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Possibili domande

Ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico è un insieme di regole, modelli e schemi mediante i quali si organizza una collettività e attraverso il quale si regola lo svolgimento della vita sociale di tale attività. Nello specifico, la "collettività" è un agglomerato di persone che costituiscono un gruppo organizzato. È bene specificare che non ogni gruppo dà origine a una collettività, in quanto devono sussistere tre condizioni: esistenza di regole di condotta (disciplina tra singolo e altri), esistenza di regole di struttura organizzativa (le regole di condotta sono dettate da appositi organi) e la valenza del principio di effettività (le precedenti devono essere fermamente osservate).

Differenza tra norma giuridica e norma morale

Una norma si considera giuridica non per il carattere peculiare del suo contenuto ma in quanto considerata dotata di autorità all'interno dell'ordinamento in cui è inserita. Una norma è dotata di autorità quando è suscettibile di essere resa vincolante nei confronti di tutti i consociati, ossia quando trova origine in un atto/fenomeno normativo che, secondo le regole di struttura dell'ordinamento, sia idoneo a porsi come fonte di norme giuridiche. La norma giuridica si differenzia dalla norma morale anche quando esse abbiano identico contenuto (esempio: art. 575 c.p. "è proibito cagionare la morte di un uomo").

  • La norma morale non trova riconoscimento in un atto di forma giuridica ma nella coscienza del singolo individuo: è, quindi, assoluta (nel senso che trova solo nel suo contenuto la propria validità e quindi obbliga solamente l'individuo che, riconoscendone il valore, decide di adeguarvisi) e autonoma (è imperativa solo in quanto la coscienza dell'individuo spontaneamente ne accetti il comando).
  • La norma giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista come tale da un atto dotato di autorità nell'ambito dell'organizzazione di una collettività. Essa è quindi eteronoma, ossia imposta da altri.

Struttura della norma giuridica

La norma è un enunciato prescrittivo che si articola in un'ipotesi di fatto, chiamata fattispecie, al cui verificarsi si ricollega una determinata conseguenza giuridica, come l’acquisto di un diritto, insorgenza di un'obbligazione, estinzione o modificazione di un diritto, applicazione di conseguenze afflittive (nel caso dell’omicidio o quella in tema di responsabilità civile: chi cagiona un danno colposo o doloso, deve risarcire la conseguenza del danno).

Gerarchia delle fonti

Si definiscono Fonti del Diritto tutti quegli atti o fatti che all'interno di un ordinamento giuridico determinano e creano norme giuridiche e sono idonee a produrre diritto. Le fonti si suddividono in:

  • Fonti di produzione: atti (es. legge del Parlamento) o fatti (es. consuetudine) che producono o sono idonei a produrre diritto;
  • Fonti di cognizione: documenti e pubblicazioni ufficiali che permettono la conoscenza dell’atto o fatto posto in essere dal parlamento (es. Gazzetta Ufficiale).

Gerarchia delle fonti: all’interno del nostro stato quando vi erano le preleggi anteposte al codice civile del 1942 avevamo:

  • Legge;
  • Regolamenti;
  • Norme corporative;
  • Usi.

Dopo la caduta del fascismo le norme corporative sono venute meno e hanno perduto efficacia. Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana la gerarchia delle fonti è mutata ed è stata ricostruita come segue:

  • Principi fondamentali da cui discendono i diritti inviolabili previsti dall’art. 2 della Costituzione;
  • Disposizioni della carta costituzionale e leggi di rango costituzionale;
  • Leggi statali ordinarie e le altre fonti di cui all'art. 1 delle preleggi (escluse le norme corporative).

Consuetudine

Fonte di produzione giuridica che ad oggi riceve scarsa attenzione perché è soggetta alla legge ordinaria ovvero può trovare applicazione solo ed esclusivamente in alcuni casi, quando la legge lo dispone. Esistono, tuttavia, settori del diritto contemporaneo nei quali la consuetudine ha mantenuto un ruolo di rilievo ma, nonostante ciò, non trova disciplina nella Costituzione ma nell'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile (pertanto in forza di una disposizione di rango legislativo). La consuetudine è, quindi, fonte subordinata alla legge e può operare solo nei limiti in cui la legge lo consente.

Si ritiene che una consuetudine sussista quando in un determinato ambiente vi è una ripetizione generale e costante di un certo comportamento che, se adeguatamente protratto nel tempo, può essere considerato come vincolante ed osservabile tra i consociati di un piccolo agglomerato all’interno di una collettività più grande e quando vi è un atteggiamento di osservanza di quel comportamento perché ritenuto doveroso.

Entrata in vigore della legge

L’entrata in vigore di una legge prevede prima la promulgazione della legge da parte del Parlamento (fonte di produzione) ed, in seguito, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (fonte di cognizione). Decorso di un periodo di tempo di 15 giorni ("vacatio legis") dalla pubblicazione all'entrata in vigore della legge si reputa come conosciuta e diventa obbligatoria anche per chi non ne abbia conoscenza materiale. Per tale ragione, infatti, trova applicazione il principio "ignorantia iuris non excusat" (non può invocarsi a scusa la non conoscenza della legge per evitare una sanzione) salvo che l'ignoranza sia scusabile (Cort. Cost. 364/1988).

Principio di irretroattività legge

Secondo l’art. 11 comma 1 delle preleggi: "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". È retroattiva la norma che attribuisce conseguenze giuridiche a fattispecie concrete verificatesi in momenti anteriori alla sua entrata in vigore. Nel nostro ordinamento soltanto la norma penale non può essere retroattiva, mentre ogni altra disposizione può esserlo anche se in linea generale non lo è a meno che non sia il legislatore a qualificarla come tale.

Criteri e regole di interpretazione delle leggi

Applicazione: concreta realizzazione, nella vita della collettività, di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto dello Stato (diritto oggettivo). Lo Stato ha il compito di curare l'applicazione delle norme di diritto pubblico. Quanto al diritto privato, l'applicazione è rimessa all'iniziativa dei singoli individui (giudice).

Interpretazione: attribuire un senso e decidere che cosa si ritiene che il testo possa significare. Ogni disposizione normativa, infatti, può essere soggetta a diverse letture in funzione del caso da risolvere. L'attività di interpretazione non si esaurisce nel mero esame dei dati testuali ma occorre seguire alcuni criteri, quali:

  • Interpretazione autentica: proviene dallo stesso legislatore che interviene per chiarire il significato di norme preesistenti. La legge interpretativa, successiva nel tempo alla legge interpretata, ha efficacia retroattiva (cosa che, generalmente, non è vera per le norme) ed è vincolante per tutti i destinatari;
  • Interpretazione giudiziale: è compiuta dai giudici nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ed è vincolante soltanto per le parti del giudizio;
  • Interpretazione dottrinale: proviene dagli studiosi del diritto e non ha carattere vincolante ma si tratta di opinioni e di studio.

Le “leggi per l’interpretazione” sono sostanzialmente quelle previste dall’art. 12: “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.

Abbiamo, poi, tre tipologie di interpretazione che sono:

  • Interpretazione letterale: analizza il significato proprio e palese di ogni singola parola della norma giuridica nel contesto dell'insieme delle parole che compongono la norma;
  • Interpretazione logica: ricerca la volontà del legislatore prendendo in considerazione anche elementi esterni alla norma come, ad esempio, il contesto storico, lo scopo razionale (ratio) che ha portato all'emanazione della legge (criterio storico, criterio sociologico, criterio equitativo, criterio sistematico);
  • Interpretazione sistematica: confronta la norma da interpretare con le altre che regolano la stessa materia o con i principi generali del diritto. Si ricorre a tale criterio quando permangono i dubbi e le incertezze d'interpretazione precedenti.

All'atto pratico, però, l'interpretazione letterale e l'interpretazione logica si combinano in un unico criterio di interpretazione:

Interpretazione letterale: (criterio letterale) + Intenzione del legislatore (criterio logico)

Lezione 21. Differenza tra diritto oggettivo e soggettivo

Il diritto oggettivo è il diritto che costituisce l’insieme delle norme che vanno a costituire l’ordinamento giuridico, mentre il diritto soggettivo è la signoria del potere, cioè il potere di agire per il soddisfacimento di un interesse tutelato dall’ordinamento giuridico. Il soggetto a cui tale diritto soggettivo è riconosciuto, si chiama titolare del diritto. Quando detto potere di agire è attribuito al singolo nell’interesse altrui, si è di fronte alla figura della potestà.

Diritti assoluti e diritti relativi

I diritti assoluti si caratterizzano per il fatto che possono essere fatti valere nei confronti di tutti (erga omnes) e per la loro realizzazione non è necessaria la collaborazione di altri soggetti. Essi sono, ad esempio:

  • Diritti reali (su una cosa).
  • Diritti della personalità (integrità fisica, al nome…)

I diritti relativi si possono far valere solo nei confronti di soggetti determinati e per la loro realizzazione è necessaria la collaborazione di altri soggetti (quale esempio: diritti di credito per il se si deve ottenere una somma di denaro da un debitore non potrà realizzarsi senza la sua collaborazione). Il creditore avrà nei confronti del debitore una pretesa ed il debitore dovrà adempiere ad un obbligo.

Capacità giuridica e di agire

I soggetti sono titolari di situazioni giuridiche ovvero hanno la così detta capacità giuridica cioè l’idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive. Questa capacità si acquista al momento della nascita (art.1, comma 1, codice civile) e nessuno può esserne privato (art.22 costituzione) ma si perde con la morte. La capacità giuridica si contrappone alla capacità di agire che è l’idoneità di porre in essere atti negoziali destinati a produrre effetti nella sfera giuridica del soggetto che li compie. Questa presuppone la presenza di una capacità intellettiva del soggetto che si acquista al raggiungimento della maggiore età.

A volte, nonostante il raggiungimento della maggiore età, la persona fisica può non avere la capacità di discernimento che è normale attendersi in un individuo adulto ed in questi casi il legislatore ha previsto delle forme di tutela nei confronti di queste persone.

Incapacità assoluta e relativa

Le incapacità assolute: il soggetto non può compiere validamente alcun atto (maggior età, interdizione giudiziale e interdizione legale).

  • Quindi prima della maggiore età il minore si definisce legalmente incapace e non può stipulare direttamente gli atti negoziali destinati ad incidere sulla propria sfera giuridica e non può decidere i loro compimento.
  • L’interdizione giudiziale è l’incapacità pronunciata dal tribunale con una sentenza e può essere pronunciata solo a carico di un soggetto di maggior età. È revocabile quando vengono meno i presupposti che hanno condotto alla sua dichiarazione. Affinché, inoltre, un soggetto possa essere definito così occorre che ci sia un’infermità di mente, un’abitualità dell’infermità di mente, un’incapacità del soggetto.
  • L’interdizione legale è la pena accessoria ad una condanna definitiva all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni.

Le incapacità relative: incapacità meno gravi rispetto alle assolute (inabilitazione, emancipazione e amministrazione di sostegno).

  • L’inabilitazione è pronunciata con sentenza del tribunale quanto ricorrono in via alternativa presupposti quali infermità di mente non talmente grave e prodigalità. Questi possono compiere atti di ordinaria amministrazione ma non di straordinaria.
  • L’emancipazione è l’attribuzione al minore ultra-sedicenne della capacità giuridica di agire. Si trova nella stessa condizione dell’inabilitato.
  • L’amministratore di sostegno è una figura istituita dalla legge 6 (2004) per quelle persone che si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili…).

Registro stato civile

È necessario che alcuni atti della vita dei soggetti vengano resi noti ai terzi come:

  • Atti di nascita,
  • Atti di morte,
  • Atti di matrimonio e unione civile,
  • Cittadinanza,
  • Pubblicazioni matrimoniali.

Ai sensi dell'art. 450 del codice civile, i registri dello stato civile sono pubblici. Lo scopo dei registri è proprio quello di rendere pubbliche informazioni a chiunque, in quanto è proprio il motivo per cui sono stati istituiti tali registri. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati con le indicazioni previste dalla legge. Essi devono altresì eseguire, negli atti affidati alla loro custodia, le indagini domandate da privati.

Diritti della personalità e caratteristiche amministrazione di sostegno

Essi hanno ad oggetto aspetti essenziali della personalità umana e vengono riconosciuti dall’articolo 2 della costituzione, il quale dichiara che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona. Tali diritti inviolabili trovano riconoscimento anche nel codice civile che detta norme specifiche a tutela dell’integrità fisica, del nome e dell’immagine. Oltre a queste previsioni di rango interno (italiano) essi vengono riconosciuti anche a livello extrastatuale.

Le caratteristiche fondamentali di questi diritti sono:

  • Essenziali/necessari: tutelano le ragioni fondamentali della vita della persona,
  • Assoluti: sono “erga omnes”,
  • Non patrimoniali: non sono valutabili economicamente,
  • Personalissimi: collegati alla persona in modo inscindibile,
  • Inalienabili: non possono essere ceduti a terzi,
  • Intrasmissibili: non possono essere venduti per successione o causa morte,
  • Imprescrittibili: valgono in qualsiasi momento,
  • Originari o innati: si acquistano al momento della nascita.

I diritti della personalità (o personalissimi) sono:

  1. Diritto alla vita e all’integrità fisica: è tutelato in sede civile e penale, oltre ad essere previsione della carta costituzionale.
  2. Diritto all’onore: tutela la dignità della persona concedendo l’azione sia penale sia civile nei confronti di chi lo violi con atti volti a screditare la dignità e la considerazione sociale di un individuo.
  3. Diritto al nome: tutela l’interesse della persona ad usare il proprio nome come segno distintivo della persona. È tutelato in sede costituzionale e dal codice civile con due azioni: una di reclamo (che mira a far cessare le contestazioni circa l’uso del proprio nome) ed una volta a far cessare l’uso indebito del proprio nome che altri si sia attribuito.
  4. Diritto all’identità personale: è conseguenza del diritto al nome come interesse alla propria identificazione sociale. È una creazione giurisprudenziale e non vi è una norma nel codice civile che la tuteli.
  5. Diritto alla riservatezza: tutela l’esigenza ad avere una sfera personale dalla quale si può escludere chiunque dalla sua conoscenza (privacy).
  6. Diritto all’immagine: è l’ultimo diritto previsto dal codice civile ed è disciplinato dall’articolo 10 che dispone che qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta fuori dei casi in cui la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro e alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato può disporre l’inibitoria dell’abuso e condannare l’agente al risarcimento del danno.

Persona fisica e giuridica

Una persona fisica è il soggetto titolare di situazioni giuridiche ovvero hanno la così detta capacità giuridica cioè l’idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive. Questa capacità si acquista al momento della nascita (art.1, comma 1, codice civile) e nessuno può esserne privato (art.22 costituzione) ma si perde con la morte.

Una persona giuridica (talvolta anche ente morale), in diritto, è un ente cui l'ordinamento giuridico attribuisce la cosiddetta capacità giuridica, rendendolo quindi soggetto di diritto. La persona giuridica è quell’organismo unitario, caratterizzato da una pluralità di individui o da un complesso di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher EdoardoMontessori di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Ongaro Federica.
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