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Interpretazione letterale e intenzione del legislatore

Lezione 21. Differenza tra diritto oggettivo e soggettivo.

Il diritto oggettivo è il diritto che costituisce l'insieme delle norme che vanno a costituire l'ordinamento giuridico, mentre il diritto soggettivo è la signoria del potere, cioè il potere di agire per il soddisfacimento di un interesse tutelato dall'ordinamento giuridico. Il soggetto a cui è riconosciuto tale diritto soggettivo è chiamato titolare del diritto. Quando detto potere di agire è attribuito al singolo nell'interesse altrui, si è di fronte alla figura della potestà.

2. Diritti assoluti e diritti relativi.

I diritti assoluti si caratterizzano per il fatto che possono essere fatti valere nei confronti di tutti (erga omnes) e per la loro realizzazione non è necessaria la collaborazione di altri soggetti. Essi sono, ad esempio:

- Diritti reali (su una cosa).

- Diritti

della personalità- (integrità fisica, al nome...) I diritti relativi si possono far valere solo nei confronti di soggetti determinati e per la loro esempio: diritti di credito per il realizzazione è necessaria la collaborazione di altri soggetti (quale se si deve ottenere una somma di denaro da un debitore non potrà realizzarsi senza la sua collaborazione). Il creditore avrà nei confronti del debitore una pretesa ed il debitore dovrà adempiere ad un obbligo. 3. Capacità giuridica e di agire. I soggetti sono titolari di situazioni giuridiche ovvero hanno la così detta capacità giuridica cioè l'idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive. Questa capacità si acquista al momento della nascita (art.1, comma 1, codice civile) e nessuno può esserne privato (art.22 costituzione) ma si perde con la morte. La capacità giuridica si contrappone alla capacità di agire cheÈ l'idoneità di porre in essere atti negoziali destinati a produrre effetti nella sfera giuridica del soggetto che li compie. Questa presuppone la presenza di una capacità intellettiva del soggetto che si acquista al raggiungimento della maggiore età. A volte, nonostante il raggiungimento della maggiore età, la persona fisica può non avere la capacità di discernimento che è normale attendersi in un individuo adulto ed in questi casi il legislatore ha previsto delle forme di tutela nei confronti di queste persone. 4. Incapacità assoluta e relativa. Le incapacità assolute: il soggetto non può compiere validamente alcun atto (maggior età, interdizione giudiziale e interdizione legale). maggiore età Quindi prima della il minore si definisce legalmente incapace e non può stipulare direttamente gli atti negoziali destinati ad incidere sulla propria sfera giuridica e non può decidere i loro.

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compimento.L’interdizione giudiziale è l’incapacità pronunciata dal tribunale con una sentenza e può essere pronunciata solo a carico di un soggetto di maggior età. È revocabile quando vengono meno i presupposti che hanno condotto alla sua dichiarazione. Affinché, inoltre un soggetto possa essere definito così occorre che ci sia un’infermità di mente, un’abitualità dell’infermità di mente, un’incapacità del soggetto. Queste prime due sono misure di protezioni di persone considerate incapaci!

L’interdizione legale è la pena accessoria ad una condanna definitiva all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni.

Le incapacità relative: incapacità meno gravi rispetto alle assolute (inabilitazione, emancipazione e amministrazione di sostegno).

L’inabilitazione è pronunciata on sentenza del tribunale quanto ricorrono

in modo da garantire la trasparenza e la certezza giuridica. Per quanto riguarda i presupposti per l'emancipazione, si considera che il minore ultra-sedicenne abbia una infermità di mente non talmente grave o una prodigalità. In questi casi, il minore può compiere atti di ordinaria amministrazione ma non di straordinaria. L'emancipazione è l'attribuzione al minore ultra-sedicenne della capacità giuridica di agire. Il minore emancipato si trova nella stessa condizione dell'inabilitato. L'amministratore di sostegno è una figura istituita dalla legge 6 (2004) per quelle persone che si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, come anziani, disabili, ecc. Il registro dello stato civile è necessario per rendere noti alcuni atti della vita dei soggetti ai terzi. Questi atti includono nascite, morti, matrimoni e unioni civili, cittadinanza e pubblicazioni matrimoniali. Ai sensi dell'art. 450 del codice civile, i registri dello stato civile sono pubblici, con lo scopo di rendere pubbliche informazioni a chiunque, garantendo così la trasparenza e la certezza giuridica.in quanto è proprio il motivo per cui sono stati istituiti tali registri. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati con le indicazioni previste dalla legge. Essi devono altresì eseguire, negli atti affidati alla loro custodia, le indagini domandate da privati. 6. Diritti della personalità e caratteristiche amministrazione di sostegno. Essi hanno ad oggetto aspetti essenziali della personalità umana e vengono riconosciuti dall'articolo 2 della costituzione, il quale dichiara che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona. Tali diritti inviolabili trovano riconoscimento anche nel codice civile che detta norme specifiche a tutela dell'integrità fisica, del nome e dell'immagine. Oltre a queste previsioni di rango interno (italiano) essi vengono riconosciuti anche a livello extrastatuale. Le caratteristiche fondamentali di questi diritti sono: essenziali/necessari: tutelano le

Ragioni fondamentali della vita della persona:

  • “Erga omnes”: assoluti
  • Non patrimoniali: non sono valutabili economicamente
  • Personalissimi: collegati alla persona in modo inscindibile
  • Inalienabili: non possono essere ceduti a terzi
  • Intrasmissibili: non possono essere venduti per successione o causa morte
  • Imprescrittibili: valgono in qualsiasi momento
  • Originari o innati: si acquistano al momento della nascita

I diritti della personalità (o personalissimi) sono:

  1. Diritto alla vita e all'integrità fisica: è tutelato in sede civile e penale, oltre ad essere previsione della carta costituzionale.
  2. Diritto all'onore: tutela la dignità della persona concedendo l'azione sia penale sia civile nei confronti di chi lo violi con atti volti a screditare la dignità e la considerazione sociale di un individuo.
  3. Diritto al nome: tutela l'interesse della persona ad usare il proprio nome come

Segnodistintivo della persona. È tutelato in sede costituzionale e dal codice civile con due azioni: una di reclamo (che mira a far cessare le contestazioni circa l'uso del proprio nome) ed una volta a far cessare l'uso indebito del proprio nome che altri si sia attribuito.

Diritto all'identità personale: è conseguenza del diritto al nome come interesse alla propria identificazione sociale. È una creazione giurisprudenziale e non vi è una norma nel codice civile che la tuteli.

Diritto alla riservatezza: tutela l'esigenza ad avere una sfera personale dalla quale si può escludere chiunque dalla sua conoscenza (privacy).

Diritto all'immagine: è l'ultimo diritto previsto dal codice civile ed è disciplinato dall'articolo 10 che dispone che qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta fuori dei casi in cui la pubblicazione è dalla legge consentita,

ovvero con pregiudizio al decoro e alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato può disporre l'inibitoria dell'abuso e condannare l'agente al risarcimento del danno. 7. Persona fisica e giuridica. Una persona fisica è il soggetto titolare di situazioni giuridiche ovvero hanno la così detta capacità giuridica cioè l'idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive. Questa capacità si acquista al momento della nascita (art.1, comma 1, codice civile) e nessuno può esserne privato (art.22 costituzione) ma si perde con la morte. Una persona giuridica (talvolta anche ente morale), in diritto, è un ente cui l'ordinamento giuridico attribuisce la cosiddetta capacità giuridica, rendendolo quindi soggetto di diritto. La persona giuridica è quell'organismo unitario, caratterizzato da una.

La pluralità di individui o un complesso di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto la capacità di agire in vista di scopi leciti determinati (si uniscono per un determinato scopo).

8. Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta.

L'autonomia patrimoniale è il grado di separazione del patrimonio di un soggetto di diritto rispetto alla persona fisica. Il patrimonio di quel soggetto è detto patrimonio autonomo. Essa ha il ruolo fondamentale di garanzia per tutelare sia i soggetti terzi che entrano in contatto con la persona giuridica, sia per isolare le vicende dei patrimoni dei singoli componenti della persona giuridica.

Le persone giuridiche all'interno del nostro ordinamento si suddividono in:

  • Società di persone: l'autonomia personale imperfetta in questo caso è poiché i debiti delle società possono essere imputati ai singoli soci o ad alcuni di essi (soprattutto nelle società sportive).

dilettantistiche). Società di capitali: l'autonomia personale perfetta in questo caso è poiché tutti i diritti sociali per poter essere soddisfatti devono rifarsi esclusivamente sul patrimonio della persona giuridica.

9. Principi di diritto alla base dell'associazionismo. L'associazione deve essere costituita per atto pubblico (art.14 c.c.). Essa è a struttura aperta, cioè è possibile entrare e uscire dall'associazione, a certe condizioni. Nelle associazioni l'elemento personalistico prevalente e la volontà è interna, cioè appartiene agli stessi associati che si sono riuniti per il perseguimento di un certo scopo. Il c.c. agli art. 15 e ss. detta le norme in merito all'atto costitutivo (che contiene la volontà delle parti di costituire quella associazione) e allo statuto (che regola il suo funzionamento) e alle loro modificazioni.

10. Contenuto atto costitutivo. L'

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A.A. 2020-2021
34 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher EdoardoMontessori di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Ongaro Federica.