Estratto del documento

Diritto Privato

Prof.ssa Infantino

Appunti lezioni a.a. 2020/2021 integrati con il libro “Diritto Privato. Linee essenziali”

di Vincenzo Roppo.

Esame:

L’esame è scritto ed è composto da 6 domande:

• 4 a risposta multipla, tratte da ‘Patrizia ZIVIZ et alii (a cura di), Diritto privato. Esercizi’

• 2 a risposta aperta, riguardo argomenti trattati da ‘Vincenzo ROPPO, Diritto privato.

Linee essenziali’

Le 4 domande multiple valgono 4,5 punti. Rispondendo correttamente solo alle

domande a scelta multipla si raggiunge il 18. Ogni domanda a risposta aperta vale 6

punti.

Testi di riferimento:

Vincenzo ROPPO, Diritto privato. Linee essenziali, V ed., Giappichelli, Torino, 2018,

capitoli 1-2, 5-9, 11-12, 16-18, 22-24, 26-28, 30-32, 37-39

(o, in alternativa, i medesimi capitoli da Vincenzo ROPPO, Diritto privato. Linee essenziali,

IV ed., Giappichelli, Torino, 2016)

Patrizia ZIVIZ et alii (a cura di), Diritto privato. Esercizi, II ed., Giappichelli, Torino, 2017,

capitoli 1-3, 5, 7, 10, in particolare:

• Capitolo 1 tutto;

• Capitolo 2, domande 2.1-2.8, 2.29-2.58, 2.62-2.77;

• Capitolo 3, domande 3.1-3.58, 3.116-3.170;

• Capitolo 5, domande 5.1-5.78, 5.113-5.157;

• Capitolo 7, tutto;

• Capitolo 10, domande 10.34-10.71.

(Considerare gli stessi capitoli ed esercizi di riferimento per la terza edizione.)

1

I. IL DIRITTO 6

Il diritto privato nel sistema giuridico 6

Funzione del diritto privato: interessi e conflitti 8

Giustizia arbitraria 8

Diritto oggettivo e soggettivo 9

Norme giuridiche 9

Fattispecie 9

Interpretazione 10

Analogia 12

Fonti del diritto privato 13

Codice Civile 14

Costituzione 16

Fonti dell’Unione Europea 17

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 17

Regolamenti, usi e consuetudini. Fonti sussidiarie 18

Diritto internazionale privato 19

Dottrina giuridica 19

Rapporti fra leggi 20

Abrogazione 20

II. I DIRITTI 22

Distinzioni entro i diritti soggettivi 22

Le vicende dei diritti e la circolazione giuridica 24

Trasmissione (cessione, alienazione) 24

Estinzione e Prescrizione 25

Sospensione e interruzione 26

Presunzione 28

Prescrizione presuntiva 28

Decadenza 29

Apparenza e buona fede 31

Pubblicità 32

Processo civile 33

Prove 34

III. I SOGGETTI 35

Persone fisiche 35

Nascita 35

2

Morte 36

Scomparsa, assenza, morte presunta 36

Nome 37

Sesso 38

Residenza e domicilio 38

Cittadinanza 38

Stato civile 39

Capacità di agire 40

Limitazioni alla capacità di agire 40

Organizzazioni 46

L’acquisto della personalità giuridica 46

Enti con personalità giuridica 47

Enti senza personalità giuridica 47

Associazioni riconosciute 48

Associazioni non riconosciute 49

Fondazioni 50

Le associazioni illecite 50

I comitati 50

IV. I DIRITTI SULLE COSE 51

I beni e il patrimonio 51

Beni materiali e immateriali 51

Beni mobili e immobili 52

Beni consumabili e beni inconsumabili 53

Comodato e mutuo 54

Beni presenti e futuri 54

Frutti 55

Pertinenza 55

Patrimonio 57

Beni pubblici e privati 57

Beni patrimoniali 58

La proprietà 59

Le trasformazioni delle proprietà 59

La proprietà nella Costituzione 59

La proprietà nel codice civile 60

La proprietà: esercizio, acquisto e tutela 60

Limiti della proprietà 62

3

I modi di acquisto della proprietà 64

Azioni a difesa della proprietà (azioni petitorie) 68

Il possesso 70

Effetti del possesso 72

Azioni possessorie 74

La trascrizione 76

Il sistema tavolare 77

V. LE OBBLIGAZIONI 79

L’obbligazione 79

Tipi di obbligazioni 81

Fonti delle obbligazioni 85

Regole generali sulle obbligazioni 86

Estinzione dell’obbligazione 87

Garanzia del credito 88

Strumenti di tutela del credito 88

Concorso di creditori 91

Cause legittime di prelazione 93

Privilegio 97

Pegno 99

Ipoteca 105

Garanzie personali 108

VI. IL CONTRATTO 109

Il contratto in generale 109

Il contratto come atto patrimoniale 111

Classificazioni dei contratti 111

Modo di formazione dei contratti 111

Numero delle parti 113

Contenuto dell’accordo 113

I contratti delle pubbliche amministrazioni 118

Elementi del contratto 119

Requisiti del contratto 119

L’accordo delle parti 119

La causa 124

L’oggetto 125

La forma 126

Regole sulla trascrizione 126

4

Contratti conclusi per via informatica 128

Elementi accessori 129

Vizi originari del contratto e trattamento dei contratti invalidi 131

Inefficacia 131

Nullità 132

Annullabilità 134

Rescissione 140

Patologia successiva del contratto e risoluzione 141

Risoluzione per inadempimento 142

Risoluzione per impossibilità sopravvenuta 144

Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta 145

Il regolamento contrattuale, l’interpretazione e l’integrazione 147

VII. RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE E ALTRE FONTI DI OBBLIGAZIONI 152

Responsabilità civile: funzioni e presupposti 152

Responsabilità oggettiva 153

Responsabilità soggettiva 156

Esclusione della responsabilità 160

I rimedi contro il danno 162

Tipi di danno 162

5

I. IL DIRITTO

Il diritto privato nel sistema giuridico

Diritto, nel lessico giuridico, è l'insieme delle norme giuridiche presenti in un ordinamento

giuridico e/o delle norme giuridiche che regolano una determinata disciplina.

Diritto non è solo la legge, non è solo la giurisprudenza, non è solo la dottrina. E’

l’insieme di questi tre formanti ufficiale, oltre che il risultato dei formanti non

ufficiali.

Diritto e legge sono due concetti diversi, infatti in tutte le lingue sono parole separate, ma

spesso vengono confusi , soprattutto in Europa continentale.

La parola “legge” può avere tre significati: può essere intesa come equivalente di “diritto”,

come equivalente di “regola di diritto” (quella regola, cioè, cui riconosciamo la giuridicità),

oppure si può riferire ad un testo legislativo, cioè ad un testo scritto.

Il diritto può includere varie materie all’interno di sé, non parliamo infatti solo del diritto

ufficiale, che promana da organi ufficiali, ma anche non ufficiale, spontaneo e non

verbalizzato, che non è emanazione diretta del potere statale.

L’idea che lo stato abbia il monopolio giuridico è relativamente recente, risalendo essa agli

stati nazionali: esisteva ben prima il diritto. Lo stato si costituisce come istituzione con il

potere giuridico. Il diritto può naturalmente essere anche ultra-statale, pensiamo per

esempio al diritto degli organismi sovranazionali (UE).

Alcuni ambiti del diritto e i loro organi giudiziari e legislativi:

A. Diritto costituzionale: corte costituzionale, costituzione. Concerne l’assetto

costituzionale dello stato.

B. Diritto amministrativo: leggi amministrative, consiglio di stato e tribunali

amministrativi regionali (TAR). Non esiste in Italia un giudice amministrativo.

C. Diritto penale: codice penale, corte di cassazione. La cassazione non è strettamente

legata al penale, ma i livelli precedenti sono corti d’appello e tribunali con sezione

penale oppure giudici di pace. Alcune fattispecie non sono lontane dal diritto privato ma

meritano rilevanza pubblicistica, in quanto particolarmente lesivi della vita

societaria. Il diritto penale non è correlato al privato, spesso creando differenze

(e conseguenti problemi) fra i due versanti.

La posizione formale di potere che esiste fra le parti è ciò che distingue il diritto

pubblico dal diritto privato.

Il diritto pubblico può essere infatti definito come il complesso delle norme che

attribuiscono una pubblica autorità al potere di incidere sulle posizioni delle

persone, anche senza e anche contro la volontà di queste.

In breve, il diritto pubblico riguarda il rapporto fra soggetti e autorità; questa disparità di

potere è prevista formalmente.

Un esempio di questo rapporto di soggezione è l’espropriazione, ovvero la possibilità del

comune di avere la proprietà del terreno che gli serve versando in cambio al legittimo

proprietario una somma di denaro, detta indennità di esproprio, fissata in base a criteri di

legge. Il proprietario perde la proprietà in favore del comune anche se non è d'accordo

trovandosi appunto in una situazione di disparità.

6

Tuttavia, se anziché espropriare il comune stipula un contratto di compravendita il comune

agisce come privato, entriamo nell'ambito del diritto privato.

Il fatto che ci sia una parte pubblica non significa che ci sia un rapporto di diritto pubblico,

ma dipende da come si comporta il singolo soggetto. Questo riguarda solo il potere

formale.

Il diritto privato può essere definito “diritto comune”: può applicarsi sia a persone

private che agiscono per fini privati, sia ad apparati pubblici che agiscono per fini

pubblici.

Il diritto privato riguarda inoltre relazioni tra soggetti che agiscono in condizioni di

parità formale.

Una medesima situazione può essere regolata al tempo stesso da norme del diritto privato

e dalle norme del diritto pubblico.

La proprietà è ad esempio un istituto del diritto privato, ma è sempre più influenzata dal

esercizio dei poteri delle autorità pubbliche.

Oggi la distinzione tra diritto privato e diritto pubblico è abbastanza netta sul piano

concettuale, ma molto meno sul piano pratico perché nella realtà tra i due campi

dell'ordinamento giuridico esistono connessioni e interferenze continue. In passato

diritto privato e diritto pubblico erano invece campi ben distinti e separati.

Erano inoltre distinte e separate fra loro l'azione dei pubblici poteri dello stato e le attività e

i rapporti dei privati cittadini, ovvero della società civile. Queste erano caratteristiche del

diritto privato nello stato liberale, e i suoi istituti fondamentali esaltavano la libertà dei

privati cittadini a difesa dell'inferenza dei poteri pubblici.

La situazione mutò all'inizio del Novecento, con la Prima Guerra Mondiale. Allo stato

liberale succede Infatti lo Stato Sociale, in un processo storico nel quale confluiscono

grandi trasformazioni economiche e politiche.

Sul piano politico viene soddisfatta parzialmente la domanda di giustizia sociale

attraverso un intervento dello Stato che controlla l'azione e limita la libertà delle persone.

Sul piano economico i sistemi industriali attraversano una grave crisi e questo spinge lo

stato a intervenire direttamente sulle sulle attività economiche: è il fenomeno

dell'intervento pubblico nell'economia.

Di cosa si occupa il diritto privato?

Il diritto privato si occupa di organizzazioni, beni, debiti e crediti, contratti, danni, attività

economiche organizzate, famiglia e successioni.

E’ disciplinato dal codice civile, e i suoi organi giudiziari sono corte di cassazione, corti

d’appello e tribunali (sezione civile, giudici di pace).

Le controversie sono, come già detto, tra parti in posizione ugualitaria.

La corte costituzionale emette all’incirca 300-500 sentenze all’anno.

La Corte di Cassazione, solo nella sua parte civile, ne emette circa 40.000 all’anno. Sono

decisioni a motivazione lunga, il che incide sulla qualità e sulla giustizia delle decisioni.

Capiamo dunque che le controversie che possono sorgere in merito al diritto privato sono

innumerevoli. 7

Funzione del diritto privato: interessi e conflitti

Il diritto privato regge l’architettura delle relazioni inter partes fai soggetti appartenenti a

una data società: è posto dallo stato al fine di governare le relazioni fra soggetti in

posizione di parità formale fra loro, tutelandone gli interessi e risolvendo (o

prevenendo) i conflitti.

Per certi versi il diritto privato che studiamo è il diritto privato come “dovrebbe essere”

secondo lo Stato. In concreto, tale diritto ideale coesiste con il diritto concretamente

applicato e rispettato dalle parti, e talvolta vi differisce anche profondamente.

Nell’ambito privatistico, salve eccezioni, le parti sono in genere libere di modellare da

sé le regole che le governano. Fintanto che non sorge una disputa e non ci si rivolge ad

un giudice, tali regole (quale che sia la loro posizione rispetto al diritto statale) coesistono

con quelle dettate dallo stato.

Solitamente il diritto privato reale entra in gioco quando una relazione sta degenerando,

laddove lo stato non interviene e solo in ultima istanza.

Se nessuno intraprende la via giudiziaria, il rapporto in questione viene regolato da un

assetto di regole che possono allontanarsi anche molto dal diritto formale.

La discrasia tra il diritto privato com’è ogni giorno e tra come dovrebbe essere è al suo

massimo laddove la litigiosità è bassa: lo stato non si interessa di un rapporto in cui non

ci sono problemi e in cui non vengono commesse infrazioni o in cui vengono corsi pericoli.

Fin dal 1942, nel codice civile c’è una norma che prevede che ne nei contratti scritti da una

parte soltanto (a formazione unilaterale), se ci sono delle cause pericolose per la parte che

subisce il contratto, esse sono inefficaci.

In realtà però se la clausola cozza con una norma, questa non la rende efficace finché

la clausola non viene effettivamente portata davanti al giudice. Inoltre, spesso una

delle due parti non possiede potere negoziale. In quei casi la litigiosità è molto bassa:

alcuni esempi di rapporti impari sono per esempio di contratti con le aziende, ad esempio

con le app (rapporti B2C, imprese-consumatori), ma anche i rapporti di lavoro e i rapporti

B2B, business to business. Il terzo settore in cui la litigiosità è bassa è invece quello dei

rapporti familiari.

Giustizia arbitraria

Potremmo pensare che i rapporti fra imprenditori siano paritari. In realtà non è così: anche

qui la litigiosità è bassissima, e i rapporti sono di tipo economico-commerciale. Si ricorre

dunque spesso alla giustizia arbitraria.

Vi sono dei soggetti nominati dalle imprese, gli arbitri, che sono incaricati specificamente

di risolvere le controversie, e al termine della consulenza viene prodotto un lodo (sentenza

arbitrale) riconosciuto al pari di una sentenza formale, giuridica, sebbene non sia prodotta

da un tribunale.

L’expertise dell’arbitro in materia viene in quel caso utilizzato per produrre una sentenza, e

le sentenze non sono pubbliche. Viene inoltre applicato il diritto che le parti decidono.

Gli arbitri vengono nominati e pagati dalle parti, per questo vengono spesso messi in gioco

da soggetti come le aziende. Esistono anche gli arbitrati tra individui e stati (sede a

Washington).

Il costo della controversia può essere ampiamente superiore al guadagno, sia per il costo

degli arbitri ma soprattutto per il costo degli avvocati.

La giustizia arbitraria esiste dunque al fianco della giustizia ordinaria.

8

Diritto oggettivo e soggettivo

- “Diritto oggettivo” indica l’insieme delle norme del diritto privato (LAW). Alcuni

sinonimi sono sistema o ordinamento giuridico.

- “Diritto soggettivo” (RIGHT) invece indica una prerogativa spettante a un

soggetto nei confronti o della totalità dei consociati. Distinguiamo tra diritto

soggettivo assoluto, che si può far valere nei confronti di tutti, e diritto soggettivo

relativo, che si può far valere nei confronti di uno o più consociati specifici Il

contratto di locazione immobiliare vale solo tra la persona e il proprietario).

I diritti soggettivi assoluti sono difficili da creare, quelli soggettivi relativi invece no.

Ci occuperemo più approfonditamente in seguito delle distinzioni tra diritti soggettivi.

Norme giuridiche

L’elemento base della struttura del diritto oggettivo è rappresentato dalle norme di diritto, o

norme giuridiche.

La norma giuridica funziona attraverso la combinazione di due elementi fondamentali:

regola e sanzione.

• La regola è una regola di condotta indirizzata ai consociati per orientare il

comportamento nel senso desiderato.

• La sanzione è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione

della regola.

La violazione della regola è lesiva dell’interesse che la regola vuole affermare e

proteggere. In alcuni casi la sanzione serve a ripristinare l’interesse leso, cancellando

l’effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola.

La sanzione può avere:

- Ruolo satisfattivo. Soddisfa in modo diretto e pieno l’interesse leso.

- Ruolo compensativo. Compensa la vittima della violazione con qualcosa che non

ripristina l’interesse leso, ma semplicemente lo sostituisce con un surrogato di valore

economico equivalente.

- Ruolo punitivo. Punta a colpire un comportamento riprovevole.

- Ruolo deterrente o preventivo. Serve a evitare un fanno mettendo in guardia chi

potrebbe causarlo.

L’insieme delle norme giuridiche che regolano qualche importante fenomeno della vita

sociale è detto istituto giuridico.

Sempre in merito alle norme, esse hanno la caratteristica di essere generali (si

indirizzano ad una moltitudine indeterminata di destinatari) e astratte (risultano applicabili

ad un numero indeterminato di situazioni concrete).

Non tutte le norme però sono generali e astratte: esistono anche delle particolari norme

speciali, eccezionali o singolari.

Fattispecie

- Solitamente, la norma contiene la descrizione di un fatto definito in base agli elementi

che lo caratterizzano, così che quella d

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher appuntidispes di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Infantino Marta.
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