad un terzo che le esercita liberamente.

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A.A. 2008-2009
54 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Bozzi Lucia.