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DELL'ESECUZIONE
Art. 1327, C.C.: "1. Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. 2. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno"
• Un contratto unilaterale può concludersi tramite PROPOSTA + SILENZIO. (Riguarda solo contratti in cui il ricevente può solo guadagnarci).
Art. 1333, C.C.: "1. La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. 2. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è"
concluso”• Un contratto aperto o per adesione può concludersi tramite PROPOSTA APERTA/OFFERTA AL PUBBLICO + ADESIONE. L'atto che funge da proposta si rivolge ad un insieme indeterminato di soggetti.Art. 1332, C.C.: “Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari”
Ciascuno può dunque aderire notificandolo all'organo.
Art. 1336, C.C.: “1. L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi”
Un esempio è l'esposizione del prezzo nella merce nei negozi: costituisce una proposta valida per tutti i soggetti. Il contratto si conclude nel momento in cui il cliente
rifiuta di concluderlo. In questo caso non c'è contratto. La parte va incontro a responsabilità.
Vi è poi il caso della parte che sia a conoscenza di una causa di invalidità del contratto e tuttavia ne taccia l'esistenza all'altra parte. Il contratto è invalido.
Art. 1338, C.C.: "La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto"
Si applica solo nel caso in cui una parte è (o dovrebbe essere) a conoscenza della ragione di invalidità, e lo omette volontariamente all'altra parte, senza avere mezzi per conoscere la verità.
(Ad esempio, A vende a B un bene oggetto di prelazione. B non ha modo di saperlo. Quando B viene a sapere di aver concluso un contratto)
invalido può agire contro A per farsi risarcire per il danno).
- Ancora, può darsi che una parte menta o tragga altrimenti in inganno l'altra parte circa qualche aspetto del contratto, così inducendo l'altra a concludere un contratto che, senza quella menzogna e inganno, non avrebbe concluso. Il contratto è valido, ma il contraente in malafede risponde dei danni.
Art. 1440, C.C.: "Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni"
Responsabilità precontrattuale
In tutti questi casi, la parte che ha violato il dovere di comportarsi secondo correttezza ai sensi dell'art. 1337 C.C. è soggetta a responsabilità precontrattuale. Si discute se quest'ultima sia una forma di responsabilità contrattuale o extracontrattuale (o se si tratti di un
tertium genus). La concezione dominante (in Italia) è quella che la considera responsabilità extracontrattuale.
Differenze tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale.
responsabilità contrattuale responsabilità extracontrattuale
non occorre provare colpa/ occorre provare colpa/dolo, ovvero
Onere della prova dolo, ma solo provare che l’altra parte non ha
l’inadempimento. agito in buona fede.
Termine di 10 anni 5 anni
prescrizione Interesse positivo.
Mira a mettere la vittima nella Interesse negativo.
situazione in cui si troverebbe Mira a mettere la vittima nella
se il contratto fosse stato
Danno risarcibile situazione in cui sarebbe stata se
buono/ ci fosse effettivamente non fosse mai entrata nelle
stato. trattative.
Vuole dare tutta la possibile
utilità alla vittima.
La distinzione ha dunque conseguenze dirette sul trattamento del caso.
La causa
La causa è una delle spie delle origini francesi del nostro codice. È
sconosciuta sia nel sistema di Common Law, sia in quello tedesco. E' stata abolita però in molti sistemi in cui era in vigore, e in generale è il requisito la cui utilità è più dubbia. Essa è definita dalla nostra dottrina come la funzione economico-sociale del contratto, distinta dai motivi che inducono le parti a contrarre, i quali sono giuridicamente irrilevanti. Art. 1345, C.C.: "Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe" La causa deve essere lecita. Art. 1343, C.C.: "La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume" Se la causa è la funzione economico-sociale del contratto, che per i contratti tipici è definita dal legislatore, come potrebbe essa essere illecita? La dottrina a tal fine distingue: - La causa astratta del contratto (ossia la sua funzione economica-sociale) che è sempre lecita; - La causa concreta del contratto (ossia i motivi che inducono le parti a contrarre) che può essere illecita se contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.funzione economico-sociale)
- La causa concreta del contratto (ossia dalla funzione che in concreto quel contratto svolge)
La prima è sempre lecita, la è seconda suscettibile di divenire illecita.
Ad esempio, se due soggetti si accordano per la locazione di un immobile al fine di destinarlo al fine della prostituzione, la causa concreta del contratto è illecita, quella astratta (dare in affitto l'immobile) no.
Un altro esempio è la droga: in una compravendita di droga la causa astratta è la compravendita (istituto legittimo), mentre la causa concreta, ovvero la vendita di droga, è illecita.
(In ogni caso l'oggetto è illecito, opinione sostenuta dagli anti-causalisti, che sostengono l'inutilità del requisito della causa).
La causa diventa illecita anche quando il contratto (di per sé valido e lecito) viene usato per eludere altre norme.
Esempio:
Art. 1344, C.C.: "Si reputa altresì illecita la causa"
quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa". Art. 1523, C.C.: "Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna". A vende a B un bene (es. una collana) con vendita ordinaria. B rivende ad A il bene con vendita a rate, con prezzo più alto e riserva di proprietà (ovvero la proprietà non passa finché non viene pagata l'unica rata). Questo può succedere nel caso in cui A abbia bisogno immediato di liquidità (spesso avvengono fenomeni di usura). Il bene diventa di fatto un oggetto di garanzia, senza seguire i modi ordinari di istituzione della garanzia e aggirando il divieto del patto commissorio. Questo è un esempio di due contratti ordinari (con collegamento contrattuale) che diventano illeciti perchéC.C.: “La determinazione dell’oggetto può essere demandata a un terzo,che la deve fare secondo equità”C.C.: "Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo (ARBITRAGGIO) e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento"
Regole in merito all'oggetto:
Art. 1474, C.C.:
"1. Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.
2. Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicina.
3. Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti."