Diritto Privato
Prof.ssa Infantino
Appunti lezioni a.a. 2020/2021 integrati con il libro “Diritto Privato. Linee essenziali”
di Vincenzo Roppo.
Esame:
L’esame è scritto ed è composto da 6 domande:
• 4 a risposta multipla, tratte da ‘Patrizia ZIVIZ et alii (a cura di), Diritto privato. Esercizi’
• 2 a risposta aperta, riguardo argomenti trattati da ‘Vincenzo ROPPO, Diritto privato.
Linee essenziali’
Le 4 domande multiple valgono 4,5 punti. Rispondendo correttamente solo alle
domande a scelta multipla si raggiunge il 18. Ogni domanda a risposta aperta vale 6
punti.
Testi di riferimento:
Vincenzo ROPPO, Diritto privato. Linee essenziali, V ed., Giappichelli, Torino, 2018,
capitoli 1-2, 5-9, 11-12, 16-18, 22-24, 26-28, 30-32, 37-39
(o, in alternativa, i medesimi capitoli da Vincenzo ROPPO, Diritto privato. Linee essenziali,
IV ed., Giappichelli, Torino, 2016)
Patrizia ZIVIZ et alii (a cura di), Diritto privato. Esercizi, II ed., Giappichelli, Torino, 2017,
capitoli 1-3, 5, 7, 10, in particolare:
• Capitolo 1 tutto;
• Capitolo 2, domande 2.1-2.8, 2.29-2.58, 2.62-2.77;
• Capitolo 3, domande 3.1-3.58, 3.116-3.170;
• Capitolo 5, domande 5.1-5.78, 5.113-5.157;
• Capitolo 7, tutto;
• Capitolo 10, domande 10.34-10.71.
(Considerare gli stessi capitoli ed esercizi di riferimento per la terza edizione.)
1
I. IL DIRITTO 6
Il diritto privato nel sistema giuridico 6
Funzione del diritto privato: interessi e conflitti 8
Giustizia arbitraria 8
Diritto oggettivo e soggettivo 9
Norme giuridiche 9
Fattispecie 9
Interpretazione 10
Analogia 12
Fonti del diritto privato 13
Codice Civile 14
Costituzione 16
Fonti dell’Unione Europea 17
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 17
Regolamenti, usi e consuetudini. Fonti sussidiarie 18
Diritto internazionale privato 19
Dottrina giuridica 19
Rapporti fra leggi 20
Abrogazione 20
II. I DIRITTI 22
Distinzioni entro i diritti soggettivi 22
Le vicende dei diritti e la circolazione giuridica 24
Trasmissione (cessione, alienazione) 24
Estinzione e Prescrizione 25
Sospensione e interruzione 26
Presunzione 28
Prescrizione presuntiva 28
Decadenza 29
Apparenza e buona fede 31
Pubblicità 32
Processo civile 33
Prove 34
III. I SOGGETTI 35
Persone fisiche 35
Nascita 35
2
Morte 36
Scomparsa, assenza, morte presunta 36
Nome 37
Sesso 38
Residenza e domicilio 38
Cittadinanza 38
Stato civile 39
Capacità di agire 40
Limitazioni alla capacità di agire 40
Organizzazioni 46
L’acquisto della personalità giuridica 46
Enti con personalità giuridica 47
Enti senza personalità giuridica 47
Associazioni riconosciute 48
Associazioni non riconosciute 49
Fondazioni 50
Le associazioni illecite 50
I comitati 50
IV. I DIRITTI SULLE COSE 51
I beni e il patrimonio 51
Beni materiali e immateriali 51
Beni mobili e immobili 52
Beni consumabili e beni inconsumabili 53
Comodato e mutuo 54
Beni presenti e futuri 54
Frutti 55
Pertinenza 55
Patrimonio 57
Beni pubblici e privati 57
Beni patrimoniali 58
La proprietà 59
Le trasformazioni delle proprietà 59
La proprietà nella Costituzione 59
La proprietà nel codice civile 60
La proprietà: esercizio, acquisto e tutela 60
Limiti della proprietà 62
3
I modi di acquisto della proprietà 64
Azioni a difesa della proprietà (azioni petitorie) 68
Il possesso 70
Effetti del possesso 72
Azioni possessorie 74
La trascrizione 76
Il sistema tavolare 77
V. LE OBBLIGAZIONI 79
L’obbligazione 79
Tipi di obbligazioni 81
Fonti delle obbligazioni 85
Regole generali sulle obbligazioni 86
Estinzione dell’obbligazione 87
Garanzia del credito 88
Strumenti di tutela del credito 88
Concorso di creditori 91
Cause legittime di prelazione 93
Privilegio 97
Pegno 99
Ipoteca 105
Garanzie personali 108
VI. IL CONTRATTO 109
Il contratto in generale 109
Il contratto come atto patrimoniale 111
Classificazioni dei contratti 111
Modo di formazione dei contratti 111
Numero delle parti 113
Contenuto dell’accordo 113
I contratti delle pubbliche amministrazioni 118
Elementi del contratto 119
Requisiti del contratto 119
L’accordo delle parti 119
La causa 124
L’oggetto 125
La forma 126
Regole sulla trascrizione 126
4
Contratti conclusi per via informatica 128
Elementi accessori 129
Vizi originari del contratto e trattamento dei contratti invalidi 131
Inefficacia 131
Nullità 132
Annullabilità 134
Rescissione 140
Patologia successiva del contratto e risoluzione 141
Risoluzione per inadempimento 142
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta 144
Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta 145
Il regolamento contrattuale, l’interpretazione e l’integrazione 147
VII. RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE E ALTRE FONTI DI OBBLIGAZIONI 152
Responsabilità civile: funzioni e presupposti 152
Responsabilità oggettiva 153
Responsabilità soggettiva 156
Esclusione della responsabilità 160
I rimedi contro il danno 162
Tipi di danno 162
5
I. IL DIRITTO
Il diritto privato nel sistema giuridico
Diritto, nel lessico giuridico, è l'insieme delle norme giuridiche presenti in un ordinamento
giuridico e/o delle norme giuridiche che regolano una determinata disciplina.
Diritto non è solo la legge, non è solo la giurisprudenza, non è solo la dottrina. E’
l’insieme di questi tre formanti ufficiale, oltre che il risultato dei formanti non
ufficiali.
Diritto e legge sono due concetti diversi, infatti in tutte le lingue sono parole separate, ma
spesso vengono confusi , soprattutto in Europa continentale.
La parola “legge” può avere tre significati: può essere intesa come equivalente di “diritto”,
come equivalente di “regola di diritto” (quella regola, cioè, cui riconosciamo la giuridicità),
oppure si può riferire ad un testo legislativo, cioè ad un testo scritto.
Il diritto può includere varie materie all’interno di sé, non parliamo infatti solo del diritto
ufficiale, che promana da organi ufficiali, ma anche non ufficiale, spontaneo e non
verbalizzato, che non è emanazione diretta del potere statale.
L’idea che lo stato abbia il monopolio giuridico è relativamente recente, risalendo essa agli
stati nazionali: esisteva ben prima il diritto. Lo stato si costituisce come istituzione con il
potere giuridico. Il diritto può naturalmente essere anche ultra-statale, pensiamo per
esempio al diritto degli organismi sovranazionali (UE).
Alcuni ambiti del diritto e i loro organi giudiziari e legislativi:
A. Diritto costituzionale: corte costituzionale, costituzione. Concerne l’assetto
costituzionale dello stato.
B. Diritto amministrativo: leggi amministrative, consiglio di stato e tribunali
amministrativi regionali (TAR). Non esiste in Italia un giudice amministrativo.
C. Diritto penale: codice penale, corte di cassazione. La cassazione non è strettamente
legata al penale, ma i livelli precedenti sono corti d’appello e tribunali con sezione
penale oppure giudici di pace. Alcune fattispecie non sono lontane dal diritto privato ma
meritano rilevanza pubblicistica, in quanto particolarmente lesivi della vita
societaria. Il diritto penale non è correlato al privato, spesso creando differenze
(e conseguenti problemi) fra i due versanti.
La posizione formale di potere che esiste fra le parti è ciò che distingue il diritto
pubblico dal diritto privato.
Il diritto pubblico può essere infatti definito come il complesso delle norme che
attribuiscono una pubblica autorità al potere di incidere sulle posizioni delle
persone, anche senza e anche contro la volontà di queste.
In breve, il diritto pubblico riguarda il rapporto fra soggetti e autorità; questa disparità di
potere è prevista formalmente.
Un esempio di questo rapporto di soggezione è l’espropriazione, ovvero la possibilità del
comune di avere la proprietà del terreno che gli serve versando in cambio al legittimo
proprietario una somma di denaro, detta indennità di esproprio, fissata in base a criteri di
legge. Il proprietario perde la proprietà in favore del comune anche se non è d'accordo
trovandosi appunto in una situazione di disparità.
6
Tuttavia, se anziché espropriare il comune stipula un contratto di compravendita il comune
agisce come privato, entriamo nell'ambito del diritto privato.
Il fatto che ci sia una parte pubblica non significa che ci sia un rapporto di diritto pubblico,
ma dipende da come si comporta il singolo soggetto. Questo riguarda solo il potere
formale.
Il diritto privato può essere definito “diritto comune”: può applicarsi sia a persone
private che agiscono per fini privati, sia ad apparati pubblici che agiscono per fini
pubblici.
Il diritto privato riguarda inoltre relazioni tra soggetti che agiscono in condizioni di
parità formale.
Una medesima situazione può essere regolata al tempo stesso da norme del diritto privato
e dalle norme del diritto pubblico.
La proprietà è ad esempio un istituto del diritto privato, ma è sempre più influenzata dal
esercizio dei poteri delle autorità pubbliche.
Oggi la distinzione tra diritto privato e diritto pubblico è abbastanza netta sul piano
concettuale, ma molto meno sul piano pratico perché nella realtà tra i due campi
dell'ordinamento giuridico esistono connessioni e interferenze continue. In passato
diritto privato e diritto pubblico erano invece campi ben distinti e separati.
Erano inoltre distinte e separate fra loro l'azione dei pubblici poteri dello stato e le attività e
i rapporti dei privati cittadini, ovvero della società civile. Queste erano caratteristiche del
diritto privato nello stato liberale, e i suoi istituti fondamentali esaltavano la libertà dei
privati cittadini a difesa dell'inferenza dei poteri pubblici.
La situazione mutò all'inizio del Novecento, con la Prima Guerra Mondiale. Allo stato
liberale succede Infatti lo Stato Sociale, in un processo storico nel quale confluiscono
grandi trasformazioni economiche e politiche.
Sul piano politico viene soddisfatta parzialmente la domanda di giustizia sociale
attraverso un intervento dello Stato che controlla l'azione e limita la libertà delle persone.
Sul piano economico i sistemi industriali attraversano una grave crisi e questo spinge lo
stato a intervenire direttamente sulle sulle attività economiche: è il fenomeno
dell'intervento pubblico nell'economia.
Di cosa si occupa il diritto privato?
Il diritto privato si occupa di organizzazioni, beni, debiti e crediti, contratti, danni, attività
economiche organizzate, famiglia e successioni.
E’ disciplinato dal codice civile, e i suoi organi giudiziari sono corte di cassazione, corti
d’appello e tribunali (sezione civile, giudici di pace).
Le controversie sono, come già detto, tra parti in posizione ugualitaria.
La corte costituzionale emette all’incirca 300-500 sentenze all’anno.
La Corte di Cassazione, solo nella sua parte civile, ne emette circa 40.000 all’anno. Sono
decisioni a motivazione lunga, il che incide sulla qualità e sulla giustizia delle decisioni.
Capiamo dunque che le controversie che possono sorgere in merito al diritto privato sono
innumerevoli. 7
Funzione del diritto privato: interessi e conflitti
Il diritto privato regge l’architettura delle relazioni inter partes fai soggetti appartenenti a
una data società: è posto dallo stato al fine di governare le relazioni fra soggetti in
posizione di parità formale fra loro, tutelandone gli interessi e risolvendo (o
prevenendo) i conflitti.
Per certi versi il diritto privato che studiamo è il diritto privato come “dovrebbe essere”
secondo lo Stato. In concreto, tale diritto ideale coesiste con il diritto concretamente
applicato e rispettato dalle parti, e talvolta vi differisce anche profondamente.
Nell’ambito privatistico, salve eccezioni, le parti sono in genere libere di modellare da
sé le regole che le governano. Fintanto che non sorge una disputa e non ci si rivolge ad
un giudice, tali regole (quale che sia la loro posizione rispetto al diritto statale) coesistono
con quelle dettate dallo stato.
Solitamente il diritto privato reale entra in gioco quando una relazione sta degenerando,
laddove lo stato non interviene e solo in ultima istanza.
Se nessuno intraprende la via giudiziaria, il rapporto in questione viene regolato da un
assetto di regole che possono allontanarsi anche molto dal diritto formale.
La discrasia tra il diritto privato com’è ogni giorno e tra come dovrebbe essere è al suo
massimo laddove la litigiosità è bassa: lo stato non si interessa di un rapporto in cui non
ci sono problemi e in cui non vengono commesse infrazioni o in cui vengono corsi pericoli.
Fin dal 1942, nel codice civile c’è una norma che prevede che ne nei contratti scritti da una
parte soltanto (a formazione unilaterale), se ci sono delle cause pericolose per la parte che
subisce il contratto, esse sono inefficaci.
In realtà però se la clausola cozza con una norma, questa non la rende efficace finché
la clausola non viene effettivamente portata davanti al giudice. Inoltre, spesso una
delle due parti non possiede potere negoziale. In quei casi la litigiosità è molto bassa:
alcuni esempi di rapporti impari sono per esempio di contratti con le aziende, ad esempio
con le app (rapporti B2C, imprese-consumatori), ma anche i rapporti di lavoro e i rapporti
B2B, business to business. Il terzo settore in cui la litigiosità è bassa è invece quello dei
rapporti familiari.
Giustizia arbitraria
Potremmo pensare che i rapporti fra imprenditori siano paritari. In realtà non è così: anche
qui la litigiosità è bassissima, e i rapporti sono di tipo economico-commerciale. Si ricorre
dunque spesso alla giustizia arbitraria.
Vi sono dei soggetti nominati dalle imprese, gli arbitri, che sono incaricati specificamente
di risolvere le controversie, e al termine della consulenza viene prodotto un lodo (sentenza
arbitrale) riconosciuto al pari di una sentenza formale, giuridica, sebbene non sia prodotta
da un tribunale.
L’expertise dell’arbitro in materia viene in quel caso utilizzato per produrre una sentenza, e
le sentenze non sono pubbliche. Viene inoltre applicato il diritto che le parti decidono.
Gli arbitri vengono nominati e pagati dalle parti, per questo vengono spesso messi in gioco
da soggetti come le aziende. Esistono anche gli arbitrati tra individui e stati (sede a
Washington).
Il costo della controversia può essere ampiamente superiore al guadagno, sia per il costo
degli arbitri ma soprattutto per il costo degli avvocati.
La giustizia arbitraria esiste dunque al fianco della giustizia ordinaria.
8
Diritto oggettivo e soggettivo
- “Diritto oggettivo” indica l’insieme delle norme del diritto privato (LAW). Alcuni
sinonimi sono sistema o ordinamento giuridico.
- “Diritto soggettivo” (RIGHT) invece indica una prerogativa spettante a un
soggetto nei confronti o della totalità dei consociati. Distinguiamo tra diritto
soggettivo assoluto, che si può far valere nei confronti di tutti, e diritto soggettivo
relativo, che si può far valere nei confronti di uno o più consociati specifici Il
contratto di locazione immobiliare vale solo tra la persona e il proprietario).
I diritti soggettivi assoluti sono difficili da creare, quelli soggettivi relativi invece no.
Ci occuperemo più approfonditamente in seguito delle distinzioni tra diritti soggettivi.
Norme giuridiche
L’elemento base della struttura del diritto oggettivo è rappresentato dalle norme di diritto, o
norme giuridiche.
La norma giuridica funziona attraverso la combinazione di due elementi fondamentali:
regola e sanzione.
• La regola è una regola di condotta indirizzata ai consociati per orientare il
comportamento nel senso desiderato.
• La sanzione è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione
della regola.
La violazione della regola è lesiva dell’interesse che la regola vuole affermare e
proteggere. In alcuni casi la sanzione serve a ripristinare l’interesse leso, cancellando
l’effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola.
La sanzione può avere:
- Ruolo satisfattivo. Soddisfa in modo diretto e pieno l’interesse leso.
- Ruolo compensativo. Compensa la vittima della violazione con qualcosa che non
ripristina l’interesse leso, ma semplicemente lo sostituisce con un surrogato di valore
economico equivalente.
- Ruolo punitivo. Punta a colpire un comportamento riprovevole.
- Ruolo deterrente o preventivo. Serve a evitare un fanno mettendo in guardia chi
potrebbe causarlo.
L’insieme delle norme giuridiche che regolano qualche importante fenomeno della vita
sociale è detto istituto giuridico.
Sempre in merito alle norme, esse hanno la caratteristica di essere generali (si
indirizzano ad una moltitudine indeterminata di destinatari) e astratte (risultano applicabili
ad un numero indeterminato di situazioni concrete).
Non tutte le norme però sono generali e astratte: esistono anche delle particolari norme
speciali, eccezionali o singolari.
Fattispecie
- Solitamente, la norma contiene la descrizione di un fatto definito in base agli elementi
che lo caratterizzano, così che quella d
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